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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7101 /2023
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 7101/2023 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 14.12.2023 da
, con l'avv. De Campo Giulia, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Campo Giulia, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova (PD), in relazione all'atto di matrimonio registrato al N. 88 Parte I Vol. 01 - Anno 2021;
1
2. La residenza familiare, di proprietà condivisa rimane assegnata al sig. Controparte_1
che ne provvederà a pagare l'intero piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo, tenendo indenne la sig.ra da eventuali richieste e/o solleciti di Parte_1
pagamento profusi dalla Banca erogante o da società di recupero del credito;
3. per volontà condivisa da entrambi i genitori, viene affidato in via Controparte_2
esclusiva alla madre sig.ra . Il sig. potrà vedere e Parte_1 Controparte_1
tenere il figlio accordandosi direttamente con la sig.ra Controparte_2 Parte_1
, nel rispetto delle esigenze formative e scolastiche del minore;
[...]
4. parimenti, anche durante le vacanze Natalizie e Pasquali il minore starà con ciascun genitore in pari tempo, previo accordo tra i ricorrenti sul periodo scelto. Durante le vacanze estive il padre terrà i figli due settimane (consecutive o non consecutive) che verranno indicate alla sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Parte_1
5. Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 250,00, adeguato istat Parte_1
a partire dall'anno successivo all'emissione del provvedimento giudiziale, entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico familiare viene erogato in favore della sig.ra Parte_1
in qualità di genitore convivente con il figlio;
[...]
6. a titolo di contributo per le spese straordinarie, il sig. si impegna a Controparte_1
rimborsare alla sig.ra il 50% degli esborsi, debitamente documentati, Parte_1
entro il 15 del mese successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del
Tribunale di Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori;
7. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per il figlio seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg. e hanno contratto matrimonio il 03/06/2021 Parte_1 Controparte_1
in Padova e trascritto nel relativo registro al n.88, Parte I dell'anno 2021.
Nel presente giudizio, promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio è stata pronunciata la separazione con sentenza n.578/2024 e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio.
2 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 5.12.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza tenutasi avanti al giudice relatore in data
23.2.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 03/06/2021 in Padova e trascritto nel relativo registro al n. parte I anno
2021 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti come riportate in epigrafe.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente Barbara De Munari
3
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 7101/2023 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 14.12.2023 da
, con l'avv. De Campo Giulia, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Campo Giulia, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova (PD), in relazione all'atto di matrimonio registrato al N. 88 Parte I Vol. 01 - Anno 2021;
1
2. La residenza familiare, di proprietà condivisa rimane assegnata al sig. Controparte_1
che ne provvederà a pagare l'intero piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo, tenendo indenne la sig.ra da eventuali richieste e/o solleciti di Parte_1
pagamento profusi dalla Banca erogante o da società di recupero del credito;
3. per volontà condivisa da entrambi i genitori, viene affidato in via Controparte_2
esclusiva alla madre sig.ra . Il sig. potrà vedere e Parte_1 Controparte_1
tenere il figlio accordandosi direttamente con la sig.ra Controparte_2 Parte_1
, nel rispetto delle esigenze formative e scolastiche del minore;
[...]
4. parimenti, anche durante le vacanze Natalizie e Pasquali il minore starà con ciascun genitore in pari tempo, previo accordo tra i ricorrenti sul periodo scelto. Durante le vacanze estive il padre terrà i figli due settimane (consecutive o non consecutive) che verranno indicate alla sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Parte_1
5. Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 250,00, adeguato istat Parte_1
a partire dall'anno successivo all'emissione del provvedimento giudiziale, entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico familiare viene erogato in favore della sig.ra Parte_1
in qualità di genitore convivente con il figlio;
[...]
6. a titolo di contributo per le spese straordinarie, il sig. si impegna a Controparte_1
rimborsare alla sig.ra il 50% degli esborsi, debitamente documentati, Parte_1
entro il 15 del mese successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del
Tribunale di Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori;
7. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per il figlio seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg. e hanno contratto matrimonio il 03/06/2021 Parte_1 Controparte_1
in Padova e trascritto nel relativo registro al n.88, Parte I dell'anno 2021.
Nel presente giudizio, promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio è stata pronunciata la separazione con sentenza n.578/2024 e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio.
2 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 5.12.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza tenutasi avanti al giudice relatore in data
23.2.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 03/06/2021 in Padova e trascritto nel relativo registro al n. parte I anno
2021 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti come riportate in epigrafe.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente Barbara De Munari
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