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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1881 /2020 R.G. vertente
T R A
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Via G. Carducci N. 30 - Scala B C/O , CP_1 presso e nello studio dell' avv. DI PROSPERO VALENTINA dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. MADAMA ROBERTO
Opponente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Stella 36/B Palazzo Lecce , TE (FR) presso e nello studio dell'Avv. TERSIGNI EMILIANO dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 10/11/2020, ritualmente notificato via pec in pari data, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2020 di data 01/10/2020, emesso dal
Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 15242020 R.G. su conforme richiesta della società , con il quale le era stato ingiunto il Controparte_2
pagamento di € 11.757,91 come da fattura n. 28/2019 del 27/11/2020, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti in virtù del contratto di subappalto del 25/02/2019.
A fondamento dell'opposizione eccepiva: 1)la manifesta eccessività Parte_1
dell'importo fatturato rispetto alle lavorazioni realizzate ed ai prezzi pattuiti contrattualmente;
2) il mancato rispetto del termine di ultimazione delle opere, pure pattuito contrattualmente;
3) l'esistenza, nel contratto di subappalto, di una penale in caso di ritardo nella consegna delle opere;
4) il mancato pagamento del corrispettivo dovuto dalla subappaltatrice per il noleggio, durante il periodo di esecuzione dei lavori
2 de quibus, di alcuni macchinari di proprietà della (una piattaforma ed Parte_1
un sollevatore telescopico).
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa:
− accertare e dichiarare che la ha eseguito Controparte_2
lavorazioni per un importo complessivo di € 38.530,02 ;
− accertare e dichiarare che la è tenuta a corrispondere alla CP_2 Parte_1
la somma di € 3.600,00, a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione delle
[...]
lavorazioni di cui al contratto di subappalto in data 25.2.2019 ;
− accertare e dichiarare che la è tenuta a corrispondere alla CP_2 Pt_1 Parte_1
la somma di € 3.120,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio dei macchinari di
[...]
proprietà dell'opponente o, in subordine, la medesima somma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.; per l'effetto :
− revocare, annullare o comunque dichiarare nullo, inefficace o privo di qualsivoglia effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 484/2020 emesso dal Tribunale Civile di
L'Aquila il 28.9.2020, depositato il giorno 1.10.2020;
− accertare e dichiarare che la non vanta alcun credito residuo nei CP_2
confronti della ed anzi, operate le compensazioni di legge tra le Parte_1
reciproche posizioni debitorie/creditorie, condannare la a corrispondere CP_2
alla la somma di € 3.189,98, ovvero la somma maggiore o minore, Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori al tasso maggiorato di cui al d.lgs. n.
231/2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con il favore integrale di spese di lite”
3 Si costituiva in giudizio la società per contestare Controparte_2
la ricostruzione avversaria dei fatti, insistendo nel rigetto dell'opposizione. Deduceva, in particolare, l'opposta che l'importo complessivamente fatturato era corretto in quanto comprensivo delle lavorazioni di scartavetratura delle superfici, non ricomprese nel contratto di subappalto del febbraio 2019, ma oggetto di differente accordo verbale;
la tempestiva ultimazione delle lavorazioni;
l'infondatezza della pretesa di pagamento di un corrispettivo per il noleggio dei macchinari di proprietà dell'opponente e l'insussistenza dei presupposti per un'azione ex art. 2041 cod.civ..
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“confermare il decreto ingiuntivo n. 484/2020 del 1° ottobre 2020 – n. 1524/2020 R.G. dell'intestato Tribunale e, per l'effetto, condannare la società con Parte_1
sede legale in 67100 L'Aquila (Aq), Via della Madonnella, 26, con codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di , in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società
[...]
, con sede legale in 03039 Sora (Fr), Via Milazzo, 3, con Controparte_2
codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle imprese di Frosinone
, la somma di € 11.757,91, oltre interessi di mora dalla data di scadenza P.IVA_2
della fattura n. 28 del 16 novembre 2019 alla data del saldo e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso il triplice termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prove orali (interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale), sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'oggetto della causa riguarda il contratto di subappalto a misura tra la Parte_1
e la di data 25.02.2019 avente ad oggetto Controparte_2
4 l'esecuzione di una quota dei lavori di riparazione danni ed adeguamento sismico a seguito del sisma del 06/04/2009 della sede della Direzione Regionale dei VV.FF. per l' Abruzzo, . CP_1
Il primo punto di contrasto tra le parti sussiste in relazione al maggior corrispettivo per le lavorazioni di “scartavetratura delle travi”, per il qual motivo la società subappaltatore ha chiesto in pagamento di tutti i lavori eseguiti un importo complessivo di gran lunga superiore rispetto al dovuto ossia € 46.757,91 anziché € 38.530,02.
A giustificazione del maggior corrispettivo la società opposta asserisce che il costo per l'esecuzione dei lavori di scartavetratura delle travi, non previsti nel contratto di subappalto del 25/02/2019, era stato pattuito con separato accordo verbale nella misura di € 5,00 a mq..
Per tracciare l'oggetto dei lavori pattuiti occorre far riferimento al contratto di subappalto e per la sua interpretazione il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate ex art. 1362 cod.civ..
Il citato contratto di subappalto di data 25/02/2019, nell' art. 2 -“Oggetto” prevede: “
…la posa fibre di carbonio e a quant'altro occorre a dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE VV.FF. L'AQUILA, SITA IN
L'AQUILA VIA VIGILI DEL FUOCO 19 come meglio indicati appresso”; l'art. 4 –
“Importo del contratto” prevede: “L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa € 40.000,00 (euro quarantamila/00) di cui il 3% di oneri di sicurezza, nel rispetto ex art. 105 d.Lgs 50/2016…….. Le descrizioni delle lavorazioni – atte a definire
l'oggetto contrattuale- ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art.
5. L'appalto
è stipulato a misura”. Il richiamato art. 5 contiene in modo dettagliato l'elenco dei prezzi unitari e l' oggetto dei lavori ricomprendendo la “previa preparazione delle pareti (ripristino delle pareti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli, etc.) ”. L'art. 18 rubricato “Variazioni del contratto di appalto” statuisce: “Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall' APPALTATORE. IL SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni
5 ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente
e per iscritto all'appaltatore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall' ENTE APPALTANTE”.
Dal tenore letterale della convenzione e in particolare delle clausole contrattuali sopra richiamate, per il grado di chiarezza delle espressioni usate e alla luce dell'intero contesto contrattuale, traspare palese che la “scartavetratura delle travi” essendo un'attività propedeutica per preparare la superficie per la successiva fase del posizionamento delle fibre di carbonio, sia ricompresa, per volontà delle parti, nei lavori di “previa preparazione delle pareti”(ripristino delle pareti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli, etc.)” necessari per la esecuzione a regola d'arte dell'opera. Né la società opposta può fondare la propria pretesa creditoria su un asserito separato accordo verbale che, comunque, sarebbe stato concluso in violazione del citato art. 18 e pertanto non valido avendo le parti espressamente dichiarato l'intenzione di vincolarsi solo tramite forma scritta.
Ne consegue che ogni pretesa creditoria superiore all'importo di € 38.530,02 calcolato sulla base delle lavorazioni tutte realizzate dalla come da Controparte_2
contratto e specificate dettagliatamente nel computo metrico allegato in atti, è priva di causale. Avendo la società opponente corrisposto la complessiva somma di €
35.000,00, e la circostanza non è oggetto di contestazione, residua una differenza da dare in capo alla società opponente di € 3.530,02.
Altro punto di contrasto tra le parti sussiste in relazione all'applicazione della penale, pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, prevista dall' art. 13 del contratto.
Asserisce l'opponente che il subappaltatore ha terminato le lavorazioni, iniziate in data
10/04/2019, soltanto in data 04/07/2019 con un ritardo di giorni 24 rispetto al termine pattuito contrattualmente (il 10/06/2019) maturando in proprio favore a titolo di penale un importo di € 3.600,00 da applicare in compensazione agli importi dovuti al
6 subappaltatore. La circostanza è contestata dalla società opposta adducendo che in data
04/07/2025 e nei giorni successivi il proprio personale era presente su diverso cantiere in Isola del Liri (Fr).
Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dalla società opposta, le risultanze istruttorie hanno dimostrato che le lavorazioni alla medesima subappaltate hanno avuto inizio il 10/04/2019 e sono terminate il 04/07/2019. La circostanza ha trovato conferma sia nel libro giornale dei lavori e nei rapportini giornalieri di cantiere sottoscritte dal responsabile di cantiere dai quali si evince che in cantiere le maestranze della DI
Costuzioni s.r.l. sono state presenti sino al 04/07/2019, quanto nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio sigg.ri (che ha dichiarato: In merito Testimone_1
alle date posso dire che i lavori sono iniziati nella prima decade di aprile 2019 e terminati nella prima decade di luglio 2019”) e (che ha dichiarato: Parte_2
“Sulla circostanza posso riferire che non ricordo la data precisa dell'inizio e della fine dei lavori anche se il periodo era quello indicato. Ricordo comunque che vi fu un ritardo di circa giorni trenta, su giorni sessanta contrattuali, nella ultimazione dei lavori”).
Ciò posto deve ritenersi accertato che ha maturato a titolo di penale un Parte_1
credito di € 3.600,00.
Altro punto di contrasto tra le parti sussiste in relazione all'uso per n. 12 giornate lavorative da parte del subappaltatore delle attrezzature e delle macchine per la elevazione in quota di materiali ed operai messe a disposizione dall'appaltatore, per il cui noleggio parte opponente dichiara di aver pattuito verbalmente un corrispettivo di
€ 100,00 per ciascuna giornata di noleggio della piattaforma Houlotte HA 15 IP ed un corrispettivo di € 160,00 per ciascuna giornata di noleggio del sollevatore telescopico
IT 1850, tenuto conto delle tariffe di mercato e di aver maturato un credito complessivo di € 3.120,00. Parte opposta, invece, asserisce che per l'uso di dette attrezzature non era stato mai pattuito verbalmente alcun corrispettivo ma ne era stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui al contratto di subappalto del 25 febbraio.
7 L'impiego da parte del subappaltatore delle macchine e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'appaltatore è previsto nel contratto del 25 febbraio nell'art. 19 laddove si regolano soltanto le rispettive responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro. Non vi è invece alcun riferimento all'utilizzo specifico della piattaforma e dell'elevatore telescopico , ne ad accordi di noleggio.
Dalle dichiarazioni univoche rese dai testimoni escussi si evince che oltre ai macchinari quali l'elevatore telescopico IT 1850 e la piattaforma Houlotte HA 15 I,
l'appaltatore ha messo a disposizione del subappaltatore anche la prestazione lavorativa di un proprio operaio per la conduzione della stessa attrezzatura. In particolare il teste ha dichiarato: “E' vero che agli inizi del Testimone_2
mese di aprile 2019 la ha dato alla Parte_1 Controparte_2
la propria piattaforma ed il proprio sollevatore telescopico presenti in
[...]
cantiere con il proprio operatore.” “L'operatore della era un operatore Parte_1
a bordo macchina, ossia adibito alla manovra del macchinario. Gli operai della
[...]
utilizzavano invece il cestello dei macchinari per l'esecuzione della Controparte_2
lavori con i relativi materiali.”
Sulla natura onerosa del nolo , il teste ha dichiarato : “Nel mese di Testimone_3
aprile 2019, la ha chiesto alla di concederle il noleggio CP_2 Parte_1
della piattaforma e del sollevatore telescopico, presenti in cantiere perché al servizio dagli operai della medesima . Parte_1
“ La e la avevano pattuito un corrispettivo di € 100,00 per Parte_1 CP_2
ciascuna giornata di noleggio della piattaforma Houlotte ed un corrispettivo di €
160,00 per ciascuna giornata di noleggio del IT;
sono i prezzi che comunemente applichiamo in queste circostanze”. A domanda a chiarimenti risponde:” Non sussiste un accordo scritto riguardo al corrispettivo del noleggio dei suddetti mezzi perché sono concordati in cantiere in base alle esigenze di lavorazione;
l'accordo verbale viene poi trasmesso all'ufficio contabilità. Trattasi comunque di prezzi di mercato”.
8 Il suddetto teste di parte opponente ha dichiarato che i macchinari Testimone_3
sono stati utilizzati dagli operai della in modo esclusivo e Controparte_2
continuativo per giorni 12 come risulta anche dai rapportini di cantiere . Questi ha dichiarato “Non è vero che gli operai della hanno utilizzato i Parte_1
macchinari indicati nel cap. 6 durante le giornate in cui gli stessi erano adoperati dalla Non succede mai l'uso promiscuo dei macchinari proprio per non CP_2
creare problemi sulla contabilizzazione dell'uso e anche perché le lavorazioni eseguite dalla sono continuative” “La ha utilizzato la piattaforma e il CP_2 CP_2
sollevatore telescopico per n. 12 giornate come risultante dai rapportini interni di cantiere”.
Le risultanze della prova testimoniale assunta, tenendo conto della qualità dei suindicati testi e della concordanza delle affermazioni rese, hanno dimostrato la sussistenza di un contratto di noleggio a titolo oneroso tra le parti, con l'obbligo da parte del subappaltatore di pagare il corrispettivo per l'importo complessivo di €
3.120,00 (€ 100,00 x 12 + € 160,00 x 12).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi accertato che il credito complessivo vantato dalla per il lavori eseguiti è di € Controparte_2
Cont 38.530,02; che la ha pagato in acconto sul maggior avere € 35.000,00 CP_4
con una differenza dovuta a saldo di € 3.530,02; che la ha maturato a Parte_1
titolo di penale un credito di € 3.600,00 che, come da contratto, è legittimata a portare in compensazione con gli importi ancora dovuti al subappaltatore;
che la Parte_1
è creditrice nei confronti della della somma
[...] Controparte_2
di € 3.120,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio della piattaforma e dell'elevatore telescopico.
Ne consegue che l'opposizione è risultata fonda e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato;
in accoglimento dell'eccezione di compensazione il credito della
[...]
di € 3.530,02 va compensato, sino a concorrenza, con il controcredito Controparte_2
vantato dalla di complessivi € 6.720,00 (€ 3.600,00+ € 3.120,00) con Parte_1
una differenza da dare di € 3.189,98 oltre gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, ai
9 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese, in ragione del fatto che la somma chiesta con il ricorso ingiuntivo va riconosciuta solo parzialmente dovuta e dall'altro canto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione di parte opponente, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara che la è tenuta a corrispondere alla Controparte_2
la somma di € 3.600,00, a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione Parte_1
delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto in data 25.2.2019 e la somma di €
3.120,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio dei macchinari;
-accoglie l'eccezione di compensazione del credito avanzata dalla e Parte_1
per l'effetto condanna la al pagamento in favore CP_2 Controparte_2
della della somma di € 3.189,98 oltre gli interessi cui al d.lgs. n. Parte_1
231/2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
L' Aquila, lì 06/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1881 /2020 R.G. vertente
T R A
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Via G. Carducci N. 30 - Scala B C/O , CP_1 presso e nello studio dell' avv. DI PROSPERO VALENTINA dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. MADAMA ROBERTO
Opponente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Stella 36/B Palazzo Lecce , TE (FR) presso e nello studio dell'Avv. TERSIGNI EMILIANO dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 10/11/2020, ritualmente notificato via pec in pari data, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2020 di data 01/10/2020, emesso dal
Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 15242020 R.G. su conforme richiesta della società , con il quale le era stato ingiunto il Controparte_2
pagamento di € 11.757,91 come da fattura n. 28/2019 del 27/11/2020, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti in virtù del contratto di subappalto del 25/02/2019.
A fondamento dell'opposizione eccepiva: 1)la manifesta eccessività Parte_1
dell'importo fatturato rispetto alle lavorazioni realizzate ed ai prezzi pattuiti contrattualmente;
2) il mancato rispetto del termine di ultimazione delle opere, pure pattuito contrattualmente;
3) l'esistenza, nel contratto di subappalto, di una penale in caso di ritardo nella consegna delle opere;
4) il mancato pagamento del corrispettivo dovuto dalla subappaltatrice per il noleggio, durante il periodo di esecuzione dei lavori
2 de quibus, di alcuni macchinari di proprietà della (una piattaforma ed Parte_1
un sollevatore telescopico).
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa:
− accertare e dichiarare che la ha eseguito Controparte_2
lavorazioni per un importo complessivo di € 38.530,02 ;
− accertare e dichiarare che la è tenuta a corrispondere alla CP_2 Parte_1
la somma di € 3.600,00, a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione delle
[...]
lavorazioni di cui al contratto di subappalto in data 25.2.2019 ;
− accertare e dichiarare che la è tenuta a corrispondere alla CP_2 Pt_1 Parte_1
la somma di € 3.120,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio dei macchinari di
[...]
proprietà dell'opponente o, in subordine, la medesima somma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.; per l'effetto :
− revocare, annullare o comunque dichiarare nullo, inefficace o privo di qualsivoglia effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 484/2020 emesso dal Tribunale Civile di
L'Aquila il 28.9.2020, depositato il giorno 1.10.2020;
− accertare e dichiarare che la non vanta alcun credito residuo nei CP_2
confronti della ed anzi, operate le compensazioni di legge tra le Parte_1
reciproche posizioni debitorie/creditorie, condannare la a corrispondere CP_2
alla la somma di € 3.189,98, ovvero la somma maggiore o minore, Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori al tasso maggiorato di cui al d.lgs. n.
231/2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con il favore integrale di spese di lite”
3 Si costituiva in giudizio la società per contestare Controparte_2
la ricostruzione avversaria dei fatti, insistendo nel rigetto dell'opposizione. Deduceva, in particolare, l'opposta che l'importo complessivamente fatturato era corretto in quanto comprensivo delle lavorazioni di scartavetratura delle superfici, non ricomprese nel contratto di subappalto del febbraio 2019, ma oggetto di differente accordo verbale;
la tempestiva ultimazione delle lavorazioni;
l'infondatezza della pretesa di pagamento di un corrispettivo per il noleggio dei macchinari di proprietà dell'opponente e l'insussistenza dei presupposti per un'azione ex art. 2041 cod.civ..
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“confermare il decreto ingiuntivo n. 484/2020 del 1° ottobre 2020 – n. 1524/2020 R.G. dell'intestato Tribunale e, per l'effetto, condannare la società con Parte_1
sede legale in 67100 L'Aquila (Aq), Via della Madonnella, 26, con codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di , in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società
[...]
, con sede legale in 03039 Sora (Fr), Via Milazzo, 3, con Controparte_2
codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle imprese di Frosinone
, la somma di € 11.757,91, oltre interessi di mora dalla data di scadenza P.IVA_2
della fattura n. 28 del 16 novembre 2019 alla data del saldo e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso il triplice termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prove orali (interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale), sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'oggetto della causa riguarda il contratto di subappalto a misura tra la Parte_1
e la di data 25.02.2019 avente ad oggetto Controparte_2
4 l'esecuzione di una quota dei lavori di riparazione danni ed adeguamento sismico a seguito del sisma del 06/04/2009 della sede della Direzione Regionale dei VV.FF. per l' Abruzzo, . CP_1
Il primo punto di contrasto tra le parti sussiste in relazione al maggior corrispettivo per le lavorazioni di “scartavetratura delle travi”, per il qual motivo la società subappaltatore ha chiesto in pagamento di tutti i lavori eseguiti un importo complessivo di gran lunga superiore rispetto al dovuto ossia € 46.757,91 anziché € 38.530,02.
A giustificazione del maggior corrispettivo la società opposta asserisce che il costo per l'esecuzione dei lavori di scartavetratura delle travi, non previsti nel contratto di subappalto del 25/02/2019, era stato pattuito con separato accordo verbale nella misura di € 5,00 a mq..
Per tracciare l'oggetto dei lavori pattuiti occorre far riferimento al contratto di subappalto e per la sua interpretazione il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate ex art. 1362 cod.civ..
Il citato contratto di subappalto di data 25/02/2019, nell' art. 2 -“Oggetto” prevede: “
…la posa fibre di carbonio e a quant'altro occorre a dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE VV.FF. L'AQUILA, SITA IN
L'AQUILA VIA VIGILI DEL FUOCO 19 come meglio indicati appresso”; l'art. 4 –
“Importo del contratto” prevede: “L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa € 40.000,00 (euro quarantamila/00) di cui il 3% di oneri di sicurezza, nel rispetto ex art. 105 d.Lgs 50/2016…….. Le descrizioni delle lavorazioni – atte a definire
l'oggetto contrattuale- ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art.
5. L'appalto
è stipulato a misura”. Il richiamato art. 5 contiene in modo dettagliato l'elenco dei prezzi unitari e l' oggetto dei lavori ricomprendendo la “previa preparazione delle pareti (ripristino delle pareti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli, etc.) ”. L'art. 18 rubricato “Variazioni del contratto di appalto” statuisce: “Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall' APPALTATORE. IL SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni
5 ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente
e per iscritto all'appaltatore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall' ENTE APPALTANTE”.
Dal tenore letterale della convenzione e in particolare delle clausole contrattuali sopra richiamate, per il grado di chiarezza delle espressioni usate e alla luce dell'intero contesto contrattuale, traspare palese che la “scartavetratura delle travi” essendo un'attività propedeutica per preparare la superficie per la successiva fase del posizionamento delle fibre di carbonio, sia ricompresa, per volontà delle parti, nei lavori di “previa preparazione delle pareti”(ripristino delle pareti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli, etc.)” necessari per la esecuzione a regola d'arte dell'opera. Né la società opposta può fondare la propria pretesa creditoria su un asserito separato accordo verbale che, comunque, sarebbe stato concluso in violazione del citato art. 18 e pertanto non valido avendo le parti espressamente dichiarato l'intenzione di vincolarsi solo tramite forma scritta.
Ne consegue che ogni pretesa creditoria superiore all'importo di € 38.530,02 calcolato sulla base delle lavorazioni tutte realizzate dalla come da Controparte_2
contratto e specificate dettagliatamente nel computo metrico allegato in atti, è priva di causale. Avendo la società opponente corrisposto la complessiva somma di €
35.000,00, e la circostanza non è oggetto di contestazione, residua una differenza da dare in capo alla società opponente di € 3.530,02.
Altro punto di contrasto tra le parti sussiste in relazione all'applicazione della penale, pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, prevista dall' art. 13 del contratto.
Asserisce l'opponente che il subappaltatore ha terminato le lavorazioni, iniziate in data
10/04/2019, soltanto in data 04/07/2019 con un ritardo di giorni 24 rispetto al termine pattuito contrattualmente (il 10/06/2019) maturando in proprio favore a titolo di penale un importo di € 3.600,00 da applicare in compensazione agli importi dovuti al
6 subappaltatore. La circostanza è contestata dalla società opposta adducendo che in data
04/07/2025 e nei giorni successivi il proprio personale era presente su diverso cantiere in Isola del Liri (Fr).
Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dalla società opposta, le risultanze istruttorie hanno dimostrato che le lavorazioni alla medesima subappaltate hanno avuto inizio il 10/04/2019 e sono terminate il 04/07/2019. La circostanza ha trovato conferma sia nel libro giornale dei lavori e nei rapportini giornalieri di cantiere sottoscritte dal responsabile di cantiere dai quali si evince che in cantiere le maestranze della DI
Costuzioni s.r.l. sono state presenti sino al 04/07/2019, quanto nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio sigg.ri (che ha dichiarato: In merito Testimone_1
alle date posso dire che i lavori sono iniziati nella prima decade di aprile 2019 e terminati nella prima decade di luglio 2019”) e (che ha dichiarato: Parte_2
“Sulla circostanza posso riferire che non ricordo la data precisa dell'inizio e della fine dei lavori anche se il periodo era quello indicato. Ricordo comunque che vi fu un ritardo di circa giorni trenta, su giorni sessanta contrattuali, nella ultimazione dei lavori”).
Ciò posto deve ritenersi accertato che ha maturato a titolo di penale un Parte_1
credito di € 3.600,00.
Altro punto di contrasto tra le parti sussiste in relazione all'uso per n. 12 giornate lavorative da parte del subappaltatore delle attrezzature e delle macchine per la elevazione in quota di materiali ed operai messe a disposizione dall'appaltatore, per il cui noleggio parte opponente dichiara di aver pattuito verbalmente un corrispettivo di
€ 100,00 per ciascuna giornata di noleggio della piattaforma Houlotte HA 15 IP ed un corrispettivo di € 160,00 per ciascuna giornata di noleggio del sollevatore telescopico
IT 1850, tenuto conto delle tariffe di mercato e di aver maturato un credito complessivo di € 3.120,00. Parte opposta, invece, asserisce che per l'uso di dette attrezzature non era stato mai pattuito verbalmente alcun corrispettivo ma ne era stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui al contratto di subappalto del 25 febbraio.
7 L'impiego da parte del subappaltatore delle macchine e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'appaltatore è previsto nel contratto del 25 febbraio nell'art. 19 laddove si regolano soltanto le rispettive responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro. Non vi è invece alcun riferimento all'utilizzo specifico della piattaforma e dell'elevatore telescopico , ne ad accordi di noleggio.
Dalle dichiarazioni univoche rese dai testimoni escussi si evince che oltre ai macchinari quali l'elevatore telescopico IT 1850 e la piattaforma Houlotte HA 15 I,
l'appaltatore ha messo a disposizione del subappaltatore anche la prestazione lavorativa di un proprio operaio per la conduzione della stessa attrezzatura. In particolare il teste ha dichiarato: “E' vero che agli inizi del Testimone_2
mese di aprile 2019 la ha dato alla Parte_1 Controparte_2
la propria piattaforma ed il proprio sollevatore telescopico presenti in
[...]
cantiere con il proprio operatore.” “L'operatore della era un operatore Parte_1
a bordo macchina, ossia adibito alla manovra del macchinario. Gli operai della
[...]
utilizzavano invece il cestello dei macchinari per l'esecuzione della Controparte_2
lavori con i relativi materiali.”
Sulla natura onerosa del nolo , il teste ha dichiarato : “Nel mese di Testimone_3
aprile 2019, la ha chiesto alla di concederle il noleggio CP_2 Parte_1
della piattaforma e del sollevatore telescopico, presenti in cantiere perché al servizio dagli operai della medesima . Parte_1
“ La e la avevano pattuito un corrispettivo di € 100,00 per Parte_1 CP_2
ciascuna giornata di noleggio della piattaforma Houlotte ed un corrispettivo di €
160,00 per ciascuna giornata di noleggio del IT;
sono i prezzi che comunemente applichiamo in queste circostanze”. A domanda a chiarimenti risponde:” Non sussiste un accordo scritto riguardo al corrispettivo del noleggio dei suddetti mezzi perché sono concordati in cantiere in base alle esigenze di lavorazione;
l'accordo verbale viene poi trasmesso all'ufficio contabilità. Trattasi comunque di prezzi di mercato”.
8 Il suddetto teste di parte opponente ha dichiarato che i macchinari Testimone_3
sono stati utilizzati dagli operai della in modo esclusivo e Controparte_2
continuativo per giorni 12 come risulta anche dai rapportini di cantiere . Questi ha dichiarato “Non è vero che gli operai della hanno utilizzato i Parte_1
macchinari indicati nel cap. 6 durante le giornate in cui gli stessi erano adoperati dalla Non succede mai l'uso promiscuo dei macchinari proprio per non CP_2
creare problemi sulla contabilizzazione dell'uso e anche perché le lavorazioni eseguite dalla sono continuative” “La ha utilizzato la piattaforma e il CP_2 CP_2
sollevatore telescopico per n. 12 giornate come risultante dai rapportini interni di cantiere”.
Le risultanze della prova testimoniale assunta, tenendo conto della qualità dei suindicati testi e della concordanza delle affermazioni rese, hanno dimostrato la sussistenza di un contratto di noleggio a titolo oneroso tra le parti, con l'obbligo da parte del subappaltatore di pagare il corrispettivo per l'importo complessivo di €
3.120,00 (€ 100,00 x 12 + € 160,00 x 12).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi accertato che il credito complessivo vantato dalla per il lavori eseguiti è di € Controparte_2
Cont 38.530,02; che la ha pagato in acconto sul maggior avere € 35.000,00 CP_4
con una differenza dovuta a saldo di € 3.530,02; che la ha maturato a Parte_1
titolo di penale un credito di € 3.600,00 che, come da contratto, è legittimata a portare in compensazione con gli importi ancora dovuti al subappaltatore;
che la Parte_1
è creditrice nei confronti della della somma
[...] Controparte_2
di € 3.120,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio della piattaforma e dell'elevatore telescopico.
Ne consegue che l'opposizione è risultata fonda e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato;
in accoglimento dell'eccezione di compensazione il credito della
[...]
di € 3.530,02 va compensato, sino a concorrenza, con il controcredito Controparte_2
vantato dalla di complessivi € 6.720,00 (€ 3.600,00+ € 3.120,00) con Parte_1
una differenza da dare di € 3.189,98 oltre gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, ai
9 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese, in ragione del fatto che la somma chiesta con il ricorso ingiuntivo va riconosciuta solo parzialmente dovuta e dall'altro canto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione di parte opponente, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara che la è tenuta a corrispondere alla Controparte_2
la somma di € 3.600,00, a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione Parte_1
delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto in data 25.2.2019 e la somma di €
3.120,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio dei macchinari;
-accoglie l'eccezione di compensazione del credito avanzata dalla e Parte_1
per l'effetto condanna la al pagamento in favore CP_2 Controparte_2
della della somma di € 3.189,98 oltre gli interessi cui al d.lgs. n. Parte_1
231/2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
L' Aquila, lì 06/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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