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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le controversie in materia di locazioni
R.G. 290/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Fabrizio Riga Presidente
Anna Maria Tracanna Consigliere relatore
Massimo De Cesare Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'Avv. CIRILLO LORENZO Parte_1 appellante e
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
SCHIAZZA AMALIA appellato nonchè
, assistito e difeso dall'Avv. SCHIAZZA AMALIA Controparte_2 appellato
Oggetto : Sentenza n. 1296/23 in data 27 settembre 2023 del Tribunale di Pescara
Con la sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Pescara ha così statuito “In parziale accoglimento della opposizione proposta da - nella qualità Controparte_1 di titolare della ditta individuale di , – e Controparte_1 Controparte_1 nei confronti di accerta e dichiara quest'ultima Controparte_2 Parte_1 tenuta al versamento in favore delle parti opponenti della somma complessiva di Euro 2.404,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa le spese di lite, revocando il decreto ingiuntivo n. 1241/2021 in data 11.08.2021”.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 27 settembre 2023, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 26 marzo 2024, lamentando Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità della pronuncia, per violazione e la falsa applicazione dell'art 27 legge n. 392/1978 nonché degli artt. 1578 e 1579 c.c. per aver ritenuto il primo giudice che al conduttore spettasse il rimborso delle spese sostenute, al fine di rendere l'immobile da prendere in locazione conforme alla categoria catastale per la quale avrebbe sottoscritto il contratto, ossia quella di locale commerciale anziché annoverare le spese urbanistiche e tecniche sostenute come migliorie, non indennizzabili né rimborsabili.
Si sono separatamente costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
All'udienza del 7 novembre 2025, presenti le parti, il Collegio ha esperito il tentativo di conciliazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 19 giugno 2025, in cui nessun è comparso, come parimenti alla odierna udienza, avendo medio tempore le parti comunicato di aver sottoscritto un accordo transattivo.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 41733/2021).
Le spese del grado restando compensate tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello
- compensa tra le parti le spese del grado
Il Consigliere rel. est. Il Presidente Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le controversie in materia di locazioni
R.G. 290/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Fabrizio Riga Presidente
Anna Maria Tracanna Consigliere relatore
Massimo De Cesare Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'Avv. CIRILLO LORENZO Parte_1 appellante e
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
SCHIAZZA AMALIA appellato nonchè
, assistito e difeso dall'Avv. SCHIAZZA AMALIA Controparte_2 appellato
Oggetto : Sentenza n. 1296/23 in data 27 settembre 2023 del Tribunale di Pescara
Con la sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Pescara ha così statuito “In parziale accoglimento della opposizione proposta da - nella qualità Controparte_1 di titolare della ditta individuale di , – e Controparte_1 Controparte_1 nei confronti di accerta e dichiara quest'ultima Controparte_2 Parte_1 tenuta al versamento in favore delle parti opponenti della somma complessiva di Euro 2.404,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa le spese di lite, revocando il decreto ingiuntivo n. 1241/2021 in data 11.08.2021”.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 27 settembre 2023, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 26 marzo 2024, lamentando Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità della pronuncia, per violazione e la falsa applicazione dell'art 27 legge n. 392/1978 nonché degli artt. 1578 e 1579 c.c. per aver ritenuto il primo giudice che al conduttore spettasse il rimborso delle spese sostenute, al fine di rendere l'immobile da prendere in locazione conforme alla categoria catastale per la quale avrebbe sottoscritto il contratto, ossia quella di locale commerciale anziché annoverare le spese urbanistiche e tecniche sostenute come migliorie, non indennizzabili né rimborsabili.
Si sono separatamente costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
All'udienza del 7 novembre 2025, presenti le parti, il Collegio ha esperito il tentativo di conciliazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 19 giugno 2025, in cui nessun è comparso, come parimenti alla odierna udienza, avendo medio tempore le parti comunicato di aver sottoscritto un accordo transattivo.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 41733/2021).
Le spese del grado restando compensate tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello
- compensa tra le parti le spese del grado
Il Consigliere rel. est. Il Presidente Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 2/2