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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 10191/2023 VG promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Masi Parte_1
Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Talarico CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia
Conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19.02.2025
Per il ricorrente: “A) In merito all'affidamento, disporre che sia Persona_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
- il figlio minore continuerà ad avere la
pagina 1 di 14 prevalente collocazione abitativa presso la madre nell'abitazione posta in Pontassieve, Via
Aretina n. 6, ove è fissata la sua residenza;
- disporre che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica e alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso con onere in capo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- al fine di consentire un graduale inserimento del padre nella vita del figlio e tenuto conto dell'età e delle esigenze di vita del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: 1) frequenterà il padre secondo il seguente schema: Prima Per_1
settimana: starà con il padre il martedì dall'uscita da scuola con pernotto sino al Per_1
Mercoledì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre alle ore
9,00; Venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00 della Domenica (cena esclusa);
Seconda settimana: starà con il padre il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto Per_1
sino al Venerdì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre alle ore 9 (…) Nella prima e terza settimana il padre riporterà a casa dalla madre alle Per_1
ore 19,00. I giorni con il padre si intendono tutti con pernotto. 2) Si chiede inoltre, siano previste Video-chiamate, una al giorno, il genitore che ha il bambino chiamerà l'altro tra le ore 20,00 e le 21,00, la mattina solo nel week end;
3) Vacanze estive: i genitori trascorreranno con 15 giorni consecutivi con rientro dalla madre per le ore 10,00. Per_1
Queste verranno definite entro il 31 maggio di ogni anno. 4) Le festività dell'anno, sia religiose che civili e il compleanno verranno trascorse dal figlio con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza delle festività. Il padre, nei giorni di sua spettanza, preleverà
in orario concordato con la madre, dalle ore 8,00 alle 10,00 e lo terrà a dormire Per_1
presso di sé provvedendo a riportarlo dalla madre nei giorni di sua spettanza entro le ore
10,00; 5) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad anni alterni, trascorrerà Per_1
con un genitore la Vigilia di Natale (ossia il 24 Dicembre), il 26 Dicembre ed il 31
Dicembre, e con l'altro il giorno di Natale (ossia il 25 Dicembre), il primo Gennaio e
l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento. Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo
pagina 2 di 14 natalizio 2024, le vacanze natalizie 2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale 2025 (ovvero il 24 Dicembre 2025), il 26 Dicembre
2025 ed il 31 Dicembre 2025. - Così di seguito ad anni alterni. B) In ordine al concorso al mantenimento del figlio minore: si chiede confermata l'Ordinanza non definitiva del
08.05.2024 ovvero “...dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese alla madre di euro 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate dalle Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017; ...dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito integralmente dalla madre…”. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate e non accolte. - Chiede che il Giudice Voglia ordinare l'esecuzione di accertamenti fiscali a carico della Sig.ra
attesi i copiosi e consistenti versamenti in denaro contante emersi dalla CP_1
produzione degli estratti conto e movimenti, oltre alla mancata produzione degli estratti e movimenti triennali relativi alla carta prepagata in uso alla la quale mai ha CP_1 neppure dichiarato di possederla”
Per la resistente: “1. In relazione all'affidamento del minore ed ai tempi di frequentazione del predetto con entrambi i genitori, la medesima – in aderenza a quanto precisato dalla
CTU Dott.ssa nella relazione di monitoraggio depositata in data Persona_2
18.11.2024 – conclude affinché il Tribunale disponga: A) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali pertanto assumeranno di Persona_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, ed eserciteranno separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con il figlio la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione;
B) Il figlio minore continuerà ad avere Persona_1
stabile collocazione, e residenza anagrafica, presso la madre – genitore collocatario prevalente del minore –, nell'abitazione di questa posta in Pontassieve, Via Lorenzo
Ghiberti n. 91; C) Il padre terrà seco il figlio secondo il seguente calendario mensile di frequentazione, così come infra specificato: Prima settimana: Il padre terrà seco il minore, il martedì dall'uscita di scuola – o prelevando il predetto da casa della madre nel periodo
pagina 3 di 14 non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00; oltre al relativo fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola – o prelevando il figlio da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, fino alla domenica alle ore 19.00 (cena esclusa), quando il predetto riaccompagnerà il minore a casa della madre. Seconda settimana: Il padre terrà seco il figlio il giovedì dall'uscita di scuola – o prelevando il minore da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 –, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00. La terza settimana come la prima e la quarta settimana come la seconda. (…) D) Le festività, sia religiose che civili, e il compleanno del minore verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza delle festività. In tali giorni festivi di spettanza paterna, il padre preleverà il figlio da casa della madre dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nell'orario concordato con la madre, e lo terrà a dormire presso di sé, riportando il minore presso l'abitazione della madre, nei giorni festivi di sua spettanza, entro le ore
10.00, o direttamente all'istituto scolastico in caso di ripresa della scuola nell'orario di ingresso. D1) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad anni alterni, Per_1 trascorrerà con un genitore il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 31 Dicembre, e con l'altro il giorno di Natale, il primo Gennaio e l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento. Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo natalizio 2024, le vacanze natalizie 2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo
Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale 2025, il
26 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025. Così di seguito ad anni alterni. Nel restante periodo di vacanze scolastiche natalizie, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata come da calendario di cui al punto C). E) Nelle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, ed i relativi periodi di vacanza dovranno venire concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di
pagina 4 di 14 frequentazione riportato al punto C). F) Il genitore che non tiene seco il minore effettuerà una chiamata giornaliera all'altro genitore dalle ore 20.00 alle ore 21.00 infrasettimanalmente, e durante la mattina nel fine settimana.
2. In relazione al contributo paterno al mantenimento per il figlio minore, la comparente – nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, documentato e concluso nei precedenti scritti difensivi –, contrariis rejectis, insiste affinché il contributo paterno per il mantenimento del figlio venga quantificato nell'importo di € 500,00 mensili – ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia –, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi alla madre a decorrere dalla domanda a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dalla Linee Guida del CNF del 2017. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio minore, così come disposto dal Tribunale con il provvedimento interinale n. cron.
1106/2024 dell'08.05.2024, pubblicato in data 21.05.2024; a tal fine, il padre dovrà comunicare alla madre, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero di
Protocollo del proprio ISEE, necessario ai fini della presentazione nei termini della domanda di assegno unico.
3. La resistente si riporta anche in via istruttoria ai precedenti atti difensivi, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse. Si insiste affinché il Tribunale: - dichiari la soccombenza di parte avversa relativamente alla domanda in punto di contributo economico paterno al mantenimento in favore del figlio
, liquidando le spese di lite in favore della madre del minore, signora Per_1 CP_1
- compensi al 50% tra le parti le spese di lite con riferimento alle domande in
[...] punto di affidamento del figlio e tempi di frequentazione del minore con i genitori.”
Fatto e diritto
1. con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il [...] Per_1
dalla relazione more uxorio avuta con con collocamento e residenza CP_1
anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre a Pontassieve ove continuerà a vivere stabilmente e con la regolamentazione del suo diritto di visita alle condizioni contenute nel ricorso, nonché porsi a suo carico il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la pagina 5 di 14 variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da ultimo protocollo del CNF e al 100% della quota di spettanza dell'Assegno Unico per il figlio. Il ricorrente ha dedotto che, dopo una lunga serie di vani tentativi di ricomporre l'unione e ristabilire la convivenza, la relazione affettiva con la iniziata nel 2012, si CP_1
sarebbe interrotta definitivamente nel mese di dicembre 2022, anche se la resistente già dal
2017 aveva lasciato la casa familiare per tornare ad abitare stabilmente dai propri genitori, e che da allora la avrebbe impedito una normale frequentazione . Ha CP_1 Persona_3
quindi evidenziato le condizioni patrimoniali di entrambi i genitori e le rispettive capacità reddituali e, in considerazione delle stesse, ha proposto di farsi carico del contributo al mantenimento del figlio nella misura sopra riportata. Per_1
2. Con memoria di costituzione ex art. 473 bis 16 c.p.c. si è costituita nel CP_1
presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di affido condiviso e ferma restando la propria ampia disponibilità alla previsione di adeguati tempi di permanenza del minore con il padre, ha contestato totalmente la veridicità della ricostruzione dei fatti ex adverso offerta nonché la fondatezza e la legittimità delle richieste svolte dal ricorrente sia in riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento sia relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun coniuge. Tenendo prioritariamente conto della tenera età e delle esigenze di vita del figlio, e considerato che il padre sino ad allora non avrebbe mai pernottato con , ha proposto una diversa regolamentazione della Per_1
frequentazione paterna anche al fine di consentire un graduale inserimento del pernottamento. Quanto al contributo di mantenimento del figlio la resistente, deducendo che la situazione reddituale del padre non corrisponderebbe a quella dallo stesso riportata in atti, ha chiesto porsi a carico del padre il versamento della somma di € 500,00 mensili, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dalle Linee CNF 2017. In via istruttoria, ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto spontaneamente, ai fini della ricostruzione dell'effettivo tenore di vita del predetto ha chiesto al Giudice di disporre un ordine di esibizione delle scritture contabili relative ai rapporti bancari e/o postali, assicurativi e dossier titoli, delle visure PRA e Motorizzazione relativamente agli autoveicoli intestati e/o detenuti e/o utilizzati a qualunque titolo, i pagina 6 di 14 passaporti di tutti i cavalli intestati o comunque in uso al predetto, nonché la documentazione comprovante ulteriori fonti di utilità, beni patrimoniali, mobili e immobili personalmente utilizzati ma afferenti terzi, la utilità ricavata dalle partecipazioni a quote sociali o a immobili e la redditività mediata di beni non intestati al resistente ma in uso al medesimo ivi compresi i conti correnti eventualmente intestati ad altri familiari o conviventi nonché la documentazione relativa ad ogni altra entrata, come le attribuzioni di carattere assicurativo, indennitario, previdenziale. In caso di opposizione e non produzione di tutta la documentazione sopra indicata concernente le entrate del ricorrente ha chiesto, infine, disporsi accertamento a mezzo della Polizia Tributaria.
3. Il giudizio è quindi proseguito in via istruttoria mediante CTU psicologica, disposta con ordinanza del 04.10.2023 con incarico alla dott.ssa , tesa ad esaminare Persona_2
la capacità genitoriale delle parti e la loro relazione con il minore ed a proporre il migliore regime di regolamentazione del diritto di visita del padre, mediante produzioni documentali, deposito di memorie nonché mediante accertamenti tributari operati dalla
Guardia di Finanza sul patrimonio e sui redditi dell'ultimo triennio del ricorrente.
4. Con decreto del 21.05.2024, all'esito della CTU, il Collegio ha reso provvedimenti provvisori sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, inserendo la possibilità di pernotto, ha disposto un ulteriore periodo di sei mesi monitoraggio del CTU, ed ha disposto che il padre contribuisse al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno
5 di ogni mese alla madre di euro 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate dalle Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017, prevedendo altresì che l'assegno unico per il minore venisse percepito integralmente dalla madre.
5. Con successivo decreto del 12.12.2024 il Collegio, su istanza del padre tesa a disciplinare il diritto di visita dello stesso durante le festività natalizie dell'anno in corso, stante il disaccordo tra le parti al riguardo, ha regolamentato la frequentazione del padre relativamente al periodo natalizio.
6. All'udienza del 05.02.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere trovato un accordo in ordine all'affidamento del minore ed alla frequentazione ed hanno chiesto un rinvio per depositare conclusioni concordi sul punto, riportandosi per il mantenimento ai propri atti difensivi. Il Giudice ha quindi rinviato all'udienza cartolare del 19.02.2025,
pagina 7 di 14 all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalle parti, si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
7. Non essendo emerse circostanze che impongano di derogare il regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, il
Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1
come richiesto peraltro concordemente dalle parti, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale il ha sempre vissuto, ed esercizio disgiunto della potestà Per_1
genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
8. In merito alla frequentazione padre-figlio il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto sul punto dalle parti e contenuto nelle note scritte depositate in data 14.02.2025 le cui condizioni sono da ritenersi accoglibili perché non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio . Si dispone, quindi che 1) il padre terrà con sé il figlio Per_1
secondo il seguente calendario mensile di frequentazione, Prima settimana: Il padre terrà con sé il minore, il martedì dall'uscita di scuola – o prelevando il predetto da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00; oltre al relativo fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola – o prelevando il figlio da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, fino alla domenica alle ore 19.00 (cena esclusa), quando il predetto riaccompagnerà il minore a casa della madre. Seconda settimana: Il padre terrà seco il figlio il giovedì dall'uscita di scuola – o prelevando il minore da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 –, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00. La terza settimana come la prima e la quarta settimana come la seconda. 2) Le festività, sia religiose che civili, e il compleanno del minore verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza delle festività.
In tali giorni festivi di spettanza paterna, il padre preleverà il figlio da casa della madre dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nell'orario concordato con la madre, e lo terrà a dormire presso di sé, riportando il minore presso l'abitazione della madre, nei giorni festivi di sua spettanza, entro le ore 10.00, o direttamente all'istituto scolastico in caso di ripresa della pagina 8 di 14 scuola nell'orario di ingresso. 2.1) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad Per_1
anni alterni, trascorrerà con un genitore il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 31 Dicembre,
e con l'altro il giorno di Natale, il primo Gennaio e l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento. Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo natalizio 2024, le vacanze natalizie
2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale
2025, il 26 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025. Così di seguito ad anni alterni. Nel restante periodo di vacanze scolastiche natalizie, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata come da calendario di cui al punto 1). 3) Nelle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, ed i relativi periodi di vacanza dovranno venire concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 1). 4) Il genitore che non tiene con sé il minore effettuerà una videochiamata giornaliera all'altro genitore dalle ore 20.00 alle ore 21.00 infrasettimanalmente, e durante la mattina nel fine settimana.
9. Quanto ai profili di natura economica il Collegio rileva che il padre ha dichiarato di lavorare come artigiano e di avere un reddito mensile di circa € 1.300,00/ 1.400,00, di essere proprietario della casa in cui abita e di avere debiti con l'Agenzia delle Entrate a seguito di due procedure di cd rottamazione (la prima rottamazione per un importo complessivo di € 65.978,83 debito per il quale risultano due addebiti sul conto CP_2
il primo di euro 5849,42 in data 31.10.2023 e il secondo di euro 5848,73 in data 04.12.2023
e la seconda rottamazione per l'importo di euro 17728,70 debito per il quale non risultano pagamenti dalla disamina degli estratti conto). La madre, invece, ha dichiarato di lavorare in un hotel come addetta al guardaroba, di percepire uno stipendio mensile di circa €
1.200,00, di abitare in una casa in affitto al canone di locazione di € 450,00 mensili.
L'accertamento della Guardia di Finanza depositato il 06.09.2024 ha evidenziato che il ricorrente risulta essere proprietario dell'abitazione posta a San Godenzo, di un terreno a
Dicomano con qualità pascolo e di altri terreni seminativi, bosco – ceduo e frutteti posti nei pagina 9 di 14 comuni di Dicomano e San Godenzo. Risulta inoltre titolare di tre conti correnti (Intesa san
Paolo con saldo negativo al 12.09.2023, con un saldo attivo di € 1.457,27 al CP_3
31.03.2024, BCC Pontassieve conto estinto al 13.06.2024) Lo stesso è risultato titolare dell'omonima ditta individuale avente ad oggetto lavori edili ed ha dichiarato nel 2023 redditi pari ad € 18.100,00 (nel 2022 di € 16.320,00 e nel 2021 di € 11.272,00). E' risultato, infine, proprietario di due veicoli, due autocarri e un motoveicolo. Nell'analisi dei dati accertati dalla Guardia di Finanza, sulla scorta anche della relazione del CTP della resistente dott. depositata in data 19.11.2024, da ritenersi ammissibile Persona_4
perché depositata dalla difesa della resistente subito dopo il deposito della relazione della
Guardia di Finanza, è agevole desumere, in particolare quanto alle entrate, che i versamenti di denaro contante sui conti correnti (essenzialmente su BancoPosta) sono quasi sempre finalizzati a creare provvista per effettuare pagamenti, come evidenziato nella tabella compilata dal dott. e qui riportata: Per_4
Data Uscite Entrate Causale
06/09/21 3.640,00 € Versamento in contanti 06/09/21 3.636,42 € Pagamento Pos presso ufficio postale
05/10/21 1.000,00 € versamento in contanti 05/10/21 3.636,37 € Pagamento Pos presso ufficio postale
03/11/21 370,00 € Versamento in contanti 03/11/21 366,00 € Pagamento box fiera cavalli Verona
05/11/21 3.640,00 € Versamento in contanti 05/11/21 3.640,00 € Pagamento Pos presso ufficio postale
22/09/22 750,00 € Versamento in contanti 22/09/22 750,00 € Pagamento rata Aporti 01/03/23 1.500,00 € Versamento in contanti
01/03/23 750,00 € Pagamento rata Aporti
02/03/23 300,00 € Bonifico mantenimento figlio 06/03/23 222,73 € Pagamento Pos presso ufficio postale 16/03/23 150,00 € Versamento in contanti 16/03/23 150,00 € Bonifico mantenimento figlio 06/04/23 150,00 € Versamento in contanti 06/04/24 150,00 € Bonifico mantenimento figlio 22/05/24 245,00 € Versamento in contanti 22/05/23 230,70 € Pagamento modello F24
pagina 10 di 14 23/12/23 150,00 € Versamento in contanti 23/12/23 150,00 € Bonifico mantenimento figlio Totale 13.982,22 € 11.595,00 €
Tale circostanza è un indicatore piuttosto rilevante del fatto che il effettui molti Persona_1
incassi per contanti e che i versamenti sui conti siano realizzati solo nel momento in cui si rendono strettamente necessari per eseguire pagamenti da eseguirsi con mezzi tracciati.
Come argomentato dal CTP dott. da tutti i dati esaminati risulta evidente che per Per_4
l'attività svolta il sia solito ricevere pagamenti in contanti e che sempre in Persona_1 contanti gestisca buona parte delle spese, dall'acquisto di materiali per l'attività lavorativa alle spese per i veicoli, a quelle per abbigliamento e attività ludiche e tra queste in particolare per la gestione dei cavalli, ancorché non sia possibile stabilire con certezza l'ammontare delle entrate e delle uscite non tracciabili. Il fatturato dichiarato ed il conseguente reddito (al netto dell'imposta forfetaria), poi appaiono assai esigui, certamente non sufficienti a garantire il tenore di vita che emerge dall'analisi degli estratti conto
(cavalli, parco veicoli, ecc.) e, fatto importante, non coerenti con i versamenti eseguiti sui conti correnti negli anni 2021 e 2022, addirittura superiori al fatturato dichiarato. Ne consegue, quindi, la sussistenza di numerosi indizi che inducono a ritenere che il reddito dichiarato dal ricorrente sia inferiore a quello effettivamente percepito. Preso atto di quanto sopra ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il Per_1
versamento alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ritenendo tale importo proporzionato ai redditi delle parti e adeguato alle necessità del figlio . Le spese straordinarie individuate Per_1
secondo le Linee Guida del CNF del 2017 vanno poste a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole.
10. Il Collegio rileva che la richiesta avanzata dal ricorrente affinchè il Giudice ordini l'esecuzione di accertamenti fiscali a carico della resistente al fine di verificare la reale situazione patrimoniale e reddituale della stante l'asserita poca chiarezza nella CP_1
pagina 11 di 14 documentazione dalla stessa versata in atti, sia da ritenersi tardiva perché formulata solo con le note scritte in sostituzione d'udienza del 19.02.2025 e pertanto dovrà essere rigettata.
11. Le spese del giudizio vengono compensate per metà e per metà poste a carico del ricorrente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], Persona_1
ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre;
- dispone che 1) il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario mensile di frequentazione. Prima settimana: il padre terrà con sé il minore, il martedì dall'uscita di scuola – o prelevando il predetto da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00; oltre al relativo fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola – o prelevando il figlio da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore
16.00 -, fino alla domenica alle ore 19.00 (cena esclusa), quando il predetto riaccompagnerà il minore a casa della madre. Seconda settimana: Il padre terrà con sè il figlio il giovedì dall'uscita di scuola – o prelevando il minore da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 –, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00. La terza settimana come la prima e la quarta settimana come la seconda. 2) Le festività, sia religiose che civili, e il compleanno del minore verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza delle festività. In tali giorni festivi di spettanza paterna, il padre preleverà il figlio da casa della madre dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nell'orario concordato con la madre, e lo terrà a dormire presso di sé, riportando il minore presso l'abitazione della madre, nei giorni festivi di sua spettanza, entro le pagina 12 di 14 ore 10.00, o direttamente all'istituto scolastico in caso di ripresa della scuola nell'orario di ingresso. 2.1) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad Per_1
anni alterni, trascorrerà con un genitore il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 31
Dicembre, e con l'altro il giorno di Natale, il primo Gennaio e l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento.
Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo natalizio
2024, le vacanze natalizie 2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale 2025, il 26 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025. Così di seguito ad anni alterni. Nel restante periodo di vacanze scolastiche natalizie, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata come da calendario di cui al punto 1). 3) Nelle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà con ciascun genitore
15 giorni, anche consecutivi, ed i relativi periodi di vacanza dovranno venire concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 1). 4) Il genitore che non tiene seco il minore effettuerà una videochiamata giornaliera all'altro genitore dalle ore 20.00 alle ore
21.00 infrasettimanalmente, e durante la mattina nel fine settimana;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio minore mediante il versamento alla madre della Per_1 CP_1 somma di € 500,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone le spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017
2017 a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per il minore venga attribuito interamente alla madre;
- rigetta la domanda del ricorrente di disporre l'esecuzione di accertamenti fiscali a carico della resistente per i motivi di cui in parte motiva;
- pone le spese del giudizio a carico del ricorrente e a favore della resistente nella misura della metà, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre pagina 13 di 14 rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge, con compensazione per la residua parte.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 10191/2023 VG promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Masi Parte_1
Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Talarico CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia
Conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19.02.2025
Per il ricorrente: “A) In merito all'affidamento, disporre che sia Persona_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
- il figlio minore continuerà ad avere la
pagina 1 di 14 prevalente collocazione abitativa presso la madre nell'abitazione posta in Pontassieve, Via
Aretina n. 6, ove è fissata la sua residenza;
- disporre che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica e alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso con onere in capo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- al fine di consentire un graduale inserimento del padre nella vita del figlio e tenuto conto dell'età e delle esigenze di vita del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: 1) frequenterà il padre secondo il seguente schema: Prima Per_1
settimana: starà con il padre il martedì dall'uscita da scuola con pernotto sino al Per_1
Mercoledì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre alle ore
9,00; Venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00 della Domenica (cena esclusa);
Seconda settimana: starà con il padre il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto Per_1
sino al Venerdì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre alle ore 9 (…) Nella prima e terza settimana il padre riporterà a casa dalla madre alle Per_1
ore 19,00. I giorni con il padre si intendono tutti con pernotto. 2) Si chiede inoltre, siano previste Video-chiamate, una al giorno, il genitore che ha il bambino chiamerà l'altro tra le ore 20,00 e le 21,00, la mattina solo nel week end;
3) Vacanze estive: i genitori trascorreranno con 15 giorni consecutivi con rientro dalla madre per le ore 10,00. Per_1
Queste verranno definite entro il 31 maggio di ogni anno. 4) Le festività dell'anno, sia religiose che civili e il compleanno verranno trascorse dal figlio con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza delle festività. Il padre, nei giorni di sua spettanza, preleverà
in orario concordato con la madre, dalle ore 8,00 alle 10,00 e lo terrà a dormire Per_1
presso di sé provvedendo a riportarlo dalla madre nei giorni di sua spettanza entro le ore
10,00; 5) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad anni alterni, trascorrerà Per_1
con un genitore la Vigilia di Natale (ossia il 24 Dicembre), il 26 Dicembre ed il 31
Dicembre, e con l'altro il giorno di Natale (ossia il 25 Dicembre), il primo Gennaio e
l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento. Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo
pagina 2 di 14 natalizio 2024, le vacanze natalizie 2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale 2025 (ovvero il 24 Dicembre 2025), il 26 Dicembre
2025 ed il 31 Dicembre 2025. - Così di seguito ad anni alterni. B) In ordine al concorso al mantenimento del figlio minore: si chiede confermata l'Ordinanza non definitiva del
08.05.2024 ovvero “...dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese alla madre di euro 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate dalle Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017; ...dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito integralmente dalla madre…”. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate e non accolte. - Chiede che il Giudice Voglia ordinare l'esecuzione di accertamenti fiscali a carico della Sig.ra
attesi i copiosi e consistenti versamenti in denaro contante emersi dalla CP_1
produzione degli estratti conto e movimenti, oltre alla mancata produzione degli estratti e movimenti triennali relativi alla carta prepagata in uso alla la quale mai ha CP_1 neppure dichiarato di possederla”
Per la resistente: “1. In relazione all'affidamento del minore ed ai tempi di frequentazione del predetto con entrambi i genitori, la medesima – in aderenza a quanto precisato dalla
CTU Dott.ssa nella relazione di monitoraggio depositata in data Persona_2
18.11.2024 – conclude affinché il Tribunale disponga: A) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali pertanto assumeranno di Persona_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, ed eserciteranno separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con il figlio la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione;
B) Il figlio minore continuerà ad avere Persona_1
stabile collocazione, e residenza anagrafica, presso la madre – genitore collocatario prevalente del minore –, nell'abitazione di questa posta in Pontassieve, Via Lorenzo
Ghiberti n. 91; C) Il padre terrà seco il figlio secondo il seguente calendario mensile di frequentazione, così come infra specificato: Prima settimana: Il padre terrà seco il minore, il martedì dall'uscita di scuola – o prelevando il predetto da casa della madre nel periodo
pagina 3 di 14 non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00; oltre al relativo fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola – o prelevando il figlio da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, fino alla domenica alle ore 19.00 (cena esclusa), quando il predetto riaccompagnerà il minore a casa della madre. Seconda settimana: Il padre terrà seco il figlio il giovedì dall'uscita di scuola – o prelevando il minore da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 –, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00. La terza settimana come la prima e la quarta settimana come la seconda. (…) D) Le festività, sia religiose che civili, e il compleanno del minore verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza delle festività. In tali giorni festivi di spettanza paterna, il padre preleverà il figlio da casa della madre dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nell'orario concordato con la madre, e lo terrà a dormire presso di sé, riportando il minore presso l'abitazione della madre, nei giorni festivi di sua spettanza, entro le ore
10.00, o direttamente all'istituto scolastico in caso di ripresa della scuola nell'orario di ingresso. D1) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad anni alterni, Per_1 trascorrerà con un genitore il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 31 Dicembre, e con l'altro il giorno di Natale, il primo Gennaio e l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento. Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo natalizio 2024, le vacanze natalizie 2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo
Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale 2025, il
26 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025. Così di seguito ad anni alterni. Nel restante periodo di vacanze scolastiche natalizie, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata come da calendario di cui al punto C). E) Nelle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, ed i relativi periodi di vacanza dovranno venire concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di
pagina 4 di 14 frequentazione riportato al punto C). F) Il genitore che non tiene seco il minore effettuerà una chiamata giornaliera all'altro genitore dalle ore 20.00 alle ore 21.00 infrasettimanalmente, e durante la mattina nel fine settimana.
2. In relazione al contributo paterno al mantenimento per il figlio minore, la comparente – nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, documentato e concluso nei precedenti scritti difensivi –, contrariis rejectis, insiste affinché il contributo paterno per il mantenimento del figlio venga quantificato nell'importo di € 500,00 mensili – ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia –, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi alla madre a decorrere dalla domanda a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dalla Linee Guida del CNF del 2017. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio minore, così come disposto dal Tribunale con il provvedimento interinale n. cron.
1106/2024 dell'08.05.2024, pubblicato in data 21.05.2024; a tal fine, il padre dovrà comunicare alla madre, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero di
Protocollo del proprio ISEE, necessario ai fini della presentazione nei termini della domanda di assegno unico.
3. La resistente si riporta anche in via istruttoria ai precedenti atti difensivi, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse. Si insiste affinché il Tribunale: - dichiari la soccombenza di parte avversa relativamente alla domanda in punto di contributo economico paterno al mantenimento in favore del figlio
, liquidando le spese di lite in favore della madre del minore, signora Per_1 CP_1
- compensi al 50% tra le parti le spese di lite con riferimento alle domande in
[...] punto di affidamento del figlio e tempi di frequentazione del minore con i genitori.”
Fatto e diritto
1. con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il [...] Per_1
dalla relazione more uxorio avuta con con collocamento e residenza CP_1
anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre a Pontassieve ove continuerà a vivere stabilmente e con la regolamentazione del suo diritto di visita alle condizioni contenute nel ricorso, nonché porsi a suo carico il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la pagina 5 di 14 variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da ultimo protocollo del CNF e al 100% della quota di spettanza dell'Assegno Unico per il figlio. Il ricorrente ha dedotto che, dopo una lunga serie di vani tentativi di ricomporre l'unione e ristabilire la convivenza, la relazione affettiva con la iniziata nel 2012, si CP_1
sarebbe interrotta definitivamente nel mese di dicembre 2022, anche se la resistente già dal
2017 aveva lasciato la casa familiare per tornare ad abitare stabilmente dai propri genitori, e che da allora la avrebbe impedito una normale frequentazione . Ha CP_1 Persona_3
quindi evidenziato le condizioni patrimoniali di entrambi i genitori e le rispettive capacità reddituali e, in considerazione delle stesse, ha proposto di farsi carico del contributo al mantenimento del figlio nella misura sopra riportata. Per_1
2. Con memoria di costituzione ex art. 473 bis 16 c.p.c. si è costituita nel CP_1
presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di affido condiviso e ferma restando la propria ampia disponibilità alla previsione di adeguati tempi di permanenza del minore con il padre, ha contestato totalmente la veridicità della ricostruzione dei fatti ex adverso offerta nonché la fondatezza e la legittimità delle richieste svolte dal ricorrente sia in riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento sia relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun coniuge. Tenendo prioritariamente conto della tenera età e delle esigenze di vita del figlio, e considerato che il padre sino ad allora non avrebbe mai pernottato con , ha proposto una diversa regolamentazione della Per_1
frequentazione paterna anche al fine di consentire un graduale inserimento del pernottamento. Quanto al contributo di mantenimento del figlio la resistente, deducendo che la situazione reddituale del padre non corrisponderebbe a quella dallo stesso riportata in atti, ha chiesto porsi a carico del padre il versamento della somma di € 500,00 mensili, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dalle Linee CNF 2017. In via istruttoria, ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto spontaneamente, ai fini della ricostruzione dell'effettivo tenore di vita del predetto ha chiesto al Giudice di disporre un ordine di esibizione delle scritture contabili relative ai rapporti bancari e/o postali, assicurativi e dossier titoli, delle visure PRA e Motorizzazione relativamente agli autoveicoli intestati e/o detenuti e/o utilizzati a qualunque titolo, i pagina 6 di 14 passaporti di tutti i cavalli intestati o comunque in uso al predetto, nonché la documentazione comprovante ulteriori fonti di utilità, beni patrimoniali, mobili e immobili personalmente utilizzati ma afferenti terzi, la utilità ricavata dalle partecipazioni a quote sociali o a immobili e la redditività mediata di beni non intestati al resistente ma in uso al medesimo ivi compresi i conti correnti eventualmente intestati ad altri familiari o conviventi nonché la documentazione relativa ad ogni altra entrata, come le attribuzioni di carattere assicurativo, indennitario, previdenziale. In caso di opposizione e non produzione di tutta la documentazione sopra indicata concernente le entrate del ricorrente ha chiesto, infine, disporsi accertamento a mezzo della Polizia Tributaria.
3. Il giudizio è quindi proseguito in via istruttoria mediante CTU psicologica, disposta con ordinanza del 04.10.2023 con incarico alla dott.ssa , tesa ad esaminare Persona_2
la capacità genitoriale delle parti e la loro relazione con il minore ed a proporre il migliore regime di regolamentazione del diritto di visita del padre, mediante produzioni documentali, deposito di memorie nonché mediante accertamenti tributari operati dalla
Guardia di Finanza sul patrimonio e sui redditi dell'ultimo triennio del ricorrente.
4. Con decreto del 21.05.2024, all'esito della CTU, il Collegio ha reso provvedimenti provvisori sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, inserendo la possibilità di pernotto, ha disposto un ulteriore periodo di sei mesi monitoraggio del CTU, ed ha disposto che il padre contribuisse al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno
5 di ogni mese alla madre di euro 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate dalle Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017, prevedendo altresì che l'assegno unico per il minore venisse percepito integralmente dalla madre.
5. Con successivo decreto del 12.12.2024 il Collegio, su istanza del padre tesa a disciplinare il diritto di visita dello stesso durante le festività natalizie dell'anno in corso, stante il disaccordo tra le parti al riguardo, ha regolamentato la frequentazione del padre relativamente al periodo natalizio.
6. All'udienza del 05.02.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere trovato un accordo in ordine all'affidamento del minore ed alla frequentazione ed hanno chiesto un rinvio per depositare conclusioni concordi sul punto, riportandosi per il mantenimento ai propri atti difensivi. Il Giudice ha quindi rinviato all'udienza cartolare del 19.02.2025,
pagina 7 di 14 all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalle parti, si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
7. Non essendo emerse circostanze che impongano di derogare il regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, il
Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1
come richiesto peraltro concordemente dalle parti, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale il ha sempre vissuto, ed esercizio disgiunto della potestà Per_1
genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
8. In merito alla frequentazione padre-figlio il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto sul punto dalle parti e contenuto nelle note scritte depositate in data 14.02.2025 le cui condizioni sono da ritenersi accoglibili perché non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio . Si dispone, quindi che 1) il padre terrà con sé il figlio Per_1
secondo il seguente calendario mensile di frequentazione, Prima settimana: Il padre terrà con sé il minore, il martedì dall'uscita di scuola – o prelevando il predetto da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00; oltre al relativo fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola – o prelevando il figlio da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, fino alla domenica alle ore 19.00 (cena esclusa), quando il predetto riaccompagnerà il minore a casa della madre. Seconda settimana: Il padre terrà seco il figlio il giovedì dall'uscita di scuola – o prelevando il minore da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 –, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00. La terza settimana come la prima e la quarta settimana come la seconda. 2) Le festività, sia religiose che civili, e il compleanno del minore verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza delle festività.
In tali giorni festivi di spettanza paterna, il padre preleverà il figlio da casa della madre dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nell'orario concordato con la madre, e lo terrà a dormire presso di sé, riportando il minore presso l'abitazione della madre, nei giorni festivi di sua spettanza, entro le ore 10.00, o direttamente all'istituto scolastico in caso di ripresa della pagina 8 di 14 scuola nell'orario di ingresso. 2.1) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad Per_1
anni alterni, trascorrerà con un genitore il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 31 Dicembre,
e con l'altro il giorno di Natale, il primo Gennaio e l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento. Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo natalizio 2024, le vacanze natalizie
2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale
2025, il 26 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025. Così di seguito ad anni alterni. Nel restante periodo di vacanze scolastiche natalizie, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata come da calendario di cui al punto 1). 3) Nelle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, ed i relativi periodi di vacanza dovranno venire concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 1). 4) Il genitore che non tiene con sé il minore effettuerà una videochiamata giornaliera all'altro genitore dalle ore 20.00 alle ore 21.00 infrasettimanalmente, e durante la mattina nel fine settimana.
9. Quanto ai profili di natura economica il Collegio rileva che il padre ha dichiarato di lavorare come artigiano e di avere un reddito mensile di circa € 1.300,00/ 1.400,00, di essere proprietario della casa in cui abita e di avere debiti con l'Agenzia delle Entrate a seguito di due procedure di cd rottamazione (la prima rottamazione per un importo complessivo di € 65.978,83 debito per il quale risultano due addebiti sul conto CP_2
il primo di euro 5849,42 in data 31.10.2023 e il secondo di euro 5848,73 in data 04.12.2023
e la seconda rottamazione per l'importo di euro 17728,70 debito per il quale non risultano pagamenti dalla disamina degli estratti conto). La madre, invece, ha dichiarato di lavorare in un hotel come addetta al guardaroba, di percepire uno stipendio mensile di circa €
1.200,00, di abitare in una casa in affitto al canone di locazione di € 450,00 mensili.
L'accertamento della Guardia di Finanza depositato il 06.09.2024 ha evidenziato che il ricorrente risulta essere proprietario dell'abitazione posta a San Godenzo, di un terreno a
Dicomano con qualità pascolo e di altri terreni seminativi, bosco – ceduo e frutteti posti nei pagina 9 di 14 comuni di Dicomano e San Godenzo. Risulta inoltre titolare di tre conti correnti (Intesa san
Paolo con saldo negativo al 12.09.2023, con un saldo attivo di € 1.457,27 al CP_3
31.03.2024, BCC Pontassieve conto estinto al 13.06.2024) Lo stesso è risultato titolare dell'omonima ditta individuale avente ad oggetto lavori edili ed ha dichiarato nel 2023 redditi pari ad € 18.100,00 (nel 2022 di € 16.320,00 e nel 2021 di € 11.272,00). E' risultato, infine, proprietario di due veicoli, due autocarri e un motoveicolo. Nell'analisi dei dati accertati dalla Guardia di Finanza, sulla scorta anche della relazione del CTP della resistente dott. depositata in data 19.11.2024, da ritenersi ammissibile Persona_4
perché depositata dalla difesa della resistente subito dopo il deposito della relazione della
Guardia di Finanza, è agevole desumere, in particolare quanto alle entrate, che i versamenti di denaro contante sui conti correnti (essenzialmente su BancoPosta) sono quasi sempre finalizzati a creare provvista per effettuare pagamenti, come evidenziato nella tabella compilata dal dott. e qui riportata: Per_4
Data Uscite Entrate Causale
06/09/21 3.640,00 € Versamento in contanti 06/09/21 3.636,42 € Pagamento Pos presso ufficio postale
05/10/21 1.000,00 € versamento in contanti 05/10/21 3.636,37 € Pagamento Pos presso ufficio postale
03/11/21 370,00 € Versamento in contanti 03/11/21 366,00 € Pagamento box fiera cavalli Verona
05/11/21 3.640,00 € Versamento in contanti 05/11/21 3.640,00 € Pagamento Pos presso ufficio postale
22/09/22 750,00 € Versamento in contanti 22/09/22 750,00 € Pagamento rata Aporti 01/03/23 1.500,00 € Versamento in contanti
01/03/23 750,00 € Pagamento rata Aporti
02/03/23 300,00 € Bonifico mantenimento figlio 06/03/23 222,73 € Pagamento Pos presso ufficio postale 16/03/23 150,00 € Versamento in contanti 16/03/23 150,00 € Bonifico mantenimento figlio 06/04/23 150,00 € Versamento in contanti 06/04/24 150,00 € Bonifico mantenimento figlio 22/05/24 245,00 € Versamento in contanti 22/05/23 230,70 € Pagamento modello F24
pagina 10 di 14 23/12/23 150,00 € Versamento in contanti 23/12/23 150,00 € Bonifico mantenimento figlio Totale 13.982,22 € 11.595,00 €
Tale circostanza è un indicatore piuttosto rilevante del fatto che il effettui molti Persona_1
incassi per contanti e che i versamenti sui conti siano realizzati solo nel momento in cui si rendono strettamente necessari per eseguire pagamenti da eseguirsi con mezzi tracciati.
Come argomentato dal CTP dott. da tutti i dati esaminati risulta evidente che per Per_4
l'attività svolta il sia solito ricevere pagamenti in contanti e che sempre in Persona_1 contanti gestisca buona parte delle spese, dall'acquisto di materiali per l'attività lavorativa alle spese per i veicoli, a quelle per abbigliamento e attività ludiche e tra queste in particolare per la gestione dei cavalli, ancorché non sia possibile stabilire con certezza l'ammontare delle entrate e delle uscite non tracciabili. Il fatturato dichiarato ed il conseguente reddito (al netto dell'imposta forfetaria), poi appaiono assai esigui, certamente non sufficienti a garantire il tenore di vita che emerge dall'analisi degli estratti conto
(cavalli, parco veicoli, ecc.) e, fatto importante, non coerenti con i versamenti eseguiti sui conti correnti negli anni 2021 e 2022, addirittura superiori al fatturato dichiarato. Ne consegue, quindi, la sussistenza di numerosi indizi che inducono a ritenere che il reddito dichiarato dal ricorrente sia inferiore a quello effettivamente percepito. Preso atto di quanto sopra ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il Per_1
versamento alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ritenendo tale importo proporzionato ai redditi delle parti e adeguato alle necessità del figlio . Le spese straordinarie individuate Per_1
secondo le Linee Guida del CNF del 2017 vanno poste a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole.
10. Il Collegio rileva che la richiesta avanzata dal ricorrente affinchè il Giudice ordini l'esecuzione di accertamenti fiscali a carico della resistente al fine di verificare la reale situazione patrimoniale e reddituale della stante l'asserita poca chiarezza nella CP_1
pagina 11 di 14 documentazione dalla stessa versata in atti, sia da ritenersi tardiva perché formulata solo con le note scritte in sostituzione d'udienza del 19.02.2025 e pertanto dovrà essere rigettata.
11. Le spese del giudizio vengono compensate per metà e per metà poste a carico del ricorrente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], Persona_1
ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre;
- dispone che 1) il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario mensile di frequentazione. Prima settimana: il padre terrà con sé il minore, il martedì dall'uscita di scuola – o prelevando il predetto da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 -, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00; oltre al relativo fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola – o prelevando il figlio da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore
16.00 -, fino alla domenica alle ore 19.00 (cena esclusa), quando il predetto riaccompagnerà il minore a casa della madre. Seconda settimana: Il padre terrà con sè il figlio il giovedì dall'uscita di scuola – o prelevando il minore da casa della madre nel periodo non scolastico parimenti alle ore 16.00 –, con pernotto, e riaccompagnamento la mattina successiva direttamente a scuola, o – nel periodo non scolastico – a casa della madre alle ore 9.00. La terza settimana come la prima e la quarta settimana come la seconda. 2) Le festività, sia religiose che civili, e il compleanno del minore verranno trascorse dai genitori con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza delle festività. In tali giorni festivi di spettanza paterna, il padre preleverà il figlio da casa della madre dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nell'orario concordato con la madre, e lo terrà a dormire presso di sé, riportando il minore presso l'abitazione della madre, nei giorni festivi di sua spettanza, entro le pagina 12 di 14 ore 10.00, o direttamente all'istituto scolastico in caso di ripresa della scuola nell'orario di ingresso. 2.1) In particolare, durante le vacanze natalizie, , ad Per_1
anni alterni, trascorrerà con un genitore il 24 Dicembre, il 26 Dicembre ed il 31
Dicembre, e con l'altro il giorno di Natale, il primo Gennaio e l'Epifania, tutti con pernotto del minore presso il genitore con cui il predetto si trova in quel momento.
Tenuto conto della frequentazione genitori-figli calendarizzata nel periodo natalizio
2024, le vacanze natalizie 2025 saranno così disciplinate: - Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, il primo Gennaio 2026 e l'Epifania 2026, secondo gli orari e le modalità sopra indicate per i giorni festivi. - La madre invece trascorrerà con il minore il giorno della Vigilia di Natale 2025, il 26 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025. Così di seguito ad anni alterni. Nel restante periodo di vacanze scolastiche natalizie, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata come da calendario di cui al punto 1). 3) Nelle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), il minore trascorrerà con ciascun genitore
15 giorni, anche consecutivi, ed i relativi periodi di vacanza dovranno venire concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 1). 4) Il genitore che non tiene seco il minore effettuerà una videochiamata giornaliera all'altro genitore dalle ore 20.00 alle ore
21.00 infrasettimanalmente, e durante la mattina nel fine settimana;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio minore mediante il versamento alla madre della Per_1 CP_1 somma di € 500,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone le spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017
2017 a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per il minore venga attribuito interamente alla madre;
- rigetta la domanda del ricorrente di disporre l'esecuzione di accertamenti fiscali a carico della resistente per i motivi di cui in parte motiva;
- pone le spese del giudizio a carico del ricorrente e a favore della resistente nella misura della metà, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre pagina 13 di 14 rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge, con compensazione per la residua parte.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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