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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6707/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.06.2025 da
nata a [...] il [...] residente in [...]
Piombo n. 12 , C.F. cittadina italiana C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
12, ma effettivamente domiciliato in Milano Via Moscati n.9/A C.F. cittadino C.F._2 italiano coniugi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maddalena Giussani (C.F. CodiceFiscale_3
e IU UT (C.F Email_1 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Email_2
Via Boccaccio n.45 come da delega allegata ex art 10 n.DPR 123/01
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 9.09.1995 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 1995 Numero 0762 Registro 08 Parte 2 Seria A);
il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
dal matrimonio sono nate a Milano le figlie il 20.01.1999, maggiorenne economicamente Per_1 autosufficiente, cittadina italiana, ed , il 29.12.2000, maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, cittadina italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
5.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dato atto che il signor si è già trasferito in altra abitazione dal dicembre 2024, la casa familiare, Pt_2 di proprietà del signor sita in Milano Via Sebastiano del Piombo n.12 è assegnata alla Parte_2 signora che vi abiterà con la figlia sino al loro trasferimento Parte_1 Per_2 nell'immobile sito in Milano, Via Vigevano n. 6, di cui alla condizione 4).
2) Da gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, signora Parte_1 il signor verserà alla stessa la somma mensile di € 3.500,00, somma che sarà corrisposta Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione decorsi dodici mesi dal primo versamento).
3) La signora provvederà al mantenimento diretto della figlia;
il signor Parte_1 Per_2
anche a titolo di contributo al mantenimento della figlia , continuerà a Parte_2 Per_2 sostenere per intero le spese condominiali della casa familiare di via Sebastiano del Piombo, n.12.
4) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e come ulteriore condizione necessaria per la risoluzione della crisi coniugale, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il signor si impegna ad acquistare entro il 30 settembre 2025 l'immobile sito in Milano, Parte_2 via Vigevano n.6, di cui la proprietà sarà intestata alle figlie ( ) Persona_3 CodiceFiscale_5 ed (C.F. ) con costituzione di diritto di abitazione a favore della Persona_4 C.F._6 moglie, signora per il prezzo di € 505.000,00 (cinquecentocinquemila/==) di cui Parte_1
€ 100,000,00 già corrisposti al venditore dal signor a titolo di caparra confirmatoria a Parte_2 mezzo di due assegni, come da contratto preliminare di vendita immobiliare che si produce.(doc.4)
Il signor si impegna a versare la somma residua al rogito ovvero a fornire provvista alle Parte_2 promissarie acquirenti, e Persona_3 Persona_4 Parte_1
Il bene oggetto di tale trasferimento consiste in un appartamento al piano ammezzato composto da tre locali e servizi con annesso vano di cantina Censito al N.C.E.U. alla partita 2690 foglio 473 - mappale
73 sub.31 - Via Vigevano, 6 - piano 1 - zona 2 - cat. A/4 -classe 4 - vani 4 - rendita catastale L. 1336.
Le spese notarili e le relative imposte saranno a carico del signor Parte_2
Per quanto concerne gli arredi e beni mobili la signora potrà asportare dalla casa familiare Parte_1 quelli di suo gradimento;
- la casa sita in Menaggio, di proprietà del signor sarà goduta dalla signora tre Parte_2 Parte_1 settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- il signor continuerà a farsi carico del finanziamento n. 6020180 presso FCA Bank Parte_2 acceso il 6/10/2020 per l'acquisto della autovettura Lancia Ypsilon TG GD093HW di proprietà della signora Parte_1
- qualora la società ” al termine del procedimento avanti la Corte di Controparte_1
Cassazione pendente tra la predetta società e , risulti vittoriosa, il signor Controparte_2 Pt_2 riconoscerà dovuto alla moglie un terzo delle eventuali somme ricevute a titolo di risarcimento del danno.
Si precisa, sin da ora, che gli accordi di cui al sopraesteso patto 4) costituiscono attuazione ed adempimento degli obblighi assunti con la convenzione di separazione consensuale che, quindi, nel presente ricorso trovano la loro causa negoziale;
- il signor concorrerà nelle spese legali per la somma non inferiore ad € 2.500,00, oltre Parte_2 accessori legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 9.09.1995
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Dà atto che il signor concorrerà nelle spese legali per la somma non inferiore Parte_2 ad € 2.500,00, oltre accessori legge.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.06.2025 da
nata a [...] il [...] residente in [...]
Piombo n. 12 , C.F. cittadina italiana C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
12, ma effettivamente domiciliato in Milano Via Moscati n.9/A C.F. cittadino C.F._2 italiano coniugi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maddalena Giussani (C.F. CodiceFiscale_3
e IU UT (C.F Email_1 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Email_2
Via Boccaccio n.45 come da delega allegata ex art 10 n.DPR 123/01
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 9.09.1995 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 1995 Numero 0762 Registro 08 Parte 2 Seria A);
il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
dal matrimonio sono nate a Milano le figlie il 20.01.1999, maggiorenne economicamente Per_1 autosufficiente, cittadina italiana, ed , il 29.12.2000, maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, cittadina italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
5.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dato atto che il signor si è già trasferito in altra abitazione dal dicembre 2024, la casa familiare, Pt_2 di proprietà del signor sita in Milano Via Sebastiano del Piombo n.12 è assegnata alla Parte_2 signora che vi abiterà con la figlia sino al loro trasferimento Parte_1 Per_2 nell'immobile sito in Milano, Via Vigevano n. 6, di cui alla condizione 4).
2) Da gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, signora Parte_1 il signor verserà alla stessa la somma mensile di € 3.500,00, somma che sarà corrisposta Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione decorsi dodici mesi dal primo versamento).
3) La signora provvederà al mantenimento diretto della figlia;
il signor Parte_1 Per_2
anche a titolo di contributo al mantenimento della figlia , continuerà a Parte_2 Per_2 sostenere per intero le spese condominiali della casa familiare di via Sebastiano del Piombo, n.12.
4) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e come ulteriore condizione necessaria per la risoluzione della crisi coniugale, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il signor si impegna ad acquistare entro il 30 settembre 2025 l'immobile sito in Milano, Parte_2 via Vigevano n.6, di cui la proprietà sarà intestata alle figlie ( ) Persona_3 CodiceFiscale_5 ed (C.F. ) con costituzione di diritto di abitazione a favore della Persona_4 C.F._6 moglie, signora per il prezzo di € 505.000,00 (cinquecentocinquemila/==) di cui Parte_1
€ 100,000,00 già corrisposti al venditore dal signor a titolo di caparra confirmatoria a Parte_2 mezzo di due assegni, come da contratto preliminare di vendita immobiliare che si produce.(doc.4)
Il signor si impegna a versare la somma residua al rogito ovvero a fornire provvista alle Parte_2 promissarie acquirenti, e Persona_3 Persona_4 Parte_1
Il bene oggetto di tale trasferimento consiste in un appartamento al piano ammezzato composto da tre locali e servizi con annesso vano di cantina Censito al N.C.E.U. alla partita 2690 foglio 473 - mappale
73 sub.31 - Via Vigevano, 6 - piano 1 - zona 2 - cat. A/4 -classe 4 - vani 4 - rendita catastale L. 1336.
Le spese notarili e le relative imposte saranno a carico del signor Parte_2
Per quanto concerne gli arredi e beni mobili la signora potrà asportare dalla casa familiare Parte_1 quelli di suo gradimento;
- la casa sita in Menaggio, di proprietà del signor sarà goduta dalla signora tre Parte_2 Parte_1 settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- il signor continuerà a farsi carico del finanziamento n. 6020180 presso FCA Bank Parte_2 acceso il 6/10/2020 per l'acquisto della autovettura Lancia Ypsilon TG GD093HW di proprietà della signora Parte_1
- qualora la società ” al termine del procedimento avanti la Corte di Controparte_1
Cassazione pendente tra la predetta società e , risulti vittoriosa, il signor Controparte_2 Pt_2 riconoscerà dovuto alla moglie un terzo delle eventuali somme ricevute a titolo di risarcimento del danno.
Si precisa, sin da ora, che gli accordi di cui al sopraesteso patto 4) costituiscono attuazione ed adempimento degli obblighi assunti con la convenzione di separazione consensuale che, quindi, nel presente ricorso trovano la loro causa negoziale;
- il signor concorrerà nelle spese legali per la somma non inferiore ad € 2.500,00, oltre Parte_2 accessori legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 9.09.1995
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Dà atto che il signor concorrerà nelle spese legali per la somma non inferiore Parte_2 ad € 2.500,00, oltre accessori legge.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG