Articolo 7 della Legge 3 novembre 1954, n. 1042
Articolo 6Articolo 8
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28 novembre 1954
Art. 7.
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare: favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferro vie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani.
Il sovrapprezzo predetto e dovuto nelle seguenti misure:


1ª e 2ª cl. 3ª cl.
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per importi: - -
fino a lire 50................................ 10 5

da lire 51 a lire 100..................... 15 10


" " 101 " 200..................... 25 20

" " 201 " 500..................... 60 45

" " 501 " 1.000..................... 120 90

" " 1.001 " 2.000..................... 180 135

oltre a lire 2.000............................ 240 180
Entrata in vigore il 28 novembre 1954