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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1046/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona Parte_1 del Suo Amministratore Unico, l.r.p.t. Dott. , con Sede Legale in Piazza Parte_2 Pt_1
Matteotti n. 1, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, P.IVA_1 dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte, C.F. , presso il cui Studio Legale Associato C.F._1
D'Aponte-Monda in Via Toledo n. 156, elettivamente domicilia, C.F. e P.I. n. . I Pt_1 P.IVA_2 procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. ai seguenti indirizzi:
PEC t>, n. fax 0815521731 Email_1
APPELLANTE
E nato a [...] [...] c.f. , ed elettivamente CP_1 Pt_1 C.F._2 domiciliato in alla via Armando Diaz, 24 presso lo studio dell'avv. Pasquale Baldassare dal Pt_1 quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti acquisita quale file di immagine ed allegata alla busta telematica di cui al deposito della procura
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7183/2021 pubblicata il
7.03.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accolse il ricorso proposto da – dipendente della con inquadramento nel CP_1 CP_2 livello 4° del CCNL per i servizi ambientali dell'area tecnica ed amministrativa, addetto alla
1 discarica di Chiaiano a far tempo dal 17 luglio 2017 al 14 novembre 2019- volto al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento (livello retributivo V del CCNL di categoria) ed al conseguente accertamento del diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
Il primo giudice, in particolare, respinse l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio evidenziando che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado conteneva tutti gli elementi utili a ricostruire il petitum e la causa petendi; ritenne applicabile l'art. 2103 c.c. in quanto compatibile con la qualità di società in house della esaminò il materiale istruttorio CP_2 fornito a sostegno della domanda (documenti e prove testimoniali rese dai testi e Testimone_1
) e concluse per la fondatezza dell'istanza, rilevando nelle mansioni svolte dal Testimone_2 ricorrente quel grado di conoscenza e specializzazione, oltre che di autonomia riferita all'esecuzione delle attività assegnate, caratterizzanti il livello rivendicato. Parte Con ricorso depositato il 9.05.2022 la ha censurato la sentenza affidando il Parte_4 gravame a tre motivi: con il primo ha lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso;
con il secondo ha lamentato l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 2113 c.c. alla società “in house”; con il terzo motivo di appello ha censurato la valutazione delle prove testimoniali effettuata dal primo giudice. Sulla base di tali argomenti, l'appellante ha proposto ricorso a questa Corte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)… Voglia annullare o comunque revocare la sentenza n. 7183/2021 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro per tutti i motivi di cui al presente atto di appello;
B) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio CP_1 il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 13.02.2025. Acquisite le note di trattazione, assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio la controversia è stata decisa nei termini di seguito espressi.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda il primo motivo di gravame, con il quale si censura la sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso si osserva che il giudice di prime cure si è conformato al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ex art. 414 c.p.c.) per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di
2 fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa nè il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009 del 2018; Cass. n. 3816 del 2020); invero, è stato affermato che la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163
c.p.c., n. 4, sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. n. 11751 del 2013). La Suprema
Corte ha, altresì, affermato che è estensibile, al processo del lavoro, la sanabilità del ricorso nullo, ex art. 164 c.p.c., comma 5 (ma che in tal caso la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso) e che da tale ipotesi (del ricorso nullo per mancanza o assoluta indeterminatezza del petitum o mancanza della causa petendi) deve essere distinta dal caso dell'inidoneità delle prove offerte al fine di desumere la fondatezza della domanda e dell'irrilevanza della documentazione prodotta, perchè, in questo ultimo caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto del ricorso.
Nel caso in esame il ricorso, trascritto persino nella memoria di costituzione depositata dalla Parte
risultava completo: a) conteneva la descrizione di tutte le attività svolte dal Parte_4 ricorrente (indicate talvolta con formule astratte ma integrate dal richiamo alla documentazione in atti); b) esplicitava il diverso grado di competenze e specializzazione riferito ai due livelli a confronto (cfr. punti 17 e 18 del ricorso di primo grado); c) individuava con precisione il lasso Parte temporale interessato dalla vicenda. Nessuna compromissione del diritto di difesa della
[...]
è ravvisabile nel caso in esame, sicchè anche in questa sede l'eccezione di nullità del ricorso Pt_4 appare priva di ogni fondamento, con totale adesione alla statuizione del giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame, la società lamenta l'applicazione del disposto dell'art. 2103 c.c. ad onta della natura pubblicistica della società “in house”.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Appare opportuno rammentare i principi affermati da Cass.civ. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, laddove, sviluppando l'orientamento più generale da tempo
3 consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass.civ., S.U. n.
29078/2019; Cass.civ., S.U. n. 21299/2017; Cass.civ. S.U. n. 21299/2017; Cass.civ. S.U. n.
7759/2017; Cass.civ. S.U. n. 26591/2016), si è detto che "il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Il D.L: n. 112 del 2008, art. 18, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta Cass.civ. n. 17631/2023 quanto all'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici nell'ipotesi in cui per l'instaurazione degli stessi la normativa imponga il previo superamento di una procedura concorsuale, ed anche in quel caso si è rimarcato che, atteso il carattere non novativo della promozione in corso di rapporto, non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l'assunzione anche la nullità (virtuale) dell'assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dalla disposizione codicistica.
In tali pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.att.c.p.c., si è precisato che, in ragione della diversità della disciplina e del sistema di inquadramento del personale, non si presta ad essere estesa alle società a controllo pubblico ed agli enti pubblici economici la giurisprudenza costituzionale sulla necessità del concorso pubblico anche per le progressioni di carriera in pendenza di rapporto di lavoro già costituito.
I richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, portano, quindi, ad escludere che la regola concorsuale fissata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, possa indurre quali conseguenze l'inapplicabilità dell'art. 2103
c.c.. al rapporto privatistico instaurato con il dipendente e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica superiore a colui che sia stato assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori, ove detta assegnazione si sia protratta oltre i termini previsti dal richiamato art. 2103 c.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se in concreto l'appellato abbia CP_1 svolto le mansioni riconducibili al quinto livello rivendicato in ricorso. L'appellante, invero, deduce che le mansioni svolte dal sono sempre state quelle tipiche del livello di inquadramento CP_1 professionale “senza che possa in alcun modo sostenersi, salvo a voler prefigurare una realtà del
4 tutto difforme da quella effettiva, che egli avrebbe dovuto essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quanto fatto dall'Azienda datrice di lavoro”. La poi, evidenzia che nessun CP_2 elemento documentale comprova l'affidamento dell'incarico di “responsabile della manutenzione”
e che dalle prove non sarebbe emerso in alcun modo lo svolgimento dei compiti di coordinamento tipici del profilo professionale rivendicato.
Osserva la Corte che anche l'ultimo dei motivi di gravame deve essere disatteso.
Appare opportuno premettere che il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, invocato dal e pacificamente applicabile al rapporto, prevede -per i CP_1 dipendenti appartenenti all'Area Tecnica e Amministrativa quale l'odierno appellato, avendo l'incarico di svolgere attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa- che appartengono al quarto livello professionale i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”. Fra i profili esemplificativi del IV livello professionale sono menzionati i lavoratori che in base a precise istruzioni svolgono compiti di segreteria o redigono, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti oppure i lavoratori addetti ad attività amministrative contabili che svolgono attività connesse con la gestione amministrativa del personale quale liquidazione stipendi, controllo dei documenti relativi alle attività di competenza
(malattia ferie permessi ecc.).
Appartengono, invece, al quinto livello professionale del CCNL in esame “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/ amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondite esperienze e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”. Fra i profili e semplificativi il contratto collettivo annovera i lavoratori che operano in area amministrativo contabile e finanziaria anche coordinando altri lavoratori e predispongono la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili o finanziarie;
i lavoratori che operando in
5 area gestionale o amministrativa del personale curano le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, adempimenti contributivi e fiscali e la gestione amministrazione del personale anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
il programmatore lavoratore che definisce i mezzi e analizza l'analisi informatica di una procedura sulla base dell'analisi funzionale e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti conduce le prove pratiche di funzionamento del programma.
Dal confronto fra le due declaratorie emerge che il profilo professionale rivendicato dall'odierno appellato è caratterizzato da un elevato contenuto professionale, acquisito anche mediante esperienza, nonché una elevata specializzazione che si applica in tecnologie e processi operativi. Non risulta indispensabile, invece, il coordinamento di un gruppo lavorativo dato che tale elementi è solo eventuale e non caratterizza la figura professionale.
Ciò premesso, si osserva che il giudice di prime cure ha valutato il materiale istruttorio in modo del tutto adeguato.
In primo luogo, occorre valorizzare la documentazione acquisita agli atti: assume particolare rilievo, al riguardo, il “tabulato di controllo misurazioni dei valori per il funzionamento della discarica”. Tali tabulati, allegati al fascicolo del ricorrente, riportano le misurazioni dei livelli piezometrici e sono sottoscritti dal (in qualità di “responsabile della manutenzione” CP_1 dell'impianto di Chiaiano) per un periodo corrente dal 2017 al 2019 (cfr. schede allegate).
La redazione di tali tabulati richiede senza dubbio competenze tecniche di grado elevato ed assunzione di responsabilità tenuto conto dell'importanza della documentazione per il regolare svolgimento dell'attività aziendale. Essa non può certo essere paragonata alla compilazione di modelli prestampati di corrispondenza e/o documenti contabili, attività che invece sono proprie del livello di appartenenza del CP_1
Peraltro, l'elevato contenuto professionale dell'attività svolta dal emerge anche dalla CP_1 deposizione del teste ing. il quale ha dichiarato che il “verificava l'esatto Testimone_1 CP_1 funzionamento della torcia di combustione del biogas” “richiedeva l'approvvigionamento dei materiali e delle forniture”; “aveva reperibilità telefonica (è stato chiamato molte volte di sera, di sabato e di domenica per intervenire per i ripristino della torcia Biogas che per legge deve essere accesa H24)”.
In definitiva, come ben può evincersi da tali dichiarazioni, non può essere certo avallata la tesi di parte appellante, che ritiene di ascrivere le attività svolte dal a mere attività esecutive, ben CP_1 potendosi riscontrare un grado di professionalità più elevato che faceva del un referente nella CP_1 gestione dell'impianto di biogas (diversamente non si spiegherebbe la reperibilità a lui richiesta).
6 A fronte della deposizione del teste , particolarmente credibile per la sua qualifica di Tes_1
Direttore della , il primo giudice ha giustamente disatteso le dichiarazioni del Parte_5 teste , il quale ha sminuito il ruolo del con una deposizione poco Testimone_2 CP_1 credibile, specie se confrontata con i dati documentali che attestano una stretta collaborazione fra il direttore della discarica e l'impiegato amministrativo CP_1
Alla luce di tale quadro probatorio, risultano del tutto condivisibili le conclusioni raggiunte dal primo giudice mentre deve essere disatteso il motivo di gravame che non fornisce spiegazioni credibili circa la mole di report e misurazioni redatte e sottoscritte dal dipendente in esame.
Per tutti gli argomenti spesi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato di complessità bassa.
Infine, in ragione dell'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato..
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in euro 4.996,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso il 13.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1046/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona Parte_1 del Suo Amministratore Unico, l.r.p.t. Dott. , con Sede Legale in Piazza Parte_2 Pt_1
Matteotti n. 1, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, P.IVA_1 dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte, C.F. , presso il cui Studio Legale Associato C.F._1
D'Aponte-Monda in Via Toledo n. 156, elettivamente domicilia, C.F. e P.I. n. . I Pt_1 P.IVA_2 procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. ai seguenti indirizzi:
PEC t>, n. fax 0815521731 Email_1
APPELLANTE
E nato a [...] [...] c.f. , ed elettivamente CP_1 Pt_1 C.F._2 domiciliato in alla via Armando Diaz, 24 presso lo studio dell'avv. Pasquale Baldassare dal Pt_1 quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti acquisita quale file di immagine ed allegata alla busta telematica di cui al deposito della procura
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7183/2021 pubblicata il
7.03.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accolse il ricorso proposto da – dipendente della con inquadramento nel CP_1 CP_2 livello 4° del CCNL per i servizi ambientali dell'area tecnica ed amministrativa, addetto alla
1 discarica di Chiaiano a far tempo dal 17 luglio 2017 al 14 novembre 2019- volto al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento (livello retributivo V del CCNL di categoria) ed al conseguente accertamento del diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
Il primo giudice, in particolare, respinse l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio evidenziando che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado conteneva tutti gli elementi utili a ricostruire il petitum e la causa petendi; ritenne applicabile l'art. 2103 c.c. in quanto compatibile con la qualità di società in house della esaminò il materiale istruttorio CP_2 fornito a sostegno della domanda (documenti e prove testimoniali rese dai testi e Testimone_1
) e concluse per la fondatezza dell'istanza, rilevando nelle mansioni svolte dal Testimone_2 ricorrente quel grado di conoscenza e specializzazione, oltre che di autonomia riferita all'esecuzione delle attività assegnate, caratterizzanti il livello rivendicato. Parte Con ricorso depositato il 9.05.2022 la ha censurato la sentenza affidando il Parte_4 gravame a tre motivi: con il primo ha lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso;
con il secondo ha lamentato l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 2113 c.c. alla società “in house”; con il terzo motivo di appello ha censurato la valutazione delle prove testimoniali effettuata dal primo giudice. Sulla base di tali argomenti, l'appellante ha proposto ricorso a questa Corte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)… Voglia annullare o comunque revocare la sentenza n. 7183/2021 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro per tutti i motivi di cui al presente atto di appello;
B) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio CP_1 il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 13.02.2025. Acquisite le note di trattazione, assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio la controversia è stata decisa nei termini di seguito espressi.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda il primo motivo di gravame, con il quale si censura la sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso si osserva che il giudice di prime cure si è conformato al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ex art. 414 c.p.c.) per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di
2 fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa nè il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009 del 2018; Cass. n. 3816 del 2020); invero, è stato affermato che la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163
c.p.c., n. 4, sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. n. 11751 del 2013). La Suprema
Corte ha, altresì, affermato che è estensibile, al processo del lavoro, la sanabilità del ricorso nullo, ex art. 164 c.p.c., comma 5 (ma che in tal caso la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso) e che da tale ipotesi (del ricorso nullo per mancanza o assoluta indeterminatezza del petitum o mancanza della causa petendi) deve essere distinta dal caso dell'inidoneità delle prove offerte al fine di desumere la fondatezza della domanda e dell'irrilevanza della documentazione prodotta, perchè, in questo ultimo caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto del ricorso.
Nel caso in esame il ricorso, trascritto persino nella memoria di costituzione depositata dalla Parte
risultava completo: a) conteneva la descrizione di tutte le attività svolte dal Parte_4 ricorrente (indicate talvolta con formule astratte ma integrate dal richiamo alla documentazione in atti); b) esplicitava il diverso grado di competenze e specializzazione riferito ai due livelli a confronto (cfr. punti 17 e 18 del ricorso di primo grado); c) individuava con precisione il lasso Parte temporale interessato dalla vicenda. Nessuna compromissione del diritto di difesa della
[...]
è ravvisabile nel caso in esame, sicchè anche in questa sede l'eccezione di nullità del ricorso Pt_4 appare priva di ogni fondamento, con totale adesione alla statuizione del giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame, la società lamenta l'applicazione del disposto dell'art. 2103 c.c. ad onta della natura pubblicistica della società “in house”.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Appare opportuno rammentare i principi affermati da Cass.civ. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, laddove, sviluppando l'orientamento più generale da tempo
3 consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass.civ., S.U. n.
29078/2019; Cass.civ., S.U. n. 21299/2017; Cass.civ. S.U. n. 21299/2017; Cass.civ. S.U. n.
7759/2017; Cass.civ. S.U. n. 26591/2016), si è detto che "il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Il D.L: n. 112 del 2008, art. 18, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta Cass.civ. n. 17631/2023 quanto all'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici nell'ipotesi in cui per l'instaurazione degli stessi la normativa imponga il previo superamento di una procedura concorsuale, ed anche in quel caso si è rimarcato che, atteso il carattere non novativo della promozione in corso di rapporto, non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l'assunzione anche la nullità (virtuale) dell'assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dalla disposizione codicistica.
In tali pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.att.c.p.c., si è precisato che, in ragione della diversità della disciplina e del sistema di inquadramento del personale, non si presta ad essere estesa alle società a controllo pubblico ed agli enti pubblici economici la giurisprudenza costituzionale sulla necessità del concorso pubblico anche per le progressioni di carriera in pendenza di rapporto di lavoro già costituito.
I richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, portano, quindi, ad escludere che la regola concorsuale fissata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, possa indurre quali conseguenze l'inapplicabilità dell'art. 2103
c.c.. al rapporto privatistico instaurato con il dipendente e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica superiore a colui che sia stato assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori, ove detta assegnazione si sia protratta oltre i termini previsti dal richiamato art. 2103 c.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se in concreto l'appellato abbia CP_1 svolto le mansioni riconducibili al quinto livello rivendicato in ricorso. L'appellante, invero, deduce che le mansioni svolte dal sono sempre state quelle tipiche del livello di inquadramento CP_1 professionale “senza che possa in alcun modo sostenersi, salvo a voler prefigurare una realtà del
4 tutto difforme da quella effettiva, che egli avrebbe dovuto essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quanto fatto dall'Azienda datrice di lavoro”. La poi, evidenzia che nessun CP_2 elemento documentale comprova l'affidamento dell'incarico di “responsabile della manutenzione”
e che dalle prove non sarebbe emerso in alcun modo lo svolgimento dei compiti di coordinamento tipici del profilo professionale rivendicato.
Osserva la Corte che anche l'ultimo dei motivi di gravame deve essere disatteso.
Appare opportuno premettere che il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, invocato dal e pacificamente applicabile al rapporto, prevede -per i CP_1 dipendenti appartenenti all'Area Tecnica e Amministrativa quale l'odierno appellato, avendo l'incarico di svolgere attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa- che appartengono al quarto livello professionale i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”. Fra i profili esemplificativi del IV livello professionale sono menzionati i lavoratori che in base a precise istruzioni svolgono compiti di segreteria o redigono, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti oppure i lavoratori addetti ad attività amministrative contabili che svolgono attività connesse con la gestione amministrativa del personale quale liquidazione stipendi, controllo dei documenti relativi alle attività di competenza
(malattia ferie permessi ecc.).
Appartengono, invece, al quinto livello professionale del CCNL in esame “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/ amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondite esperienze e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”. Fra i profili e semplificativi il contratto collettivo annovera i lavoratori che operano in area amministrativo contabile e finanziaria anche coordinando altri lavoratori e predispongono la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili o finanziarie;
i lavoratori che operando in
5 area gestionale o amministrativa del personale curano le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, adempimenti contributivi e fiscali e la gestione amministrazione del personale anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
il programmatore lavoratore che definisce i mezzi e analizza l'analisi informatica di una procedura sulla base dell'analisi funzionale e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti conduce le prove pratiche di funzionamento del programma.
Dal confronto fra le due declaratorie emerge che il profilo professionale rivendicato dall'odierno appellato è caratterizzato da un elevato contenuto professionale, acquisito anche mediante esperienza, nonché una elevata specializzazione che si applica in tecnologie e processi operativi. Non risulta indispensabile, invece, il coordinamento di un gruppo lavorativo dato che tale elementi è solo eventuale e non caratterizza la figura professionale.
Ciò premesso, si osserva che il giudice di prime cure ha valutato il materiale istruttorio in modo del tutto adeguato.
In primo luogo, occorre valorizzare la documentazione acquisita agli atti: assume particolare rilievo, al riguardo, il “tabulato di controllo misurazioni dei valori per il funzionamento della discarica”. Tali tabulati, allegati al fascicolo del ricorrente, riportano le misurazioni dei livelli piezometrici e sono sottoscritti dal (in qualità di “responsabile della manutenzione” CP_1 dell'impianto di Chiaiano) per un periodo corrente dal 2017 al 2019 (cfr. schede allegate).
La redazione di tali tabulati richiede senza dubbio competenze tecniche di grado elevato ed assunzione di responsabilità tenuto conto dell'importanza della documentazione per il regolare svolgimento dell'attività aziendale. Essa non può certo essere paragonata alla compilazione di modelli prestampati di corrispondenza e/o documenti contabili, attività che invece sono proprie del livello di appartenenza del CP_1
Peraltro, l'elevato contenuto professionale dell'attività svolta dal emerge anche dalla CP_1 deposizione del teste ing. il quale ha dichiarato che il “verificava l'esatto Testimone_1 CP_1 funzionamento della torcia di combustione del biogas” “richiedeva l'approvvigionamento dei materiali e delle forniture”; “aveva reperibilità telefonica (è stato chiamato molte volte di sera, di sabato e di domenica per intervenire per i ripristino della torcia Biogas che per legge deve essere accesa H24)”.
In definitiva, come ben può evincersi da tali dichiarazioni, non può essere certo avallata la tesi di parte appellante, che ritiene di ascrivere le attività svolte dal a mere attività esecutive, ben CP_1 potendosi riscontrare un grado di professionalità più elevato che faceva del un referente nella CP_1 gestione dell'impianto di biogas (diversamente non si spiegherebbe la reperibilità a lui richiesta).
6 A fronte della deposizione del teste , particolarmente credibile per la sua qualifica di Tes_1
Direttore della , il primo giudice ha giustamente disatteso le dichiarazioni del Parte_5 teste , il quale ha sminuito il ruolo del con una deposizione poco Testimone_2 CP_1 credibile, specie se confrontata con i dati documentali che attestano una stretta collaborazione fra il direttore della discarica e l'impiegato amministrativo CP_1
Alla luce di tale quadro probatorio, risultano del tutto condivisibili le conclusioni raggiunte dal primo giudice mentre deve essere disatteso il motivo di gravame che non fornisce spiegazioni credibili circa la mole di report e misurazioni redatte e sottoscritte dal dipendente in esame.
Per tutti gli argomenti spesi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato di complessità bassa.
Infine, in ragione dell'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato..
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in euro 4.996,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso il 13.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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