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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 15232/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., dall'avv. Andrea Colantoni del Foro di Roma che ha rinunciato alla procura alle liti
ATTRICE OPPONENTE
E 1
( ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Maria Donatella Beretta eed Andrea Maulucci del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 2.4.2025: la convenuta opposta così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPLE, NEL MERITO:
- Dichiarare l'opposizione promossa dall'opponente inammissibile e infondata per tutti i motivi sopra esposti;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 3306/2023, RG 4561/2023, emesso dal Tribunale di Milano con cui veniva condannata la società
[...]
(C.F. e P.I. – pec: Parte_1 P.IVA_1
, in persona del suo amministratore unico Email_1 pro tempore sig. (C.F. con CP_2 C.F._1 domicilio in Milano (MI), Via Angelo Filippetti 24, cap. 20122, con sede legale in Milano (MI), Via Angelo Filippetti 24, cap. 20122, al pagamento dell'importo di € 221.821,54, oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo come da domanda, oltre al pagamento delle spese legali di decreto liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi ed € 153,00 per spese notarili, oltre il 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende;
- Condannare comunque la società Parte_1 (C.F. e P.I. – pec:
[...] P.IVA_1
, in persona del suo amministratore unico pro Email_1 tempore sig. (C.F. con domicilio in CP_2 C.F._1
Milano (MI), Via Angelo Filippetti 24, cap. 20122, con sede legale in Milano (MI), Via Angelo Filippetti 24, cap. 20122, al pagamento dell'importo di € 215.127,27 – già detratto l'importo di € 38.254,35 imputato ad interessi, spese e poi capitale percepito all'esito del pignoramento presso terzi RGE 3108/23 - oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
- Rigettare in ogni caso tutte le domande dell'opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore di da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura Controparte_1 non inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00;
- Trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 38 del Codice della Crisi affinchè venga presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale atteso lo stato di insolvenza in cui versa l'odierna opponente. IN OGNI CASO: 2 Con vittoria di spese e competenze ex D.Min. 55/2014, oltre iva, cpa e
15% rimborso spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini di legge.”
Alla medesima udienza nessuno è comparso per parte attrice opponente al fine di rendere le definitive conclusioni e discutere la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso il Tribunale ingiungeva alla Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 221.821,54, oltre interessi e Parte_1 spese, a titolo di corrispettivi relativi a “forniture” effettuate ed ad “opere” realizzate in favore di quest'ultima.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1 (d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente )
[...] Parte_1 deduceva: a) che fin dal 2019 la Xiaomi, “colosso tecnologico cinese”, aveva avviato un piano di espansione commerciale in mediante la creazione di Pt_1 appositi store e corner; b) che la Xiaomi aveva affidato lo sviluppo di tale piano, limitatamente ai corner, ad essa opponente;
c) che, in tale contesto, nel corso del 2021, essa opponente aveva effettivamente preso contatti con la in relazione alla fututra realizzazione di 40 corner nei Controparte_1 successivi due anni;
d) che, tuttavia, gli accordi intercorsi con la CP_1 [...]
si erano sostanziati unicamente in “una sorte di cornice”, nel senso che,
[...] in base a tali accordi, essa opponente avrebbe, poi, di volta in volta commissionato alla stessa la realizzazione degli arredi in Controparte_1 relazione ad ogni singolo punto vendita;
e) che, tuttavia, la , “in Controparte_1 totale autonomia” e senza alcun ordine da parte di essa opponente, si era determinata, a proprio “rischio e pericolo”, a produrre i materiali indicati nelle fatture poste a sostegno della domanda monitoria - materiali che, infatti, non erano mai stati consegnati ad essa opponente;
f) che gli stessi documenti posti dalla a sostegno della domanda monitoria, e da questa Controparte_1 qualificati come riconoscimenti di debito, costituivano, in realtà, una mera proposta di un “piano di dilazione” del pagamento delle somme fatturate, da affettuarsi una volta avvenuta la consegna dei manufatti.
La instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
La , costituitasi, a sua volta, in sintesi, deduceva: a) che gli Controparte_1 arredi indicati nelle fatture poste a sostegno della domanda monitoria erano stati realizzati su ordine della b) che solo una parte di essi non era Parte_1 stata materialmente consegnata ma ciò era avvenuto per espressa volontà della stessa c) che, infatti, la si era accordata con essa Parte_1 Parte_1 opposta affinché tale parte degli arredi rimanessero in deposito presso i magazzini di essa opposta per quattro mesi dietro pagamento di un corrispettivo di € 350,00 al mese, salvo, poi, non provvedere al ritiro degli stessi arredi alla scadenza del predetto termine di quattro mesi;
d) che, d'altronde, la aveva espressamente riconosciuto il proprio debito Parte_1 nella sua interezza ed anche in relazione a quella parte di arredi da essa non 3 ritirati.
La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta non può dirsi fondata e va, pertanto, respinta.
Ed, invero, dai documenti n.ri 8.8, 8.9 ed 8.10 in produzione di parte convenuta opposta risulta chiaramente: a) che, a fronte di una comunicazione email del 24.10.22, proveniente dalla , indirizzata al legale Controparte_1 rappresentante della ( e facente riferimento, Parte_1 CP_2 attraverso un analitico conteggio ad essa allegato, all'esistenza di una posizione debitoria complessiva della stessa per debiti già scaduti, Parte_1 allora complessivamente ammontante ad € 260.343,47, il medesimo legale rappresentante dell'odierna opponente, con propria email del 25.10.2022, ha espressamente confermato la correttezza dei conteggi provenienti dall'odierna opposta e, quanto alla parte di debito diversa da quella relativa a “materiali fatturati e in giacenza da voi”, ha proposto un pagamento in cinque rate mensili a decorrere dal successivo mese di novembre mentre, quanto alla restante parte di debito relativa a “materiali fatturati e in giacenza da voi” (ivi quantificata in € 96.309,92), ha prospettato la possibilità di un accollo della stessa parte di debito da parte della società Xiaomi;
b) che la Parte_1 in data 17.11.2022, ha, poi, sottoscritto un apposito documento cartaceo riproduttivo e confermativo del contenuto della propria precedente richiamata comunicazione email del 25.10.2022. Ed, allora, premesso che i predetti documenti non sono stati minimamente disconosciuti dalla che, anzi, li ha essa parimenti prodotti in atti Parte_1
(cfr. doc.ti n.ri 3 e 4 in produzione di parte attrice opponente) e considerato che ai fini della configurabilità di una ricognizione di debito è sufficiente una manifestazione anche implicita della consapevolezza dell'esistenza di un determinato debito (senza, peraltro, necessità di una volontà ricognitiva), sulla scorta del contenuto dei medesimi predetti documenti, facente riferimento a debiti “scaduti” e, dunque, certamente esigibili, deve ritenersi che effettivamente la abbia riconosciuto il proprio complessivo debito Parte_1 per il quale la ha, poi, agito in monitorio. Controparte_1
A fronte di tanto, è, poi, sufficiente rilevare che la gravata del Parte_1 relativo onere probatorio in forza del disposto dell'art. 1988 c.c., non ha offerto alcuna prova della dedotta inesistenza dei sottesi titoli contrattuali.
Deve, inoltre, osservarsi che la tesi fattuale di parte opponente (invero, di per sé alquanto inverosimile) secondo la quale la avrebbe realizzato Controparte_1 gli arredi di cui si tratta “in totale autonomia” ed in assenza di ordinativi e non avrebbe, comunque, consegnato i medesimi arredi risulta chiaramente smentita dai documenti prodotti in atti dalla convenuta opposta.
Per un verso, infatti, va rilevato che, in realtà, già il contenuto dei documenti sopra richiamati, poiché facente espresso riferimento alla mancata materiale consegna solo di una parte degli arredi prodotti dalla convenuta opposta, implica, dal punto di vista logico, che i restanti arredi sono stati materialmente 4 consegnati alla Parte_1
Per altro verso, poi, sulla scorta dell'offerta accettata di cui al documento n. 5 in produzione di parte convenuta opposta, deve ritenersi dimostrato che gli arredi materialmente non consegnati alla così come dedotto dalla Parte_1
, hanno, in realtà, formato oggetto, tra le odierne parti, nel Controparte_1 giugno 2022, di apposito contratto di deposito presso i magazzini della medesima così essendosi realizzata una duplice ficta traditio, Controparte_1 da un lato, tra l'odierna opposta quale fornitrice degli arredi di cui si tratta e l'odierna opponente quale committente degli stessi, e dall'altro, tra l'odierna opponente quale depositante e l'odierna opposta quale depositaria.
Per tutto quanto innanzi, dunque, l'opposizione proposta deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed all'assenza di attività istruttoria, in € 8.500,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Nella condotta processuale dell'opponente, la quale ha avanzato difese del tutto incompatibili con chiare risultanze probatorie scritte da essa promananti, si ravvisano gli estremi (quanto meno) della colpa grave.
L'attrice opponente, così come domandato dall'opposta, va, pertanto, condannata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della , di una somma, che, in relazione alle circostanze Controparte_1 del caso concreto, si ritiene equo determinare in misura pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite e, dunque, in € 4.250,00.
Poiché dagli atti emerge la possibile sussistenza di uno stato di insolvenza della in relazione al mancato adempimento da Parte_1 parte della stessa di un'obbligazione risultante da titolo esecutivo giudiziale (ci si riferisce al decreto ingiuntivo opposto emesso con clausola di provvisoria esecutività) ed alla circostanza che, in sede esecutiva, la CP_1
ha potuto “recuperare” il proprio credito solo in minima parte, va, infine,
[...] disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede in attuazione dell'art. 38, secondo comma, del D.Lgs. 14/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3306/2023;
2. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00, oltre Controparte_1 accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
3. condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., della Controparte_1 somma di € 4.250,00; 5 4. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del D.Lgs. 14/2019 al fine di segnalare la possibile sussistenza di uno stato di insolvenza della e per le conseguenti Parte_1 determinazioni di competenza.
Così deciso in Milano addì 3.4.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)