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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15745 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
TE IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21267/2025, tra
(PIETRAGALLA (PZ), 08/12/1964), Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA D'ALESSANDRO; ricorrente
E
(ROMA, 07/06/1962), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NO IL;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi,
[...]
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/06/1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la 2 convivenza intollerabile;
i è costituito in giudizio in data 26.09.2025; nel corso Controparte_1
del procedimento le parti hanno trovato un accordo e formulato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alla domanda di separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2.Assegnare alla Signora la casa familiare sita in Roma, Via Tazio Parte_1 Secchiaroli n. 10, di proprietà esclusiva di quest'ultima.
3. Il marito verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, l'importo mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta /00) entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dal gennaio 2027.
4. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e nel rispetto dei termini di legge, dichiarare – alle medesime condizioni della separazione - lo scioglimento del matrimonio celebrato a Roma in data 11.06.1994 tra i coniugi e Parte_1 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune Roma, atto n. 01099, Controparte_1 parte 1, serie 01, ordinando, altresì, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle relative annotazioni nei registri anagrafici.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente all'istanza di trasformazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PIETRAGALLA (PZ), 08/12/1964) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 07/06/1962), che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 11/06/1994 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 01099, Parte 1 , Serie 01, Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva;
3
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
TE IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21267/2025, tra
(PIETRAGALLA (PZ), 08/12/1964), Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA D'ALESSANDRO; ricorrente
E
(ROMA, 07/06/1962), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NO IL;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
al fine di sentir pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi,
[...]
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/06/1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la 2 convivenza intollerabile;
i è costituito in giudizio in data 26.09.2025; nel corso Controparte_1
del procedimento le parti hanno trovato un accordo e formulato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alla domanda di separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2.Assegnare alla Signora la casa familiare sita in Roma, Via Tazio Parte_1 Secchiaroli n. 10, di proprietà esclusiva di quest'ultima.
3. Il marito verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, l'importo mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta /00) entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dal gennaio 2027.
4. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e nel rispetto dei termini di legge, dichiarare – alle medesime condizioni della separazione - lo scioglimento del matrimonio celebrato a Roma in data 11.06.1994 tra i coniugi e Parte_1 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune Roma, atto n. 01099, Controparte_1 parte 1, serie 01, ordinando, altresì, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle relative annotazioni nei registri anagrafici.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente all'istanza di trasformazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PIETRAGALLA (PZ), 08/12/1964) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 07/06/1962), che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 11/06/1994 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 01099, Parte 1 , Serie 01, Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva;
3
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA IE