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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10479/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA VITALIANO Parte_1 C.F._1
DONATI, 27 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CALLEGARI ILARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 Controparte_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in SEBASTOPOLI 176 TORINO presso lo studio dell'avv. LINGUA ELISA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e – , - contraevano Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_2 matrimonio in Chivasso il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chivasso (atto n. 22 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 1° dicembre 2013 e il 17 ottobre 2020. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso del 30/5/2023 il sig. ha domandato a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 separazione e, contestualmente la domanda di cessazione degli effetti civili, nonché ha formulate le sue richieste nel merito.
Con comparsa del 15/9/2023 la sig. si è associata alle suddette domande Controparte_1
(separazione e divorzio) e ha formulato le domande nel merito.
Con sentenza n. 4770/2024 del 20 /9/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 23/9/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., con le quali manifestavano la volontà di addivenire ad una cessazione del matrimonio a condizioni congiunte, insistendo pertanto nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e (in atti Parte_1 Controparte_1 CP_1
, , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chivasso di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 3 DISPONE:
- l'affidamento condiviso dei figli e con esercizio separato della responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 per l'ordinaria amministrazione e con collocazione principale dei minori presso la madre;
DISPONE:
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Torino, via V. Porri 14, e gli arredi ivi contenuti, alla madre che continuerà ad abitarla con i figli minori;
DISPONE:
- quanto alle modalità di visita paterne, salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé i figli:
a fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato alle 20.30 della domenica;
nella settimana in cui ha il turno al mattino, due pomeriggi dall'uscita da scuola (o nel periodo non scolastico dalle 15.30) alle 20.00, dovendo egli provvedere a prendere i figli, riportarli a casa ed a curare tutte le attività pomeridiane;
nella settimana in cui ha il turno pomeridiano, una mattina alla settimana - da concordare - potrà accompagnare i figli a scuola andandoli a prendere tempestivamente a casa preannunciando la sua intenzione non più tardi della sera precedente, e, comunque, tenere con sé dalle 10.00 alle 13.00; Per_2 in periodo non scolastico li potrà tenere con sé due mattine alla settimana, da concordare, dalle 10.00 alle
13.00. durante le vacanze Natalizie sette giorni– con alternanza della Festività principale: un genitore li avrà a Natale l'altro a Capodanno - tre a Pasqua (uno li terrà nella giornata di Pasqua l'altro il Lunedì dell'Angelo). due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le altre Festività, compatibilmente con gli impegni di lavoro, in modo alternato tra le parti.
DISPONE: un contributo al mantenimento per i figli a carico del sig. ed a favore della sig.ra pari Pt_1 CP_1 ad € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10479/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA VITALIANO Parte_1 C.F._1
DONATI, 27 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CALLEGARI ILARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 Controparte_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in SEBASTOPOLI 176 TORINO presso lo studio dell'avv. LINGUA ELISA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e – , - contraevano Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_2 matrimonio in Chivasso il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chivasso (atto n. 22 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 1° dicembre 2013 e il 17 ottobre 2020. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso del 30/5/2023 il sig. ha domandato a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 separazione e, contestualmente la domanda di cessazione degli effetti civili, nonché ha formulate le sue richieste nel merito.
Con comparsa del 15/9/2023 la sig. si è associata alle suddette domande Controparte_1
(separazione e divorzio) e ha formulato le domande nel merito.
Con sentenza n. 4770/2024 del 20 /9/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 23/9/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., con le quali manifestavano la volontà di addivenire ad una cessazione del matrimonio a condizioni congiunte, insistendo pertanto nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e (in atti Parte_1 Controparte_1 CP_1
, , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chivasso di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 3 DISPONE:
- l'affidamento condiviso dei figli e con esercizio separato della responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 per l'ordinaria amministrazione e con collocazione principale dei minori presso la madre;
DISPONE:
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Torino, via V. Porri 14, e gli arredi ivi contenuti, alla madre che continuerà ad abitarla con i figli minori;
DISPONE:
- quanto alle modalità di visita paterne, salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé i figli:
a fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato alle 20.30 della domenica;
nella settimana in cui ha il turno al mattino, due pomeriggi dall'uscita da scuola (o nel periodo non scolastico dalle 15.30) alle 20.00, dovendo egli provvedere a prendere i figli, riportarli a casa ed a curare tutte le attività pomeridiane;
nella settimana in cui ha il turno pomeridiano, una mattina alla settimana - da concordare - potrà accompagnare i figli a scuola andandoli a prendere tempestivamente a casa preannunciando la sua intenzione non più tardi della sera precedente, e, comunque, tenere con sé dalle 10.00 alle 13.00; Per_2 in periodo non scolastico li potrà tenere con sé due mattine alla settimana, da concordare, dalle 10.00 alle
13.00. durante le vacanze Natalizie sette giorni– con alternanza della Festività principale: un genitore li avrà a Natale l'altro a Capodanno - tre a Pasqua (uno li terrà nella giornata di Pasqua l'altro il Lunedì dell'Angelo). due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le altre Festività, compatibilmente con gli impegni di lavoro, in modo alternato tra le parti.
DISPONE: un contributo al mantenimento per i figli a carico del sig. ed a favore della sig.ra pari Pt_1 CP_1 ad € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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