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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1091/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Luana Saladino. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco
Gramuglia, Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Velardi.
-APPELLATO -
Oggetto: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 18.10.2022 - già dipendente, ora in Parte_1 quiescenza, dell , inquadrato da ultimo al livello B1 (ex V livello) del C.C.N.L. per CP_2 il personale del Comparto Funzioni centrali e con profilo di operatore amministrativo,
2013 - riferiva di aver svolto, a decorrere dall'1.5.2001, mansioni da ascrivere alla superiore qualifica funzionale C (ex VI livello) del medesimo C.C.N.L., in maniera continuativa e prevalente, occupandosi dell'istruttoria, della definizione e del pagamento delle pratiche inerenti la domanda di disoccupazione e altre prestazioni a sostegno del reddito, e così concludeva:
- “Riconoscere e dichiarare che il sig. dal 01.05.2001 e fino al 31.12.2016 ha Pt_1 posto in essere le mansioni proprie della qualifica funzionale C;
- Riconoscere e dichiarare il diritto dell' a percepire le differenze retributive ed Pt_1 ogni onere collegato, tredicesima e TFR tra la categoria di appartenenza B a quella in ordine alle quali sono state effettivamente svolte le funzioni di qualifica funzionale C profilo amministrativo; - Conseguentemente condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_2 differenze retributive ogni onere collegato, tredicesima e TFR in relazione alle mansioni effettivamente svolte, cioè alla differenza retributiva esistente dalla qualifica B alla qualifica C per il periodo dal 01.05.2001 e fino al 31.12.2016 , nella somma determinata dal CTP pari ad € 62.706,06, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo”. Il Tribunale G.L. di Sciacca, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.100/2022 del
10.06.2022, rigettava il ricorso, rilevando:
- la genericità nella descrizione delle mansioni espletate, omettendo il dipendente di chiarire all'interno delle proprie difese quale fosse la materiale prestazione dallo stesso svolta nella gestione complessiva delle pratiche amministrative indicate e, “più specificamente, come le suddette pratiche di disoccupazione dovevano essere elaborate, come venivano evase dal lavoratore, con quali modalità operative, nonché quali attività dovesse effettuare il dipendente per la liquidazione e per la messa in pagamento delle stesse”, così da impedire di comprendere “in concreto in cosa si sostanziasse materialmente la istruttoria completa delle pratiche”;
- la difficoltà nel comprendere con chiarezza da una lettura del ricorso se le suddette attività “fossero le uniche prestate nel periodo in questione”, ovvero “se le medesime afferissero a prestazioni complementari rispetto a ulteriori mansioni effettuate dallo stesso”; ciò “determinando importanti precipitati in punto di accoglibilità, già sotto un profilo astratto, della pretesa azionata dal ricorrente, precludendo in radice al giudicante un concreto vaglio di verifica circa il requisito della “prevalenza” delle mansioni superiori asseritamente svolte e, in ipotesi, legittimanti le differenze retributive richieste in questa sede”.
- l'applicabilità all'odierna vicenda processuale della disciplina posta dal C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto degli Enti pubblici non economici 1998/2001, nonché dall'Accordo quadro in materia di mansioni superiori del 22/10/2001 vigenti fino al 30.09.2007 - come prospettato dalla difesa dell' e non contestato dalla controparte CP_2 ricorrente - che accorpa all'interno dell'Area B “le qualifiche funzionali V e VI”, e all'interno dell'Area C “le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”, così da rendere fallace la prospettazione attorea che muovono dall'erroneo “presupposto di partenza secondo cui la
VI qualifica funzionale, ambìta da con l'odierno contenzioso, sia Parte_1 da ricondurre a un'area professionale diversa e superiore (ossia C) rispetto a quella assegnata da al ricorrente per le mansioni rese (ossia B)”. CP_2
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
18.10.2022, , lamentando: Parte_1
- l'illogicità della condotta del primo giudice il quale dopo avere formulato, una proposta conciliativa, non andata a buon fine, presupponente l'accoglibilità della domanda del ricorso alla luce della documentazione in atti, rigettava poi il ricorso senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria;
- di avere esaustivamente allegato i presupposti fattuali della propria domanda, versando
“in atti il CCNL di riferimento”, precisando “quale fosse la sua formale posizione lavorativa … il suo inquadramento, le mansioni e le attività prestate dal contratto”, versando “in atti centinaia di documenti dallo stesso formati”;
- di avere compiutamente descritto le mansioni svolte con carattere di esclusività, di avere descritto le mansioni formalmente assegnategli, di avere documentato le incombenze espletate nell'istruzione delle pratiche di sua competenza, di avere prodotto i CCNL di comparto con riferimento all'intero periodo in contestazione;
- l'erronea scelta dell'adito magistrato di non ammettere la prova orale articolata in ricorso.
Ripropone l' , previa integrale riforma della sentenza oggetto di gravame, le stesse Pt_1 argomentazioni difensive illustrate in primo grado a sostegno delle proprie ragioni, insiste per l'amissione della prova testimoniale già articolata in prime cure, formula le medesime istanze dichiarative e condannatorie.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 27.09.2024, , variamente Parte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza de qua.
Escussi quattro testi, la causa, all'udienza del 22.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non può trovare accoglimento.
La prima ragione di gravame è infondata per l'assorbente considerazione che la formulazione da parte dell'adito magistrato di una proposta conciliativa in corso di causa non configura anticipazione di giudizio, nè vincola il decidente al contenuto della stessa, né preclude ogni diversa determinazione valutativa sino all'assunzione della causa in decisione.
Devono essere del pari disattesi gli ulteriori motivi di appello da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure.
Invero, chiamata ad interpretare il contenuto precettivo dell'art.2103 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente affermato che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis
Cass. 22 novembre 2019 n.30580; 7 settembre 2016 n.18943; 27 settembre 20110
n.20272; 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. In sostanza il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ.,
Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025; Cass. civ., Sez. Lav., 30.10.2008 n.26233 ) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n.8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003
n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n.5128).
Tanto premesso, tenuto conto dello sviluppo temporale del rapporto di lavoro per cui è causa, la prima classificazione dei profili oggi in contestazione è rinvenibile nel CCNL per il personale del comparto enti pubblici non economici parte normativa 1998-2001, per il quale il personale appartenente all'Area B “è strutturalmente inserito nel processo produttivo svolgendone fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche.
Valuta nel merito i casi concreti ed interpreta le istruzioni operative. Risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”. Invece il personale appartenente all'Area C “opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo. Esso costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica. Assume la responsabilità di moduli organizzativi, ottimizza l'impiego delle risorse a disposizione e, in correlazione con elevata professionalità, assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti” E' successivamente sopravvenuto il CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009, per il quale appartengono alla Area B “i lavoratori strutturalmente inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpetrare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati del proprio contesto di lavoro”. Alla categoria C appartengono “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative” Gli elementi di diversificazione tra le due categorie possono essere, dunque, identificati nel livello di autonomia assicurato ai dipendente nell'espletamento delle mansioni (“nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate”, a fronte dell'assunzione del “ruolo di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti”) nella rilevanza contenutistica dei compiti assegnati (in quanto, rispettivamente,
“strutturalmente inserito nel processo produttivo svolgendone fasi o fasce di attività”,
“strutturalmente inserito nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti”) e nel grado di responsabilità assunto (“Risponde dei risultati secondo la posizione rivestita” piuttosto che “assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica”). Tanto premesso, le mansioni concretamente espletate dal ricorrente, come illustrate dai testi escussi, non appaiono caratterizzate da un apprezzabile livello di complessità, rivelano - nell'ambito di linee guida dettate dall'ente datoriale - una limitata autonomia operativa, risultano dotate di una circoscritta responsabilità comunque limitata alla fase procedurale di propria competenza.
Conducono in tale senso le deposizioni, assunte all'udienza del 17.12.2024, dei testi:
- già Responsabile dell'Agenzia di Sciacca dell' dl 2014 al 2018, Testimone_1 CP_2 per il quale l'appellante, nell'istruire le prartiche di mobilità, della NASPI e ASPI, si avvaleva di un software assegnato all'Ufficio “nel quale il contributo del dipendente era ridotto rispetto alla precedente gestione del cartaceo”, egli “non era il responsabile del procedimento” e doveva sempre confrontarsi con il medesimo teste o con il responsabile del procedimento , il quale era l'unico a sottoscrivere le richieste di Testimone_2 chiarimenti o integrazioni relativi alle pratiche amministrative in istruzione), prima di inviare qualsiasi provvedimento “all'esterno”; CP_2
- , responsabile dell'Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito presso Testimone_2
l'Agenzia di Sciacca dal 2009 al 2015, il quale ha illustrato le modalità di gestione dell'istanze di riconoscimento delle provvidenze economiche in modalità cartacea prima (tutte le risposte elaborate e firmate, dall , “erano presentate al responsabile del Pt_1 processo … controllate anche a campione da quest'ultimo che le controfirmava. In assenza della firma del responsabile del processo non venivano inviate all CP_3 [...]
”, precisando che di fronte a problematiche complesse, relative al contenuto Parte_2 della domanda “il dipendente, prima di assumere qualsiasi iniziativa, doveva confrontarsi con il responsabile del processo ed all'esito domandare eventuali integrazioni documentali”) e telematica a decorrere dalla fine del 2014 (“il provvedimento di accoglimento era direttamente inviato dalla sede di Sciacca all' di Parte_3
l'invio da Sciacca a era effettuato telematicamente dall'appellante per le Pt_4 Pt_4 pratiche di sua competenza … Preciso che una copia cartacea del provvedimento inviato a era comunque sottoposto alla mia attenzione ed eventualmente in caso positivo Pt_4 del controllo da me controfirmate e trasmessa all' . In questo Controparte_4 caso, qualora avessi rilevato degli errori nel provvedimento di accoglimento, potevo bloccare la pratica prima del pagamento da parte della sede centrale”);
- dipendente presso la sede di Sciacca dal 1984 al 2022, Testimone_3 CP_2 confermava che ogni mandato di pagamento, perché potesse procedersi alla liquidazione della provvidenza, non doveva contenere la sola firma dell'appellante, ma doveva essere sottoscritto anche dal Responsabile del servizio, dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dal Direttore dell'Agenzia. In estrema sintesi le mansioni espletate dall erano limitate alla fase di istruzione Parte_1
e (dal 2014) di elaborazione del provvedimento amministrativo nel rispetto delle direttive del responsabile dell'Ufficio e nell'osservanza di procedure (cartacee prima e telematiche poi) predeterminate ad immodificabili ad iniziativa dell'operatore, egli era tenuto ad interpretare ed applicare le istruzioni gestionali fornitegli, non predisponeva atti aventi immediata valenza esterna (perché subordinati ad un'attività di verifica verticistica), rispondeva dei risultati in ragione della sola posizione rivestita e non assumeva il ruolo di garante della qualità dei risultati, della circolarità delle comunicazioni interne e di integrazione delle procedure.
A non diversa conclusione potrebbero indurre i ricordi del teste , Testimone_4
(“Conosco l'appellante; egli si occupava da solo delle pratiche relative all'indennità di disoccupazione e in generale all'indennità di mobilità, nonché delle pratiche di assegni familiari”), perché parzialmente in contrasto (“Egli istruiva la pratica fina dalla ricezione della domanda e provvedeva anche all'eventuale liquidazione”) con le precise reminiscenze mnemoniche degli altri testi e perché riferiti ad un periodo (“Sono stato direttore della sede di Sciacca dall'estate del 2005 al dicembre del 2009”) rispetto CP_2 al quale l'accoglimento delle pretese creditorie dell'appellante sarebbe, comunque, precluso per effetto dell'eccezione di prescrizione avanzata dall in entrambi i gradi CP_2 del giudizio (dies a quo per il calcolo a ritroso del quinquennio da identificare, in assenza di precedenti atti interruttivi documentati, nel 14.05.2019).
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.100/2022, emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. il 10 giugno 2022.
Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del presente grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo