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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4213/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresenta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. FABIO LO PRESTI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANA MANTO e P.IVA_1
dall'avv. RAFFAELLA SETTE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO GRIMALDI giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1/10/2025 (svoltasi mediante trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2
, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2932022006679228800, con
[...]
la quale le è stato chiesto il pagamento di € 309.428,21.
L'opponente ha dedotto la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento per l'omessa notifica del titolo esecutivo;
la mancanza del diritto, da parte della di iscrivere a ruolo;
la CP_1
mancanza della individuazione certa della somma ingiunta in cartella sulla base della sentenza n.
6993/2018 emessa dalla Corte di Appello di Roma;
la mancanza di descrizione analitica degli interessi,
errati ed esorbitanti, indicati nella cartella di pagamento.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti la e l' CP_1 Controparte_2
. In via preliminare la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...] CP_1
riguardo al quarto motivo di opposizione, deducendo che il calcolo analitico degli interessi costituisce attività di competenza dell'agente della riscossione;
l' ha invece Controparte_2
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a tutte le domande oggetto del presente giudizio e attinenti al merito della pretesa creditoria, in quanto attinenti a fatti anteriori alla formazione del ruolo. Nel merito, entrambe le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande pagina 2 di 10 formulate dall'opponente . In via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento di Parte_1
uno o più motivi di opposizione, la ha infine chiesto che la sig.ra venga CP_1 Parte_1
condannata al pagamento in suo favore della somma di € 254.096,67, oltre interessi legali dal giorno di ciascun pagamento al saldo, ciò in virtù del diritto riconosciutele con la sentenza n. 6993/2018 della
Corte d'Appello di Roma.
Ritiene il decidente che i motivi di opposizione non siano fondati e, quindi, che vada dichiarato il diritto della alla riscossione della somma di € 309.428,21. CP_1
Al fine di una migliore comprensione della vicenda va evidenziato quanto emerge dalla documentazione prodotta.
Con sentenza n. 34309 del 29.12.2004, il Tribunale di Roma, definendo in primo grado il giudizio risarcitorio per omessa vigilanza sulla instaurato nei confronti della da 116 Parte_3 CP_1
investitori, tra i quali l'odierna opponente ritenuta sussistente la responsabilità Parte_1
dell' , ha accolto le domande risarcitorie da costoro proposte, condannando la al CP_3 CP_1
risarcimento del danno in loro favore, oltre interessi legali, calcolati, secondo quanto indicato in motivazione, dal 12.5.1994, data del fallimento della , al soddisfo. In forza di detta sentenza, Parte_3
la è stata dunque condannata a pagare a a titolo di risarcimento del danno, CP_1 Parte_1
la somma che quest'ultima aveva investito e perduto, oltre interessi calcolati nella misura (tasso di legge) e con la decorrenza testé indicati. Con atto di appello notificato in data 19.4.2005 la ha CP_1
proposto appello avverso la sentenza di primo grado n. 34309/2004, formulando istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. A seguito del rigetto da parte della
Corte di appello di Roma dell'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 34309/2004, la nel corso dello stesso giudizio di gravame, vi ha dato spontanea CP_1
esecuzione, pur senza prestarvi acquiescenza, nei confronti di tutte le controparti, corrispondendo pagina 3 di 10 all'odierna opponente quanto a lei dovuto in forza di detta sentenza e, segnatamente: a) in data
23.3.2006, euro 252.572,93 di cui euro 162.519,38 per sorte capitale ed euro 90.053,55 per interessi legali sulla sorte capitale maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; b) in data 28.3.2006, euro 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
c) in data 19.9.2006, euro
819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n.
34309/2004 ; per un totale complessivo di euro 254.096,67. Con sentenza n. 6993 del 5.11.2018 la
Corte di appello di Roma, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
34309/2004 del Tribunale di Roma, ha accolto l'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
definitiva n. 34309/2004, condannando i risparmiatori, tra i quali “alla restituzione Parte_1
di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge”.
Successivamente, con ricorso notificato il 30.4.2019, la sentenza n. 6993/2018 è stata gravata per cassazione da talune delle controparti soccombenti in appello, tra le quali l'odierna opponente. Con
lettera prot. 0414479/20 del 06/05/2020, ricevuta il 14.5.2020, la Consob ha formalmente costituito in mora la intimandole, in forza della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6993/2018, di Pt_1
pagare la complessiva somma di 254.096,67 a titolo di restituzione delle somme di cui, rispettivamente,
alle superiori lettere a), b) e c), a lei corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,
maggiorate degli interessi legali maturati da ciascuna delle date dei rispettivi originari pagamenti dell' in suo favore fino al 3.3.2020, facendo espresso avvertimento che, in difetto di spontaneo CP_3
adempimento dell'obbligo restitutorio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle missive,
l' avrebbe dato corso “senza ulteriore avviso alle azioni di recupero delle somme dovute con CP_3
aggravio delle relative spese”. Con ricorso notificato all'Istituto l'11.5.2021 talune delle controparti ricorrenti in cassazione avverso la sentenza n. 6993/2018, tra le quali la hanno formulato Pt_1
istanza alla Corte di appello di Roma di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 6993/2018 ai pagina 4 di 10 sensi dell'art. 373 c.p.c. Con ordinanza del 22.6.2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza cautelare per non avere gli istanti fornito prova del grave ed irreparabile danno che sarebbe derivato loro dall'esecuzione della sentenza n. 6993/2018. Non avendo la spontaneamente adempiuto Pt_1
all'obbligo restitutorio su di lei gravante in forza della sentenza n. 6993/2018, la ha avviato nei CP_1
suoi confronti un procedimento per il recupero coattivo del credito restitutorio mediante trasmissione del ruolo al competente agente della riscossione, nel caso di specie che ha quindi emesso la CP_4
cartella di pagamento n. 29320220066792288000, notificata alla sig.ra il 3 aprile 2024, oggetto Pt_1
dell'odierna opposizione.
Deve infine rilevarsi che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 6993/2018
della Corte d'Appello di Roma, pendente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, è stato successivamente dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26823 del 16.10.2024.
Ciò premesso, si deve preliminarmente precisare che entrambe le convenute sono legittimate passive nel presente giudizio. Quanto alla legittimazione di , va Controparte_2
richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esattore ha
una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di
cui è incaricato (Cass. n. 2570 del 2017), perché, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, «nelle
liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle
conseguenze della lite»: se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente
creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus
solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del
concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve
chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato
pagina 5 di 10 nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non
determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente
creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su
quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. sez.
un. n. 16412 del 2007).” (Cass., Sez. V, ordinanza n. 30792 del 2.12.2024).
Va altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla CP_1
atteso che con il quarto motivo di impugnazione l'opponente ha dedotto la mancata analitica indicazione delle somme dovute a titolo di interessi, non solo di quelli maturati a favore della CP_1
dopo alla formazione del ruolo, ma anche di quelli maturati precedentemente sul credito restitutorio.
Peraltro, l'opponente ha dedotto che la cartella di pagamento non specifica neppure il credito restitutorio, non indicando quali somme sono state pagate dalla a titolo di capitale e quali a CP_1
titolo di interessi in esecuzione della sentenza n. 34309/2004 del Tribunale di Roma.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di opposizione la sig.ra Parte_1
ha dedotto la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6993/2018. La censura è infondata, atteso che è
insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo (per il quale non occorre alcuna notifica) e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata;
invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione (Cass. 36649/2021).
pagina 6 di 10 È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, atteso che, giusto quanto previsto dagli artt. 17 e 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, va ritenuta la sussistenza di un diritto in capo alla a procedere esecutivamente, attraverso il sistema della riscossione a ruolo, per il recupero del CP_1
credito nascente dal diritto sancito nella sentenza di appello alla ripetizione di quanto dalla medesima pagato alla risparmiatrice odierna reclamante in forza della condanna di primo grado riformata in grado di appello.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, la sig.ra ha dedotto la nullità e/o Parte_1
inefficacia della cartella di pagamento impugnata per la mancanza di certa individuazione della somma ingiunta in virtù della sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma. Anche tale motivo di opposizione appare infondato, atteso che il credito portato dal provvedimento del giudice del gravame
(e che ha condannato la “[…] alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza Pt_1
di primo grado oltre interessi di legge […]”) ben può essere determinato in forza di quanto precedentemente statuito dal giudice di primo grado nel giudizio risarcitorio che ha visto opposti l'intimata e l'ente di vigilanza, nonché in ragione di quanto già pacificamente versato dal secondo alla prima in esecuzione di quella stessa sentenza che sarebbe stata poi riformata dalla Corte di Appello di
Roma. A ciò si aggiunge che, come meglio si argomenterà con riferimento al quarto motivo di opposizione, l'importo del credito azionato in executivis è stato esattamente individuato dallo stesso ente creditore in seno in seno alla intimazione di pagamento inviata alla risparmiatrice e da Pt_1
quest'ultima ricevuta il 14.5.2020. In proposito, si richiamano i condivisibili insegnamenti della
Suprema Corte, secondo i quali il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, co. II, 1) c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire,
essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass. Sez. Un. 11066/2012).
pagina 7 di 10 Con il quarto motivo di impugnazione, infine, l'opponente ha dedotto la mancanza di un calcolo analitico degli interessi riportati nella cartella di pagamento, i quali risulterebbero altresì erronei e sproporzionati rispetto all'importo oggetto di intimazione. La censura va disattesa per le ragioni di seguito spiegate.
Orbene, nella cartella di pagamento opposta vengono indicate separatamente la sorte capitale,
senza interessi legali, al tempo pagata dalla alla risparmiatrice (€ 164.043,12), e un'unica voce CP_1
di interessi (145.389,21). Tale posta si presume sia stata calcolata riunendo insieme, in un'unica voce,
sia gli interessi legali corrisposti dalla al risparmiatore dalla condanna di primo grado al CP_1
pagamento effettivo, sia gli ulteriori interessi successivamente riconosciuti dalla sentenza di secondo grado, a far data dall'esborso. Tuttavia, seppur dall'esame della cartella di pagamento non risulti chiara l'indicazione della somma dovuta a titolo di interessi, tale parte del credito ben può essere determinata in forza dell'intimazione di pagamento che la ha inviato tramite raccomandata all'odierna CP_1
opponente, da quest'ultima ricevuta in data 14.5.2020. In tale atto di messa in mora, infatti, risultano analiticamente indicate le poste della pretesa creditoria dell'amministrazione. In particolare, la CP_1
ha dettagliatamente indicato le somme a suo tempo pagato alla risparmiatrice, e segnatamente: a) €
252.572,93 per sorte capitale ed interessi legali maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; b) € 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
c) € 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro della sentenza di primo grado. L'amministrazione ha inoltre intimato il pagamento degli interessi legali calcolati dal giorno dei pagamenti effettuati dalla CP_1
per ciascuna delle causali testé indicate, al saldo della restituzione, e segnatamente: 1) a decorrere dal
23.3.2006 quanto al pagamento sub a), pari a € 52.692,94; 2) dal 28.3.2006 quanto al pagamento sub b), pari a € 146,67; 3) dal 19.9.2006 quanto al pagamento sub c), pari a € 160,85. È stato quindi indicato il totale da corrispondere, pari a € 307.097,13. Infine, intimato il pagamento da effettuarsi nei pagina 8 di 10 trenta giorni successivi, l'ente creditore ha specificato che, in caso di ritardo, la risparmiatrice avrebbe dovuto corrispondere l'importo di € 0,42 a titolo di interesse giornaliero.
Alla luce di quanto sopra, appare dunque sufficientemente chiara e determinata, oltre che corretta, la somma pretesa a titolo di interessi dall'ente creditore mediante la cartella di pagamento impugnata.
Da tutto quanto sopra ne discende che l'opposizione va rigettata, dovendosi dichiarare dovuta la somma di € 309.428,21.
Va quindi dichiarata assorbita la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto del IV scaglione, del parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché del parametro minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione), seguono la soccombenza nei confronti dell'opponente Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15503/2019:
- rigetta l'opposizione proposta da e, conseguentemente, dichiara dovuta la Parte_1
somma di € 309.428,21;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli opposti, che liquida Parte_1
per ciascuno in € 17.252,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
pagina 9 di 10 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4213/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresenta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. FABIO LO PRESTI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANA MANTO e P.IVA_1
dall'avv. RAFFAELLA SETTE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO GRIMALDI giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1/10/2025 (svoltasi mediante trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2
, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2932022006679228800, con
[...]
la quale le è stato chiesto il pagamento di € 309.428,21.
L'opponente ha dedotto la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento per l'omessa notifica del titolo esecutivo;
la mancanza del diritto, da parte della di iscrivere a ruolo;
la CP_1
mancanza della individuazione certa della somma ingiunta in cartella sulla base della sentenza n.
6993/2018 emessa dalla Corte di Appello di Roma;
la mancanza di descrizione analitica degli interessi,
errati ed esorbitanti, indicati nella cartella di pagamento.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti la e l' CP_1 Controparte_2
. In via preliminare la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...] CP_1
riguardo al quarto motivo di opposizione, deducendo che il calcolo analitico degli interessi costituisce attività di competenza dell'agente della riscossione;
l' ha invece Controparte_2
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a tutte le domande oggetto del presente giudizio e attinenti al merito della pretesa creditoria, in quanto attinenti a fatti anteriori alla formazione del ruolo. Nel merito, entrambe le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande pagina 2 di 10 formulate dall'opponente . In via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento di Parte_1
uno o più motivi di opposizione, la ha infine chiesto che la sig.ra venga CP_1 Parte_1
condannata al pagamento in suo favore della somma di € 254.096,67, oltre interessi legali dal giorno di ciascun pagamento al saldo, ciò in virtù del diritto riconosciutele con la sentenza n. 6993/2018 della
Corte d'Appello di Roma.
Ritiene il decidente che i motivi di opposizione non siano fondati e, quindi, che vada dichiarato il diritto della alla riscossione della somma di € 309.428,21. CP_1
Al fine di una migliore comprensione della vicenda va evidenziato quanto emerge dalla documentazione prodotta.
Con sentenza n. 34309 del 29.12.2004, il Tribunale di Roma, definendo in primo grado il giudizio risarcitorio per omessa vigilanza sulla instaurato nei confronti della da 116 Parte_3 CP_1
investitori, tra i quali l'odierna opponente ritenuta sussistente la responsabilità Parte_1
dell' , ha accolto le domande risarcitorie da costoro proposte, condannando la al CP_3 CP_1
risarcimento del danno in loro favore, oltre interessi legali, calcolati, secondo quanto indicato in motivazione, dal 12.5.1994, data del fallimento della , al soddisfo. In forza di detta sentenza, Parte_3
la è stata dunque condannata a pagare a a titolo di risarcimento del danno, CP_1 Parte_1
la somma che quest'ultima aveva investito e perduto, oltre interessi calcolati nella misura (tasso di legge) e con la decorrenza testé indicati. Con atto di appello notificato in data 19.4.2005 la ha CP_1
proposto appello avverso la sentenza di primo grado n. 34309/2004, formulando istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. A seguito del rigetto da parte della
Corte di appello di Roma dell'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 34309/2004, la nel corso dello stesso giudizio di gravame, vi ha dato spontanea CP_1
esecuzione, pur senza prestarvi acquiescenza, nei confronti di tutte le controparti, corrispondendo pagina 3 di 10 all'odierna opponente quanto a lei dovuto in forza di detta sentenza e, segnatamente: a) in data
23.3.2006, euro 252.572,93 di cui euro 162.519,38 per sorte capitale ed euro 90.053,55 per interessi legali sulla sorte capitale maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; b) in data 28.3.2006, euro 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
c) in data 19.9.2006, euro
819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n.
34309/2004 ; per un totale complessivo di euro 254.096,67. Con sentenza n. 6993 del 5.11.2018 la
Corte di appello di Roma, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
34309/2004 del Tribunale di Roma, ha accolto l'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
definitiva n. 34309/2004, condannando i risparmiatori, tra i quali “alla restituzione Parte_1
di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge”.
Successivamente, con ricorso notificato il 30.4.2019, la sentenza n. 6993/2018 è stata gravata per cassazione da talune delle controparti soccombenti in appello, tra le quali l'odierna opponente. Con
lettera prot. 0414479/20 del 06/05/2020, ricevuta il 14.5.2020, la Consob ha formalmente costituito in mora la intimandole, in forza della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6993/2018, di Pt_1
pagare la complessiva somma di 254.096,67 a titolo di restituzione delle somme di cui, rispettivamente,
alle superiori lettere a), b) e c), a lei corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,
maggiorate degli interessi legali maturati da ciascuna delle date dei rispettivi originari pagamenti dell' in suo favore fino al 3.3.2020, facendo espresso avvertimento che, in difetto di spontaneo CP_3
adempimento dell'obbligo restitutorio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle missive,
l' avrebbe dato corso “senza ulteriore avviso alle azioni di recupero delle somme dovute con CP_3
aggravio delle relative spese”. Con ricorso notificato all'Istituto l'11.5.2021 talune delle controparti ricorrenti in cassazione avverso la sentenza n. 6993/2018, tra le quali la hanno formulato Pt_1
istanza alla Corte di appello di Roma di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 6993/2018 ai pagina 4 di 10 sensi dell'art. 373 c.p.c. Con ordinanza del 22.6.2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza cautelare per non avere gli istanti fornito prova del grave ed irreparabile danno che sarebbe derivato loro dall'esecuzione della sentenza n. 6993/2018. Non avendo la spontaneamente adempiuto Pt_1
all'obbligo restitutorio su di lei gravante in forza della sentenza n. 6993/2018, la ha avviato nei CP_1
suoi confronti un procedimento per il recupero coattivo del credito restitutorio mediante trasmissione del ruolo al competente agente della riscossione, nel caso di specie che ha quindi emesso la CP_4
cartella di pagamento n. 29320220066792288000, notificata alla sig.ra il 3 aprile 2024, oggetto Pt_1
dell'odierna opposizione.
Deve infine rilevarsi che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 6993/2018
della Corte d'Appello di Roma, pendente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, è stato successivamente dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26823 del 16.10.2024.
Ciò premesso, si deve preliminarmente precisare che entrambe le convenute sono legittimate passive nel presente giudizio. Quanto alla legittimazione di , va Controparte_2
richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esattore ha
una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di
cui è incaricato (Cass. n. 2570 del 2017), perché, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, «nelle
liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle
conseguenze della lite»: se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente
creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus
solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del
concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve
chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato
pagina 5 di 10 nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non
determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente
creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su
quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. sez.
un. n. 16412 del 2007).” (Cass., Sez. V, ordinanza n. 30792 del 2.12.2024).
Va altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla CP_1
atteso che con il quarto motivo di impugnazione l'opponente ha dedotto la mancata analitica indicazione delle somme dovute a titolo di interessi, non solo di quelli maturati a favore della CP_1
dopo alla formazione del ruolo, ma anche di quelli maturati precedentemente sul credito restitutorio.
Peraltro, l'opponente ha dedotto che la cartella di pagamento non specifica neppure il credito restitutorio, non indicando quali somme sono state pagate dalla a titolo di capitale e quali a CP_1
titolo di interessi in esecuzione della sentenza n. 34309/2004 del Tribunale di Roma.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di opposizione la sig.ra Parte_1
ha dedotto la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6993/2018. La censura è infondata, atteso che è
insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo (per il quale non occorre alcuna notifica) e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata;
invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione (Cass. 36649/2021).
pagina 6 di 10 È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, atteso che, giusto quanto previsto dagli artt. 17 e 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, va ritenuta la sussistenza di un diritto in capo alla a procedere esecutivamente, attraverso il sistema della riscossione a ruolo, per il recupero del CP_1
credito nascente dal diritto sancito nella sentenza di appello alla ripetizione di quanto dalla medesima pagato alla risparmiatrice odierna reclamante in forza della condanna di primo grado riformata in grado di appello.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, la sig.ra ha dedotto la nullità e/o Parte_1
inefficacia della cartella di pagamento impugnata per la mancanza di certa individuazione della somma ingiunta in virtù della sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma. Anche tale motivo di opposizione appare infondato, atteso che il credito portato dal provvedimento del giudice del gravame
(e che ha condannato la “[…] alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza Pt_1
di primo grado oltre interessi di legge […]”) ben può essere determinato in forza di quanto precedentemente statuito dal giudice di primo grado nel giudizio risarcitorio che ha visto opposti l'intimata e l'ente di vigilanza, nonché in ragione di quanto già pacificamente versato dal secondo alla prima in esecuzione di quella stessa sentenza che sarebbe stata poi riformata dalla Corte di Appello di
Roma. A ciò si aggiunge che, come meglio si argomenterà con riferimento al quarto motivo di opposizione, l'importo del credito azionato in executivis è stato esattamente individuato dallo stesso ente creditore in seno in seno alla intimazione di pagamento inviata alla risparmiatrice e da Pt_1
quest'ultima ricevuta il 14.5.2020. In proposito, si richiamano i condivisibili insegnamenti della
Suprema Corte, secondo i quali il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, co. II, 1) c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire,
essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass. Sez. Un. 11066/2012).
pagina 7 di 10 Con il quarto motivo di impugnazione, infine, l'opponente ha dedotto la mancanza di un calcolo analitico degli interessi riportati nella cartella di pagamento, i quali risulterebbero altresì erronei e sproporzionati rispetto all'importo oggetto di intimazione. La censura va disattesa per le ragioni di seguito spiegate.
Orbene, nella cartella di pagamento opposta vengono indicate separatamente la sorte capitale,
senza interessi legali, al tempo pagata dalla alla risparmiatrice (€ 164.043,12), e un'unica voce CP_1
di interessi (145.389,21). Tale posta si presume sia stata calcolata riunendo insieme, in un'unica voce,
sia gli interessi legali corrisposti dalla al risparmiatore dalla condanna di primo grado al CP_1
pagamento effettivo, sia gli ulteriori interessi successivamente riconosciuti dalla sentenza di secondo grado, a far data dall'esborso. Tuttavia, seppur dall'esame della cartella di pagamento non risulti chiara l'indicazione della somma dovuta a titolo di interessi, tale parte del credito ben può essere determinata in forza dell'intimazione di pagamento che la ha inviato tramite raccomandata all'odierna CP_1
opponente, da quest'ultima ricevuta in data 14.5.2020. In tale atto di messa in mora, infatti, risultano analiticamente indicate le poste della pretesa creditoria dell'amministrazione. In particolare, la CP_1
ha dettagliatamente indicato le somme a suo tempo pagato alla risparmiatrice, e segnatamente: a) €
252.572,93 per sorte capitale ed interessi legali maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; b) € 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
c) € 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro della sentenza di primo grado. L'amministrazione ha inoltre intimato il pagamento degli interessi legali calcolati dal giorno dei pagamenti effettuati dalla CP_1
per ciascuna delle causali testé indicate, al saldo della restituzione, e segnatamente: 1) a decorrere dal
23.3.2006 quanto al pagamento sub a), pari a € 52.692,94; 2) dal 28.3.2006 quanto al pagamento sub b), pari a € 146,67; 3) dal 19.9.2006 quanto al pagamento sub c), pari a € 160,85. È stato quindi indicato il totale da corrispondere, pari a € 307.097,13. Infine, intimato il pagamento da effettuarsi nei pagina 8 di 10 trenta giorni successivi, l'ente creditore ha specificato che, in caso di ritardo, la risparmiatrice avrebbe dovuto corrispondere l'importo di € 0,42 a titolo di interesse giornaliero.
Alla luce di quanto sopra, appare dunque sufficientemente chiara e determinata, oltre che corretta, la somma pretesa a titolo di interessi dall'ente creditore mediante la cartella di pagamento impugnata.
Da tutto quanto sopra ne discende che l'opposizione va rigettata, dovendosi dichiarare dovuta la somma di € 309.428,21.
Va quindi dichiarata assorbita la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto del IV scaglione, del parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché del parametro minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione), seguono la soccombenza nei confronti dell'opponente Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15503/2019:
- rigetta l'opposizione proposta da e, conseguentemente, dichiara dovuta la Parte_1
somma di € 309.428,21;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli opposti, che liquida Parte_1
per ciascuno in € 17.252,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
pagina 9 di 10 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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