TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 40530 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1977, con il patrocinio dell'avv. GISMONDI GIAN LUCA, con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1977, con il patrocinio dell'avv. CILLIS DONATELLA e DI MAIO
MONICA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare, alle condizioni ivi indicate, la separazione personale ed in seguito il divorzio dal coniuge , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data 04.09.2010, precisando che dall'unione era nato il figlio (26.12.2014) e che nel tempo la Per_1
relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. All'udienza del 13.01.2025 tenutasi dinanzi al Giudice designato comparivano personalmente le parti, e il Giudice, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
b) il figlio è affidato ad entrambi i genitori e collocato presso Persona_2 la madre;
l'altro genitore lo vedrà e terrà con sé due pomeriggi alla settimana
(martedì e mercoledì fino alle 19:30), con 2 pernotti nella settimana in cui trascorrerà il week-end con la madre (martedi,mercoledi) ed a week- Per_1
end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alle ore 19:30 della domenica.(in estate e nelle festività dalla mattina) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà avere il figlio con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi nei periodi che i coniugi decideranno concordemente, in considerazione del periodo di ferie concesso dai rispettivi datori di lavoro, parimenti per le festività le stesse saranno concordate previo accordo tra i due genitori (vigilia, giorno di Natale,
Capodanno, Primo gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì di Pasqua); Il giorno del compleanno di (26 dicembre) lo stesso lo trascorrerà con entrambi i Per_1
genitori. Il tutto naturalmente in base alle esigenze lavorative dei genitori, degli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e medici del bambino. c) il sig. CP_1 provvederà a versare alla sig.ra l'importo di euro 300,00 mensili da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT quale mantenimento per il figlio tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Roma, d) L'assegno unico familiare per sarà diviso al 50% Per_1
tra i genitori;
e) il sig. ha già lasciato la casa coniugale e entro la data del CP_1
30/04/2025 provvederà a asportare tutti i suoi beni;
f) il sig. si Controparte_1 impegna a traferire alla sig.ra , che accetta, l'intera proprietà della Parte_1 casa coniugale sita in Roma, appartamento posto al piano secondo della scala “A”, distinto con l'interno 9, composto da tre camere ed accessori, confinante con appartamento interno 7, vano scala, chiostrina, appartamento interno 8, censito nel catasto dei fabbricati del comune di Roma al foglio 960, particella 324, subalterno 9, via Aurelio Mistruzzi, n. 9, piano 2, interno 9, scala “A”, zona censuaria 6, categoria A2, classe 7, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 108, totale escluse aree scoperte mq. 101, rendita catastale € 1.050,99; nonché del box auto sito al piano seminterrato, distinto con il numero 14, confinante con rampa condominiale, box numero 13, box numero quindici, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del comune di Roma al foglio 960, particella 324, subalterno 50, zona censuaria 6, categoria C6, classe 14, consistenza mq. 38, superficie catastale mq.
39, rendita catastale € 208,03 a fronte del versamento da parte della sig.ra
[...]
dell'importo di € 100.000,00 che la stessa verserà al momento del rogito Pt_1
notarile; g) la sig.ra a fronte del trasferimento in suo favore della proprietà Pt_1 degli immobili suddetti, oltre ad impegnarsi al versamento dell'importo di €
100.000,00 in favore del sig. rinuncia al decreto di ingiunzione r.g. CP_1
45967/2024 n.28/2025 ed alla relativa azione;
h) tali trasferimenti immobiliari sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento del presente accordo. A tal fine si invocano sin d'ora le agevolazioni per i trasferimenti in sede di separazione e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 19 L. n. 74/87, come confermato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/99 e ribadito dalla Circolare n.27/E del 21.6.2012 dell'Agenzia delle Entrate. i) Le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento immobiliare entro 30 giorni dalla omologa del verbale di separazione/ sentenza di divorzio, sostenendo al 50% le spese notarili”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
40530/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 04.09.2010;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n.01081, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 20/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi