Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 3873/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. FABRIZI N. 19, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA
MATTEOTTI N. 46, presso lo studio dell'Avv. DI FEDE SALVATORE
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in P_ P.IVA_1
, PIAZZA MUNICIPIO N. 1, elettivamente domiciliato in PIAZZA P_
MUNICIPIO - PALAZZO DUCEZIO C/O AVVOCATURA COMUNALE DI
NOTO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARBIERA ANTONINO
( ) e MONACA GIOVANNI (C.F. , C.F._3 C.F._4
giusta procura in atti;
CONVENUTO
Controparte_2
N. , (C.F. ), in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
86, assistito e difeso dall'Avv. TRAVERSO SILVIA (C.F. ), C.F._5
giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza cartolare del 03.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.07.2018, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, il in persona del legale P_
rappresentante p.t., per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente ex art. 2043 e 2051 c.c. al pagamento della somma di €
15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti nell'occorso sinistro. Esponeva l'attrice che, in data 28.10.2017, alle ore 12:40 circa, mentre percorreva a piedi la Villa Comunale di , lato Ovest, cadeva P_
rovinosamente a terra, a causa di una buca insidiosa ed occulta, procurandosi la rottura del malleolo peroneale della caviglia destra, come accertato da sanitari del
P.S. del locale nosocomio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2018, si costituiva in giudizio il
, in persona del Sindaco p.t., il quale, preliminarmente, chiedeva P_
autorizzarsi la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa
[...]
con cui con cui aveva stipulato una contratto di Controparte_2 CP_2
assicurazione, per coprire il rischio responsabilità civile terzi, avanzando contestualmente istanza di posticipazione della prima udienza.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e comunque priva di risconti probatori. Eccepiva inoltre l'Ente la sussistenza del caso fortuito e l'esclusione della responsabilità del , poiché il sinistro fosse agevolmente evitabile P_
dall'attrice con l'uso dell'ordinaria diligenza, atteso che la relativa collocazione della
“buca” in pieno centro cittadino, ne permetteva l'avvistamento e la possibilità di evitarla,
Autorizzata la chiamata del terzo e differita la prima udienza, con comparsa del
27.02.2019 si costituivano in giudizio la Compagnia di Assicurazione
[...]
che ha assunto il rischio di cui al certificato di assicurazione Controparte_2
n. 10464022N”, in persona del legale rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. e art. 164, co. 4,
c.p.c., per l'insufficiente esposizione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in ogni caso non provate e, conseguentemente, il rigetto della domanda di manleva;
in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei confronti del P_
, chiedeva dichiararsi l'obbligo di manleva entro i limiti contrattualmente
[...]
assunti, ed in particolare previa, applicazione della franchigia frontale a sinistro di €
10.000,00 ed entro i limiti del massimale.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e le prove testimoniali.
Indi, all'udienza cartolare del 03.12.2023, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. e art. 164, co. 4, c.p.c., per l'insufficiente esposizione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, sollevata dalla compagnia assicurativa chiamata in causa. Come è noto, l'art. 163, co. 3, nn. 3 e
4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi).
La Corte di cassazione ha chiarito che: "La nullità della citazione comminata dall'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11751 del 15/05/2013).
Orbene nella fattispecie in esame l'atto di citazione contiene l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea, seppur sinteticamente esposta, e pertanto risulta pienamente individuata la causa petendi ed il petitum, sicché il convenuto costituendosi in giudizio è stato posto nelle condizioni di potere apprestare le opportune difese .
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
In punto di diritto, è pacifica l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, pertanto incombe sull'attrice l'onere di provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento, mentre incombe sull'Ente proprietario e custode della strada la prova del caso fortuito, per liberarsi dalla responsabilità .
Costante giurisprudenza ha ritenuto idoneo a integrare il concetto di caso fortuito non solo un evento eccezionale ed imprevedibile, ma anche il fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (cfr., tra le tante, Cass. 7.4.2010, n. 8229; Cass. 19.2.2008, n. 4279;
Cass.5.12.2008, n. 28811). In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati può essere esclusa dalla stessa colpa della vittima, che ricorre allorché il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'esistenza del pericolo ed evitarlo agevolmente
(Cass.20.1.2014 n.999).
Nel caso in esame sebbene dall'espletata istruttoria è risultato provato il nesso di causalità tra la caduta ed il dissesto, deve ritenersi che detto nesso è stato interrotto dalla condotta colposa del danneggiato. In particolare va rilevato che: l'incidente è avvenuto in pieno giorno, in pieno centro cittadino e che la buca era perfettamente avvistabile , non essendo emerso dall'espletata istruttoria che la predetta buca fosse occultata dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici. I testi escussi hanno infatti confermato che la buca si vedeva sebbene richiedesse attenzione , ma che la l'attrice non si accorgeva della sua presenza , ed inciampando cadeva a terra.
Dunque si deve ritenere come alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c può ascriversi al essendo la caduta occorsa all'attrice a causa della sua P_
imprudenza e distrazione, sicchè l'occorso sinistro è da ascriversi unicamente alla sua condotta, da sola e di per se idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
Stante il rigetto della domanda nell'an, si appalesa superfluo qualsiasi ulteriori scrutinio dei profili relativi al quantum debeatur.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento, in favore del e di Parte_1 P_
“quegli che hanno assunto il rischio del certificato di Controparte_2
assicurazione n. 10464022N” delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.387,00 ciascuno, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/03/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli