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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 98/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. con l'avv. ALBERTI ERICA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
- verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso il Per_1
padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
- è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_2
- trascorrerà i giorni infrasettimanali con la madre nei giorni in cui la stessa non lavora e la Per_1
madre avrà con sé la figlia per almeno cinque pasti a settimana, impegnandosi a comunicare le
pagina 1 di 4 disponibilità entro il venerdì/sabato della settimana precedente, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- la figlia trascorrerà con la madre la domenica sera con cena ed eventuale pernotto;
- per le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche Per_1
non consecutive;
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
- per Natale e Pasqua, trascorrerà con ciascun genitore in via alternata le festività “rosse” Per_1
sul calendario;
- la casa coniugale rimarrà assegnata al sig. CP_1
- i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento di e;
Per_2 Per_1
- le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio attualmente vigente saranno a carico per l'80% del padre e per il 20% della madre;
- l'assegno Unico INPS verrà percepito da entrambi i genitori al 50%;
- i cani rimarranno intestati alla signora ma saranno tenuti dal sig. presso la casa Parte_1 CP_1
coniugale fino a quando potrà;
- il sig. si impegna a consentire alla signora di asportare i propri beni personali dalla CP_1 Parte_1
casa coniugale entro trenta giorni e la signora si impegna a dare congruo preavviso in Parte_1 relazione alla data dell'accesso per consentire al sig. di essere presente. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024 , premesso che in data 24/09/2005 Parte_1
contraeva matrimonio in Morbegno (SO) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1
il 9 marzo 2007 a Chiavenna (SO) e il 25 gennaio 2010 a Sondrio, domandava Per_2 Per_1
pronuncia della separazione giudiziale e del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio , che si associava alla domanda di separazione e divorzio, CP_1 rassegnando per il resto le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
All'udienza del 22.05.2024 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione;
veniva inoltre dato incarico all'Ufficio di Piano di Morbegno di prendere in carico il nucleo familiare.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 05.12.2024, ove le parti concordavano una modifica parziale dell'accordo raggiunto all'udienza del 22.05.2024, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n. 4/2025).
pagina 2 di 4 Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore e veniva fissata udienza in data 26.03.2025 per l'esame della relazione dei Servizi.
All'udienza del 26.03.2025 le parti raggiungevano l'accordo sopra trascritto sulle condizioni della separazione.
I procuratori delle parti rinunciavano ai termini per conclusionali e repliche e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l.
898/1970. Le parti dovranno altresì confermare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione con riferimento allo cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva n.4/2025, depositata in data 03.01.2025, che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 25 Parte II, Serie A, anno 2005;
pagina 3 di 4 - dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 98/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. con l'avv. ALBERTI ERICA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
- verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso il Per_1
padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
- è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_2
- trascorrerà i giorni infrasettimanali con la madre nei giorni in cui la stessa non lavora e la Per_1
madre avrà con sé la figlia per almeno cinque pasti a settimana, impegnandosi a comunicare le
pagina 1 di 4 disponibilità entro il venerdì/sabato della settimana precedente, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- la figlia trascorrerà con la madre la domenica sera con cena ed eventuale pernotto;
- per le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche Per_1
non consecutive;
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
- per Natale e Pasqua, trascorrerà con ciascun genitore in via alternata le festività “rosse” Per_1
sul calendario;
- la casa coniugale rimarrà assegnata al sig. CP_1
- i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento di e;
Per_2 Per_1
- le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio attualmente vigente saranno a carico per l'80% del padre e per il 20% della madre;
- l'assegno Unico INPS verrà percepito da entrambi i genitori al 50%;
- i cani rimarranno intestati alla signora ma saranno tenuti dal sig. presso la casa Parte_1 CP_1
coniugale fino a quando potrà;
- il sig. si impegna a consentire alla signora di asportare i propri beni personali dalla CP_1 Parte_1
casa coniugale entro trenta giorni e la signora si impegna a dare congruo preavviso in Parte_1 relazione alla data dell'accesso per consentire al sig. di essere presente. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024 , premesso che in data 24/09/2005 Parte_1
contraeva matrimonio in Morbegno (SO) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1
il 9 marzo 2007 a Chiavenna (SO) e il 25 gennaio 2010 a Sondrio, domandava Per_2 Per_1
pronuncia della separazione giudiziale e del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio , che si associava alla domanda di separazione e divorzio, CP_1 rassegnando per il resto le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
All'udienza del 22.05.2024 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione;
veniva inoltre dato incarico all'Ufficio di Piano di Morbegno di prendere in carico il nucleo familiare.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 05.12.2024, ove le parti concordavano una modifica parziale dell'accordo raggiunto all'udienza del 22.05.2024, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n. 4/2025).
pagina 2 di 4 Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore e veniva fissata udienza in data 26.03.2025 per l'esame della relazione dei Servizi.
All'udienza del 26.03.2025 le parti raggiungevano l'accordo sopra trascritto sulle condizioni della separazione.
I procuratori delle parti rinunciavano ai termini per conclusionali e repliche e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l.
898/1970. Le parti dovranno altresì confermare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione con riferimento allo cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva n.4/2025, depositata in data 03.01.2025, che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 25 Parte II, Serie A, anno 2005;
pagina 3 di 4 - dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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