Art. 4.
Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , nonche' agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilita' del comandante dell'aeromobile.
Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , nonche' agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilita' del comandante dell'aeromobile.