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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 918/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 5.5.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. STOPPA AMEDEO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il di lui studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
OGGETTO: carta docente.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo nell'area personale docente;
e/o
1 INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il
D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M.
28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
l'art. 1, commi 121, Controparte_2
122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e,
4) CONDANNARE il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione P.IVA_1
della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa per gli anni scolastici Parte_1
2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00, ovvero, in subordine, CONDANNARE il Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, (C.F. ), a corrispondere al
[...] P.IVA_1
Ricorrente una somma pari ad Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno.
5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione obbligatoria ex Lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1
2 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022
(“Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del
difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere ricevuto incarico di supplenza come educatore nel corso dell'a.s. 2024/25 ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a suo favore della Carta Elettronica del
[...]
Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00 spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Controparte_1
o presso il . Sosteneva che la mancata Controparte_3
assegnazione della carta docente agli educatori fosse in contrasto con l'equiparazione normativamente prevista tra personale docente ed educativo e con la previsione anche a carico del personale educativo dell'obbligo di aggiornamento e formazione,
richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito, e che la mancata erogazione al personale supplente a sua volta fosse in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, ovvero in via subordinata a tiolo di risarcimento del danno.
2. Il pur ritualmente convenuto rimaneva Controparte_1
contumace.
3 3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, dimessa nelle more documentazione relativa alla persistenza della ricorrente nel circuito scolastico in quanto titolare di contratto di supplenza anche per l'a.s. in corso.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che la ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione all'a.s. 2024/25, nel corso del quale ha ottenuto per attività di educatore supplenza annuale (doc. 2).
6. La questione riguarda la spettanza al personale precario assunto quale educatore della
“Carta elettronica” del docente che l'art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
6.1 In particolare va evidenziato che l'Amministrazione scolastica esclude la spettanza della
Carta Docente al personale assunto, anche se di ruolo, come educatore, non ritenendo rientri nella nozione di “docente” cui si riferisce la disciplina di cui all'art. 1, co. 121,
L. 107/15.
7. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le
4 attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
7.1 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016,
ivi individuandosi i “beneficiari della carta” nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
8. Parte ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli docenti a tempo indeterminato sia illegittima in quanto in contrasto con l'ordinamento comunitario, come in effetti ritenuto dalla CGUE in relazione alla previsione della spettanza al solo personale assunto in ruolo (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-
450/2021), da cui l'obbligo di disapplicazione del limite individuato dalla normativa interna quantomeno con riferimento al personale supplente con incarico annuale o fino al termine delle attività scolastiche (come ritenuto da Cass., 29961/23).
9. Tale soluzione si impone infine anche con riferimento al personale educativo, stante l'equiparazione con i docenti stabilita a livello normativo dall'art. 282 D.Lgs. 297/94 e,
con specifico riferimento agli obblighi formativi, dall'art. 28 del CCNL comparto scuola del 1995.
10. Sul punto si conviene dunque con Cass., 32104/22, secondo cui “2.2 La carta in discorso
è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395,
rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
5 formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include,
infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il
personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1
grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi,
convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività
che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo,
6 seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che,
nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività CP_5
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa",
appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La
circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del
, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente CP_5
con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti
7 elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie,
e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”.
11. In questo senso sono anche le più recenti Cass., 9895/24 e Cass., 9984/24, e la assolutamente prevalente giurisprudenza di merito, ivi compresa quella del Tribunale
adito.
12. In conclusione, condivisi dal giudicante gli arresti sopra riportati, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto della ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per l'a.s. 2024/25, con conseguente condanna del a provvedere al CP_1
relativo accredito a suo favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (sul punto si veda Cass., 29961/23).
13. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo CP_1
accredito.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00, maggiorate del 30% ex art. 4, co.
1 bis, DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
8 Venezia, 16/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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