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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1974/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 14/01/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Cinzia Eutizi CP_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
245/2023 pubblicata il 16.03.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1
condannare l' al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto oltre accessori di legge. Per l'effetto condannare l' convenuto al CP_2 pagamento delle spese di lite del doppio grado, od in quella ritenuta di giustizia, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si è dichiarato antistatario nel primo grado di giudizio, oltre che nel grado di appello.”
Per l'appellato:
“Dichiarare l'appello inammissibile ed infondato. In subordine preliminarmente sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del Giudizio pendente presso il Tribunale di Velletri (nrg
787/2023) ed avente ad oggetto proprio l'accertamento della percentuale di invalidità compresa tra 100%, 75% e/o 67%.
Rigettare l'appello dal Sig. n quanto infondato con conferma Parte_1 della gravata sentenza. In estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e riconoscimento del diritto, applicare comunque la c.d. “finestra d'uscita” individuando la corretta decorrenza della prestazione allo scadere dei 12 mesi successivi al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda
(laddove tutti i requisiti fossero presenti già a tale data), o decorsi 12 mesi dalla data di insorgenza dei requisiti (se sopraggiunti successivamente alla domanda)”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 4.2.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma-
[...] CP_1
Sezione Lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “Ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ai sensi del d. lgs n. 503/1992 a far data dalla domanda amministrativa del 3/12/2020 o con la decorrenza di giustizia ai sensi
e nella misura di legge. Conseguentemente: Condannare l' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto oltre di accessori di legge.”
Il ricorrente ha dedotto che:
- in data 3.12.2020 ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.lgs n. 503/1992;
- la domanda a seguito di visita medico legale a cura della Commissione
è stata rigettata per l'assenza del requisito sanitario;
CP_1
- l'istituto non ha comunicato l'esito dell'accertamento condotto sugli atti, per cui è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il beneficio in parola, avendo maturato tutti i requisiti di legge anagrafico, contributivo e sanitario per accedere alla predetta prestazione.
L' si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto di riconoscere il diritto dalla data di raggiungimento di tutti i requisiti di legge anche in applicazione delle nuove disposizioni sulla finestra mobile di cui al D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e della speranza di vita.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed espletamento di Ctu medico legale.
Il Tribunale di Velletri con la sentenza sopra indicata ha così statuito:
3 ”Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese processuali. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' .” CP_1
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, il ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in epigrafe e chiesto il rinnovo della Ctu.
Il con un unico motivo ha lamentato l'erroneità delle Parte_1 conclusioni del Ctu ritenendo le valutazioni effettuate dal perito insufficienti per individuare correttamente il grado di invalidità (80%) di cui ha richiesto il riconoscimento.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., come riformato dalla Legge n. 197/2022, nonché la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione sul giudizio con R.G. 787/2023 a tutt'oggi pendente presso il Tribunale di Velletri;
nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame proposto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante si limita a censurare in modo generico la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice di prime cure in forza della quale
è stata rigettata la domanda proposta in primo grado.
Rileva il Collegio che il consulente tecnico nominato dall'ufficio in primo grado ha preso in esame tutta la documentazione medica presentata e i referti degli accertamenti eseguiti dal periziato e, dopo aver proceduto all'esame obiettivo, ha concluso con la formulazione della seguente
4 diagnosi: “
1. Esiti microdiscectomia sin L5-S1; 2. ED C3-C4, C5-C6, discopatie protrusive C-L;
3. Amputazione falange distale I° dito mano dx”, valutando sulla base della normativa vigente la percentuale del
31%. Il perito ha determinato tale percentuale rilevando “esiti cicatriziali ben riepitelizzati di pregresso intervento di microdiscectomia
L5-S1 ed amputazione della falange distale del primo dito mano dx.
La presso-percussione del rachide cervicale e lombo sacrale viene riferita dolente. È stato rilevato discreto impegno funzionale a carico del rachide cervicale e lombosacrale, con limitazione di 1/4 dei movimenti articolari di flesso-estensione e rotazione. Deambulazione, passaggi posturali e fasi della vestizione in autonomia”.
Il quadro patologico non raggiunge un grado di severità tale da raggiungere l'80% di invalidità. Né le censure svolte, per l'assenza di critica specifica medico-legale inducono a ritenere la necessità di un rinnovo della consulenza.
Si osserva, inoltre, alla luce della documentazione depositata da parte appellata, che sul a seguito dei vari giudizi attivati da Parte_1 quest'ultimo nel corso degli anni sono state effettuate diverse consulenze tecniche d'ufficio, le quali hanno portato alle medesime conclusioni non ravvisando per le patologie dalle quali è affetto l'appellante il requisito sanitario, risultando percentuali di invalidità ben al di sotto di quelle richieste negli altri procedimenti e lontane dall'80% necessario ai fini dell'accoglimento dell'odierna domanda.
Restano assorbiti le ulteriori questioni oggetto di controversia.
Le spese del grado sono dichiarate irripetibili, in dipendenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale, sottoscritta dal ricorrente, riferita all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, ai fini dell'esenzione da pagamento delle spese processuali.
5 Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 245/2023 del Tribunale di Velletri;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14.1.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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