Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6176
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Omessa notifica del titolo esecutivo

    La mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella della cartella di pagamento non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

  • Rigettato
    Mancanza del diritto di iscrivere a ruolo

    La CP_1 ha il diritto di procedere esecutivamente, attraverso il sistema della riscossione a ruolo, per il recupero del credito nascente dal diritto sancito nella sentenza di appello alla ripetizione di quanto dalla medesima pagato alla risparmiatrice in forza della condanna di primo grado riformata in grado di appello.

  • Rigettato
    Mancanza di individuazione certa della somma ingiunta

    Il credito portato dal provvedimento del giudice del gravame può essere determinato in forza di quanto precedentemente statuito dal giudice di primo grado e di quanto già pacificamente versato. L'importo del credito azionato è stato esattamente individuato dalla CP_1 nell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di descrizione analitica degli interessi

    Sebbene la cartella di pagamento non indichi chiaramente la somma dovuta a titolo di interessi, tale parte del credito è determinabile in forza dell'intimazione di pagamento inviata dalla CP_1, che analiticamente indica le poste della pretesa creditoria, incluse le somme pagate e gli interessi legali maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6176
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6176
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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