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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 12798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena G. Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena G. Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in FARNESE (VT) il 20/09/2014
(anno 2014 atto n.2 reg. parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 20/09/2021 omologato con decreto del 1/10/2021
con il seguente FIGLIO: , nato a [...] il [...]; Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Pt_3
limitatamente alle decisioni su questioni riguardanti la ordinaria amministrazione, potranno decidere separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per il minore relative alla istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta di residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) Il minore vivrà con la madre nella ex casa coniugale, sita in Settimo Milanese, Via Villoresi 26,
già di proprietà esclusiva della signora (si dà atto che il sig. abita CP_2 Parte_1
autonomamente, dalla data della separazione, in Cornaredo, in abitazione di proprietà) ove il minore manterrà la residenza;
3) Il sig. terrà con sé il figlio per due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina Parte_1
al lunedì mattina, quando il sig. riporterà il minore direttamente presso la scuola;
Parte_1
inoltre resta con il padre il mercoledì sera dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina, Pt_3
con pernotto, quando il minore verrà portato a scuola direttamente dal padre;
inoltre, nella settimana in cui il weekend di verrà trascorso con la madre, il padre terrà con sé il figlio Pt_3
anche un altro giorno infrasettimanale, di solito il venerdì, dall'uscita da scuola fino al sabato mattina;
inoltre il sig. terrà con sé il figlio anche il lunedì dall'uscita da scuola fino al Parte_1
martedì mattina, con accompagnamento del minore direttamente alla scuola, e ciò nei lunedì
che seguono alla permanenza del minore con la madre nel fine settimana,
4) In base al principio dell'alternanza, se un anno trascorrerà il Natale o la Pasqua con la Pt_3
madre e Santo Stefano ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, nell'anno successivo verrà invertito l'ordine fra i genitori. Il padre e la madre terranno il figlio con sé, nei periodi di Natale ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 7/1; a Pasqua per l'intera settimana di vacanza scolastica, ad anni alterni;
come principio, i ponti e le altre festività seguiranno il calendario con la regola della alternanza, ma sono comunque fatti sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti per una equa distribuzione di tali tempi in maniera più funzionale al regime di collocamento disposto al punto 3) ed alle esigenze del minore;
PER LE VACANZE ESTIVE, (intendendosi con esse il periodo di interruzione scolastica) Pt_3
trascorrerà con l'uno e con l'altro dei genitori almeno quindici giorni di vacanza consecutivi da collocarsi nei mesi di luglio e/o agosto, oltre ad una terza settimana esclusiva con l'uno o con l'altro dei genitori su accordo tra gli stessi;
per le restanti settimane i genitori di si Pt_3
accorderanno, di anno in anno, o reperendo e concordando la iscrizione del minore in campus/grest estivi, e/o anche con tempi di permanenza del minore in villeggiatura con i nonni;
le dette settimane verranno preventivamente concordate fra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Le parti si impegnano a rendersi reperibili in tali periodi per eventuali esigenze e a permettere un facile accesso del minore al genitore lontano, attraverso telefonate, videochiamate w app etc.. e si comunicheranno con anticipo anche il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con il minore;
Resta comunque inteso che le parti potranno decidere, con il reciproco consenso, diversi e migliori accordi.
5) Le parti danno atto di avere condiviso e concordato tra loro la necessità che si presti attenzione alle reazioni ed ai tempi del minore nella accettazione ed elaborazione della presenza di eventuali nuove figure di compagni/compagne dei genitori;
Ciò posto, le parti si impegnano reciprocamente a prevedere la presenza esclusiva dei genitori in tutti quei frangenti della vita di di particolare importanza e delicatezza, in cui sia necessaria la esclusiva presenza di un Pt_3
genitore, tra cui, per esempio: visite mediche, ricoveri ospedalieri, colloqui con le insegnanti, open day per la scelta delle scuole etc.., qui saranno presenti esclusivamente i genitori/il genitore deputato;
il principio vale anche per altri soggetti terzi (tra cui, per esempio, i nonni paterni e/o materni che siano); In questi casi, se sarà assolutamente necessario delegare un soggetto terzo, esso dovrà essere individuato in comune accordo tra le parti. Si precisa che, in caso di eventi aperti al pubblico, che riguardano il figlio minore (es: recite scolastiche, eventi sportivi etc..) se l'accesso alla manifestazione è a numero chiuso, saranno sempre presenti prima i genitori e, quindi, ognuno dei genitori potrà autonomamente scegliere i terzi che vi potranno partecipare, nel limite della metà del numero massimo possibile, cosicché sia il padre che la madre di abbiano lo stesso numero di presenze per nucleo;
Pt_3
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_2 concorso nel mantenimento del figlio minore , un contributo mensile pari ad € 100 ,00 Pt_3
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT costo della vita, a far data dal mese di ottobre
2024 compreso;
I genitori sosterranno nella ragione del 50% tutte le spese straordinarie extra assegno, in base alle Linee guida della Corte di Appello di Milano, qui integralmente richiamate, ovvero: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Inoltre, i genitori continueranno a dividere tra loro al 50% anche la mensa scolastica del figlio e le spese sostenute, da entrambi, rispettivamente, per l'abbigliamento che necessita a Pt_3
, costo che verrà diviso tra i genitori sempre al 50%; Pt_3
8) In caso di malattia del minore i periodi di assenza da scuola del medesimo cercheranno di essere gestiti in ugual misura da entrambi i genitori, i quali, in un'ottica di attenzione al minore,
(soprattutto se impossibilitato a trasferirsi da una abitazione all'altra per la malattia in atto), prima di ricorrere alla baby sitter, cercheranno di prendere ferie e/o permessi, per stare col minore e/o a dare spazio all'altro genitore, o ai nonni o, comunque, a terzi di fiducia, se preferiti,
e, solo in subordine, come ipotesi residuale, a ricorrere alla baby sitter, i cui costi totali saranno sostenuti al 50%;
9) Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad assegni a titolo divorzile;
10) I coniugi danno atto di avere regolamentato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale in conseguenza del pregresso rapporto matrimoniale anche a mezzo di scrittura privata ancora in sede di separazione tra loro e, quindi, di nulla avere più a pretendere reciprocamente in forza del detto rapporto matrimoniale.
11) Le parti danno atto di avere intrapreso un percorso di tipo valutativo/psicologico sistemico, che coinvolge oltre ai genitori anche la presa in carico del figlio minore, presso lo Studio della dott.ssa
Cavenaghi, (e/o altro professionista concordato tra le parti) al fine di gestire e risolvere alcune criticità che sono sorte nella gestione ed educazione comune del minore, nella fase di divorzio,
e ciò anche al fine di convenire la (e tempi), per , di uno schema di Controparte_3 Pt_3
collocamento alternato paritario (2+2+3), se non pregiudizievole per il minore;
12) Le parti convengono che le comunicazioni tra loro debbano essere limitate alle mere comunicazioni necessarie e sufficienti per lo scambio delle riflessioni e comunicazioni necessarie alla gestione ed alle scelte da effettuare in comune per il figlio;
I genitori condividono altresì la necessità di mantenere tra loro e verso i componenti delle reciproche famiglie, un comportamento pacifico, rispettoso e che rispecchi il buon senso comune di educazione, sia nelle occasioni di incontro pubbliche in presenza di terzi (ad esempio, uscita da scuola, celebrazioni, feste etc.), sia nei momenti privati di scambio del minore;
lo stesso deve intendersi per i familiari accompagnatori.
Inoltre i genitori di , per e nel suo esclusivo interesse, condividono l'importanza di Pt_3
comunicarsi tra loro quelle scelte e quegli eventi, anche della loro vita personale, che possano, in qualche modo, avere ricadute importanti e coinvolgere il comune figlio, e ciò al fine di tenere e concordare una linea di comunicazione condivisa col minore, sul detto argomento e/o accadimento, a cui anche i famigliari compagni/compagne e/o persone terze che partecipano alla vita del minore dovranno attenersi, restando precipuo compito del genitore affidatario temporaneo vigilare al rispetto della correttezza ed adeguatezza delle dette comunicazioni da parte dei terzi;
13) I genitori si impegnano ad essere attenti che il minore abbia sempre spazi di privacy personale e non acceda a immagini e/o comunicazioni improprie, che possano turbarlo, e a non cadere in espressioni/commenti negativi che possano riguardare l'altro genitore, e a prestare attenzione che ciò non accada nemmeno con le altre persone che, con loro, frequentano il figlio, restando precipuo impegno del genitore di volta in volta collocatario di vigilare sui terzi per il rispetto della detta regola;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 20/09/2014 a Farnese (VT) tra e Parte_1 Controparte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza:
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Farnese (VT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano ed al Comune di Cesano Boscone (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente, Re.Est.
Dott. ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena G. Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena G. Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in FARNESE (VT) il 20/09/2014
(anno 2014 atto n.2 reg. parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 20/09/2021 omologato con decreto del 1/10/2021
con il seguente FIGLIO: , nato a [...] il [...]; Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Pt_3
limitatamente alle decisioni su questioni riguardanti la ordinaria amministrazione, potranno decidere separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per il minore relative alla istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta di residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) Il minore vivrà con la madre nella ex casa coniugale, sita in Settimo Milanese, Via Villoresi 26,
già di proprietà esclusiva della signora (si dà atto che il sig. abita CP_2 Parte_1
autonomamente, dalla data della separazione, in Cornaredo, in abitazione di proprietà) ove il minore manterrà la residenza;
3) Il sig. terrà con sé il figlio per due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina Parte_1
al lunedì mattina, quando il sig. riporterà il minore direttamente presso la scuola;
Parte_1
inoltre resta con il padre il mercoledì sera dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina, Pt_3
con pernotto, quando il minore verrà portato a scuola direttamente dal padre;
inoltre, nella settimana in cui il weekend di verrà trascorso con la madre, il padre terrà con sé il figlio Pt_3
anche un altro giorno infrasettimanale, di solito il venerdì, dall'uscita da scuola fino al sabato mattina;
inoltre il sig. terrà con sé il figlio anche il lunedì dall'uscita da scuola fino al Parte_1
martedì mattina, con accompagnamento del minore direttamente alla scuola, e ciò nei lunedì
che seguono alla permanenza del minore con la madre nel fine settimana,
4) In base al principio dell'alternanza, se un anno trascorrerà il Natale o la Pasqua con la Pt_3
madre e Santo Stefano ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, nell'anno successivo verrà invertito l'ordine fra i genitori. Il padre e la madre terranno il figlio con sé, nei periodi di Natale ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 7/1; a Pasqua per l'intera settimana di vacanza scolastica, ad anni alterni;
come principio, i ponti e le altre festività seguiranno il calendario con la regola della alternanza, ma sono comunque fatti sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti per una equa distribuzione di tali tempi in maniera più funzionale al regime di collocamento disposto al punto 3) ed alle esigenze del minore;
PER LE VACANZE ESTIVE, (intendendosi con esse il periodo di interruzione scolastica) Pt_3
trascorrerà con l'uno e con l'altro dei genitori almeno quindici giorni di vacanza consecutivi da collocarsi nei mesi di luglio e/o agosto, oltre ad una terza settimana esclusiva con l'uno o con l'altro dei genitori su accordo tra gli stessi;
per le restanti settimane i genitori di si Pt_3
accorderanno, di anno in anno, o reperendo e concordando la iscrizione del minore in campus/grest estivi, e/o anche con tempi di permanenza del minore in villeggiatura con i nonni;
le dette settimane verranno preventivamente concordate fra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Le parti si impegnano a rendersi reperibili in tali periodi per eventuali esigenze e a permettere un facile accesso del minore al genitore lontano, attraverso telefonate, videochiamate w app etc.. e si comunicheranno con anticipo anche il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con il minore;
Resta comunque inteso che le parti potranno decidere, con il reciproco consenso, diversi e migliori accordi.
5) Le parti danno atto di avere condiviso e concordato tra loro la necessità che si presti attenzione alle reazioni ed ai tempi del minore nella accettazione ed elaborazione della presenza di eventuali nuove figure di compagni/compagne dei genitori;
Ciò posto, le parti si impegnano reciprocamente a prevedere la presenza esclusiva dei genitori in tutti quei frangenti della vita di di particolare importanza e delicatezza, in cui sia necessaria la esclusiva presenza di un Pt_3
genitore, tra cui, per esempio: visite mediche, ricoveri ospedalieri, colloqui con le insegnanti, open day per la scelta delle scuole etc.., qui saranno presenti esclusivamente i genitori/il genitore deputato;
il principio vale anche per altri soggetti terzi (tra cui, per esempio, i nonni paterni e/o materni che siano); In questi casi, se sarà assolutamente necessario delegare un soggetto terzo, esso dovrà essere individuato in comune accordo tra le parti. Si precisa che, in caso di eventi aperti al pubblico, che riguardano il figlio minore (es: recite scolastiche, eventi sportivi etc..) se l'accesso alla manifestazione è a numero chiuso, saranno sempre presenti prima i genitori e, quindi, ognuno dei genitori potrà autonomamente scegliere i terzi che vi potranno partecipare, nel limite della metà del numero massimo possibile, cosicché sia il padre che la madre di abbiano lo stesso numero di presenze per nucleo;
Pt_3
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_2 concorso nel mantenimento del figlio minore , un contributo mensile pari ad € 100 ,00 Pt_3
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT costo della vita, a far data dal mese di ottobre
2024 compreso;
I genitori sosterranno nella ragione del 50% tutte le spese straordinarie extra assegno, in base alle Linee guida della Corte di Appello di Milano, qui integralmente richiamate, ovvero: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Inoltre, i genitori continueranno a dividere tra loro al 50% anche la mensa scolastica del figlio e le spese sostenute, da entrambi, rispettivamente, per l'abbigliamento che necessita a Pt_3
, costo che verrà diviso tra i genitori sempre al 50%; Pt_3
8) In caso di malattia del minore i periodi di assenza da scuola del medesimo cercheranno di essere gestiti in ugual misura da entrambi i genitori, i quali, in un'ottica di attenzione al minore,
(soprattutto se impossibilitato a trasferirsi da una abitazione all'altra per la malattia in atto), prima di ricorrere alla baby sitter, cercheranno di prendere ferie e/o permessi, per stare col minore e/o a dare spazio all'altro genitore, o ai nonni o, comunque, a terzi di fiducia, se preferiti,
e, solo in subordine, come ipotesi residuale, a ricorrere alla baby sitter, i cui costi totali saranno sostenuti al 50%;
9) Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad assegni a titolo divorzile;
10) I coniugi danno atto di avere regolamentato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale in conseguenza del pregresso rapporto matrimoniale anche a mezzo di scrittura privata ancora in sede di separazione tra loro e, quindi, di nulla avere più a pretendere reciprocamente in forza del detto rapporto matrimoniale.
11) Le parti danno atto di avere intrapreso un percorso di tipo valutativo/psicologico sistemico, che coinvolge oltre ai genitori anche la presa in carico del figlio minore, presso lo Studio della dott.ssa
Cavenaghi, (e/o altro professionista concordato tra le parti) al fine di gestire e risolvere alcune criticità che sono sorte nella gestione ed educazione comune del minore, nella fase di divorzio,
e ciò anche al fine di convenire la (e tempi), per , di uno schema di Controparte_3 Pt_3
collocamento alternato paritario (2+2+3), se non pregiudizievole per il minore;
12) Le parti convengono che le comunicazioni tra loro debbano essere limitate alle mere comunicazioni necessarie e sufficienti per lo scambio delle riflessioni e comunicazioni necessarie alla gestione ed alle scelte da effettuare in comune per il figlio;
I genitori condividono altresì la necessità di mantenere tra loro e verso i componenti delle reciproche famiglie, un comportamento pacifico, rispettoso e che rispecchi il buon senso comune di educazione, sia nelle occasioni di incontro pubbliche in presenza di terzi (ad esempio, uscita da scuola, celebrazioni, feste etc.), sia nei momenti privati di scambio del minore;
lo stesso deve intendersi per i familiari accompagnatori.
Inoltre i genitori di , per e nel suo esclusivo interesse, condividono l'importanza di Pt_3
comunicarsi tra loro quelle scelte e quegli eventi, anche della loro vita personale, che possano, in qualche modo, avere ricadute importanti e coinvolgere il comune figlio, e ciò al fine di tenere e concordare una linea di comunicazione condivisa col minore, sul detto argomento e/o accadimento, a cui anche i famigliari compagni/compagne e/o persone terze che partecipano alla vita del minore dovranno attenersi, restando precipuo compito del genitore affidatario temporaneo vigilare al rispetto della correttezza ed adeguatezza delle dette comunicazioni da parte dei terzi;
13) I genitori si impegnano ad essere attenti che il minore abbia sempre spazi di privacy personale e non acceda a immagini e/o comunicazioni improprie, che possano turbarlo, e a non cadere in espressioni/commenti negativi che possano riguardare l'altro genitore, e a prestare attenzione che ciò non accada nemmeno con le altre persone che, con loro, frequentano il figlio, restando precipuo impegno del genitore di volta in volta collocatario di vigilare sui terzi per il rispetto della detta regola;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 20/09/2014 a Farnese (VT) tra e Parte_1 Controparte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza:
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Farnese (VT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano ed al Comune di Cesano Boscone (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente, Re.Est.
Dott. ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG