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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 146 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Jerzu presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv.
AR PA, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
fu fu fu CP_1 Per_1 CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 [...]
fu fu fu e CP_4 Per_1 CP_5 Per_1 CP_6 Per_1 CP_7
fu
[...] Per_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive autorizzate):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accertare i fatti in premessa e, per l'effetto, dichiarare proprietario dell'immobile Parte_1 distinto in Catasto Terreni, Comune di Tertenia Foglio 22, Particella 1535, Qualità Pascolo, Classe 1,
Superfice are 02 ca 50, Reddito Dominicale Euro 0,32; Reddito Agrario 0,25;
2. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento solo in caso di opposizione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 4 ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Tertenia e distinto al Catasto Terreni del
Comune di Tertenia al foglio 22, particella 1535.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni.
Con le memorie ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c., l'attore ha precisato di avere utilizzato il suddetto terreno, sin dai primi anni Ottanta, recintandolo con pali in ferro e rete metallica e mettendo a dimora piante da frutto (cachi, arance) e, in parte, coltivandolo ad ortaggi ad esclusivo uso familiare.
Inoltre, lo stesso ha dedotto di avere rimosso le piante da frutto, nei primi anni Duemila, ad eccezione del caco e ha provveduto a curare il terreno, eliminando le sterpaglie, anche al fine di prevenire gli incendi, e utilizzando il terreno come parcheggio per la propria autovettura.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), pagina 2 di 4 costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dagli anni Ottanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 10 Testimone_1 Testimone_2 dicembre 2024).
I testi hanno riferito che, dal 1980 (teste ) o almeno dal 1990 (teste Testimone_2 [...]
) l'attore utilizza un terreno sito in Tertenia, che si trova di fronte alla sua abitazione, dalla Tes_1 quale è separato dalla via Ogliastra, dell'estensione di circa 40 mq (teste ). Testimone_1
I testi hanno riferito di avere conosciuto il suddetto terreno sempre recintato con pali in ferro e rete metallica, non di tipo pastorale, con dietro un muretto di cemento, priva di un vero e proprio cancello, in quanto per accedere si sposta la rete, che è chiusa, in quel punto, con un lucchetto, del quale solo l'attore possiede le chiavi, per averlo visto aprire e chiudere (teste . Tes_1
Essi hanno riferito che l'attore utilizza il terreno per depositarvi la legna, che acquista da terze persone,
e per parcheggiarvi la sua autovettura, nonché curandone annualmente la pulizia ed occupandosi della pianta di cachi ivi presente, collocata vicino ad una stradina privata, e raccogliendone i relativi frutti.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto compaesani (teste
, il quale ha riferito di conoscere l'attore dal 1990, da quando lo stesso è rientrato Testimone_1 definitivamente a Tertenia, in quanto emigrato per motivi di lavoro), nonché vicini di casa (teste
, la quale ha riferito di abitare nella stessa via nella quale si trova la casa Testimone_2 dell'attore e di conoscere anche dall'interno il terreno oggetto di causa).
pagina 3 di 4 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dagli anni Ottanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario dell'immobile sito in Tertenia e distinto al Catasto Terreni C.F._1 del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 1535 (Pascolo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 146 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Jerzu presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv.
AR PA, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
fu fu fu CP_1 Per_1 CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 [...]
fu fu fu e CP_4 Per_1 CP_5 Per_1 CP_6 Per_1 CP_7
fu
[...] Per_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive autorizzate):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accertare i fatti in premessa e, per l'effetto, dichiarare proprietario dell'immobile Parte_1 distinto in Catasto Terreni, Comune di Tertenia Foglio 22, Particella 1535, Qualità Pascolo, Classe 1,
Superfice are 02 ca 50, Reddito Dominicale Euro 0,32; Reddito Agrario 0,25;
2. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento solo in caso di opposizione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 4 ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Tertenia e distinto al Catasto Terreni del
Comune di Tertenia al foglio 22, particella 1535.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni.
Con le memorie ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c., l'attore ha precisato di avere utilizzato il suddetto terreno, sin dai primi anni Ottanta, recintandolo con pali in ferro e rete metallica e mettendo a dimora piante da frutto (cachi, arance) e, in parte, coltivandolo ad ortaggi ad esclusivo uso familiare.
Inoltre, lo stesso ha dedotto di avere rimosso le piante da frutto, nei primi anni Duemila, ad eccezione del caco e ha provveduto a curare il terreno, eliminando le sterpaglie, anche al fine di prevenire gli incendi, e utilizzando il terreno come parcheggio per la propria autovettura.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), pagina 2 di 4 costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dagli anni Ottanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 10 Testimone_1 Testimone_2 dicembre 2024).
I testi hanno riferito che, dal 1980 (teste ) o almeno dal 1990 (teste Testimone_2 [...]
) l'attore utilizza un terreno sito in Tertenia, che si trova di fronte alla sua abitazione, dalla Tes_1 quale è separato dalla via Ogliastra, dell'estensione di circa 40 mq (teste ). Testimone_1
I testi hanno riferito di avere conosciuto il suddetto terreno sempre recintato con pali in ferro e rete metallica, non di tipo pastorale, con dietro un muretto di cemento, priva di un vero e proprio cancello, in quanto per accedere si sposta la rete, che è chiusa, in quel punto, con un lucchetto, del quale solo l'attore possiede le chiavi, per averlo visto aprire e chiudere (teste . Tes_1
Essi hanno riferito che l'attore utilizza il terreno per depositarvi la legna, che acquista da terze persone,
e per parcheggiarvi la sua autovettura, nonché curandone annualmente la pulizia ed occupandosi della pianta di cachi ivi presente, collocata vicino ad una stradina privata, e raccogliendone i relativi frutti.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto compaesani (teste
, il quale ha riferito di conoscere l'attore dal 1990, da quando lo stesso è rientrato Testimone_1 definitivamente a Tertenia, in quanto emigrato per motivi di lavoro), nonché vicini di casa (teste
, la quale ha riferito di abitare nella stessa via nella quale si trova la casa Testimone_2 dell'attore e di conoscere anche dall'interno il terreno oggetto di causa).
pagina 3 di 4 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dagli anni Ottanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario dell'immobile sito in Tertenia e distinto al Catasto Terreni C.F._1 del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 1535 (Pascolo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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