Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6257/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott. Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6257/2020 promossa da:
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa dagli Avv. ti Laura Parte_1 P.IVA_1
Romagnoli e Romolo Montanari del Foro di Milano, elettivamente domiciliata nello studio della prima in Milano, via Monte Peralba n.2, come da procura alle liti agli atti;
PARTE ATTRICE
Contro
(P.I. e C.F. ) rappresentata e difesa, unitamente e Controparte_1 P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Annalisa Donnini e Grazia Malena, elettivamente domiciliata nello studio della prima in Firenze, via Luigi Gordigiani n.40.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni, rese con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/7/2024
Per parte attrice opponente: Preso atto del rimborso da parte di controparte della somma di €.494,10 in corso di causa unitamente alla somma di €.109,00 a titolo di rimborso per la mancata restituzione dello smartwatch - In via principale e nel merito -
dei prodotti e servizi ordinati come effettivamente funzionanti, dichiarare risolto a ogni effetto di legge, per inadempimento della stessa società, il contratto intercorso tra quest'ultima e la società attrice, accertando che, per la causale in questione, nulla è ulteriormente dovuto dalla società acquirente alla società venditrice, e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire alla società attrice qualsivoglia importo percepito dalla stessa per effetto del contratto sottoscritto tra le parti, con particolare riguardo all'importo di euro 6.329,20 versato o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia oltre interessi moratori di cui al Dlgs 231/2002; Sempre in via principale:- Previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento posto in essere da nella consegna dei prodotti contrattualmente stabiliti, condannare la CP_2
convenuta, in persona del suo titolare, a risarcire alla società attrice tutti i danni derivati dalla predetta condotta e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere la somma di euro 1.000,00 o la maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine commerciale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro.- In via subordinata:in ogni caso, accertare la responsabilità contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto versato oltre al risarcimento del danno subìto dagli attori complessivamente nella misura di 6.329,20, o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e al pagamento degli interessi di cui al DLgs 231/2002; In ogni caso condannare l'impresa convenuta alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio.
Per parte convenuta opposta: “In rito ed in via preliminare - Dichiarare improcedibile la domanda attorea ex art. 3, comma 1, d.l. n.132/2014 conv. In l. 162/2014. Nel merito: In via principale: respingere le domande tutte proposte da sia in via Pt_1
principale che in via subordinata in merito alla restituzione delle somme richieste da controparte sia a titolo di restituzione dell'importo corrisposto sia a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pag. 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato impresa specializzata nella Parte_1
disinfestazione industriale e privata, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato tribunale la società al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_2
risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la realizzazione di applicazioni informatiche per l'automazione di processi aziendali, la restituzione delle somme già corrisposte oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del giudizio.
A fondamento della propria pretesa l'attore ha dedotto:
di aver sottoscritto in data 23.2.2018 con la società convenuta il contratto avente ad oggetto la realizzazione di un gestionale cloud accessibile via web e un'applicazione per piattaforma Android e IOS, relativi al monitoraggio e controllo delle trappole per roditori e le manutenzioni programmate;
la previsione, all'art. 12 del contratto, delle fasi per la realizzazione del progetto con consegna del lavoro entro 60 giorni dalla stipula;
di aver provveduto al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto;
di aver inviato alla convenuta uno smartwatch al fine di implementare ulteriormente lo sviluppo dell'applicazione mobile;
l'inadempiento della convenuta per non aver consegnato nei termini contrattuali il prodotto nei termini pattuiti, la cui lavorazione era ancora in corso , come dichiarato dai responsabili della in occasione della riunione svolta nel mese di Controparte_3
settembre;
che la società convenuta , pur non avendo consegnato il lavoro, inviava con mail del 2 ottobre 2018, il riepilogo delle modifiche e implementazioni non previste dal contratto ed i costi aggiuntivi per il funzionamento dell'applicazione.
In si è costituita in giudizio eccependo: Controparte_2
Pag. 3 di 9 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.l. 132/2014
nel merito, l'adempimento del contratto in quanto alla data del 31.5.2018 il gestionale era completato e consegnato all'attrice;
la richiesta, dopo la stipula del contratto, di ulteriori implementazioni del prodotto da parte dell'attrice, quali l'utilizzo dello smartwatch e la crezione di un'area riservata ai clienti che avevano allungato i tempi di lavorazione;
le nuove richieste di implementazione del prodotto da parte della in Parte_1
occasione della riunione del 24 settembre 2018 e l'impossibilità di ultimare il lavoro in quanto non confermato dall'attrice che si era disinteressata del contratto fino al mese di aprile 2019 quando aveva chiesto la restituzione del corrispettivo pagato;
l'inapplicabilità di un termine essenziale e, comunque, la possibilità di considerare solo i tempi dei effettiva lavorazione ma non quelli relativi all'implementazione del progetto ed alla comunicazione delle informazioni e dei dati da parte del cliente
Sulla base di quanto sopra, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con decreto del 14/4/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace. Istruita documentalmente e orlamente, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/2024 e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. L' eccezione di improcedibilità della domanda deve ritenersi assorbita, avendo le parti integrato la condizione di procedibilità con l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. ai sensi dell'art. 3 D.l. 132/2014.( doc. 11)
2. Nel merito, deve, preliminarmente, richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
Pag. 4 di 9 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533;
Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n.
9351).
Inoltre, nel caso in esame, non è contestato il contratto tra le parti del 28/2/2018, riconducibile alla peculiare fattispecie dell'appalto, tenuto conto che le prestazioni commissionate dalla S.r.l. alla avevano ad oggetto non la Pt_1 Controparte_1
cessione di un prodotto informatico standard ma la predisposizione di un gestionale personalizzato sulla base delle esigenze del cliente. Le caratteristiche del gestionale e della app, genericamente riportate nel contratto, venivano più precisamente riepilogate dalla convenuta “ per correttezza” nella mail del 3 marzo 2018 ( doc. 2 parte attrice) e indicate in: 1) Principali, Realizzazione di un gestionale cloud accessibile via web e una app per piattaforma android e ios relativi al servizio di monitoraggio e controllo delle trappole per roditori - Specifiche principali:Gestione anagrafica clienti e sedi clienti;
Schedulazione interventi ed escuzione;
Possibilità di creare un calendario degli interventi per cliente e per dipendente;
Installazione degli impianti tramite app dedicata;
Identificazione delle postazioni tramite NFC ( fornitua da parte nostra a 6c cad;
Monitoraggio elettronico con terminali mobili;
Generazione di reportistica dettagliata e automatica . PLUS 2) Firma digitale;
Geolocalizzazione delle postazioni;
Menù a tendina per scegliere la scala di misurazione;
creare scala di misurazione. Creare tipologia trappole. 3) Realizzazione a parte: Possibilità di inserire la planimetria nel gestionale e renderla interattiva per poter inserire trappole e modificarle anche dalla
App. ( attualmente in fase di preventivo).
Tale precisazione si era resa necessaria in quanto l'attrice aveva rappresentato, successivamente alla conclusione del contratto, la necessità di ulteriori implementazioni e modifiche all'applicativo commissionato, tra cui l'utilizzo di uno smartwatch, che aveva acquistato il 14 maggio 2014 ( doc. 4 parte attrice) e consegnato alla convenuta.
Pag. 5 di 9 L'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto per il mancato rispetto del termine in quanto da ritenersi perentorio, previsto dall'art. 12 del contratto e, ai sensi dell'art. 1453 c.c. per l'inadempimento della convenuta nella fornitura del servizio, in quanto mai terminato.
La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale, è infondata. Non è rinvenibile, invero, nel contratto, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, la previsione di un termine essenziale, mancando anche la previsione delle conseguenze del suo mancato rispetto. Al contrario, è evidente il carattere indicativo del termine, prevedendo l'art. 12 del contratto che “ InYouyLife si impegna a eseguire il progetto entro 60 giorni lavorativi. Escludendo i giorni di attesa per invio da parte del cliente dei materiali in formato digitale necessari per la realizzazione del progetto Fase 1 ed i giorni di attesa delle risposte Fase 2,3,4, da parte del cliente.” Inoltre, l'attrice non ha indicato precisamente quale sia il termine scaduto e non rispettato né alcun concreto elemento, in relazione all'oggetto del contratto, dal quale emerga la volontà delle parti diretta a considerarne automaticamente perduta l'utilità del servizio oggetto del contratto dopo l'inutile decorso del termine pattuito.
E' altresì, infondata la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
A fronte della domanda di risoluzione per inadempimento, la convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali, avendo consegnato i dati di accesso al gestionale in allegato alla mail del 31 maggio 2018. ( doc.3) e che la aveva richiesto ulteriori implementazioni del prodotto, tra Parte_1
le quali l'utilizzo di uno smartwatch consegnato nel maggio 2018 e di un'area riservata per i clienti, nel luglio 2018 ( doc. 5) che avevano comportato, oltre alle difficoltà tecniche di realizzazione, in particolare con riferimento allo smartwatch del quale era stato sconsigliato l'uso proponendo soluzioni alternative, un allungamento dei tempi di lavorazione. In occasione dell'incontro del 24 settembre era stato illustrato il funzionamento del gestionale e dell'app come attestato dalla produzione del report ( doc. 6); in quella occazione, la aveva chiesto ulteriori implementazioni Parte_1
extra contratto per le quali con mail del 2 ottobre 2018, le fu inviato il preventivo di
Pag. 6 di 9 spesa, alla quale non aveva mai dato riscontro, impedendo in tal modo il completamento del servizio.
L'attrice non ha replicato in maniera specifica alle eccezioni avversarie né alla prima udienza di comparizione né entro il termine assegnato ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., stante il mancato deposito della prima memoria.
Invero, le circostanze allegate dalla convenuta risultano coerentemente confermate oltre che sulla base della documentazione agli atti, dall'esito dell'istruttoria orale: il teste responsabile della gestione del personale e software della ha Tes_1 Parte_1
confermato il ricevimento dei dati di accesso al gestionale tramite mail del 31 maggio
2018, riferendo che “la pagina si apriva ma non riuscivamo ad operare” , di aver chiesto un manuale d'uso e che fosse organizzato un corso per consentire ai dipendenti della di poter utilizzare il programma. Il teste collaboratore esterno Pt_1 Tes_2
della convenuta, ha dichiarato “ricordo che alla fine di maggio inizi di giugno ho consegnato le chiavi di accesso per accedere al gestionale spiegando telefonicamente a il Tes_1 funzionamento dello stesso” e “ di aver consegnato il gestionale funzionante . mi Tes_1 aveva rappresentato che non riuscivano ad accedere al gestionale e per questo motivo è stata fatta la riunione in presente del 24 settembre 2018” “ per spiegare il funzionamento ai dipendenti”. Il teste ha, altresì, precisato , con riferimento alla mail del 6 giugno 2018 Tes_2
(doc. 9 parte attrice): “ emerge il mancato funzionamento dell'utilizzo dello smartwatch e non del gestionale che a me risultava funzionante”. Non è contestato dall'attrice, inoltre, la richiesta, dopo la stipula del contratto, di ulteriori implementazioni al prodottto originariamente pattuito, in particolare dello smartwatch consegnato nel mese di maggio;
è pacifico, infine, che alla riunione del 24 settembre presso la sede di Controparte_1
eranto presenti per conto della insieme ai Parte_1 Parte_2
collaboratori e . In tale occasione, come Parte_3 Parte_4
confermato dal teste il gestionale era funzionante ed aveva prodotto il report ( Tes_2
doc.6) che era anche stato sottoscritto dallo stesso tecnico . L'attrice non ha Parte_4
specificamente contestato tale documento né le deduzioni avversarie in merito.
Pag. 7 di 9 Alla luce di quanto sopra, nessun grave inadempimento può essere addebitabile alla convenuta, tale da fondare la richiesta di risoluzione del contratto che, pertanto, deve essere rigettata.
E' emerso, inoltre che, successivamente alla riunione del settembre 2018 l'attrice si sia completamente disinteressata del contratto in questione e non abbia risposto né alle richiesta inviate dalla convenuta via mail al fine di procedere o meno alle nuove implementazioni discusse nel corso della riunione del 24 settembre ( doc. 7 e 8 ) né ai tentativi di contatto telefonico.
3. Dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno, peraltro posta in maniera generica e non provata sia sotto il profilo del danno emergente (spese sostenute) che che del lucro cessante (indimostrato in punto di quantum) che, pertanto, deve essere rigettata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei paramentri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa più prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o respinta così provvede:
A) RIGETTA integralmente le domande promosse da;
Parte_1
B) CONDANNA alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso Controparte_4
forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 28/1/2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Roberta Giordano
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