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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024
da
(Cod. Fisc. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nato ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Trieste in via S. Primo 16,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Carretti (C.F. ), CodiceFiscale_3
presso il cui studio a Trieste, via San Francesco n. 4/1, hanno eletto domicilio,
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 I Ricorrenti, con domanda congiunta e cumulata ex art. 473 bis.49 c.p.c., chiedono la pronuncia di separazione e di divorzio;
In particolare chiedono che la separazione abbia luogo alle seguenti condizioni
CONDIZIONI DELLE PARTI:
a) Pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi sig.ri ed Parte_1
alle condizioni qui di seguito riportate e conseguentemente una volta decorso il periodo CP_1 di tempo previsto dall'art. 3 della L. 1 dicembre n. 898 e succ. mod. dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale fra coniugi, salvo il ricorrere di fatti nuovi sopravvenuti b) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi presso il Comune di Trieste in data 27.6.2020 reg. atti di matrimonio al nr. 5991 anno 2020 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto.
2) I figli minori rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre nella abitazione di via Fabio Severo nr. 48 Trieste.
3) Il godimento della casa familiare ex art. 337 sexies, c.p.c. sita in Trieste, via S. Primo 16 resterà assegnata al ricorrente padre.
4) Il sig. provvederà altresì al concorso al mantenimento dei due figli mediante CP_1 versamento alla madre di un importo mensile per cadauno figlio di € 150,00 rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il giorno dieci (10) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario da corrispondersi direttamente alla madre collocataria.
5) Il padre e la madre inoltre, parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie come previste e note dal Protocollo del Tribunale di Trieste di maggio 2015 che le parti con la sottoscrizione del ricorso danno per conosciute e concordate.
6) I genitori concordano che la sig.ra benefici in via esclusiva dell'Assegno Parte_1
Unico I.N.P.S. per entrambi i figli ed in tal senso si impegnano a darne comunicazione agli Enti preposti e ferme le detrazioni fiscali al 50% ciascuno per i figli a carico.
7) I figli minori potranno stare con il padre a week alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica anche con pernotto;
durante la settimana in cui gli stessi minori saranno con il padre il fine settimana
(dal venerdì alla domenica) nei giorni infra settimanali (da lunedì al venerdì) i minori potranno stare con il padre una giornata senza pernotto;
mentre nella settimana in cui il fine settimana (dal venerdì alla domenica) i minori staranno con la madre i due minori potranno stare con il padre due giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) senza pernotto il tutto previo accordo fra i genitori nel prioritario rispetto delle esigenze e degli interessi materiali e morali dei minori, nonché delle esigenze lavorative settimanali dei genitori ed obblighi scolastici e sportivi dei minori.
8) Fermo restando che rimane salva la facoltà delle parti di concordare anche tempi e modalità di visita diversi, comunque e sempre nel prioritario rispetto delle esigenze dei figli minori, entrambi i pagina 2 di 4 genitori trascorreranno con i figli minori dei periodi continuativi di ferie di due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo non scolastico, da concordarsi e comunicarsi entro il 15 marzo di ciascun anno all'altro genitore.
9) Il periodo delle vacanze Natalizie, per tutti i giorni di assenza da scuola dei minori, verrà suddiviso paritariamente quanto a tempi tra i due genitori, secondo il principio dell'alternanza negli anni tra di Natale e Capodanno /Epifania e Tutte le ulteriori festività rituali, civili e/o religiose CP_2 che prevedano l'assenza da scuola dei figli (es. Lunedì dell'Angelo-Pasqua - 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 1° novembre – 3 novembre – 8 dicembre), che non ricadano nel week-end, verranno alternate tra genitori;
entrambi i genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente e liberamente i propri figli, quotidianamente, nei rispettivi tempi di permanenza con l'altro.
10) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per tutti i figli minori, che potranno essere iscritti sui documenti di espatrio di entrambi i genitori, ove non in possesso di documenti di espatrio individuali.
11) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024 i Ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati in Trieste il 27/06/2020, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Trieste al Numero
59, Parte 1, Anno 2020;
b) dalla loro unione, prima del matrimonio, sono nati il 3 giugno 2015 e il Persona_1 Per_2
31 ottobre 2016.
2. I Coniugi hanno chiesto di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, in cui hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere pagina 3 di 4 moralmente i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art.
147 cod.civ.) e nel rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, le condizioni rispettano le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche e il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Con separata ordinanza verrà fissata l'udeinza per rimettere la causa al collegio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta verificatesi le condizioni previste dall'ar.t
473 bis.49 cpc
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi che si ritengono qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riserva di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei
Così deciso in Trieste, 17 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024
da
(Cod. Fisc. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nato ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Trieste in via S. Primo 16,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Carretti (C.F. ), CodiceFiscale_3
presso il cui studio a Trieste, via San Francesco n. 4/1, hanno eletto domicilio,
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 I Ricorrenti, con domanda congiunta e cumulata ex art. 473 bis.49 c.p.c., chiedono la pronuncia di separazione e di divorzio;
In particolare chiedono che la separazione abbia luogo alle seguenti condizioni
CONDIZIONI DELLE PARTI:
a) Pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi sig.ri ed Parte_1
alle condizioni qui di seguito riportate e conseguentemente una volta decorso il periodo CP_1 di tempo previsto dall'art. 3 della L. 1 dicembre n. 898 e succ. mod. dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale fra coniugi, salvo il ricorrere di fatti nuovi sopravvenuti b) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi presso il Comune di Trieste in data 27.6.2020 reg. atti di matrimonio al nr. 5991 anno 2020 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto.
2) I figli minori rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre nella abitazione di via Fabio Severo nr. 48 Trieste.
3) Il godimento della casa familiare ex art. 337 sexies, c.p.c. sita in Trieste, via S. Primo 16 resterà assegnata al ricorrente padre.
4) Il sig. provvederà altresì al concorso al mantenimento dei due figli mediante CP_1 versamento alla madre di un importo mensile per cadauno figlio di € 150,00 rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il giorno dieci (10) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario da corrispondersi direttamente alla madre collocataria.
5) Il padre e la madre inoltre, parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie come previste e note dal Protocollo del Tribunale di Trieste di maggio 2015 che le parti con la sottoscrizione del ricorso danno per conosciute e concordate.
6) I genitori concordano che la sig.ra benefici in via esclusiva dell'Assegno Parte_1
Unico I.N.P.S. per entrambi i figli ed in tal senso si impegnano a darne comunicazione agli Enti preposti e ferme le detrazioni fiscali al 50% ciascuno per i figli a carico.
7) I figli minori potranno stare con il padre a week alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica anche con pernotto;
durante la settimana in cui gli stessi minori saranno con il padre il fine settimana
(dal venerdì alla domenica) nei giorni infra settimanali (da lunedì al venerdì) i minori potranno stare con il padre una giornata senza pernotto;
mentre nella settimana in cui il fine settimana (dal venerdì alla domenica) i minori staranno con la madre i due minori potranno stare con il padre due giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) senza pernotto il tutto previo accordo fra i genitori nel prioritario rispetto delle esigenze e degli interessi materiali e morali dei minori, nonché delle esigenze lavorative settimanali dei genitori ed obblighi scolastici e sportivi dei minori.
8) Fermo restando che rimane salva la facoltà delle parti di concordare anche tempi e modalità di visita diversi, comunque e sempre nel prioritario rispetto delle esigenze dei figli minori, entrambi i pagina 2 di 4 genitori trascorreranno con i figli minori dei periodi continuativi di ferie di due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo non scolastico, da concordarsi e comunicarsi entro il 15 marzo di ciascun anno all'altro genitore.
9) Il periodo delle vacanze Natalizie, per tutti i giorni di assenza da scuola dei minori, verrà suddiviso paritariamente quanto a tempi tra i due genitori, secondo il principio dell'alternanza negli anni tra di Natale e Capodanno /Epifania e Tutte le ulteriori festività rituali, civili e/o religiose CP_2 che prevedano l'assenza da scuola dei figli (es. Lunedì dell'Angelo-Pasqua - 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 1° novembre – 3 novembre – 8 dicembre), che non ricadano nel week-end, verranno alternate tra genitori;
entrambi i genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente e liberamente i propri figli, quotidianamente, nei rispettivi tempi di permanenza con l'altro.
10) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per tutti i figli minori, che potranno essere iscritti sui documenti di espatrio di entrambi i genitori, ove non in possesso di documenti di espatrio individuali.
11) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024 i Ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati in Trieste il 27/06/2020, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Trieste al Numero
59, Parte 1, Anno 2020;
b) dalla loro unione, prima del matrimonio, sono nati il 3 giugno 2015 e il Persona_1 Per_2
31 ottobre 2016.
2. I Coniugi hanno chiesto di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, in cui hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere pagina 3 di 4 moralmente i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art.
147 cod.civ.) e nel rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, le condizioni rispettano le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche e il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Con separata ordinanza verrà fissata l'udeinza per rimettere la causa al collegio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta verificatesi le condizioni previste dall'ar.t
473 bis.49 cpc
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi che si ritengono qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riserva di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei
Così deciso in Trieste, 17 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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