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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 27/01/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1309/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10385/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Caserta - Via Grezar 14 Roma 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282024003024655000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1182/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.02820240030246550000, notificata in data 10.03.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto
è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per i veicoli tg. Targa_1 e targa_2 (DG186HD)– anno di imposta 2017, pari ad euro 1044,87.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo. Ha eccepito anche carenza di motivazione sul calcolo degli interessi afferenti il tributo.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – SC - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania con articolate note controdeduttive con allegati, rilevando la documentata avvenuta e regolare notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato.
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, non appare fondato.
La Regione Campania ha dato prova della notifica rituale del prodromico avviso di accertamento in data
26.11.2021 per il tributo di interesse e di accertamento c.d. in rinotifica successiva in data 8.5.2023; le richiamate notifiche risultano perfezionate entro il termine triennale.
Della ritualità della notifica e della utilizzabilità dei documenti prodotti non vi è motivo di dubitare. Si osserva, sul punto, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica;
pertanto, una volta che l'atto notificato sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se la parte dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di prenderne cognizione. ( cfr. ex plurimis Cass. 23.05.22 n.16476).
Gli avvisi di accertamento non risultano impugnati, con preclusione di ulteriori deduzioni di merito;
si osserva, inoltre, l'efficacia dell'atto interruttivo “successivo” ai sensi dell'art.1219 c.c.
Non si rilevano vizi propri dell'atto, che appare conforme al modello ministeriale ed ha consentito un compiuto esercizio dei diritti di difesa;
parimenti conforme ai parametri edittali risulta il calcolo degli interessi.
In ragione della soccombenza si ritiene che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese della procedura in favore delle controparti costituite, che, in via equitativa, si liquidano in euro
300,00 (trecento) oltre accessorie di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in uero
300,00 oltre accessorie di legge in favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10385/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Caserta - Via Grezar 14 Roma 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282024003024655000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1182/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.02820240030246550000, notificata in data 10.03.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto
è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per i veicoli tg. Targa_1 e targa_2 (DG186HD)– anno di imposta 2017, pari ad euro 1044,87.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo. Ha eccepito anche carenza di motivazione sul calcolo degli interessi afferenti il tributo.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – SC - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania con articolate note controdeduttive con allegati, rilevando la documentata avvenuta e regolare notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato.
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, non appare fondato.
La Regione Campania ha dato prova della notifica rituale del prodromico avviso di accertamento in data
26.11.2021 per il tributo di interesse e di accertamento c.d. in rinotifica successiva in data 8.5.2023; le richiamate notifiche risultano perfezionate entro il termine triennale.
Della ritualità della notifica e della utilizzabilità dei documenti prodotti non vi è motivo di dubitare. Si osserva, sul punto, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica;
pertanto, una volta che l'atto notificato sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se la parte dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di prenderne cognizione. ( cfr. ex plurimis Cass. 23.05.22 n.16476).
Gli avvisi di accertamento non risultano impugnati, con preclusione di ulteriori deduzioni di merito;
si osserva, inoltre, l'efficacia dell'atto interruttivo “successivo” ai sensi dell'art.1219 c.c.
Non si rilevano vizi propri dell'atto, che appare conforme al modello ministeriale ed ha consentito un compiuto esercizio dei diritti di difesa;
parimenti conforme ai parametri edittali risulta il calcolo degli interessi.
In ragione della soccombenza si ritiene che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese della procedura in favore delle controparti costituite, che, in via equitativa, si liquidano in euro
300,00 (trecento) oltre accessorie di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in uero
300,00 oltre accessorie di legge in favore di ciascuna parte costituita.