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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2243/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI Parte_1 C.F._1
MICHELA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI Parte_2 C.F._2
MICHELA
Entrambi elettivamente domiciliati in Viareggio (LU), Via Michele Coppino n.269 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 6.9.2008, in NO (PI), come da estratto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n° 15, Parte II, Serie A, dalla cui unione nasceva 1 la GL in Pisa il 10/08/2015. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro Persona_1
coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – come da ricorso e modificato nel foglio di conclusioni del 12/11/2024, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della GL concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Con ordinanza del 15/01/2025 è stata fissata l'udienza di comparizione personale delle parti.
All'udienza del 04/02/205, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate e precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 12/11/2024, anche circa il trasferimento immobiliare.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che C.F._1 Parte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio in data 6.9.2008, in NO (PI), come da estratto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n° 15, Parte II, Serie A,
2. DISPONE l'affido condiviso della GL ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. I genitori hanno pari obblighi di accudirla e educarla, creando per
2 la medesima le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continuano ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adottano sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la GL, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione deve essere rimessa al Giudice competente. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni possono essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale la GL si trova.
Lasciandosi reciprocamente i ricorrenti la più ampia libertà di concordarsi tra loro anche per tempi maggiori, solo in caso di mancato accordo, il IG. tiene con sé la GL Parte_1 nelle seguenti modalità e tempi: prima e terza settimana del mese: il martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al mattino seguente, quando ve la riporterà, nonché il fine settimana, dal sabato mattina, fino alla domenica sera alle ore 21:00, quando la accompagnerà a casa della madre;
- seconda e quarta settimana del mese: il martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al mattino seguente, quando ve la riporterà, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale, dall'uscita della scuola, fino alle ore 21:00. Per quanto riguarda le festività di calendario, sempre fatta salva ogni possibilità dei genitori di convenirsi diversamente, in caso di mancato accordo, durante quelle di Natale la GL trascorre il 24.12 ed il 26.12 con un genitore, il 25.12, dalle ore 10.00, con l'altro, il 31.12 e 1.1. con un genitore ed il 6.1. con l'altro; ciò alternativamente di anno in anno;
per i giorni non indicati è mantenuto il calendario ordinario. Per il giorno di Pasqua
e per il Lunedì dell'Angelo la GL trascorre con ciascun genitore uno dei due giorni, alternativamente di anno in anno;
il 25 Aprile, l'1 Maggio, il 2 Giugno ed il 15 Agosto, la permanenza della GL presso i genitori è alternata di anno in anno, tenuto anche conto degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze ed interessi della bambina. Durante
i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative la GL può stare, alternativamente, coi genitori per 15 giorni, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. Detto periodo deve essere comunicato all'altro genitore entro la data del 31.5 di ogni anno. Tutte le modalità di visita suindicate devono da considerarsi integralmente decorrenti non da adesso, ma solo dopo che la GL ha Per_1
avuto il tempo di adeguarsi alla nuova compagine familiare ed alle condizioni che la riguardano, in modo graduale e non traumatico;
all'uopo i genitori si impegnano ed obbligano,
3 reciprocamente, ad assecondare la sua volontà, concedendole tutto il tempo che sarà necessario. I coniugi hanno, reciprocamente, espressamente pattuito tra le parti il divieto di presentare e far frequentare alla GL ogni persona con la quale i genitori intraprenderanno un'eventuale nuova relazione sentimentale;
qualora la relazione si evolva in un rapporto solido e stabile e nasca l'esigenza di inserire la GL nella nuova compagine familiare, i genitori si obbligano a fare in modo che ciò avvenga solo e quando la bambina è ritenuta pronta ad accettare nuove figure di riferimento nella vita dei genitori.
3- PONE a carico del IG. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_1 GL , l'obbligo di versare alla IG.ra mensilmente, l'importo di Per_1 Parte_2
€ 600,00, (seicento//00), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario intestato alla medesima;
detta somma è annualmente rivalutata, automaticamente, secondo i parametri Istat. Tenuto conto del fatto che la IG.ra Parte_2
e la GL possono continuare ad usufruire, con il ricorrente, di quella che era la casa
[...] familiare sino alla data del 31.12.2024, l'obbligo di versare il contributo al mantenimento è sospeso, fino quando non vi sarà l'effettivo trasferimento della medesima nell'immobile sito in NO, località Filettole, Via della Pieve n. 75.
4- DISPONE che, quanto alle spese straordinarie, così come da Protocollo CNF, cui le parti fanno espresso riferimento, le stesse restano a carico del IG. nella misura del Parte_1
100%, con diritto dell'altro genitore che le abbia anticipate ad avere il rimborso entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa. A titolo semplificativo, ma non esaustivo, si precisa che tra le spese straordinarie rientra quanto segue: Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); - Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali
4 e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - Scuole e università private;
-
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per CR (servizio fotografico, parrucchiere, CP_1
regalo madrina/padrino ecc.). - Spese per il mantenimento e la cura del cane, già facente parte del nucleo familiare, che seguirà i bambini e si sposterà con loro presso il genitore ove questi si troveranno;
in merito a quest'ultimo punto le parti si accordano stabilendo che il mantenimento ordinario del cane spetterà alla IG.ra mentre il IG. Parte_2 Pt_1
si farà carico, nella misura del 100%, delle spese veterinarie. Resta inteso, pertanto,
[...]
che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita. Le parti precisano che delle spese straordinarie faranno parte anche quelle relative all'abbigliamento della minore, nonché, ogni regalo per amici, compagni e conoscenti della bambina e le spese per svago, anche quando si trova con la madre (giostre, parchi gioco…); il tutto previo preventivo accordo tra i genitori;
in difetto, nessuna somma verrà riconosciuta come dovuta. L'Assegno Unico in favore della GL viene percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge. I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
5 - il IG. e la IG.ra sono autorizzati a vivere separatamente ed a Parte_1 Parte_2
fissare, ciascuno, la propria residenza, ove lo ritengano opportuno, senza reciproche interferenze e con l'unico obbligo di comunicarsi, entro trenta giorni, gli eventuali cambiamenti;
- il IG. continua ad abitare la casa coniugale, sita in NO, Via del Capannone Parte_1
n. 2, con tutti gli arredi che la costituiscono – ad eccezione di quelli già tra loro ripartiti - mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza, assieme alla GL , Parte_2 Per_1 nell'immobile sito in Filettole, Via della Pieve n. 75, stante l'intervenuto accordo dei ricorrenti di trasferirsi le rispettive quote dei suddetti beni immobili, in quelle modalità indicate e specificate nell'accordo lettera A) e B); pur tuttavia la IG.ra e la GL possono continuare Parte_2 ad usufruire, con il ricorrente, dell'immobile che ha costituito la casa familiare fino al 31.12.2024, al solo fine di poter, nelle more, rendere libero da persone e cose l'immobile nel quale le medesime si trasferiranno;
- I ricorrenti hanno dichiarato, reciprocamente, di essere economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto alla domanda di ogni forma di contributo al proprio mantenimento, l'uno nei confronti dell'altra.
- Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, hanno convenuto di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento, ad entrambi, della proprietà esclusiva dei beni immobili seguenti. Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti hanno convenuto e dichiarato quanto segue:
- A) IMMOBILE USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN PISA, FRAZIONE VECCHIANO,
VIA DEL CAPANNONE 2.
ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO.
La IG.ra nata a [...] il [...], c.f.: , residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
frazione NO, Via del Capannone n. 2, cede e trasferisce al IG. nato a [...] il Parte_1
8.5.1980, c.f.: , residente in [...]
2, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la di lei quota di ½ dell'unità immobiliare posta in NO (PI), Via del Capannone n. 2 e precisamente: “Casa unifamiliare per civile abitazione sviluppata su due piani fuori terra con circostante giardino, costituita a piano terreno da locali accessori dell'abitazione con destinazione: taverna, locali di sgombero, ripostigli, al piano primo cui si accede sia dall'esterno che dall'interno, l'abitazione è costituita da: cucina, soggiorno, tre camere, un bagno wc e un ripostiglio. Vi è annessi in pertinenza esclusiva il resede circostante ad uso giardino della superficie di circa mq. 1000. Garage posto al piano terreno nel corpo della abitazione. Le unità
6 sopra descritte sono conformi alle planimetrie catastali di cui alla denuncia di variazione presentata all' Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa in data 27/03/2017 pratica n. PI0022740. Confini: quanto sopra formante un unico lotto confina con Via del capannone, proprietà Parte_3
(particella 92 del foglio 29) proprietà (particella 93 del foglio 29) e proprietà.
[...] Pt_4
All'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa, detti beni sono censiti in giusto conto alle parti: al catasto Fabbricati del Comune di NO, con i seguenti identificativi: - abitazione e resede, nel
Foglio 29, Mappale 881 sub. 4, NO via del Capannone n. 2 p. T-1, zona censuaria 1, categoria
A/2 di classe 1, vani 8,5, superficie catastale mq. 306 rendita € 845,05 in conformità della variazione catastale per “Variazione del classamento” del 27.3.2018 pratica PI0020254. – Garage, nel Foglio 29,
Mappale 881 sub. 5, NO via del Capannone n. 2, p. T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe
U, consistenza 23 mq, superficie catastale mq. 28, rendita € 70,08 in conformità della variazione catastale per “Variazione nel classamento” del 27.3.2018 pratica PI0020254.
ART. 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI.
La cessione viene fatta a corpo e non a misura nello stato di diritto e di fatto in cui i beni oggi si trovano, con tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù sia attive che passive, apparenti e non. La parte venditrice da garanzia per ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale e dichiara che il tutto è libero da qualsiasi peso, canone, vincolo, censo, livello, ipoteca, diritti di prelazione a terzi spettanti e tutto quanto ne possa diminuire il valore, ad eccezione dei vincoli di
P.R.G e con particolare riferimento alle servitù passive di fognatura nera ed acquedotto gravanti sul resede pertinenziale esclusivo a favore dei beni censiti in Catasto nel foglio 29, mappali 917 e 2087 ed alla servitù attiva di conduttura del gas gravante sugli stessi beni censiti nel catasto nel foglio 29 mappali 917 e 2087. La cedente, intestataria catastale della quota di ½, ai sensi dell'art. 29, 10 comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 140 comma, decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa e al catasto fabbricati del comune di NO, con il prot. n. PI0020254 del
27.3.2018; - che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della
7 realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ART. 3 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 17.7.2024 dall'Ing. , trasmesso telematicamente in pari data con codice CP_2 identificativo 0000779739, dal quale risulta che l'immobile in oggetto ricade in classe energetica “F”, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera (A). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ART.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA.
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione di quelli di cui al precedente art.
2. La quota di ½ dell'immobile in oggetto è pervenuto alla cedente in forza del seguente titolo: atto di compravendita Notaio di Pisa del 28.11.2013 Rep. 38335, Racc. n. Per_2
9498, registrato a Pisa il 2.12.2013 al n. 6774 serie 1T e trascritto a Pisa in data 3.12.2013 al n. 12331 part. (cfr. doc. 9). Oltre il ventennio i beni in oggetto si trovavano in conto al sig. nato Parte_5
a Pisa il 16/06/1960 in forza dei seguenti titoli e fatti giuridici: - Per la quota di ½ in forza di titolo ultraventennale;
- Per la quota di ½ a seguito di successione della madre apertasi a Persona_3
NO (PI) il 29/01/2010, di cui alla denuncia di successione registrata all'Agenza delle Entrate di Pisa il 19/01/2011 n. 60, vol. 9990. A seguito dell'atto di compravendita di cui al doc. 9 prodotto,
i beni passavano alle attuali parti.
ART.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO.
8 Le parti convengono che il IG. a fronte del suddetto trasferimento da parte della IG.ra Parte_1
si accolli, in via esclusiva, l'intero debito residuo del mutuo gravante su detto Parte_2 immobile, (in linea capitale ammontante oggi a € 142.254,80), che i coniugi hanno verso il Banco
Popolare Società Cooperativa per un mutuo di originari € 220.000,00, di cui al contratto stipulato in data 28.11.2013, rogito Notaio n. 38336 di Rep. 9499 Racc., registrato a Pisa il Parte_6
2..12.2015 al n. 6778, serie T1 ed iscritto a Pisa il 3.12.2013 n. 2746 part., garantito da ipoteca volontaria, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del IG. una volta Parte_1
completamente estinto il mutuo. A tali effetti il IG. riconosce di subentrare alla IG.ra Parte_1 verso l'istituto mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue Parte_2
in linea capitale, interessi ed accessori, integralmente, sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in oggetto.
Oltre a quanto sopra, il IG. si impegna ed obbliga a versare alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di conguaglio, la somma di € 57.373,00, (quarantamila//00), in cinque tranches,
[...]
entro e non oltre la data del 30.6.2025. a mezzo bonifici bancari sul conto corrente intestato alla medesima. Il suddetto importo è stato determinato ricorrendo alla media matematica risultante dalle relazioni di stima che hanno determinato il valore del presente immobile e quello di cui al seguente punto B), rispettivamente, in € 444.000,00 ed in € 187.000,00, come dalle stesse che si sono prodotte
(docc. 12). Le parti pattuiscono altresì che le spese tecniche atte al trasferimento immobiliare vengano sostenute integralmente dal IG. come anche le rate del mutuo che sono maturate tra la Parte_7
data di presentazione del ricorso e la data della fissata udienza, nonché la restituzione del deposito cauzionale al conduttore al momento del rilascio dell'immobile sito in Pisa, località Filettole, Via della Pieve n. 77.
ART. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ART. 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE.
Ai sensi della legge 47 del 28.2.85 e successive vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che i lavori di costruzione dell'intero fabbricato sono iniziati in data anteriore al 1.9.1967 e più precisamente in forza di Licenza edilizia del 18.1.1963 e successivamente: - Per l'esecuzione di opere concernenti lo steso fabbricato in assenza di prescritte autorizzazioni amministrative è stata rilasciata dal comune di NO la Concessione Edilizia in sanatoria n. 219 del 13.11.1990. – Per
l'esecuzione di ristrutturazione interne è stata presentata al Comune di NO in data 27.3.2014
9 Scia n. 4821 e successiva variante in corso d'opera del 5.9.2014 con comunicazione di fine lavori presentata in data 27.3.2014, protocollo 5996. Oltre a quanto sopra, il bene non è stato oggetto di altri interventi edilizi né ha subito trasformazioni, variazioni o modifiche che avrebbero richiesto il titolo abilitativo.
B) IMMOBILE USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN PISA, FRAZIONE FILETTOLE, VIA
DELLA PIEVE 75.
ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO.
Il IG. nato a [...] il [...], c.f.: , residente in [...], frazione Parte_1 CodiceFiscale_4
NO, Via del Capannone n. 2 cede e trasferisce alla IG.ra nata a [...] il Parte_2
1.3.1981, c.f.: , residente in [...]
2, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la di lui quota di ½ dell'unità immobiliare posto in NO (PI), frazione Filettole, Via della Pieve n. 75 e precisamente: “Porzione centrale da terra a tetto di maggior fabbricato per civile abitazione sviluppata su tre piani fuori terra, avente accesso dalla via comunale a mezzo di corte a comune su cui attesta, è costituito a piano terreno da ingresso scala e locali accessori con bagno-wc, al piano primo l'abitazione costituita da cucina con piccolo ripostiglio e soggiorno, al piano secondo una camera un locale armadi e un ampio bagno-wc.; piccolo resede di mq. 14 posto in corpo staccato a ovest del fabbricato;
diritti di comproprietà di ¼ sul cortile comune con altro proprietario, della superficie catastale di mq. 220 posto anch'esso in corpo staccato rispetto al fabbricato;
terreno collinare a terrazza formato da due particelle della superficie catastale totale di circa mq. 502 avente acceso dal passo e cortile comune, posto a ovest poco distante dall'abitazione”. La unità immobiliare descritta al primo punto è conforme alla planimetria catastale di cui alla denuncia di variazione presentata all' Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa in data 16/04/2009 Protocollo n. PI0083383. Confini: Per quanto concerne l'appartamento con proprietà
(sub 7 della particella 441), passo a comune, proprietà (part Persona_4 Parte_8
442 del foglio 7), salvo se altri. Per quanto concerne il piccolo resede, corte comune (sub 6 part 441), altra proprietà in oggetto (part 1237 del foglio 7), proprietà Controparte_3 Parte_9
(part. 439 del foglio 7), salvo se altri. Per quanto concerne la corte a comune, altra proprietà in oggetto
(sub 4 della particella 441) proprietà (sub 7 della particella 441), Controparte_3 Persona_4
passo a comune, salvo se altri. Per quanto concerne il terreno formante un unico lotto, proprietà
[...]
(part 1236 del foglio 7), proprietà (part 739 del foglio 7), proprietà Per_4 Pt_10 Parte_11
(part 435 e 437 del foglio 7), salvo se altri. All'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa, detti beni sono censiti in giusto conto alle parti: Al catasto fabbricati del Comune di NO, con i seguenti dati identificativi: - Abitazione, nel foglio 7 mappale n. 441 sub. 1, NO via Della
Pieve 77 Piano T-1-2, zona censuaria 1, categoria A/2 di classe 2, vani 5,0 rendita €. 670,10 in
10 conformità della variazione catastale del 16/04/2009 pratica PI0083383. – Piccolo resede esclusivo, nel foglio 7 mappale n. 441 sub. 4, NO via Della Chiesa p. T, categoria F/1, Consistenza 14 mq, in conformità della variazione catastale per “Divisione” del 14/04/2003 pratica 72027. - Cortile
a comune, nel foglio 7 mappale n. 441 sub. 6, NO via Della Chiesa, Piano T, categoria F/1, consistenza 220 mq, in conformità della variazione catastale per “Divisione” del 14/04/2003 pratica
72027. Al catasto terreni del Comune di NO, con i seguenti dati identificativi: - Terreno collinare, nel foglio 7 mappale n. 434, Vigneto di classe 03, Superficie 92 mq Reddito dominicale €.
0,20, Reddito agrario €. 0,26 - Terreno collinare, nel foglio 7 mappale n. 1237, Vigneto di classe 02,
Superficie 410 mq Reddito dominicale €. 2,68, Reddito agrario €. 2,22. I passi comuni per accesso al fabbricato sono invece così censiti al catasto terreni del Comune d NO:- Foglio 7 mappale 698 superficie catastale mq 190 (comune ai mappali 454, 456, 458, 459 del foglio 7 ed ad enti urbani) a seguito di denuncia di variazione n.1280.2/1994 in atti dal 02/07/1994. - Foglio 7 mappale 446 superficie catastale mq 120 (comune ai mappali 726 del foglio 7 ed ad enti urbani).
ART. 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI.
La cessione viene fatta a corpo e non a misura nello stato di diritto e di fatto in cui i beni oggi si trovano, con tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù sia attive che passive, apparenti e non. La parte venditrice da garanzia per ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale e dichiara che il tutto è libero da qualsiasi peso, canone, vincolo, censo, livello, ipoteca, diritti di prelazione a terzi spettanti e tutto quanto ne possa diminuire il valore, ad eccezione dei vincoli di
P.R.G.. La cedente, intestataria catastale della quota di ½, ai sensi dell'art. 29, 10 comma bis, legge
27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 140 comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa ufficio territorio di Pisa, con il prot. n. PI0083383 del 16.4.2009; - che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli
11 adempimenti per la loro messa a norma.
ART. 3 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 18.7.2024 dall'Ing. , trasmesso telematicamente in pari data con codice CP_2 identificativo 0000779861, dal quale risulta che l'immobile in oggetto ricade in classe energetica “F”, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera (B). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ART.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La quota di ½ dell'immobile in oggetto è pervenuto alla cedente in forza del seguente titolo: atto di compravendita Notaio di Pisa del 30/04/2003 Rep. n. 14382, Racc. n. 1129 registrato a Pisa Per_2
il 05/05/2003 al n. 1293 serie 1T e trascritto a Pisa il 06/05/2003 ai numeri 6778 e 6779 part. (cfr. doc. 10). Oltre il ventennio i beni in oggetto si trovavano in conto ai sig.ri nato a [...] Per_5
il 19/04/1943, nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_6 Persona_7
14/04/1970 e nata a [...] il [...]. A seguito dell'atto di Persona_8
compravendita di cui al doc. 10 prodotto, i beni passavano alle attuali parti.
ART.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO.
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, di dare ed avere, il trasferimento del presente immobile avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Ciò stante quanto già dichiarato dalle parti al precedente punto A – 5) del presente atto.
ART. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ART. 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE.
12 Ai fini della legge 47 del 28/02/985 e successive, la parte venditrice dichiara che i lavori di costruzione dell'intero fabbricato sono iniziati in data anteriore al 01/09/1967 e successivamente la porzione è stata oggetto di: - Dia per ristrutturazione presentata al Comune di NO in data
14/05/2003 avente protocollo n. 6224. - Dia per ristrutturazione presentata al Comune di NO in data 06/02/2009 avente protocollo n. 1987 e successiva comunicazione di fine lavori del
27/03/2009. Oltre quanto sopra, il bene non è stato oggetto di altri interventi edilizi né ha subito trasformazioni, variazioni o modifiche che avrebbero richiesto il titolo abilitativo.
ART. 8 – DICHIARAZIONI FISCALI.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i presenti trasferimenti immobiliari sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART. 9 – EFFETTI PUBBLICITARI.
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del
Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
ART. 10 – ULTERIORI DICHIARAZIONI
Le parti danno altresì atto di quanto segue: - il trasferimento delle quote è avvenuto senza l'intervento di mediatore;
- in ipotesi di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore o per qualsiasi altra causa, le parti si impegnano ed obbligano al trasferimento di quanto pattuito nel presente atto davanti ad un Notaio di loro fiducia, scelto concordemente entro e non oltre 60 giorni dal momento dell'eventuale diniego.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 04/04/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2243/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI Parte_1 C.F._1
MICHELA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LENCIONI Parte_2 C.F._2
MICHELA
Entrambi elettivamente domiciliati in Viareggio (LU), Via Michele Coppino n.269 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 6.9.2008, in NO (PI), come da estratto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n° 15, Parte II, Serie A, dalla cui unione nasceva 1 la GL in Pisa il 10/08/2015. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro Persona_1
coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – come da ricorso e modificato nel foglio di conclusioni del 12/11/2024, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della GL concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Con ordinanza del 15/01/2025 è stata fissata l'udienza di comparizione personale delle parti.
All'udienza del 04/02/205, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate e precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 12/11/2024, anche circa il trasferimento immobiliare.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che C.F._1 Parte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio in data 6.9.2008, in NO (PI), come da estratto dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n° 15, Parte II, Serie A,
2. DISPONE l'affido condiviso della GL ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. I genitori hanno pari obblighi di accudirla e educarla, creando per
2 la medesima le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continuano ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adottano sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la GL, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione deve essere rimessa al Giudice competente. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni possono essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale la GL si trova.
Lasciandosi reciprocamente i ricorrenti la più ampia libertà di concordarsi tra loro anche per tempi maggiori, solo in caso di mancato accordo, il IG. tiene con sé la GL Parte_1 nelle seguenti modalità e tempi: prima e terza settimana del mese: il martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al mattino seguente, quando ve la riporterà, nonché il fine settimana, dal sabato mattina, fino alla domenica sera alle ore 21:00, quando la accompagnerà a casa della madre;
- seconda e quarta settimana del mese: il martedì, dall'uscita dalla scuola, fino al mattino seguente, quando ve la riporterà, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale, dall'uscita della scuola, fino alle ore 21:00. Per quanto riguarda le festività di calendario, sempre fatta salva ogni possibilità dei genitori di convenirsi diversamente, in caso di mancato accordo, durante quelle di Natale la GL trascorre il 24.12 ed il 26.12 con un genitore, il 25.12, dalle ore 10.00, con l'altro, il 31.12 e 1.1. con un genitore ed il 6.1. con l'altro; ciò alternativamente di anno in anno;
per i giorni non indicati è mantenuto il calendario ordinario. Per il giorno di Pasqua
e per il Lunedì dell'Angelo la GL trascorre con ciascun genitore uno dei due giorni, alternativamente di anno in anno;
il 25 Aprile, l'1 Maggio, il 2 Giugno ed il 15 Agosto, la permanenza della GL presso i genitori è alternata di anno in anno, tenuto anche conto degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze ed interessi della bambina. Durante
i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative la GL può stare, alternativamente, coi genitori per 15 giorni, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. Detto periodo deve essere comunicato all'altro genitore entro la data del 31.5 di ogni anno. Tutte le modalità di visita suindicate devono da considerarsi integralmente decorrenti non da adesso, ma solo dopo che la GL ha Per_1
avuto il tempo di adeguarsi alla nuova compagine familiare ed alle condizioni che la riguardano, in modo graduale e non traumatico;
all'uopo i genitori si impegnano ed obbligano,
3 reciprocamente, ad assecondare la sua volontà, concedendole tutto il tempo che sarà necessario. I coniugi hanno, reciprocamente, espressamente pattuito tra le parti il divieto di presentare e far frequentare alla GL ogni persona con la quale i genitori intraprenderanno un'eventuale nuova relazione sentimentale;
qualora la relazione si evolva in un rapporto solido e stabile e nasca l'esigenza di inserire la GL nella nuova compagine familiare, i genitori si obbligano a fare in modo che ciò avvenga solo e quando la bambina è ritenuta pronta ad accettare nuove figure di riferimento nella vita dei genitori.
3- PONE a carico del IG. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_1 GL , l'obbligo di versare alla IG.ra mensilmente, l'importo di Per_1 Parte_2
€ 600,00, (seicento//00), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario intestato alla medesima;
detta somma è annualmente rivalutata, automaticamente, secondo i parametri Istat. Tenuto conto del fatto che la IG.ra Parte_2
e la GL possono continuare ad usufruire, con il ricorrente, di quella che era la casa
[...] familiare sino alla data del 31.12.2024, l'obbligo di versare il contributo al mantenimento è sospeso, fino quando non vi sarà l'effettivo trasferimento della medesima nell'immobile sito in NO, località Filettole, Via della Pieve n. 75.
4- DISPONE che, quanto alle spese straordinarie, così come da Protocollo CNF, cui le parti fanno espresso riferimento, le stesse restano a carico del IG. nella misura del Parte_1
100%, con diritto dell'altro genitore che le abbia anticipate ad avere il rimborso entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa. A titolo semplificativo, ma non esaustivo, si precisa che tra le spese straordinarie rientra quanto segue: Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); - Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali
4 e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - Scuole e università private;
-
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per CR (servizio fotografico, parrucchiere, CP_1
regalo madrina/padrino ecc.). - Spese per il mantenimento e la cura del cane, già facente parte del nucleo familiare, che seguirà i bambini e si sposterà con loro presso il genitore ove questi si troveranno;
in merito a quest'ultimo punto le parti si accordano stabilendo che il mantenimento ordinario del cane spetterà alla IG.ra mentre il IG. Parte_2 Pt_1
si farà carico, nella misura del 100%, delle spese veterinarie. Resta inteso, pertanto,
[...]
che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita. Le parti precisano che delle spese straordinarie faranno parte anche quelle relative all'abbigliamento della minore, nonché, ogni regalo per amici, compagni e conoscenti della bambina e le spese per svago, anche quando si trova con la madre (giostre, parchi gioco…); il tutto previo preventivo accordo tra i genitori;
in difetto, nessuna somma verrà riconosciuta come dovuta. L'Assegno Unico in favore della GL viene percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge. I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
5 - il IG. e la IG.ra sono autorizzati a vivere separatamente ed a Parte_1 Parte_2
fissare, ciascuno, la propria residenza, ove lo ritengano opportuno, senza reciproche interferenze e con l'unico obbligo di comunicarsi, entro trenta giorni, gli eventuali cambiamenti;
- il IG. continua ad abitare la casa coniugale, sita in NO, Via del Capannone Parte_1
n. 2, con tutti gli arredi che la costituiscono – ad eccezione di quelli già tra loro ripartiti - mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza, assieme alla GL , Parte_2 Per_1 nell'immobile sito in Filettole, Via della Pieve n. 75, stante l'intervenuto accordo dei ricorrenti di trasferirsi le rispettive quote dei suddetti beni immobili, in quelle modalità indicate e specificate nell'accordo lettera A) e B); pur tuttavia la IG.ra e la GL possono continuare Parte_2 ad usufruire, con il ricorrente, dell'immobile che ha costituito la casa familiare fino al 31.12.2024, al solo fine di poter, nelle more, rendere libero da persone e cose l'immobile nel quale le medesime si trasferiranno;
- I ricorrenti hanno dichiarato, reciprocamente, di essere economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto alla domanda di ogni forma di contributo al proprio mantenimento, l'uno nei confronti dell'altra.
- Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, hanno convenuto di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento, ad entrambi, della proprietà esclusiva dei beni immobili seguenti. Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti hanno convenuto e dichiarato quanto segue:
- A) IMMOBILE USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN PISA, FRAZIONE VECCHIANO,
VIA DEL CAPANNONE 2.
ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO.
La IG.ra nata a [...] il [...], c.f.: , residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
frazione NO, Via del Capannone n. 2, cede e trasferisce al IG. nato a [...] il Parte_1
8.5.1980, c.f.: , residente in [...]
2, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la di lei quota di ½ dell'unità immobiliare posta in NO (PI), Via del Capannone n. 2 e precisamente: “Casa unifamiliare per civile abitazione sviluppata su due piani fuori terra con circostante giardino, costituita a piano terreno da locali accessori dell'abitazione con destinazione: taverna, locali di sgombero, ripostigli, al piano primo cui si accede sia dall'esterno che dall'interno, l'abitazione è costituita da: cucina, soggiorno, tre camere, un bagno wc e un ripostiglio. Vi è annessi in pertinenza esclusiva il resede circostante ad uso giardino della superficie di circa mq. 1000. Garage posto al piano terreno nel corpo della abitazione. Le unità
6 sopra descritte sono conformi alle planimetrie catastali di cui alla denuncia di variazione presentata all' Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa in data 27/03/2017 pratica n. PI0022740. Confini: quanto sopra formante un unico lotto confina con Via del capannone, proprietà Parte_3
(particella 92 del foglio 29) proprietà (particella 93 del foglio 29) e proprietà.
[...] Pt_4
All'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa, detti beni sono censiti in giusto conto alle parti: al catasto Fabbricati del Comune di NO, con i seguenti identificativi: - abitazione e resede, nel
Foglio 29, Mappale 881 sub. 4, NO via del Capannone n. 2 p. T-1, zona censuaria 1, categoria
A/2 di classe 1, vani 8,5, superficie catastale mq. 306 rendita € 845,05 in conformità della variazione catastale per “Variazione del classamento” del 27.3.2018 pratica PI0020254. – Garage, nel Foglio 29,
Mappale 881 sub. 5, NO via del Capannone n. 2, p. T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe
U, consistenza 23 mq, superficie catastale mq. 28, rendita € 70,08 in conformità della variazione catastale per “Variazione nel classamento” del 27.3.2018 pratica PI0020254.
ART. 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI.
La cessione viene fatta a corpo e non a misura nello stato di diritto e di fatto in cui i beni oggi si trovano, con tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù sia attive che passive, apparenti e non. La parte venditrice da garanzia per ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale e dichiara che il tutto è libero da qualsiasi peso, canone, vincolo, censo, livello, ipoteca, diritti di prelazione a terzi spettanti e tutto quanto ne possa diminuire il valore, ad eccezione dei vincoli di
P.R.G e con particolare riferimento alle servitù passive di fognatura nera ed acquedotto gravanti sul resede pertinenziale esclusivo a favore dei beni censiti in Catasto nel foglio 29, mappali 917 e 2087 ed alla servitù attiva di conduttura del gas gravante sugli stessi beni censiti nel catasto nel foglio 29 mappali 917 e 2087. La cedente, intestataria catastale della quota di ½, ai sensi dell'art. 29, 10 comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 140 comma, decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa e al catasto fabbricati del comune di NO, con il prot. n. PI0020254 del
27.3.2018; - che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della
7 realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ART. 3 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 17.7.2024 dall'Ing. , trasmesso telematicamente in pari data con codice CP_2 identificativo 0000779739, dal quale risulta che l'immobile in oggetto ricade in classe energetica “F”, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera (A). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ART.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA.
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione di quelli di cui al precedente art.
2. La quota di ½ dell'immobile in oggetto è pervenuto alla cedente in forza del seguente titolo: atto di compravendita Notaio di Pisa del 28.11.2013 Rep. 38335, Racc. n. Per_2
9498, registrato a Pisa il 2.12.2013 al n. 6774 serie 1T e trascritto a Pisa in data 3.12.2013 al n. 12331 part. (cfr. doc. 9). Oltre il ventennio i beni in oggetto si trovavano in conto al sig. nato Parte_5
a Pisa il 16/06/1960 in forza dei seguenti titoli e fatti giuridici: - Per la quota di ½ in forza di titolo ultraventennale;
- Per la quota di ½ a seguito di successione della madre apertasi a Persona_3
NO (PI) il 29/01/2010, di cui alla denuncia di successione registrata all'Agenza delle Entrate di Pisa il 19/01/2011 n. 60, vol. 9990. A seguito dell'atto di compravendita di cui al doc. 9 prodotto,
i beni passavano alle attuali parti.
ART.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO.
8 Le parti convengono che il IG. a fronte del suddetto trasferimento da parte della IG.ra Parte_1
si accolli, in via esclusiva, l'intero debito residuo del mutuo gravante su detto Parte_2 immobile, (in linea capitale ammontante oggi a € 142.254,80), che i coniugi hanno verso il Banco
Popolare Società Cooperativa per un mutuo di originari € 220.000,00, di cui al contratto stipulato in data 28.11.2013, rogito Notaio n. 38336 di Rep. 9499 Racc., registrato a Pisa il Parte_6
2..12.2015 al n. 6778, serie T1 ed iscritto a Pisa il 3.12.2013 n. 2746 part., garantito da ipoteca volontaria, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del IG. una volta Parte_1
completamente estinto il mutuo. A tali effetti il IG. riconosce di subentrare alla IG.ra Parte_1 verso l'istituto mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue Parte_2
in linea capitale, interessi ed accessori, integralmente, sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in oggetto.
Oltre a quanto sopra, il IG. si impegna ed obbliga a versare alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di conguaglio, la somma di € 57.373,00, (quarantamila//00), in cinque tranches,
[...]
entro e non oltre la data del 30.6.2025. a mezzo bonifici bancari sul conto corrente intestato alla medesima. Il suddetto importo è stato determinato ricorrendo alla media matematica risultante dalle relazioni di stima che hanno determinato il valore del presente immobile e quello di cui al seguente punto B), rispettivamente, in € 444.000,00 ed in € 187.000,00, come dalle stesse che si sono prodotte
(docc. 12). Le parti pattuiscono altresì che le spese tecniche atte al trasferimento immobiliare vengano sostenute integralmente dal IG. come anche le rate del mutuo che sono maturate tra la Parte_7
data di presentazione del ricorso e la data della fissata udienza, nonché la restituzione del deposito cauzionale al conduttore al momento del rilascio dell'immobile sito in Pisa, località Filettole, Via della Pieve n. 77.
ART. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ART. 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE.
Ai sensi della legge 47 del 28.2.85 e successive vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che i lavori di costruzione dell'intero fabbricato sono iniziati in data anteriore al 1.9.1967 e più precisamente in forza di Licenza edilizia del 18.1.1963 e successivamente: - Per l'esecuzione di opere concernenti lo steso fabbricato in assenza di prescritte autorizzazioni amministrative è stata rilasciata dal comune di NO la Concessione Edilizia in sanatoria n. 219 del 13.11.1990. – Per
l'esecuzione di ristrutturazione interne è stata presentata al Comune di NO in data 27.3.2014
9 Scia n. 4821 e successiva variante in corso d'opera del 5.9.2014 con comunicazione di fine lavori presentata in data 27.3.2014, protocollo 5996. Oltre a quanto sopra, il bene non è stato oggetto di altri interventi edilizi né ha subito trasformazioni, variazioni o modifiche che avrebbero richiesto il titolo abilitativo.
B) IMMOBILE USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN PISA, FRAZIONE FILETTOLE, VIA
DELLA PIEVE 75.
ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO.
Il IG. nato a [...] il [...], c.f.: , residente in [...], frazione Parte_1 CodiceFiscale_4
NO, Via del Capannone n. 2 cede e trasferisce alla IG.ra nata a [...] il Parte_2
1.3.1981, c.f.: , residente in [...]
2, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la di lui quota di ½ dell'unità immobiliare posto in NO (PI), frazione Filettole, Via della Pieve n. 75 e precisamente: “Porzione centrale da terra a tetto di maggior fabbricato per civile abitazione sviluppata su tre piani fuori terra, avente accesso dalla via comunale a mezzo di corte a comune su cui attesta, è costituito a piano terreno da ingresso scala e locali accessori con bagno-wc, al piano primo l'abitazione costituita da cucina con piccolo ripostiglio e soggiorno, al piano secondo una camera un locale armadi e un ampio bagno-wc.; piccolo resede di mq. 14 posto in corpo staccato a ovest del fabbricato;
diritti di comproprietà di ¼ sul cortile comune con altro proprietario, della superficie catastale di mq. 220 posto anch'esso in corpo staccato rispetto al fabbricato;
terreno collinare a terrazza formato da due particelle della superficie catastale totale di circa mq. 502 avente acceso dal passo e cortile comune, posto a ovest poco distante dall'abitazione”. La unità immobiliare descritta al primo punto è conforme alla planimetria catastale di cui alla denuncia di variazione presentata all' Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa in data 16/04/2009 Protocollo n. PI0083383. Confini: Per quanto concerne l'appartamento con proprietà
(sub 7 della particella 441), passo a comune, proprietà (part Persona_4 Parte_8
442 del foglio 7), salvo se altri. Per quanto concerne il piccolo resede, corte comune (sub 6 part 441), altra proprietà in oggetto (part 1237 del foglio 7), proprietà Controparte_3 Parte_9
(part. 439 del foglio 7), salvo se altri. Per quanto concerne la corte a comune, altra proprietà in oggetto
(sub 4 della particella 441) proprietà (sub 7 della particella 441), Controparte_3 Persona_4
passo a comune, salvo se altri. Per quanto concerne il terreno formante un unico lotto, proprietà
[...]
(part 1236 del foglio 7), proprietà (part 739 del foglio 7), proprietà Per_4 Pt_10 Parte_11
(part 435 e 437 del foglio 7), salvo se altri. All'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Pisa, detti beni sono censiti in giusto conto alle parti: Al catasto fabbricati del Comune di NO, con i seguenti dati identificativi: - Abitazione, nel foglio 7 mappale n. 441 sub. 1, NO via Della
Pieve 77 Piano T-1-2, zona censuaria 1, categoria A/2 di classe 2, vani 5,0 rendita €. 670,10 in
10 conformità della variazione catastale del 16/04/2009 pratica PI0083383. – Piccolo resede esclusivo, nel foglio 7 mappale n. 441 sub. 4, NO via Della Chiesa p. T, categoria F/1, Consistenza 14 mq, in conformità della variazione catastale per “Divisione” del 14/04/2003 pratica 72027. - Cortile
a comune, nel foglio 7 mappale n. 441 sub. 6, NO via Della Chiesa, Piano T, categoria F/1, consistenza 220 mq, in conformità della variazione catastale per “Divisione” del 14/04/2003 pratica
72027. Al catasto terreni del Comune di NO, con i seguenti dati identificativi: - Terreno collinare, nel foglio 7 mappale n. 434, Vigneto di classe 03, Superficie 92 mq Reddito dominicale €.
0,20, Reddito agrario €. 0,26 - Terreno collinare, nel foglio 7 mappale n. 1237, Vigneto di classe 02,
Superficie 410 mq Reddito dominicale €. 2,68, Reddito agrario €. 2,22. I passi comuni per accesso al fabbricato sono invece così censiti al catasto terreni del Comune d NO:- Foglio 7 mappale 698 superficie catastale mq 190 (comune ai mappali 454, 456, 458, 459 del foglio 7 ed ad enti urbani) a seguito di denuncia di variazione n.1280.2/1994 in atti dal 02/07/1994. - Foglio 7 mappale 446 superficie catastale mq 120 (comune ai mappali 726 del foglio 7 ed ad enti urbani).
ART. 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI.
La cessione viene fatta a corpo e non a misura nello stato di diritto e di fatto in cui i beni oggi si trovano, con tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù sia attive che passive, apparenti e non. La parte venditrice da garanzia per ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale e dichiara che il tutto è libero da qualsiasi peso, canone, vincolo, censo, livello, ipoteca, diritti di prelazione a terzi spettanti e tutto quanto ne possa diminuire il valore, ad eccezione dei vincoli di
P.R.G.. La cedente, intestataria catastale della quota di ½, ai sensi dell'art. 29, 10 comma bis, legge
27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 140 comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa ufficio territorio di Pisa, con il prot. n. PI0083383 del 16.4.2009; - che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli
11 adempimenti per la loro messa a norma.
ART. 3 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 18.7.2024 dall'Ing. , trasmesso telematicamente in pari data con codice CP_2 identificativo 0000779861, dal quale risulta che l'immobile in oggetto ricade in classe energetica “F”, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera (B). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ART.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La quota di ½ dell'immobile in oggetto è pervenuto alla cedente in forza del seguente titolo: atto di compravendita Notaio di Pisa del 30/04/2003 Rep. n. 14382, Racc. n. 1129 registrato a Pisa Per_2
il 05/05/2003 al n. 1293 serie 1T e trascritto a Pisa il 06/05/2003 ai numeri 6778 e 6779 part. (cfr. doc. 10). Oltre il ventennio i beni in oggetto si trovavano in conto ai sig.ri nato a [...] Per_5
il 19/04/1943, nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_6 Persona_7
14/04/1970 e nata a [...] il [...]. A seguito dell'atto di Persona_8
compravendita di cui al doc. 10 prodotto, i beni passavano alle attuali parti.
ART.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO.
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, di dare ed avere, il trasferimento del presente immobile avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Ciò stante quanto già dichiarato dalle parti al precedente punto A – 5) del presente atto.
ART. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ART. 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE.
12 Ai fini della legge 47 del 28/02/985 e successive, la parte venditrice dichiara che i lavori di costruzione dell'intero fabbricato sono iniziati in data anteriore al 01/09/1967 e successivamente la porzione è stata oggetto di: - Dia per ristrutturazione presentata al Comune di NO in data
14/05/2003 avente protocollo n. 6224. - Dia per ristrutturazione presentata al Comune di NO in data 06/02/2009 avente protocollo n. 1987 e successiva comunicazione di fine lavori del
27/03/2009. Oltre quanto sopra, il bene non è stato oggetto di altri interventi edilizi né ha subito trasformazioni, variazioni o modifiche che avrebbero richiesto il titolo abilitativo.
ART. 8 – DICHIARAZIONI FISCALI.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i presenti trasferimenti immobiliari sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART. 9 – EFFETTI PUBBLICITARI.
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del
Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
ART. 10 – ULTERIORI DICHIARAZIONI
Le parti danno altresì atto di quanto segue: - il trasferimento delle quote è avvenuto senza l'intervento di mediatore;
- in ipotesi di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore o per qualsiasi altra causa, le parti si impegnano ed obbligano al trasferimento di quanto pattuito nel presente atto davanti ad un Notaio di loro fiducia, scelto concordemente entro e non oltre 60 giorni dal momento dell'eventuale diniego.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 04/04/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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