Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/07/2022, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 01256/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2022, proposto da
Tecno Engineering 2c s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Mastrocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli sulle diffide inoltrate dalla società ricorrente (di cui l’ultima in data 1.4.2022), volte a sollecitare la stipula del contratto relativo alla gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di un’idrosuperficie e del relativo terminal nel Comune di Gallipoli, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Gallipoli di provvedere entro congruo termine, con la nomina, per il caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to R. De Giuseppe in sostituzione dell'avv.to F. Mastrocola per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il Comune di Gallipoli indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, localizzazione del sito, analisi/design e studio valutazione dell’impatto ambientale e dell’abbattimento del rumore con riferimento alla realizzazione di un idroscalo e del relativo terminal;
- b) a seguito di rinuncia all’aggiudicazione da parte della prima classificata in gara, il servizio veniva affidato alla società ricorrente (seconda classificata), con determina n. 1547 del 7 giugno 2021;
- c) ne seguiva una corrispondenza tra la società ricorrente e il Comune per l’avvio e la contrattualizzazione del servizio;
- d) nell’ambito di tali missive, la ricorrente, nel modificare la bozza di contratto (v. missiva dell’8 novembre 2021, all. 7 ricorso), evidenziava che «-successivamente all’Avviso Pubblico relativo alla gara e all’aggiudicazione della stessa è emersa la presenza, nelle aree interessate, della ZPS IT9150015 “Litorale di Gallipoli e Isola Sant’Andrea” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 Aprile 2020 n. 505, come ampliata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 Dicembre 2020 n. 2044, non indicata negli atti di gara; - dalla presenza della suddetta ZPS deriva la necessità dello svolgimento di ulteriori servizi preliminari e propedeutici non ricompresi nell’appalto iniziale quali l’espletamento della VINCA e di eventuale VIA che appare opportuno, anche ai sensi dell’art. 106 del c.p.a. affidare, con il presente contratto, al medesimo aggiudicatario; - per espletare la procedura di VINCA è indispensabile disporre del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’idrosuperficie e delle sue possibili localizzazioni » (v. pag. 8 bozza di contratto);
- e) per tali servizi preliminari e propedeutici (connessi a VINCA/VIA), la ricorrente ipotizzava un corrispettivo ulteriore di 8.500 euro (v. pag. 18 bozza di contratto);
- f) con nota del 9.12.2021 (v. all.8 ricorso), il Comune replicava che « l’espletamento della VINCA e dell’eventuale VIA non [fossero] affatto esclusi dagli atti della procedura de qua. Al contrario, l’Avviso Pubblico in questione prevede espressamente l’affidamento dei servizi di “pianificazione strategica, progettazione esecutiva, localizzazione del sito, analisi/design e studio/valutazione dell’impatto ambientale e dell’abbattimento del rumore”. Oltre a riportare tale dicitura nel titolo stesso, il paragrafo 1.1., contempla proprio la redazione di uno “studio di impatto ambientale ed acustico”. Ed ancora, nel medesimo paragrafo, si precisa che il servizio oggetto dell’avviso è costituito, tra l’altro, dalla “individuazione della migliore localizzazione per un’idrosuperficie nel Comune di Gallipoli rispondente alle specifiche di progetto, mediante predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di cu all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che tenga conto di tutti i vincoli presenti, dei pareri necessari, di eventuali valutazioni di carattere ambientale e dell’importo disponibile”. Parimenti, nel paragrafo 1.5, al punto 1, si replica quanto sopra riportato, ed al punto 2 si riporta la “progettazione definitiva dell’idrosuperficie comprensiva degli elaborati necessari all’ottenimento di tutti i pareri e di tutte le verifiche di carattere ambientale necessari”. Ne discende che il servizio comprende, senza dubbio, le attività di studio e valutazione d’impatto ambientale, in considerazione di tutti i vincoli presenti nel territorio comunale, che questa Stazione Appaltante giammai ha indicato nella documentazione di gara, utilizzando formule volutamente onnicomprensive »;
- g) seguiva ulteriore contestazione della società ricorrente e, poi, il silenzio del Comune;
- h) la ricorrente apprendeva poi informalmente che lo studio di fattibilità/localizzazione, anche sotto i profili VINCA/VIA, era stato affidato a una società terza e ribadiva la propria richiesta di procedere alla stipula del contratto, da ultimo rinnovata con pec del 1° aprile 2022;
- i) del silenzio-inadempimento del Comune si duole la ricorrente col gravame in esame.
2) Premesso ancora che il Comune si è costituito in giudizio e ha evidenziato che:
- a) come chiarito nella comunicazione del 9.12.21, l’avviso di gara prevedeva espressamente che il servizio di pianificazione e progettazione ricomprendesse i profili di localizzazione del sito e di valutazione dell’impatto ambientale, tenendo conto di tutti i vincoli ambientali;
- b) comunque, per accelerare i tempi di esecuzione dell’attività di progetto, il Comune ha affidato separatamente lo studio di fattibilità e localizzazione, anche sotto i profili VINCA/VIA, a un soggetto terzo, cosa di cui non si è doluta la società ricorrente (v. determina 82 del 14 gennaio 2022);
- c) il ricorso è quindi inammissibile o comunque infondato, perché la ricorrente non potrebbe avere il bene della vita sperato (la stipula del contratto) in quanto è pacificamente a ciò propedeutico l’espletando suddetto studio di fattibilità/localizzazione, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente allorquando ha chiesto una maggiorazione del corrispettivo proprio per espletare tale servizio propedeutico.
3) Rilevato che:
- a) alla camera di consiglio del 12 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione;
- b) è pacifico tra le parti che lo studio di fattibilità/localizzazione dell’idrosuperficie/idroscalo e del relativo terminal, anche sotto i profili VINCA e di eventuale VIA, sia un aspetto propedeutico e preliminare alla progettazione, tanto è vero che l’origine della presente causa sta nella richiesta della ricorrente di ricevere, per tale attività, un corrispettivo aggiuntivo, invece negato dal Comune.
4) Ritenuto, per quanto appena rilevato, che non possa configurarsi l’inadempimento del Comune fino a che non sia stato completato il preliminare studio di fattibilità/localizzazione, anche sotto i profili VINCA/VIA.
5) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO