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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/07/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11491/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Tony Luigi De Giorgi
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Contumace
Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento e a ripetizione di indebito
Con atto depositato il 13/11/2020 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce Sezione Lavoro, chiedendo l'annullamento del provvedimento n. CP_1
1600.13/12/2019.0272052 del 13/12/2019 con il quale è stato disconosciuto, sulla base dell'accertamento ispettivo n. verbale n. 2018012023/DDL del
17.09.2019, depositato agli atti della sede territoriale dell' , ma non CP_2 comunicato e/o notificato al ricorrente, il rapporto di lavoro subordinato prestato dal ricorrente alle dipendenze della azienda “Società Cooperativa Recuperi Francavillesi” corrente in Francavilla Fontana (BR), e l'annullamento del provvedimento del
10/10/2019 con il quale ha chiesto in restituzione le somme corrisposte al CP_1 ricorrente a titolo di NASPI dal 15/9/2017 al 14/8/2019.
A tal fine parte ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze della Società
Cooperativa Recuperi Francavillesi, avente ad oggetto attività di recupero materiali ferrosi e non ferrosi, dal 15/10/2013 al 7/9/2017, dapprima, fino al 31/7/2015, con contratto a tempo pieno, e poi, dall'1/8/2015 con contratto a tempo parziale, con qualifica di commesso viaggiatore e con il compito di promuovere i servizi proposti dalla Cooperativa, di tenere i contatti con i clienti e all'occorrenza di ritirare i materiali da officine, lavanderie, scuole, aziende produttrici di serramenti e trasportarli alla ditta di smaltimento La Ferrosa di Carbone Vittorio, con sede in Lecce, di aver lavorato dal Gennaio 2014 presso la suddetta Cooperativa in regime di affidamento in prova al Servizio Sociale in esecuzione di pena inflitta dal Tribunale di
Lecce con sentenza del 6/11/2009 e di conseguente Ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Lecce del 10/12/2013, di aver lavorato in coppia con il proprio fratello ogni giorno dalle 8.00 alle 16.30 con partenza dalla sede Persona_1 della Cooperativa e rientro presso la medesima e afferma di aver perciò maturato, alla cessazione del rapporto lavorativo, il diritto alla indennità di disoccupazione
NASPI per l'importo di € 12. 974,90.
Tanto esposto, parte ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo subordinato e del provvedimento di comunicazione di indebito per mancata previa notificazione del verbale di accertamento, lamentando che non ha comunicato il predetto Verbale CP_1 nonostante il ricorso proposto dal lavoratore innanzi al TAR, che con sentenza n.756/2020 ha ordinato all'ente la comunicazione dell'atto, fatta salva la adozione e comunicazione di formale provvedimento di diniego e che l' , a seguito della CP_2 sentenza del TAR, ha negato l'accesso all'atto con provvedimento del 29/7/2020 per
“il principio della dovuta riservatezza derivante dalla comunicazione di notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica di Brindisi dagli ispettori verbalizzanti”, rappresenta di aver proposto ricorso amministrativo contro il provvedimento di indebito del 10/10/2019, deduce violazione del diritto di difesa per la mancata ostensione del verbale ispettivo da parte di e chiede: CP_1
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) Disporre, per le causali esposte nella narrativa che precede, la disapplicazione degli effetti del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del
13.12.2019 (Prot. n. .1600.12/12/2019.0272052) e del presupposto CP_1 accertamento ispettivo n. 2018012023/DDL del 17.09.2019 nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale;
e per l'effetto
2) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. Parte_1
e la Società Cooperativa Recuperi Francavillesi relativo al periodo dal
[...]
15.10.2013 al 07.09.2017 é rapporto di lavoro subordinato e come tale valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali;
3) Ordinare all' convenuto il riassoggettamento del rapporto di lavoro intercorsi tra CP_1 il Sig. e la Società Cooperativa Recuperi Francavillesi relativo al periodo dal Pt_1
15.10.2013 al 07.09.2017 all'A.G.O/I. C.F._1
4) Accertare e dichiarare dovuta la prestazione NASpI n. 948171/17, già liquidata relativamente al periodo dal 15.09.2017 al 14.08.2019 nonché materialmente erogata
e costituita in indebito con provvedimento del 10.10.2019 (indebito n. 15219042), con
2 conseguente disapplicazione degli effetti della relativa partecipazioni di debito per €
12.974,90 a titolo di NASpI;
5) Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente CP_1 giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, CP_1
e alla udienza del 18/11/2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Tali essendo le avverse prospettazioni, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si deve osservare che nel giudizio di opposizione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n.23800 del 7/11/2014).
Nel caso in esame si osserva che nel provvedimento del 13/12/2019 si legge:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si comunica che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n.
2018012023/DDL del 17.09.2019, cui si fa pieno ed integrale riferimento, depositato agli atti presso la scrivente Direzione, è stato disconosciuto/sono stati disconosciuti il/i rapporto/i di lavoro subordinato da Lei instaurato/i con l'azienda “SOCIETÀ
COOPERATIVA RECUPERI FRANCAVILLESI”, matricola “1604186189”, C.F…. dal
01/02/2011 al 30/06/2019 in quanto risultato/i insussistente/i per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 c.c.
Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele assistenziali e previdenziali
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Tuttavia, parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento sulla cui base è stato emesso il provvedimento del 13/12/2019, neanche a seguito di apposito ricorso al TAR.
L'ente previdenziale convenuto, peraltro, essendo rimasto contumace nel presente giudizio, non ha documentato il contenuto del Verbale rimasto “depositato agli atti presso la scrivente Direzione”.
3 Ad ogni modo, si deve osservare che la prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di un disconoscimento operato da , incombe sul CP_1 lavoratore (vedasi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al disconoscimento dei rapporti lavorativi subordinati in agricoltura, da ultimo
Cassazione, Sez. L., sentenza n.12001/2018, secondo cui: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.).
Orbane, nella presente fattispecie si ritiene che parte ricorrente abbia offerto prova ragionevolmente certa del lavoro svolto con carattere di subordinazione alle dipendenze della impresa Società Cooperativa Recuperi Francavillesi dal 2013 al
2017.
Si rileva a tal proposito che secondo costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre, Cassazione, sentenza n.9251 del
19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013 e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.).
Nel caso in esame, la esistenza del rapporto lavorativo emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del procedimento come rapporto continuativo e inserito nella organizzazione aziendale, nonché periodicamente remunerato.
Infatti, i testi ascoltati nel corso del procedimento hanno dichiarato quanto segue.
Il teste , ascoltato alla udienza del 16/6/2023 ha dichiarato: “conosco Testimone_1 perché è un mio compaesano e perché sono titolare di un'azienda Parte_1 di noleggio videogiochi e mi sono rivolto a lui quando ho avuto necessità di smaltire materiale, in quanto so che il sig. si occupa di smaltimento materiali. Il sig. Pt_1
4 mi ha rilasciato un documento che attestava la consegna dei materiali e che
Pt_1 poi io ho consegnato al mio Consulente. Non so dire se il sig. lavorava in
Pt_1 proprio o per una ditta, secondo me lavorava in proprio. Non so quali fossero gli orari di lavoro del sig. da me sicuramente è venuto in mattinata. Io ricordo di
Pt_1 aver versato il compenso al sig. non so dire se il sig. riceveva un
Pt_1 Pt_1 retribuzione. Non ho mai sentito parlare della azienda “La Ferrosa” di Vittorio
Carbone”.
Il teste anche egli ascoltato alla udienza del 16/6/2023, ha Persona_1 dichiarato: “”””
“sono fratello di Io e mio fratello abbiamo lavorato per la Parte_1
Cooperativa Recuperi Francavillesi, come soci lavoratori della Cooperativa. Mio fratello ed io ogni mattina ci recavamo presso la sede della Cooperativa a prendere il furgone
e ricevevamo dal Responsabile della Cooperativa le indicazioni Persona_2 sui luoghi in cui dovevamo ritirare i materiali, poi scaricavamo i materiali presso la ditta La Ferrosa se eravamo in Provincia di Lecce o presso la Cooperativa se eravamo in Provincia di Brindisi. La ditta che ci consegnava i materiali non ci dava alcun compenso, in quanto i compensi per il ritiro venivano concordati tra la ditta e la
Cooperativa. Gli unici soldi che mio fratello ed io ricevevamo erano quelli della busta paga. Lavoravamo da Lunedì a Sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,30. Venivamo pagati più o meno 7,00 Euro all'ora. Io e mio fratello svolgevamo le stesse mansioni e avevamo lo stesso contratto. Anche il mio rapporto lavorativo con la Cooperativa è stato disconosciuto da e ho in corso un procedimento contro il provvedimento di CP_1 disconoscimento”, “nel periodo in cui io e mio fratello lavoravamo per la Cooperativa
Recuperi Francavillesi, mio fratello era in affidamento lavorativo e perciò era controllato dai Carabinieri e dai Servizi Sociali e infatti non potevamo neanche andare
a Taranto perché mio fratello era autorizzato soltanto a lavorare nelle Province di
Lecce e di Brindisi”.
Il teste ascoltato alla udienza del 27/10/2023, ha Persona_2 dichiarato: “conosco perché è stato socio lavoratore della Parte_1
Cooperativa Recuperi Francavillesi, della quale io sono stato legale rappresentante fino al Novembre 2021 e cioè fino allo scioglimento della società perché messa in liquidazione volontaria. Io sono stato nominato liquidatore della società. Ricordo che ha lavorato per un paio d'anni per la società Recuperi Parte_1
Francavillesi come addetto alla raccolta e al trasporto di rottami per la Cooperativa. Il sig. raccoglieva i rottami nei luoghi vicini alla sua residenza, utilizzando un Pt_1 camion che era in comodato d'uso alla Cooperativa. si recava, su Parte_1 indicazione della Cooperativa, presso ditte o privati, raccoglieva i materiali e li portava presso il centro di raccolta “La Ferrosa” a Lecce, oppure ad Ecomet che aveva una
5 succursale in San Cesario di Lecce. La Cooperativa veniva informata della necessità di recuperare i materiali o tramite telefono, dalle ditte interessate, oppure dal medesimo socio lavoratore. Il materiale conferito veniva pagato da “La Ferrosa” o da
Ecomet a volte in contanti, a volte con assegni e a volte veniva pagato direttamente al sig. che poi versava i soldi ricevuti alla Recuperi Francavillesi. Il sig. Pt_1 lavorava dalle 8,00 fino alle 15.00 o fino alle 16,00 da Lunedì al Sabato, ma Pt_1 il Sabato lavorava per meno ore”.
Da queste testimonianze si evince la attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della Cooperativa Recuperi Francavillesi, in quanto il teste Tes_1 sebbene nulla abbia riferito in ordine al rapporto di subordinazione, ha comunque confermato che si occupava di smaltimento materiali in maniera Parte_1 continuativa, il teste ha confermato che la attività lavorativa era svolta dal Pt_1 ricorrente quale socio lavoratore della Cooperativa e il teste ha Persona_2 confermato che il ricorrente era socio lavoratore addetto alla raccolta e al trasporto dei rottami “su indicazione della Cooperativa”.
Nè si può ritenere l'incapacità a testimoniare del teste per avere Persona_1 introdotto analogo ricorso;
infatti, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n.
11034 del 12-05-2006).
Neppure può ritenersi in questa sede la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto teste, posto che le stesse trovano conferma nelle risultanze dei prospetti paga e dall'estratto contributivo allegati al ricorso e non appaiono smentite dal contenuto del verbale ispettivo, in quanto non prodotto da . CP_1
All'esito della istruttoria espletata emerge dunque prova ragionevolmente certa della esistenza della attività lavorativa subordinata svolta dal ricorrente, non essendo contraddette le dichiarazioni dei testi da altri atti documentali diversi dal provvedimento del 13/12/2019. CP_1
Per quanto attiene poi alla richiesta di restituzione della NASPI avanzata da CP_1 con lettera del 10/10/2019 si osserva quanto segue.
Nella predetta missiva del 10/10/2019 allegata al ricorso (Allegato n.12) si legge:
“Gentile Signore, la informiamo che, nel periodo che va dal 15/09/2017 al
6 14/08/2019, sono stati pagati 12.974,90 euro in più sulla Sua prestaz. di
INDENNITA' DISOCCUPAZIONE NASPI cat. NASPI n.948171/17 per i seguenti motivi:
Corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.
Occorre, a questo punto, ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, CP_2 nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Occorre poi richiamare il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale prevede all'art. 2: (Destinatari) “Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n.
37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.” ed all'art. 3 prevede altresì:
(Requisiti) “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
7 La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”.
Inoltre, il D. Lgs. n. 181/2000 all'art.1, comma 2, lett. c), in base alle modifiche vigenti al momento della presentazione della domanda di Naspi, recita: “Ad ogni effetto si intendono per: c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Orbene, come sopra esposto, il ricorrente ha offerto prova, attraverso i prospetti paga e l'estratto contributivo allegati al ricorso - che indicano la data di assunzione dal 15/10/2013 e la data di cessazione del rapporto lavorativo al
7/9/2017 e riportano le retribuzioni corrisposte dalla Cooperativa al lavoratore - , attraverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, anche essa allegata al ricorso,
e attraverso i testi escussi nel corso del procedimento, di aver effettivamente svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Società Cooperativa
Recuperi Francavillesi.
Pertanto, si deve ritenere che sia stata raggiunta prova ragionevolmente certa della sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti (stato disoccupazione e settimane contributive) di cui all'art.3 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 per fruire percepire la indennità di disoccupazione NASPI.
Ne consegue che si deve dichiarare l'inefficacia del provvedimento n. CP_1
1600.13/12/2019.0272052 del 13/12/2019 con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della azienda “Società
Cooperativa Recuperi Francavillesi” corrente in Francavilla Fontana (BR), con conseguente ordine ad di adottare i provvedimenti conseguenti ai fini del CP_1 riconoscimento delle tutele previdenziali e assistenziali spettanti al lavoratore, e si deve altresì dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di € 12.974,90, già percepita dal lavoratore a titolo di NASPI e chiesta in restituzione da con CP_1 lettera del 10/10/2019.
Le spese seguono la soccombenza principale e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo, con distrazione CP_1 in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato prestato da alle dipendenze della Società Parte_1
8 Cooperativa Recuperi Francavillesi dal 15/10/2013 al 7/9/2017, dichiara inefficace il provvedimento n. 1600.13/12/2019.0272052 del 13/12/2019 CP_1 con il quale è stato disconosciuto tale rapporto lavorativo e, per l'effetto, ordina ad di adottare i provvedimenti conseguenti, anche ai fini ai fini del CP_1 riconoscimento delle tutele previdenziali e assistenziali.
Dichiara non dovuta le somma di € 12.974,90 chiesta in restituzione da CP_1 con lettera del 10/10/2019.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.800,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 27 Giugno 2025 - 26 Luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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