Art. 6. (Assegno vitalizio - Reversibilita)
L'assegno vitalizio - di cui al precedente articolo 5 - in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e' reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:
1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purche' il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 720 anno di eta', sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i due coniugi non superi gli anni 20. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, e' equiparato alla vedova purche' si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera a) del precedente articolo 3.
In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenne: a questa e' equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.
Per le orfane e' richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;
2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, finche' non contragga matrimonio.
3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 650 anno di eta'.
Le condizioni di nullatenenza e di inabilita' richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.
Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2) e 3), il conferimento dell'assegno vitalizio e' subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.
Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino piu' favorevoli.
L'assegno vitalizio - di cui al precedente articolo 5 - in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e' reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:
1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purche' il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 720 anno di eta', sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i due coniugi non superi gli anni 20. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, e' equiparato alla vedova purche' si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera a) del precedente articolo 3.
In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenne: a questa e' equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.
Per le orfane e' richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;
2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, finche' non contragga matrimonio.
3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 650 anno di eta'.
Le condizioni di nullatenenza e di inabilita' richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.
Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2) e 3), il conferimento dell'assegno vitalizio e' subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.
Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino piu' favorevoli.