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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/07/2025, da
1) Parte_1
nato/a COMO il 22/12/1967
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ilaria Porro
e
2) Controparte_1
nato/a MILANO il 4/10/1967
cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]
1 con l'Avv. Ilaria Porro
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mondolfo (PU), in data 8/10/2005
(anno 2005, atto n. 13, reg. Stato Civile, parte I);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- ata il 19/04/2001 a Saronno Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Maslianico - Via XXV Aprile, 10 - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a che vi continuerà a vivere in affitto Parte_1
unitamente al figlio . La sig.ra provvederà al subentro nel contratto di locazione e Pt_3 Pt_1 al pagamento mensile dell'affitto di € 650,00 spese comprese
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA CON DISABILITA'
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora della nonna materna che Per_1
si trova nello stesso stabile dell'abitazione della propria madre; il padre potrà esercitare il diritto di visita con la più ampia libertà possibile e nel rispetto delle esigenze di Per_1
2 5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € Per_1
600,00# mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun Per_1
genitore nella misura del 50% secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Como il 25 Aprile
2018 che qui si intende integralmente richiamato
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti .
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Controparte_1
3 che hanno contratto matrimonio in data 8/10/2005, in Mondolfo (Pu)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mondolfo
(anno 2005, atto n. 13, reg.Stato Civile, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDOLFO (Pu) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 19.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/07/2025, da
1) Parte_1
nato/a COMO il 22/12/1967
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ilaria Porro
e
2) Controparte_1
nato/a MILANO il 4/10/1967
cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]
1 con l'Avv. Ilaria Porro
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mondolfo (PU), in data 8/10/2005
(anno 2005, atto n. 13, reg. Stato Civile, parte I);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- ata il 19/04/2001 a Saronno Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Maslianico - Via XXV Aprile, 10 - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a che vi continuerà a vivere in affitto Parte_1
unitamente al figlio . La sig.ra provvederà al subentro nel contratto di locazione e Pt_3 Pt_1 al pagamento mensile dell'affitto di € 650,00 spese comprese
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA CON DISABILITA'
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora della nonna materna che Per_1
si trova nello stesso stabile dell'abitazione della propria madre; il padre potrà esercitare il diritto di visita con la più ampia libertà possibile e nel rispetto delle esigenze di Per_1
2 5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € Per_1
600,00# mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun Per_1
genitore nella misura del 50% secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Como il 25 Aprile
2018 che qui si intende integralmente richiamato
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti .
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Controparte_1
3 che hanno contratto matrimonio in data 8/10/2005, in Mondolfo (Pu)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mondolfo
(anno 2005, atto n. 13, reg.Stato Civile, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDOLFO (Pu) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 19.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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