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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13031/2023 tra le parti:
(CF. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Davide Cariola (CF. ), (CF. C.F._2 Parte_2
e (CF. ), elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Massa, Piazza Aranci n. 18
ATTORE OPPONENTE
e
P.I. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Euro Bartalucci (C.F.: ), CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze Lungarno del Tempio, n. 28
CONVENUTA OPPOSTA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore delegato, nella Controparte_2 P.IVA_2 sua qualità di procuratrice e mandataria di (P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Di Donato (CF. ) e C.F._6
(CF. , elettivamente domiciliata presso lo studio del Controparte_4 CodiceFiscale_7
primo sito in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 3549/2016 emesso dal Tribunale di Firenze.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.5.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione tardiva ex Parte_1
art. 650 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3549/2016, emesso dal Tribunale di Firenze in data 12.07.2016, per il pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1
135.938,70 a titolo di saldo debitore di due rapporti di conto corrente e per la restituzione del capitale erogato in forza di un mutuo ipotecario, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, deducendo:
- che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo per non essere stato tempestivamente opposto, era stato posto in esecuzione da titolare del Controparte_5
credito per effetto di cessione da parte di e che, con Controparte_1
Ordinanza del 26.09.2023, il Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Pistoia, davanti al quale pendeva la procedura esecutiva (RGE n. 10/2023), rilevato che non poteva escludersi la derivazione dei crediti da contratti conclusi dal debitore in qualità di consumatore con la Banca creditrice, aveva assegnato il termine di giorni quaranta per proporre opposizione tardiva quanto all'illegittima applicazione di eventuali clausole ritenute abusive;
- l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
- la nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 11.5.2010 per indeterminatezza del regime finanziario e del tasso di interesse applicato, in violazione degli gli artt. 1418 e 1346 c.c.;
- l'omessa indicazione, nel contratto, della tipologia di ammortamento e l'illegittimità dell'ammortamento alla francese in concreto applicato, per violazione del divieto di anatocismo;
- l'applicazione di tassi usurari per il superamento del tasso soglia fissato al 3,945%, anche con riferimento agli interessi di mora;
- l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla banca creditrice, stante l'avvenuto pagamento di somme in eccesso a titolo di interessi non dovuti.
Tutto ciò esposto, l'opponente ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in rito - Dichiarare
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art 5 comma 1 bis e 5 del D.Lgs 28/2010. - In via principale - Ritenuta
l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, revocare e dichiarare inefficace e/o nullo
e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 3549/2016 Tribunale di Firenze, emesso
2 al termine del procedimento monitorio avente RG n. 9747/2016 per i motivi sopra esposti;
-
Accertare e dichiarare che la Banca mutuataria e i suoi successori e cessionari non vantano alcun credito in virtù del decreto ingiuntivo n. 3549/2016 Tribunale di Firenze del 12.7.2016 nei confronti dell'opponente è per i motivi sopra esposti e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace il citato decreto ingiuntivo n. 3549/2016 del Tribunale di Firenze, emesso al termine del giudizio monitorio RG 9747/2016; - Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott.ssa di Carmignano in Persona_1 data 11.5.2010 rep n. 2755 Racc. n. 2408 è affetto dai vizi elencati in narrativa e per l'effetto dichiarare nulle tutte le clausole abusive e comunque contrarie alla normativa consumeristica, rideterminando le poste di dare/avere tra le parti;
- Rigettare la domanda già spiegata dalla
Banca mutuataria con il ricorso per ingiunzione depositato nanti il Tribunale di Firenze nel giudizio RG 9747/2016, - con vittoria di spese in favore dei Procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio, (nel prosieguo anche solo Controparte_1 CP_6
ha contestato le deduzioni dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione
[...]
tardiva in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, l'opposta ha dedotto:
- che pur essendo intervenuta, in data 18.10.2021, la cessione del credito in oggetto alla società conservava l'interesse a resistere nell'odierno procedimento Controparte_5
stanti le eccezioni sollevate, inerenti al proprio rapporto con l'opponente;
- l'inopponibilità dell'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria sino al termine della fase del giudizio di opposizione volta alla sospensione, ovvero alla concessione della provvisoria esecuzione del DI;
- l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, inerenti unicamente al contratto di mutuo stipulato in data 11.05.2010, avente forma di atto pubblico notarile, il che esclude il carattere abusivo delle clausole in esso contenute, non unilateralmente predisposte dal professionista, ma frutto di una trattativa intercorsa tra le parti;
- l'inconferenza delle eccezioni sollevate, non attinenti al carattere abusivo delle clausole dei contratti sottoscritti dall'opponente e, in ogni caso, la loro genericità, anche quanto all'abusività del piano di ammortamento alla francese, non implicante l'applicazione di interessi anatocistici.
Infine, è intervenuta in giudizio (nel prosieguo , quale mandataria e Controparte_2 CP_2 procuratrice , la quale ha evidenziato, preliminarmente, di aver acquistato il Parte_4
3 credito oggetto del D.I. opposto dalla società cedente ., a sua volta Controparte_5
cessionaria per acquisto fattone dall'opposta nell'ambito di operazione di cartolarizzazione e, tanto premesso, ha dedotto:
- che l'opponente non rivestiva l'invocata qualità di consumatore, in quanto all'epoca della sottoscrizione del mutuo in ordine al quale sono state articolate le eccezioni di abusività di clausole non oggetto di trattativa, era titolare dell'impresa individuale “Laboratorio
Odontotecnico LA ER”, tanto che l'ipoteca a garanzia del mutuo era iscritta sull'immobile adibito a laboratorio ove aveva sede legale ed operativa detto studio;
- l'infondatezza delle eccezioni in ordine alla nullità del contratto di mutuo per mancanza del piano di ammortamento, nonché all'usurarietà dei tassi di interesse.
Sulla scorta di quanto esposto, ha concluso chiedendo testualmente: “In via pregiudiziale: CP_2
- accertare e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione attiva di per effetto CP_3
della sua piena legittima e incontestabile titolarità del credito per effetto della cessione pro- soluto intervenuta e successione, ai sensi dell'art. 111 cpc, nella posizione di già CP_7
già In via preliminare: - accertare e Controparte_8 Controparte_9 dichiarare la qualifica di “non consumatore” in capo a e, per l'effetto, la Parte_1
carenza di legittimazione e/o di interesse legittimo a proporre il giudizio per cui è lite con conseguente rigetto di ogni domanda dispiegata e conferma integrale del decreto opposto;
- confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione per le ragioni esposte in narrativa e, all'esito e/o in ogni caso, assegnare congruo termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
In via principale: - rigettare integralmente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. , in quanto infondata in fatto e/o in diritto per le ragioni esposte in Parte_1
narrativa e, conseguentemente, emettere declaratoria di conferma piena ed integrale del decreto n. 3549/2016 del Tribunale di Firenze e della sua efficacia esecutiva. In via subordinata: - nel caso denegato e non creduto di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione avversaria accertare e dichiarare che il diritto di credito di CP_3
(già per capitale, ed eventuali interessi nei limiti di quanto Controparte_1
dovuti di cui al decreto ingiuntivo n° 3549/2016 (R.G. n° 9747/2016) del Tribunale di Firenze ed il sottostante contratto di mutuo fondiario stipulato ministero Notaio di Persona_1
Carmignano in data 11/05/2010 Rep. n° 2755 Racc. n° 2408, per la diversa somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso accertare e dichiarare il diritto della convenuta di CP_3
agire in via esecutiva per detti crediti come accertati in pregiudizio del;
In Parte_1
4 via ulteriormente subordinata: - Nel caso di mancata declaratoria della riqualificazione del contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio di Carmignano in data 11 Persona_1
maggio 2010 Rep. n° 2755 Racc. n° 2408 dichiarare la conversione ex art. 1424 c.c. del rapporto obbligatorio in contratto di mutuo e/o in altra obbligazione equivalente, ritenutane la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma e comunque di ogni presupposto di legge, in ogni caso con conferma della garanzia reale costituita con la nota di iscrizione ipotecaria
R.G. 17598 e R.P. 3646 del 14 maggio 2010 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Firenze. In via ulteriormente gradata e riconvenziale: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale, o anche solo parziale, della declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio di Carmignano in data 11 Persona_1
maggio 2010 Rep. n° 2755 Racc. n° 2408 condannare al pagamento Parte_1
immediato di quanto ancora dovuto a titolo di capitale erogato a titolo di ripetizione ex art.
2033 c.c. oltre interessi di mora in ogni caso entro la misura del tasso soglia previsto dalla normativa anti - usura, nella misura quantificata nel ricorso monitorio iscritto al n. 9747/2016
RG e prodromico al decreto ingiuntivo n° 3549/2016 del Tribunale di Firenze, provvedimento munito di clausola di provvisoria esecutività come per Legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, con Ordinanza del 10.04.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, dato atto dell'applicabilità al presente procedimento delle disposizioni antecedenti alla riforma del processo civile cd Cartabia, adottata con D. Lgs 149/2022, e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
(nella versione modificata ed integrata dal D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs. 164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”, che prevede l'applicabilità della norma come modificata ai procedimenti in corso), a seguito della quale viene depositata la presente decisione.
* * *
1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
Preliminarmente, occorre dare atto del corretto assolvimento della condizione di procedibilità inerente all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, attenendo la causa alla materia dei contratti bancari, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.
5 Invero, è agli atti il verbale attestante che, all'esito del primo incontro tenutosi in data
11.06.2024, le parti esprimevano la volontà di procedere nello svolgimento della mediazione e che, dopo quattro incontri, il procedimento si concludeva in data 08.01.2025 con esito negativo.
Richiamato pertanto il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024;
Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019), la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente assolta.
L'eccezione dell'opponente è, per tale motivo, infondata.
2. Sulla titolarità del credito in capo a CP_3
In via preliminare, la titolarità rispetto al lato attivo del rapporto di diritto sostanziale fatto valere, affermata da intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 cpc, rappresentata CP_3
da (non viene in rilievo una questione di legittimazione: cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. CP_2
2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018;
Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.
23721), non è contestata dall'opponente e deve pertanto ritenersi provata, a norma dell'art. 115 cpc.
L'avvenuta cessione del credito per cui è causa a favore della terza intervenuta volontariamente, emerge inoltre dagli atti e, segnatamente, oltre che dall'avviso di cessione pubblicato della
Gazzetta Ufficiale - sufficiente, secondo la più recente giurisprudenza della SC, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, “(..) a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Sez. 3 ,
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) - anche dalla dichiarazione delle creditrici cedenti (docc. 6,
7, 10, 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di . CP_2
3. Sulla qualità di consumatore dell'opponente
Nell'inquadrare il perimetro entro il quale si inserisce l'odierno giudizio, si osserva che l'opponente ha fatto ricorso al rimedio processuale dell'opposizione tardiva, disciplinata
6 dall'art. 650 c.p.c., applicabile in ambito consumeristico per le ragioni e nei limiti esposti dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023, volta a precisare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia con le Sentenze gemelle del 17 maggio
2022, in materia di tutela dei diritti del consumatore riconosciuti con la direttiva UE 93/13.
Segnatamente, come chiarito dalla sopracitata sentenza delle Sezioni Unite, la definitività del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto può essere messa in discussione dal consumatore, per il tramite dell'opposizione tardiva, non con riferimento all'intero rapporto giuridico, ma unicamente per i profili che attengono all'abusività delle clausole eventualmente contenute nel contratto posto alla base della pretesa monitoria, qualora nel decreto ingiuntivo non sia stata prevista una specifica motivazione sul punto (“Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art.
650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole”).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione e i restanti scritti difensivi depositati dalla Difesa dell'opponente non contengono alcuna allegazione minimamente specifica in ordine alla qualità – da questi invocata senza esposizione delle relative motivazioni
- di consumatore e, passando dal piano assertivo a quello probatorio, si osserva che il debitore ingiunto non ha ottemperato all'onere a proprio carico in forza dell'art. 2697 cc, di dimostrare di aver concluso con la Banca opposta i contratti azionati in monitorio quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, a norma dell'art. 3 D. Lgs. 206/2005 (Codice Consumo), presupposto soggettivo in ragione del quale soltanto può essere esperita l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei confronti di un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto e divenuto definitivamente esecutivo (Cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - ,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Invero, prendendo le mosse dalla pretesa azionata in monitorio, si evince dal ricorso per DI depositato il 16.6.2016, che il credito di era così composto: CP_1
i) € 18.540,91 quale saldo debitore comprensivo di interessi e competenze alla data del
16/12/2014 del conto corrente privati n° 3035589/5 intestato al debitore presso la Filiale
7 , sul quale erano state Controparte_10
concesse aperture di credito con contratti del 23/07/12 e del 04/02/14;
ii) € 2.563,09 quale saldo debitore comprensivo di interessi e competenze alla data del
16/12/2014 del conto corrente professionisti n° 3036439/2 intestato a Laboratorio
Odontotecnico LA ER e da quest'ultimo intrattenuto presso la Filiale Ag. di Scandicci
medesima; Controparte_10
iii) € 114.834,70 a titolo di capitale, spese ed interessi alla data del 16/12/2014 quale debito residuo relativo a mutuo fondiario stipulato in data 11/05/2010, a mezzo del quale la
[...]
concedeva a titolo di mutuo fruttifero la somma di € Controparte_10
135.000,00, con garanzia dell'ipoteca iscritta per la somma complessiva di € 270.000,00.
Ebbene, nessun motivo di opposizione tra quelli esposti in citazione attiene alle voci di credito sub i) e ii,) relative al saldo debitore dei rapporti di conto corrente - rispetto alle quali pertanto l'opposizione si palesa infondata - e le uniche censure articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio si appuntano sulla presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo ipotecario, in ordine al quale (pagg. 3 e seguenti, par. “Nel merito”) l'opponente ha eccepito: - la nullita' del contratto per indeterminatezza e mancata indicazione del regime finanziario
(ammortamento alla francese) adottato;
- la nullità delle clausole che prevedono interessi anatocistici, l'applicazione di costi aggiuntivi del finanziamento, la sostituzione automatica delle clausole ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.; - l'usurarietà dei tassi di interesse;
-
l'illegittimità della comunicazione avversaria di decadenza dal beneficio del termine.
Ciò detto, sebbene costituisca circostanza incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115
c.p.c., che all'epoca di sottoscrizione del contratto in questione l'odierno opponente fosse titolare dell'impresa individuale “Laboratorio Odontotecnico LA ER”, si rileva che non
è allegata in citazione con sufficiente determinatezza, né risulta dimostrata all'esito del presente giudizio la sottoscrizione mutuo da parte del Sig. quale consumatore, ovvero per scopi Pt_1
estranei all'attività imprenditoriale o professionale all'epoca svolta e, al contrario, emerge dai documenti agli atti, la conclusione di tale contratto nello svolgimento di detta attività.
Solo dopo la scadenza dei termini di cui alla prima memoria istruttoria per le attività assertive e la precisazione e la modifica delle domande, ovvero con comparsa conclusionale del
29.4.2025 e all'udienza del 7.5.2025, la Difesa dell'opponente infatti ha preso posizione sulla questione, osservando che la conclusione del contratto di mutuo ad opera dell'opponente quale consumatore sarebbe evincibile dalla previsione contenuta in detto accordo, secondo cui la veniva autorizzata ad addebitare sul conto “corrente privati” n. 3035589/5, l'importo CP_1
8 delle rate per il rimborso alle scadenze convenute (art. 4 del contratto di mutuo, doc. 10 del fascicolo monitorio e 7 di parte opposta nel presente procedimento).
L'affermazione, oltre che tardiva, non è condivisibile.
In primo luogo, infatti, è irrilevante quanto dedotto dall'opponente circa l'individuazione del conto corrente su cui sarebbe dovuto avvenire l'addebito delle rate per la restituzione del capitale mutuato ed il pagamento di spese e interessi, pattuizione questa inidonea ad incidere sulla fonte delle obbligazioni contratte dalle parti, pacificamente identificabile col mutuo.
In secondo luogo, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, che il ricorso al finanziamento non sia avvenuto per finalità estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, si ricava dal testo dal contratto, in cui si legge all'art. 11 che il prestito veniva concesso per consentire al mutuatario di disporre di liquidità e che, per tale motivo, non si applicava il regime fiscale di favore previsto dall'art. 18 comma 3 DPR 601/1973, relativo alle compravendite di casa da destinare a prima abitazione, come invece sarebbe accaduto laddove il mutuo fosse stato contratto da un consumatore per l'acquisto di un'unità abitativa, circostanza questa d'altra parte mai allegata e provata dall'opponente.
Infine, l'ipoteca concessa dall'opponente a garanzia del mutuo risulta iscritta sull'immobile adibito a laboratorio ove, pacificamente, aveva sede legale ed operativa l'Impresa del Sig.
LA, oltre che su immobile intestato ad un terzo estraneo al presente giudizio, il che induce ulteriormente ad escludere che il mutuo sia stato erogato per la soddisfazione di finalità abitative o di credito al consumatore (doc. 10 del fascicolo monitorio e 7 di parte opposta nel presente procedimento).
Accertato il difetto di idonea allegazione e prova, da parte dell'opponente, della conclusione quale consumatore dell'unico dei tre contratti – il mutuo ipotecario – su cui si concentrano i motivi di opposizione, difettano i presupposti per la verifica del carattere abusivo delle clausole, neppure questo peraltro puntualmente dedotto, posto che le eccezioni sollevate non sono state accompagnate dall'indicazione specifica delle clausole del contratto reputate abusive e si risolvono, per la gran parte, nell'enunciazione di censure non attinenti alla violazione della normativa consumeristica (l'illegittimità dell'ammortamento alla francese), da farsi valere con opposizione tempestiva, a norma degli artt. 641 e 645 cpc, non proposta dal debitore.
4. Sulle spese di lite.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., con la conseguenza che vengono poste a carico dell'opponente, tenuto alla rifusione a favore dell'opposta e della terza intervenuta a norma dell'art. 111 cpc.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e, segnatamente, dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) DICHIARA la titolarità, in capo a , del credito portato dal DI opposto;
CP_3
B) RIGETTA l'opposizione tardiva proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 3549/2016 emesso dal Tribunale di Firenze, già esecutivo;
C) CONDANNA a rifondere a e Parte_1 Controparte_1
, quale procuratrice e mandataria di , le spese di lite che Controparte_2 CP_3
si liquidano, per ciascuna parte vittoriosa, in euro 9.142,00 oltre spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 12.5.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13031/2023 tra le parti:
(CF. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Davide Cariola (CF. ), (CF. C.F._2 Parte_2
e (CF. ), elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Massa, Piazza Aranci n. 18
ATTORE OPPONENTE
e
P.I. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Euro Bartalucci (C.F.: ), CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze Lungarno del Tempio, n. 28
CONVENUTA OPPOSTA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore delegato, nella Controparte_2 P.IVA_2 sua qualità di procuratrice e mandataria di (P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Di Donato (CF. ) e C.F._6
(CF. , elettivamente domiciliata presso lo studio del Controparte_4 CodiceFiscale_7
primo sito in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 3549/2016 emesso dal Tribunale di Firenze.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.5.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione tardiva ex Parte_1
art. 650 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3549/2016, emesso dal Tribunale di Firenze in data 12.07.2016, per il pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1
135.938,70 a titolo di saldo debitore di due rapporti di conto corrente e per la restituzione del capitale erogato in forza di un mutuo ipotecario, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, deducendo:
- che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo per non essere stato tempestivamente opposto, era stato posto in esecuzione da titolare del Controparte_5
credito per effetto di cessione da parte di e che, con Controparte_1
Ordinanza del 26.09.2023, il Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Pistoia, davanti al quale pendeva la procedura esecutiva (RGE n. 10/2023), rilevato che non poteva escludersi la derivazione dei crediti da contratti conclusi dal debitore in qualità di consumatore con la Banca creditrice, aveva assegnato il termine di giorni quaranta per proporre opposizione tardiva quanto all'illegittima applicazione di eventuali clausole ritenute abusive;
- l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
- la nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 11.5.2010 per indeterminatezza del regime finanziario e del tasso di interesse applicato, in violazione degli gli artt. 1418 e 1346 c.c.;
- l'omessa indicazione, nel contratto, della tipologia di ammortamento e l'illegittimità dell'ammortamento alla francese in concreto applicato, per violazione del divieto di anatocismo;
- l'applicazione di tassi usurari per il superamento del tasso soglia fissato al 3,945%, anche con riferimento agli interessi di mora;
- l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla banca creditrice, stante l'avvenuto pagamento di somme in eccesso a titolo di interessi non dovuti.
Tutto ciò esposto, l'opponente ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in rito - Dichiarare
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art 5 comma 1 bis e 5 del D.Lgs 28/2010. - In via principale - Ritenuta
l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, revocare e dichiarare inefficace e/o nullo
e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 3549/2016 Tribunale di Firenze, emesso
2 al termine del procedimento monitorio avente RG n. 9747/2016 per i motivi sopra esposti;
-
Accertare e dichiarare che la Banca mutuataria e i suoi successori e cessionari non vantano alcun credito in virtù del decreto ingiuntivo n. 3549/2016 Tribunale di Firenze del 12.7.2016 nei confronti dell'opponente è per i motivi sopra esposti e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace il citato decreto ingiuntivo n. 3549/2016 del Tribunale di Firenze, emesso al termine del giudizio monitorio RG 9747/2016; - Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott.ssa di Carmignano in Persona_1 data 11.5.2010 rep n. 2755 Racc. n. 2408 è affetto dai vizi elencati in narrativa e per l'effetto dichiarare nulle tutte le clausole abusive e comunque contrarie alla normativa consumeristica, rideterminando le poste di dare/avere tra le parti;
- Rigettare la domanda già spiegata dalla
Banca mutuataria con il ricorso per ingiunzione depositato nanti il Tribunale di Firenze nel giudizio RG 9747/2016, - con vittoria di spese in favore dei Procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio, (nel prosieguo anche solo Controparte_1 CP_6
ha contestato le deduzioni dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione
[...]
tardiva in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, l'opposta ha dedotto:
- che pur essendo intervenuta, in data 18.10.2021, la cessione del credito in oggetto alla società conservava l'interesse a resistere nell'odierno procedimento Controparte_5
stanti le eccezioni sollevate, inerenti al proprio rapporto con l'opponente;
- l'inopponibilità dell'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria sino al termine della fase del giudizio di opposizione volta alla sospensione, ovvero alla concessione della provvisoria esecuzione del DI;
- l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, inerenti unicamente al contratto di mutuo stipulato in data 11.05.2010, avente forma di atto pubblico notarile, il che esclude il carattere abusivo delle clausole in esso contenute, non unilateralmente predisposte dal professionista, ma frutto di una trattativa intercorsa tra le parti;
- l'inconferenza delle eccezioni sollevate, non attinenti al carattere abusivo delle clausole dei contratti sottoscritti dall'opponente e, in ogni caso, la loro genericità, anche quanto all'abusività del piano di ammortamento alla francese, non implicante l'applicazione di interessi anatocistici.
Infine, è intervenuta in giudizio (nel prosieguo , quale mandataria e Controparte_2 CP_2 procuratrice , la quale ha evidenziato, preliminarmente, di aver acquistato il Parte_4
3 credito oggetto del D.I. opposto dalla società cedente ., a sua volta Controparte_5
cessionaria per acquisto fattone dall'opposta nell'ambito di operazione di cartolarizzazione e, tanto premesso, ha dedotto:
- che l'opponente non rivestiva l'invocata qualità di consumatore, in quanto all'epoca della sottoscrizione del mutuo in ordine al quale sono state articolate le eccezioni di abusività di clausole non oggetto di trattativa, era titolare dell'impresa individuale “Laboratorio
Odontotecnico LA ER”, tanto che l'ipoteca a garanzia del mutuo era iscritta sull'immobile adibito a laboratorio ove aveva sede legale ed operativa detto studio;
- l'infondatezza delle eccezioni in ordine alla nullità del contratto di mutuo per mancanza del piano di ammortamento, nonché all'usurarietà dei tassi di interesse.
Sulla scorta di quanto esposto, ha concluso chiedendo testualmente: “In via pregiudiziale: CP_2
- accertare e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione attiva di per effetto CP_3
della sua piena legittima e incontestabile titolarità del credito per effetto della cessione pro- soluto intervenuta e successione, ai sensi dell'art. 111 cpc, nella posizione di già CP_7
già In via preliminare: - accertare e Controparte_8 Controparte_9 dichiarare la qualifica di “non consumatore” in capo a e, per l'effetto, la Parte_1
carenza di legittimazione e/o di interesse legittimo a proporre il giudizio per cui è lite con conseguente rigetto di ogni domanda dispiegata e conferma integrale del decreto opposto;
- confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione per le ragioni esposte in narrativa e, all'esito e/o in ogni caso, assegnare congruo termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
In via principale: - rigettare integralmente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. , in quanto infondata in fatto e/o in diritto per le ragioni esposte in Parte_1
narrativa e, conseguentemente, emettere declaratoria di conferma piena ed integrale del decreto n. 3549/2016 del Tribunale di Firenze e della sua efficacia esecutiva. In via subordinata: - nel caso denegato e non creduto di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione avversaria accertare e dichiarare che il diritto di credito di CP_3
(già per capitale, ed eventuali interessi nei limiti di quanto Controparte_1
dovuti di cui al decreto ingiuntivo n° 3549/2016 (R.G. n° 9747/2016) del Tribunale di Firenze ed il sottostante contratto di mutuo fondiario stipulato ministero Notaio di Persona_1
Carmignano in data 11/05/2010 Rep. n° 2755 Racc. n° 2408, per la diversa somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso accertare e dichiarare il diritto della convenuta di CP_3
agire in via esecutiva per detti crediti come accertati in pregiudizio del;
In Parte_1
4 via ulteriormente subordinata: - Nel caso di mancata declaratoria della riqualificazione del contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio di Carmignano in data 11 Persona_1
maggio 2010 Rep. n° 2755 Racc. n° 2408 dichiarare la conversione ex art. 1424 c.c. del rapporto obbligatorio in contratto di mutuo e/o in altra obbligazione equivalente, ritenutane la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma e comunque di ogni presupposto di legge, in ogni caso con conferma della garanzia reale costituita con la nota di iscrizione ipotecaria
R.G. 17598 e R.P. 3646 del 14 maggio 2010 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Firenze. In via ulteriormente gradata e riconvenziale: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale, o anche solo parziale, della declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio di Carmignano in data 11 Persona_1
maggio 2010 Rep. n° 2755 Racc. n° 2408 condannare al pagamento Parte_1
immediato di quanto ancora dovuto a titolo di capitale erogato a titolo di ripetizione ex art.
2033 c.c. oltre interessi di mora in ogni caso entro la misura del tasso soglia previsto dalla normativa anti - usura, nella misura quantificata nel ricorso monitorio iscritto al n. 9747/2016
RG e prodromico al decreto ingiuntivo n° 3549/2016 del Tribunale di Firenze, provvedimento munito di clausola di provvisoria esecutività come per Legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, con Ordinanza del 10.04.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, dato atto dell'applicabilità al presente procedimento delle disposizioni antecedenti alla riforma del processo civile cd Cartabia, adottata con D. Lgs 149/2022, e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
(nella versione modificata ed integrata dal D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs. 164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”, che prevede l'applicabilità della norma come modificata ai procedimenti in corso), a seguito della quale viene depositata la presente decisione.
* * *
1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
Preliminarmente, occorre dare atto del corretto assolvimento della condizione di procedibilità inerente all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, attenendo la causa alla materia dei contratti bancari, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.
5 Invero, è agli atti il verbale attestante che, all'esito del primo incontro tenutosi in data
11.06.2024, le parti esprimevano la volontà di procedere nello svolgimento della mediazione e che, dopo quattro incontri, il procedimento si concludeva in data 08.01.2025 con esito negativo.
Richiamato pertanto il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024;
Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019), la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente assolta.
L'eccezione dell'opponente è, per tale motivo, infondata.
2. Sulla titolarità del credito in capo a CP_3
In via preliminare, la titolarità rispetto al lato attivo del rapporto di diritto sostanziale fatto valere, affermata da intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 cpc, rappresentata CP_3
da (non viene in rilievo una questione di legittimazione: cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. CP_2
2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018;
Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.
23721), non è contestata dall'opponente e deve pertanto ritenersi provata, a norma dell'art. 115 cpc.
L'avvenuta cessione del credito per cui è causa a favore della terza intervenuta volontariamente, emerge inoltre dagli atti e, segnatamente, oltre che dall'avviso di cessione pubblicato della
Gazzetta Ufficiale - sufficiente, secondo la più recente giurisprudenza della SC, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, “(..) a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Sez. 3 ,
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) - anche dalla dichiarazione delle creditrici cedenti (docc. 6,
7, 10, 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di . CP_2
3. Sulla qualità di consumatore dell'opponente
Nell'inquadrare il perimetro entro il quale si inserisce l'odierno giudizio, si osserva che l'opponente ha fatto ricorso al rimedio processuale dell'opposizione tardiva, disciplinata
6 dall'art. 650 c.p.c., applicabile in ambito consumeristico per le ragioni e nei limiti esposti dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023, volta a precisare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia con le Sentenze gemelle del 17 maggio
2022, in materia di tutela dei diritti del consumatore riconosciuti con la direttiva UE 93/13.
Segnatamente, come chiarito dalla sopracitata sentenza delle Sezioni Unite, la definitività del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto può essere messa in discussione dal consumatore, per il tramite dell'opposizione tardiva, non con riferimento all'intero rapporto giuridico, ma unicamente per i profili che attengono all'abusività delle clausole eventualmente contenute nel contratto posto alla base della pretesa monitoria, qualora nel decreto ingiuntivo non sia stata prevista una specifica motivazione sul punto (“Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art.
650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole”).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione e i restanti scritti difensivi depositati dalla Difesa dell'opponente non contengono alcuna allegazione minimamente specifica in ordine alla qualità – da questi invocata senza esposizione delle relative motivazioni
- di consumatore e, passando dal piano assertivo a quello probatorio, si osserva che il debitore ingiunto non ha ottemperato all'onere a proprio carico in forza dell'art. 2697 cc, di dimostrare di aver concluso con la Banca opposta i contratti azionati in monitorio quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, a norma dell'art. 3 D. Lgs. 206/2005 (Codice Consumo), presupposto soggettivo in ragione del quale soltanto può essere esperita l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei confronti di un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto e divenuto definitivamente esecutivo (Cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - ,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Invero, prendendo le mosse dalla pretesa azionata in monitorio, si evince dal ricorso per DI depositato il 16.6.2016, che il credito di era così composto: CP_1
i) € 18.540,91 quale saldo debitore comprensivo di interessi e competenze alla data del
16/12/2014 del conto corrente privati n° 3035589/5 intestato al debitore presso la Filiale
7 , sul quale erano state Controparte_10
concesse aperture di credito con contratti del 23/07/12 e del 04/02/14;
ii) € 2.563,09 quale saldo debitore comprensivo di interessi e competenze alla data del
16/12/2014 del conto corrente professionisti n° 3036439/2 intestato a Laboratorio
Odontotecnico LA ER e da quest'ultimo intrattenuto presso la Filiale Ag. di Scandicci
medesima; Controparte_10
iii) € 114.834,70 a titolo di capitale, spese ed interessi alla data del 16/12/2014 quale debito residuo relativo a mutuo fondiario stipulato in data 11/05/2010, a mezzo del quale la
[...]
concedeva a titolo di mutuo fruttifero la somma di € Controparte_10
135.000,00, con garanzia dell'ipoteca iscritta per la somma complessiva di € 270.000,00.
Ebbene, nessun motivo di opposizione tra quelli esposti in citazione attiene alle voci di credito sub i) e ii,) relative al saldo debitore dei rapporti di conto corrente - rispetto alle quali pertanto l'opposizione si palesa infondata - e le uniche censure articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio si appuntano sulla presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo ipotecario, in ordine al quale (pagg. 3 e seguenti, par. “Nel merito”) l'opponente ha eccepito: - la nullita' del contratto per indeterminatezza e mancata indicazione del regime finanziario
(ammortamento alla francese) adottato;
- la nullità delle clausole che prevedono interessi anatocistici, l'applicazione di costi aggiuntivi del finanziamento, la sostituzione automatica delle clausole ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.; - l'usurarietà dei tassi di interesse;
-
l'illegittimità della comunicazione avversaria di decadenza dal beneficio del termine.
Ciò detto, sebbene costituisca circostanza incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115
c.p.c., che all'epoca di sottoscrizione del contratto in questione l'odierno opponente fosse titolare dell'impresa individuale “Laboratorio Odontotecnico LA ER”, si rileva che non
è allegata in citazione con sufficiente determinatezza, né risulta dimostrata all'esito del presente giudizio la sottoscrizione mutuo da parte del Sig. quale consumatore, ovvero per scopi Pt_1
estranei all'attività imprenditoriale o professionale all'epoca svolta e, al contrario, emerge dai documenti agli atti, la conclusione di tale contratto nello svolgimento di detta attività.
Solo dopo la scadenza dei termini di cui alla prima memoria istruttoria per le attività assertive e la precisazione e la modifica delle domande, ovvero con comparsa conclusionale del
29.4.2025 e all'udienza del 7.5.2025, la Difesa dell'opponente infatti ha preso posizione sulla questione, osservando che la conclusione del contratto di mutuo ad opera dell'opponente quale consumatore sarebbe evincibile dalla previsione contenuta in detto accordo, secondo cui la veniva autorizzata ad addebitare sul conto “corrente privati” n. 3035589/5, l'importo CP_1
8 delle rate per il rimborso alle scadenze convenute (art. 4 del contratto di mutuo, doc. 10 del fascicolo monitorio e 7 di parte opposta nel presente procedimento).
L'affermazione, oltre che tardiva, non è condivisibile.
In primo luogo, infatti, è irrilevante quanto dedotto dall'opponente circa l'individuazione del conto corrente su cui sarebbe dovuto avvenire l'addebito delle rate per la restituzione del capitale mutuato ed il pagamento di spese e interessi, pattuizione questa inidonea ad incidere sulla fonte delle obbligazioni contratte dalle parti, pacificamente identificabile col mutuo.
In secondo luogo, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, che il ricorso al finanziamento non sia avvenuto per finalità estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, si ricava dal testo dal contratto, in cui si legge all'art. 11 che il prestito veniva concesso per consentire al mutuatario di disporre di liquidità e che, per tale motivo, non si applicava il regime fiscale di favore previsto dall'art. 18 comma 3 DPR 601/1973, relativo alle compravendite di casa da destinare a prima abitazione, come invece sarebbe accaduto laddove il mutuo fosse stato contratto da un consumatore per l'acquisto di un'unità abitativa, circostanza questa d'altra parte mai allegata e provata dall'opponente.
Infine, l'ipoteca concessa dall'opponente a garanzia del mutuo risulta iscritta sull'immobile adibito a laboratorio ove, pacificamente, aveva sede legale ed operativa l'Impresa del Sig.
LA, oltre che su immobile intestato ad un terzo estraneo al presente giudizio, il che induce ulteriormente ad escludere che il mutuo sia stato erogato per la soddisfazione di finalità abitative o di credito al consumatore (doc. 10 del fascicolo monitorio e 7 di parte opposta nel presente procedimento).
Accertato il difetto di idonea allegazione e prova, da parte dell'opponente, della conclusione quale consumatore dell'unico dei tre contratti – il mutuo ipotecario – su cui si concentrano i motivi di opposizione, difettano i presupposti per la verifica del carattere abusivo delle clausole, neppure questo peraltro puntualmente dedotto, posto che le eccezioni sollevate non sono state accompagnate dall'indicazione specifica delle clausole del contratto reputate abusive e si risolvono, per la gran parte, nell'enunciazione di censure non attinenti alla violazione della normativa consumeristica (l'illegittimità dell'ammortamento alla francese), da farsi valere con opposizione tempestiva, a norma degli artt. 641 e 645 cpc, non proposta dal debitore.
4. Sulle spese di lite.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., con la conseguenza che vengono poste a carico dell'opponente, tenuto alla rifusione a favore dell'opposta e della terza intervenuta a norma dell'art. 111 cpc.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e, segnatamente, dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) DICHIARA la titolarità, in capo a , del credito portato dal DI opposto;
CP_3
B) RIGETTA l'opposizione tardiva proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 3549/2016 emesso dal Tribunale di Firenze, già esecutivo;
C) CONDANNA a rifondere a e Parte_1 Controparte_1
, quale procuratrice e mandataria di , le spese di lite che Controparte_2 CP_3
si liquidano, per ciascuna parte vittoriosa, in euro 9.142,00 oltre spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 12.5.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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