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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1525/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBLICHE DI FIRENZE
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ing Giancarlo Fianchisti Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo il 23/09/2020 al n. 1525/2020 r.g. promossa da:
(C.F. Parte_1
), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ERICA CodiceFiscale_2
FERRERI e dell'avv. VERUSCA CASTELLANI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTI ATTRICI –
e
quale titolare della ditta individuale PODERE Parte_4
“IL BELVEDERE SU CORTONA” (P.I. ), e quale P.IVA_2 Parte_5 titolare della ditta individuale AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA
“LODOLAZZO” (P.IVA ), elettivamente domiciliati presso lo studio P.IVA_3 dell'avv. GIANLUCA GUIDI, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI ATTRICI – contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_4 dell'Avv. VINCELLI GIUSEPPE dell'Avvocatura della Regione Toscana, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA- trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.07.2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parti attrici e : “In via istruttoria si insiste sull'ammissione Tes_1 Pt_5 delle prove testimoniali già capitolate nelle rituali memorie depositate;
sempre in via istruttoria viste le contestazioni mosse alla c.t.u. nelle note di udienza del 21.11.2024, si richiede rinnovarsi la medesima. Nel merito si conclude come in atto di citazione, solo nei confronti della ”; Controparte_1
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, adito, rigettata ogni contraria istanza e pretesa, nel merito:
1. In via principale: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per le ipotesi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare le pretese delle parti ricorrenti, poiché destituite di qualsiasi fondamento e comunque non provate;
2. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la venisse condannata per gli eventi di causa, dar luogo Controparte_1 alla riduzione del quantum domandato tenendo conto del vantaggio derivato dalla maggiore fertilità del terreno prodotta dalle colmate;
3. in via ulteriormente subordinata: - Rigettare la richiesta di corrispondere in favore dei ricorrenti l'indennizzo previsto dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001; Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.09.2020 e ritualmente notificato, l'
[...]
nonché e , unitamente Parte_6 Parte_3 Parte_2 all'Azienda Agricola ed Agrituristica “Lodolazzo” e al Podere “Il Belvedere su Cortona” di
, convenivano davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche di Parte_4
Firenze, la , per sentir dichiarare l'illegittima utilizzazione, di parte dei Controparte_1 loro terreni, per la costituzione della , in mancanza di valido Parte_7 titolo, con conseguente richiesta di condanna della convenuta, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale ex art. 1591 c.c., ovvero extracontrattuale ex art. 2043 c.c., a risarcire i danni correlati al ridotto e deteriore utilizzo agricolo delle aree soggette agli allagamenti (in termini di impossibilità di effettuare coltivazioni nei periodi delle probabili sommersioni dei terreni;
impossibilità di effettuare la rotazione delle colture;
impoverimento e perdita di elementi nutritivi presenti nei terreni;
indebolimento delle colture, inquinamento dei terreni con i materiali trasportati e depositati dalle acque).
Sulla premessa di essere tutti proprietari di terreni siti nel comune di LI
IN, adiacenti al canale di Montecchio Vecchio, i ricorrenti esponevano che fin dai primo del 1900 i loro terreni erano stati legittimamente destinati, sulla base di apposite convenzioni (stipulate con i vari enti che si erano via, via succeduti nella gestione dell'opera idraulica), a sede della 'colmata', realizzata per il trattamento delle acque di piena del canale di Montecchio Vecchio, allacciante cortonese del Canale Maestro della
Chiana. Evidenziavano quindi che le convenzioni e le loro proroghe erano scadute, lamentando che la Pubblica Amministrazione aveva tuttavia continuato ad utilizzare i loro terreni come cassa di colmata delle acque di piena, ancorchè senza avere più alcun titolo che la legittimasse (specificamente: per le aziende agricole 'Lodolazzo' e '
[...] la mancanza della convenzione riguardava gli anni 2017, 2019 e 2020, mentre Pt_1 per il Podere 'Belvedere su Cortona' il periodo dal 2008 fino all'attualità). Aggiungevano che erano inoltre sempre stati esclusi dalle convenzioni stipulate negli anni alcuni terreni acquistati dell'azienda ''San nel 2006, nonché altri acquisiti dall'azienda agricola Pt_1
'Lodolazzo' nel 2015, i quali avevano le stesse caratteristiche di quelli ricompresi nelle suddette convenzioni e, come gli stessi, erano parimenti interessati dalle periodiche sommersioni dovute alle esondazioni del canale Montecchio Vecchio. In subordine, chiedevano che venisse loro erogato l'indennizzo previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001 per le limitazioni e gli oneri derivanti alle loro proprietà, oltre interessi e rivalutazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che eccepiva la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, rappresentando di essere stata investita della competenza della gestione dell'opera idraulica in questione solo a partire dal 2016, con stipula delle convenzioni con i proprietari dei terreni ricompresi nella 'colmata' nel 2018
e solo per parte dei terreni con riferimento ai quali erano avanzate le richieste risarcitorie dei ricorrenti;
evidenziava quindi che i lamentati allagamenti di terreni avrebbero comunque avuto limitata consistenza, con permanenza dell'acqua solo per pochi giorni. In proposito la convenuta evidenziava di aver provveduto a modificare l'argine di sbarramento all'ingresso del canale di colmata, garantendo così un passaggio che permetteva il deflusso dell'acqua dai terreni dei ricorrenti in tempi molto più brevi e compatibili con la coltivazione. Aggiungeva che parte dei terreni dell'azienda '
[...]
e d quelli dell'azienda 'Lodolazzo', essendo situati a circa un km di distanza dallo Pt_1 scarico di fondo della colmata, erano soggetti a naturali allagamenti del canale di
Montecchio e/o dell' , per cui il lamentato ristagno di acqua non era Controparte_2 comunque riconducibile all'effetto della colmata. Contestava dunque sia an che quantum delle pretese risarcitorie, di cui chiedeva il rigetto.
A seguito delle difese della convenuta le parti attrici, con nota depositata in data
25.03.2021, chiedevano che il giudice delegato autorizzasse la chiamata in causa della
Provincia di Arezzo. Il Giudice delegato, con decreto in data 8.04.2021 riservava la suddetta decisione unitamente al merito. Le parti attrici, con nota depositata il
5.10.2022 dichiaravano di rinunciare alla chiamata in causa della Provincia e con la nota in data 28.09.2023 insistevano affinchè la causa proseguisse unicamente nei confronti dell'odierna convenuta , limitando le proprie domande risarcitorie Controparte_1 unicamente con riferimento alle annualità agrarie di competenza della (dal P_
2016 in poi).
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU seguita da sua integrazione.
La controversia è stata quindi discussa davanti al Collegio con modalità cartolare, ex artt. 127ter e 128 c.p.c., all'udienza del 26.6.2025, e trattenuta in decisione con ordinanza in data 10.7.2025 sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del
19.12.2024.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della – P_
Preliminarmente va chiarito come, in punto di diritto, la legittimazione passiva in senso tecnico consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
La verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis
Cass. 27/03/2017 n. 7776).
Su tale premessa, la questione posta dalla nel caso in esame non concerne P_ dunque la legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, ma alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, e cioè al merito della vicenda sostanziale;
è infatti evidente che, rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso, vi è coincidenza tra le posizioni che le ricorrenti hanno riferito alla P_ (quale ente tenuto alla gestione dell'opera idraulica della colmata di ) ed il diritto Pt_7 fatto valere (risarcimento dei danni subiti dovuti agli allagamenti dei terreni in mancanza di convenzioni, ovvero del rinnovo delle stesse), di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti della parte convenuta, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità dell'obbligazione risarcitoria attribuita sarà oggetto della valutazione di merito, per come di seguito.
2.I fatti di causa – Le tre parti attrici, corrispondenti ai titolari di altrettante aziende agricole, tutte proprietarie di terreni siti in LI IN (AR), nell'area interessata dalla c.d. 'colmata di (a cui di seguito ci si riferirà, per praticità, anche Pt_7 con il solo nominativo della relativa azienda agricola), hanno lamentato che l'ente gestore dell'opera idraulica avrebbe: 1) da una parte mancato di rinnovare le convenzioni stipulate per l'utilizzo di parte dei loro terreni come sede di colmata, pur continuando a destinarli a tale scopo, compromettendone l'utilizzo, senza alcun idoneo indennizzo;
2) da altra parte omesso di inserire nelle convenzioni una serie di ulteriori terreni, parimenti destinati a sede di colmata e, come tali, soggetti a periodici allagamenti che ne riducevano la produttività, senza che questo fosse compensato da alcun indennizzo.
Va premesso come la 'colmata di costituisca un'opera idraulica di bonifica, Pt_7 finalizzata a prosciugare la vasta zona paludosa circostante, costituta dalle aree ai piedi delle colline cortonesi – castiglionesi, innalzando il livello generale del terreno.
La stessa, per come chiarito dal CTU, rappresenta solo l'ultimo 'consolidato' di una lunga serie di interventi di risanamento della Valdichiana che, partendo dalla nota bonifica granducale, hanno interessato l'intero sistema di drenaggio delle acque alte cortonesi e castiglionesi ed i correlati canali di scolo di quelle basse del corrispondente comprensorio in dx del Canale Maestro della Chiana.
Per come emerge dall'inquadramento fatto dal CTU, risulta come il sistema idraulico in questione sia costituito dalla creazione di un argine attorno all'area interessata dalla bonifica, in cui si è fatto confluire il canale di Montecchio Vecchio, il quale, depositando sedimenti trasportati durante le piene, determina il graduale innalzamento del livello del suolo.
Nel lungo e complesso processo evolutivo che ha caratterizzato la complessiva bonifica dell'area di , la struttura idraulica in questione ha subito nel tempo tutta una serie Pt_7 di modifiche e in particolare (e in estrema sintesi): la 1° colmata è stata quella il cui recinto era (grossomodo) compreso tra l'attuale argine dx del Canale di Montecchio
Nuovo e la via di Porto a;
l'adduttore delle c.d. acque torbide era già il T. ; Pt_7 Per_1 questo sistema risulta dismesso dal 1885; la 2° colmata, prolungando il canale di adduzione delle acque del T. , ha investito la contigua area a valle della via di Per_1
Porto a , delimitata a ovest dal c.d. arginello dei Noci e a nord dall'argine di quella Pt_7 attuale;
la 3° colmata (entrata in funzione dal 1922), che coincide con quella attuale, procede verso nord sino alla S.P. n. 27 in adiacenza a quella che era la seconda.
In particolare, nella attuale versione dell'opera, il canale di Montecchio Vecchio risulta arginato solo in sinistra idraulica, riversando dunque tutte le sue acque in destra idraulica, espandendosi in una vasta pianura che arriva fino ai piedi della collina di
, quindi dirigendosi all'interno della c.d. cassa di colmata, da cui l'acqua defluisce Pt_7 attraverso un tubo di scarico posto sul fondo. In tale attuale assetto il CTU ha evidenziato come siano soggette ad utilizzo nell'ambito della 'colmata' i terreni corrispondenti a 'le sole particelle di recinto/opere e in dx C.le di Montecchio fino al livello di massima espansione della colmata, in tutto il tratto a partire da qualche decina di metri a valle della botte dunque con esclusione dei terreni a cui il consulente CP_3 si riferisce come 'in dx C.le di Montecchio compresi tra via di Porto a e l'argine Pt_7 sud di colmata, presumibilmente in quanto assetto stabilizzato (i.e. esaurito in termini di indennità) con la colmata precedente ed in ragione dei benefici (protettivi) per i terreni (della medesima proprietà) in sx'.
Da ultimo, nel novembre del 2019, poi di nuovo nel dicembre 2019 e ininterrottamente fino alla proposizione della presente domanda giudiziale, risulta essere stato infine aperto un varco nell'argine di sbarramento per far defluire l'acqua, riducendone così la permanenza nei terreni della 'colmata'.
Risulta pacificamente ed è comprovato dalla documentazione in atti che il sistema utilizzato dalle pubbliche amministrazioni che negli anni si sono succedute nella gestione della 'colmata' non è stato quello dell'esproprio né della costituzione di servitù di allagamento sui terreni dei privati posti all'interno della 'colmata' e/o adiacenti alla stessa, bensì quello della conclusione di una serie di convenzioni con i proprietari, aventi ad oggetto l'erogazione di canoni a fronte dell'utilizzo dei loro terreni in funzione della colmata.
Tanto premesso, i terreni per i quali le aziende agricole ricorrenti hanno chiesto indennizzi e/o risarcimenti danni per l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione quale sede di colmata sono i seguenti:
: Foglio 107, particelle 25, 26, 28, 29, 46, Parte_6
115, 117 118– per complessivi mq. 62.117,00; di tali terreni viene allegato che quelli di cui alle partt 115, 117, 118 foglio 107, acquistati dall'azienda con atto di compravendita del 19.12.2006, non sarebbero mai stati oggetto di alcuna convenzione;
quanto ai terreni di cui al foglio 107 p.lle 25, 26, 28, 29 e 46 risultano essere stati oggetto di convenzione con la regione stipulata in data 11.04.2018;
: Foglio 107, particelle Controparte_4
8, 9, 38, 61, 63, 124, 58, 19, 20 foglio 104 per complessivi mq. 82.873; viene allegato che di tali terreni quelli di cui alla part 58 sono stati acquisiti nel 2015 e mai oggetto di convenzione;
di tali terreni quelli di cui foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107
p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124, risultano essere stati oggetto di convenzione con la regione stipulata in data 11.04.2018;
-Podere “Il Belvedere su Cortona” di : Foglio 104, Parte_4
Particelle 8 – 10 per complessivi mq 49.300; è stato allegato che per tutti detti terreni sarebbero scadute nel 2008 le convenzioni stipulate con la provincia, successivamente mai rinnovate.
In particolare i ricorrenti hanno allegato che le aziende agricole “Lodolazzo” e
[...]
” dei , hanno stipulato le ultime rispettive convenzioni con l'ente Pt_1 Parte_6 gestore della colmata nel 2011, rinnovate nel 2013 fino al 2016 (che risultano concluse tutte con la provincia di Arezzo), concludendo quindi una ulteriore convenzione nel 2018
(con la regione ). P_
Hanno poi dedotto che nel 2006 l'azienda aveva acquistato ulteriori terreni Parte_1 limitrofi (foglio n.107 particelle n.115 di are 63.07 n.117 di Ha 1.55.32 n.118 di Ha 2.08 per complessivi mq 22.047) che non erano mai stati oggetto di alcuna convenzione, essendo la relativa richiesta di estensione dell'accordo in essere sugli altri terreni stata respinta con provvedimento del 2010 e quindi reiterata nel 2018.
Allo stesso modo rilevavano che l'azienda agricola 'Lodolazzo' nel 2015 aveva aggiunto alla sua proprietà ulteriori terreni (part. n.58, foglio 107 per complessivi mq 20.000), senza che fosse mai stata conclusa con l'amministrazione alcuna convenzione relativamente agli stessi, né dunque corrisposto alcun indennizzo, pur essendo anch'essi ricomprensibili nella ' Pt_7
Quanto al 'Podere Belvedere di Cortona' l'ultima convenzione stipulata nei suoi confronti era invece scaduta ne 2008 e non più rinnovata, nonostante il perdurare dell'utilizzo dei terreni in funzione della 'colmata'.
3.Le istanze istruttorie e la richiesta di rinnovazione della CTU – Le istanze istruttorie su cui insistono le parti ricorrenti non meritano accoglimento.
La richiesta riguarda infatti l'assunzione di prove testimoniali in cui la capitolazione concerne la verificazione di allagamenti dei terreni oggetto di causa: le suddette circostanze, espresse in termini per lo più generici (laddove si fa riferimento ad ampi archi temporali in cui si sarebbero verificati i fenomeni), sono oltre che inammissibili, anche non rilevanti ai fini del decidere, laddove il fatto che i terreni siano stati oggetto di allagamento non significa affatto che lo stesso sia stato collegato all'utilizzo degli stesso come 'scolmatori', piuttosto che determinato da altre cause. In tal senso la questione è stata affrontata compiutamente dal CTU che mediante l'utilizzo di modelli di simulazione degli allagamenti che tenga conto della molteplicità dei fattori in gioco, ha permesso di esaminare la funzione svolta dalle singole particelle di terreno rispetto all'area di colmata. Del pari inammissibili sono tutti gli ulteriori capitoli in cui si chiede ai testimoni sia di valutare sia le cause di una serie di ammaloramenti di colture, sia l'entità delle perdite.
Anche la richiesta di rinnovazione della CTU spiegata dalle parti ricorrenti non merita accoglimento. A tale proposito si evidenzia come la espletata consulenza tecnica fornisca una serie di dati necessari e sufficiente ad inquadrare sia le caratteristiche dell'opera idraulica in questione, sia la collocazione dei terreni dei ricorrenti rispetto alla stessa, laddove tutti gli ulteriori aspetti riguardanti sia i termini contrattuali della vicenda, sia l'individuazione del fatto illecito e dei conseguenti danni risarcibili, sono aspetti prettamente giuridici che non si ritiene abbisognino di ulteriore approfondimento tecnico di supporto.
4.La responsabilità contrattuale ex art. 1591 c.c. – I ricorrenti hanno in primo luogo proposto domanda di pagamento di indennizzo e maggior danno ex art. 1591 c.c. anche in relazione all'art. 1223 c.c., per la mancata restituzione dei terreni allo scadere delle relative convenzioni con la pubblica amministrazione.
Ciò posto, va in primo luogo rilevato come, a fronte dell'eccezione sollevata dalla
, che ha evidenziato di gestire la struttura idraulica in questione - Controparte_1 almeno per quanto concerne il periodo interessato dalle richieste risarcitorie in esame - solo dal 1.01.2016 (come da LR n° 22 del 6.03.2015), gli attori hanno rinunciato alla chiamata in causa della Provincia di Arezzo quale ente di gestione nel periodo precedente e la richiesta è stata limitata al periodo di competenza dell'ente convenuto ovvero dal primo gennaio 2016 fino alla domanda giudiziale (proposta nel settembre
2020).
Tanto premesso, nel periodo oggetto di domanda, la risulta aver Controparte_1 concluso, in data 11.04.2018, una convenzione con il titolare dell'azienda agricola
'Lodolazzo' di , avente ad oggetto l'utilizzo da parte dell'ente pubblico Parte_5 dei terreni di proprietà della suddetta azienda (distinti al catasto al “foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107 p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124).
In particolare, sulla premessa che i suddetti terreni, in caso di piena 'sono interessati dalle esondazioni del canale di Montecchio Vecchio, allacciante del Canale Maestro della
Chiana e conseguentemente sono soggetti a temporanea sommersione', precisandosi altresì che 'ai fini del trattenimento e della chiarificazione delle acque di piena del canale allacciante sopra menzionato, si è reso necessario l'utilizzo a colmata da parte della
, dei terreni medesimi', al punto 1 della convenzione era stabilito che i Controparte_1 proprietari dei terreni concedevano, per la durata di un anno, i suddetti terreni alla
, dalla quale sarebbero stati utilizzati 'come recapito delle acque dell'allacciante P_ dei rii cortonesi ed in particolare del Canale di Montecchio Vecchio, in attesa di futuri interventi finalizzati alla definitiva sistemazione idraulica del corso d'acqua'. Nella medesima convenzione era prevista la possibilità del titolare dei terreni di coltivarli o praticare il pascolo a suo rischio, salve le specifiche esigenze idrauliche. Era quindi stato pattuita (art. 12) una indennità annua pari ad euro 263,67 per ogni ettaro, per un importo complessivo di euro 2.101,79 (considerati 7,9713 ettari utilizzati a colmata).
Era inoltre stata prevista la riconsegna dei terreni (art.10), salvo rinnovo 'alla data stabilita all'art. 1 della presente convenzione', dunque in via automatica alla scadenza, precisandosi che 'ogni disagio che possa derivare alle aree interessate da qualsiasi intervento effettuato sulle medesime si intende ricompreso negli importo previsti al successivo art 12'.
Analoga convenzione era conclusa dalla , sempre in data 11.04.2018, con i P_ titolari dell' per l'utilizzo dei terreni distinti Parte_6 al catasto al foglio 107 p.lle 25, 26, 28, 29 e 46. Anche in questo caso era previsto l'utilizzo delle suddette aree come recapito delle acque dell' dei rii cortonesi CP_2 ed in particolare del canale di Montecchio Vecchio, per la durata di un anno, a fronte della corresponsione di una indennità pari ad euro 197,72 per ogni ettaro, per un importo complessivo annuo di euro 935,91 (considerati 4,7335 ettari di terreno utilizzati per la colmata).
Nessuna convenzione risulta invece conclusa dalla – per lo meno nel Controparte_1 periodo oggetto della domanda – con 'Podere Belvedere di Cortona'.
Ciò detto, la responsabilità del locatario disciplinata dall'art. 1591 c.c. ha natura contrattuale e deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne consegue l'esclusione di un tale tipo di responsabilità in mancanza di un rapporto contrattuale di tipo locativo intercorso tra le parti in causa;
tale domanda deve dunque essere respinta con riferimento all'azienda agricola 'Podere Belvedere di Cortona', che, pacificamente, nel periodo oggetto di causa non ha concluso nessuna convenzione con la (essendo le sue ultime convenzioni, stipulate con la Provincia di Controparte_1
Arezzo, scadute nel 2008 e non rinnovate negli anni successivi).
Quanto alle altre due aziende agricole ricorrenti, ' e 'Lodolazzo', va in primo Parte_1 luogo verificato se i peculiari contratti conclusi con nel 2018 possano Controparte_1 essere assimilati a locazioni di fondi, cui la norma invocata si riferisce e, in caso positivo, se la situazione venutasi a creare alla scadenza contrattuale possa o meno essere interpretata in termini di mancata restituzione dei rispettivi terreni oggetto di convenzione.
In proposito la , costituendosi, ha contestato l'applicabilità dell'art. Controparte_1
1591 c.c., non potendo alla convenzione intervenuta inter partes essere attribuita la natura di contratto di locazione dovendosi piuttosto inquadrare la fattispecie nell'ambito dei contratti innominati o atipici da cui scaturisce un diritto personale atipico di godimento dell'immobile.
Riguardo al primo aspetto, si osserva come le convenzioni concluse nel 2018 dalla regione con le aziende agricole ' e 'Lodolazzo', denominate ciascuna P_ Parte_1
'convenzione per l'utilizzo a colmata da parte della regione' risultano avere ad oggetto
'l'occupazione' per la durata di un anno dei terreni dell'azienda agricola da parte della regione, per l'utilizzo specifico indicato come 'recapito delle acque dell'Allacciante dei
Rii Cortonesi ed in particolare delle acque del Canale di Montecchio Vecchio, in attesa di futuri interventi finalizzati alla definitiva sistemazione idraulica del corso d'acqua'. Al proprietario dei terreni, indicato nel contratto quale concedente, era mantenuta la facoltà di operare all'interno dei suddetti terreni, purchè con esclusione degli argini e con attività 'che non ostacolino l'utilizzo a colmata dell'area medesima', con divieto di sottrarre le relative acque dai terreni. A fronte di ciò era previsto il pagamento da parte della di un corrispettivo annuo denominato 'indennità'. P_
Tanto premesso, tenuto conto del criterio letterale e dell'interpretazione complessiva del contratto ex art. 1363 c.c., lo stesso non può essere ricondotto allo schema della locazione, che si definisce come il negozio con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere ad un'altra (conduttore) una cosa non consumabile, mobile e/o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone, pigione, affitto). Nella fattispecie, ciò che porta ad escludere la locazione è lo stesso oggetto del contratto, consistente in una particolare forma di godimento del terreno, utilizzato temporaneamente e periodicamente quale 'recapito' delle acque di colmata, con contestuale possibile utilizzo anche da parte del proprietario, nei limiti della compatibilità con i ciclici fenomeni sommersivi.
Si rientra pertanto nell'ambito di contratti atipici aventi ad oggetto una particolare forma di godimento dei terreni dietro pagamento di un corrispettivo.
Detto questo, pur nelle peculiarità che contraddistinguono le convenzioni in esame, queste ultime condividono una analoga ratio rispetto al contratto di locazione propriamente detto. Sul piano dell'identificazione della causa del contratto di locazione, la più recente giurisprudenza, tende a valorizzare la dimensione dello scambio (in sé considerato) tra l'utilità economico-sociale rappresentata dal godimento di un bene immobile e l'importo monetario del canone: uno scambio in cui la prestazione patrimoniale del conduttore non risulta affatto volta a "compensare" il sacrificio del godimento diretto del bene da parte del locatore, bensì a "corrispondere" alle utilità offerte dal locatore secondo i termini di una specifica dinamica funzionale di carattere economico-sociale (cfr. Cass SSUU n° 4892/2025).
Dunque i contratti con i quali le aziende agricole hanno concesso in uso parte dei loro terreni alla , affinchè questa, dietro pagamento di un canone annuo, li Controparte_1 adibisse a scolmatori, pur essendo qualificabili quali contratti atipici si ritiene possano essere assimilati, con particolare riferimento alla causa di godimento di un bene dietro pagamento di un corrispettivo, a contratti di locazione. Da ciò deriva l'applicazione alle convenzioni in esame della previsione dell'art. 1591 c.c. in via analogica, consentita dalla condivisione dei contratto dell'eadem ratio rispetto alla locazione, proprio perché si concede comunque un bene in godimento, ancorchè ciò avvenga senza escludere del tutto, ma solo limitando, il concomitante utilizzo da parte del proprietario.
Si osserva dunque che in entrambe le convenzioni stipulate con le dette aziende era stata prevista la automatica restituzione dei terreni alla scadenza, in mancanza di rinnovo (ovvero alla data del 11.04.2019). E' tuttavia pacifico che i terreni già oggetto delle dette convenzioni, anche successivamente alle relative scadenze, continuavano a far parte della colmata, fungendo da scolmatori delle acque del canale di Montecchio
Vecchio. Dunque, pur essendo i terreni nella disponibilità giuridica dei rispettivi proprietari, anche dopo la fine delle convenzioni gli stessi hanno di fatto continuato ad essere soggetti all'utilizzo funzionale alla 'colmata', accogliendo le acque di piena del canale di Montecchio Vecchio, dunque rimanendo nella disponibilità di fatto dell'ente di gestione dell'opera idraulica. Ciò significa che, pur mantenendo i proprietari la detenzione dei loro terreni, con la scadenza delle convenzioni, non ne hanno comunque riacquistato il pieno godimento, essendo rimasti soggetti ai periodici, quanto improvvisi, allagamenti legati alle piene del canale Montecchio Vecchio.
Deve dunque ritenersi applicabile in via analogica l'art. 1591 c.c. alle fattispecie relative alla convenzioni stipulate con le aziende agricole ' e 'Lodolazzo', alle cui Parte_1 scadenze (l'11.04.2019), nonostante la formale previsione della automatica restituzione dei terreni, questi hanno continuato a fungere da scolmatori e, dunque, sono rimasti di fatto in uso all'ente pubblico, in relazione al funzionamento dell'opera idraulica in questione.
In proposito è stata prodotta in atti (doc 3) la lettera con cui la , in Controparte_1 risposta alle contestazioni dei difensore delle ricorrenti in data 11.06.2019, relative agli allagamenti dei terreni in questioni, affermava: '…si fa presente che gli allagamenti degli ultimi giorni del mese di maggio 2019 sono stati diffusi su tutto il territorio della
Valdichiana e che, per questo, la con DGRT n° 794 del 17.06.2019 ha Controparte_1 emesso lo stato emergenziale regionale. L'attuale conformazione della zona della colmata di ha subito le conseguenze di questi intensi eventi piovosi con il Pt_7 riempimento della cassa di colmata e l'allagamento dei terreni circostanti posti in destra idrografica del canale di Montecchio Vecchio. Evento caratteristico in conseguenza delle piene dei vari corsi d'acqua provenienti dal versante andando ad interessare CP_2 anche i terreni dei suoi assistiti. La permanenza delle acque su tali terreni è però stata limitata a pochi giorni (2 – 4 giorni massimo) che, con molta probabilità, non ha determinato ripercussioni sul raccolto del frumento e del girasole, mentre sicuramente non ha determinato danni alla piantagione del nocciolo'.
Ulteriori allagamenti derivanti dal riempimento dei terreni situati nella colmata con le acque di piena del canale Montecchio Vecchio sono stati documentati mediante foto aeree riportate anche nella CTU relativamente al luglio 2019.
Tali elementi, a prescindere dai danni più o meno intensi ai terreni ed alle specifiche colture, dimostrano il permanere, anche a convenzione ormai scaduta, di una situazione di sostanziale sottoposizione dei terreni in questioni agli allagamenti correlati al funzionamento della colmata, con conseguente perdurante loro utilizzo da parte della pubblica amministrazione, quali scolmatori delle acque di piena dell'adiacente canale.
Ciò determina, per quanto detto, il diritto dei proprietari dei terreni a vedersi rifondere da parte della il compenso predeterminato dall'art. 1591 c.c., coincidente, sulla P_ base delle detta norma, con il corrispettivo pattuito nel cessato contratto atipico di utilizzo del terreno, dovuto fino alla effettiva, completa restituzione dei terreni (dunque nel caso in esame fino alla cessazione dell'utilizzo dei terreni 'a colmata').
La giurisprudenza interpreta infatti l'obbligo di pagamento del suddetto corrispettivo come una forma di indennità di occupazione, dovuta fino alla effettiva riconsegna dell'immobile, da intendersi come recupero della piena disponibilità ed utilità della res locata.
Nel caso di specie, dunque, considerato che il corrispettivo annuo pattuito nella convenzione tra e l'azienda agricola 'Lodolazzo' di Controparte_1 Parte_5 era pari ad euro 2101,79, tenuto conto della mancata effettiva restituzione dei terreni
– nei termini sopra specificati – dalla scadenza contrattuale dell'11.04.2019 alla domanda del 14.09.2020, l'importo dovuto alla ricorrente azienda agricola 'Lodolazzo'
è pari a complessive euro 2.977,53 (euro 2101,79 fino all'11.04.2020 e ulteriori euro
875,74 per i restanti cinque mesi fino alla domanda del 14.09.2020, considerando il valore unitario mensile parametrato al pattuito canone annuo).
Con riferimento all'azienda agricola ' considerato che il corrispettivo annuo Parte_1 pattuito nella convenzione stipulata con la era di euro 935,91, tenuto Controparte_1 conto della mancata restituzione dei terreni – nei termini sopra specificati – dalla scadenza contrattuale dell'11.04.2019 alla domanda del 14.09.2020, l'importo dovuto alla ricorrente azienda agricola ' è pari ad euro 1.325,87 (euro 935,91 fino Parte_1 all'11.04.2020 ed ulteriori euro 389,96 per i restanti cinque mesi fino alla domanda del
14.09.2020, considerando il valore unitario mensile parametrato al pattuito canone annuo).
Ai fini della determinazione del detto importo previsto dall'art. 1591 co I c.c. non può invece giuridicamente tenersi conto, dell'intervenuta apertura di un varco di deflusso delle acque, avvenuto per pochi giorni a novembre 2019 e poi dal 22.12.2019 ininterrottamente fino alla data della domanda del 14.09.2020.
Seppure l'azionamento di tale deflusso abbia pacificamente determinato una riduzione dello stazionamento delle acque di piena nei terreni, non ha fatto venir meno la loro attitudine ad essere utilizzati, al bisogno, quali scolmatori, dunque non ha fatto venir meno il loro sostanziale utilizzo da parte della in relazione al funzionamento P_ della colmata. Del pari del tutto irrilevanti ai fini della debenza del detto corrispettivo vanno ritenute l'intensità e la frequenza degli allagamenti, rilevando unicamente il mantenimento della potenziale utilizzabilità da parte della pubblica amministrazione, dei terreni in funzione della struttura idraulica di colmata. In proposito si osserva infatti come la giurisprudenza consolidatasi con riferimento all'art. 1591 c.c. – che qui si richiama in via analogica - ritiene irrilevante la restituzione solo parziale del bene locato, non essendo quindi possibile ridurre tale corrispettivo proporzionalmente alla parte dell'oggetto dell'affitto restituito. La Suprema Corte ha sul punto evidenziato come “tale conclusione deriva in maniera indiscutibile dall'art. 1591 cit., il quale non prevede “rilasci parziali”, ma anche dalla logica stessa del sistema, dal momento che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo è giustificata dalla natura del rapporto di locazione (e di affitto di azienda) con riferimento al godimento del bene nella sua totalità e, dunque, può venire meno solo quando tutto il godimento cessa. Se così non fosse, si verrebbe a legittimare, nonostante la cessazione del rapporto, un adempimento parziale dell'obbligazione di rilascio purché retribuito proporzionalmente, così determinando una sorta di unilaterale mutamento del contenuto del rapporto ad iniziativa dell'affittuario il quale, rilasciando parzialmente o con restituzioni successive il bene, potrebbe giustificare il permanere di un godimento pro parte del tutto estraneo alla logica del rapporto contrattuale ed alla sua cessazione” (cfr. Cass. n° 31257/2024).
Trattandosi di debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico, sui detti importi sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Se dunque la corresponsione del corrispettivo fino alla effettiva riconsegna di cui all'art. 1591 c.c. costituisce una sorta di liquidazione automatica, fondata su di una presunzione iuris et de iure, che non ammette la prova contraria (cfr. Cass. 16 luglio 2019, n. 18946,
e 7 ottobre 2021, n. 27287, in linea con una precedente giurisprudenza), il 'maggior danno' cui fa riferimento l'ultima parte della medesima norma, deve invece essere espressamente provato dal locatore. Nel caso di specie le parti ricorrenti non hanno invece provato di aver subito, successivamente alla scadenza della convenzione, danni superiori al corrispettivo pattuito con la convenzione.
Dall'esame della stessa CTU si rileva al contrario come i danni al terreno ed alle colture, parametrati agli effettivi giorni di allagamento, siano stati addirittura inferiori al canone dovuti ex art. 1591 c.c.
La domanda di corresponsione del maggior danno non può dunque essere accolta per mancanza di prova.
5.La responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – I ricorrenti hanno altresì proposto domanda di risarcimento danni da fatto illecito dell'ente di gestione della colmata consistente nel mancato rinnovo ovvero nella mancata stipula delle convenzioni e nel contestuale asservimento alla colmata dei terreni dei ricorrenti in mancanza di alcun titolo. Nell'ambito di tale domanda di risarcimento danni da responsabilità extra contrattuale, i ricorrenti hanno fatto valere anche il nocumento da inquinamento dei loro terreni, conseguente al trasporto su di esso di molteplici rifiuti, di varia natura, trascinati dalle piene.
Anche per la suddetta responsabilità da fatto illecito deve essere esaminato unicamente il periodo in cui la gestione dell'opera idraulica è stata in capo alla convenuta P_
(cui è stata limitata la domanda), ovvero dal 1.01.2016 in poi (fino alla
[...] domanda giudiziale).
Cominciando dai terreni oggetto delle convenzioni stipulate con la nel 2018 – P_ di cui si è detto al paragrafo che precede - per gli stessi non residuano spazi per ipotizzare un danno da responsabilità extra contrattuale per la mancata proroga della convenzione dopo la scadenza, essendo per detto periodo (dal 11.04.2019 al
14.09.2020) l'utilizzo delle porzioni di fondo facenti parte della compensato con Pt_7 la percezione ex art. 1591 c.c. del corrispettivo già pattuito con il contratto scaduto e non essendo stati provati danni ulteriori.
La questione della configurabilità di una responsabilità extra contrattuale della P_ si pone invece: per i medesimi terreni oggetto di convenzione nel 2018 per il periodo alla stessa antecedente, dall'1.01.2016 all'11.04.2018 (ovvero: per l' Pt_6 [...]
i terreni di cui al Foglio 107, particelle 25, 26, 28, 29, 46; Parte_6 per l'Azienda Agricola ed Agrituristica “Lodolazzo” di i terreni di cui al Parte_5 foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107 p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124);
-per i terreni acquistati dall'Azienda Agricola “ ” dei il 19.12.2006 Parte_1 Parte_6
(part foglio n.107 partt. n.115 e n.117, 118 risultanti dall'invocato contratto di acquisto del 2006, mentre la part 79 indicata in citazione appare come un errore materiale, come indicato anche dal CTU) e non oggetto di alcuna convenzione;
-per i terreni acquisiti dall'azienda agricola 'Lodolazzo' nel 2015 (part 58 foglio 107) non oggetto di alcuna convenzione;
per i terreni del Podere “Il Belvedere su Cortona” di (Foglio Parte_4
104, Partt. 8 – 10) non oggetto di convenzioni con la regione (dopo quella con la provincia scaduta nel 2008 e non rinnovata).
Va quindi in primo luogo verificato se per i suddetti terreni, nel periodo di cui è causa, in cui la ha avuto la gestione dell'opera idraulica, sono stati o meno Controparte_1 utilizzati dalla pubblica amministrazione come scolmatori delle acque del canale di
Montecchio, senza un valido titolo e senza corrispondere alcuna indennità.
La risposta deve essere data in termini sicuramente positivi per i terreni in relazione ai quali nell'aprile del 2018 la ha stipulato le convenzioni sopra esaminate, P_ riconoscendosi nella premessa dei detti contratti che gli indicati terreni dall'
[...]
(foglio 107 p.lle 25, 26, 28, 29 e 46) e dell'azienda “Lodolazzo” Parte_6
(foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107 p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124) erano
'interessati dalle esondazioni del canale di Montecchio Vecchio, allacciante del Canale
Maestro della Chiana e conseguentemente sono soggetti a temporanea sommersione', così che se ne era reso necessario 'l'utilizzo a colmata'.
L'invariato contesto idraulico in cui i detti terreni si trovavano nei due anni precedenti fanno dunque ritenere che anche nell'arco temporale antecedente alla convenzione, dall'1.01.2016 all'11.04.2018, i medesimi terreni fungessero di fatto da scolmatori, essendo dunque periodicamente soggetti ad essere sommersi dalle acque di piena del canale di Montecchio Vecchio.
Il fatto che pacificamente detti terreni fossero stati anche in precedenza oggetto di analoghe convenzioni con le quali in cambio dell'utilizzo 'a colmata' era versato un indennizzo ai proprietari, connota in termini di colpa la condotta della pubblica amministrazione, che ne ha usufruito per far funzionare l'opera idraulica in questione, senza né attivare un procedimento di espropriazione, né concludere un accordo con i privati proprietari. Né in termini differenti fa propendere il fatto che gli allagamenti siano periodici: il fatto che detti terreni siano parte della colmata, fa sì che gli stessi siano utilizzati per tutti i vari allagamenti che vengano via via determinati dalla piena del canale di Montecchio, essendo quindi assoggettati ad un fenomeno che inevitabilmente ne condiziona e limita l'utilizzo da parte dei suoi proprietari.
Neppure si ritiene possano operare in termini limitativi del danno risarcibile da responsabilità extra contrattuale una serie di pattuizioni - contenenti rinunce ad indennizzi e/o accordi aggiuntivi - rinvenute dal CTU nelle varie convenzioni succedutesi fin dal primi del 1900 – se solo si osserva trattarsi di contratti stipulati tra soggetti differenti rispetto alle attuali parti processuali, cui non sono dunque a queste ultime opponibili, nonché considerato che non risultano peraltro essere state sollevate dalla convenuta le relative eccezioni inerenti eventuali limitazioni convenzionali del diritto all'indennizzo da cui derivi l'esclusione del risarcimento del danno, tutte circostanze all'evidenza non rilevabili di Ufficio.
Da ciò consegue altresì che il relativo risarcimento danni debba essere commisurato non già ai singoli allagamenti verificati ed alla relativa durata – come ritenuto dalla convenuta e come indicato nelle conclusioni tratte dal CTU - bensì all'esposizione dei terreni alle piene, in cui si sostanzia il corrispondente utilizzo da parte della pubblica amministrazione che gestisce la 'colmata'. Il fatto illecito che si imputa alla pubblica amministrazione non consiste infatti nell'intervenuto allagamento dei terreni, che non costituisce esso stesso frutto di negligente mantenimento dell'opera, ma che - per come spiegato sopra - è parte essenziale del funzionamento della colmata, che per raggiungere il suo scopo abbisogna di terreni, collocati all'interno di un recinto, in cui far espandere le acque.
In tal senso, il relativo danno, da quantificarsi in via equitativa ex art. 2056 c.c. si ritiene che possa essere valutato prendendo a parametro i canoni stabiliti nelle convenzioni stipulate nel 2018, che sono distinti a seconda delle varie attitudini dei terreni alla
'soggiacenza idraulica' e per la cui determinazione si è dunque tenuto conto di posizione dei terreni all'interno della colmata e caratteristiche colturali, ricomprendendosi in esso forfettariamente anche il disagio creato anche dagli eventuali rifiuti trascinati dalla piena e depositati nei terreni (che secondo l'id quod plerumque accidit rappresentano una evenienza ragionevolmente probabile). Non sussistono i presupposti per alcun ulteriore aumento di detti importi per il lamentato inquinamento ambientale dei detti terreni a seguito delle ripetute piene (circostanza che non ha trovato alcun riscontro neppure a seguito degli accertamenti del CTU).
In tal senso il danno da illecito utilizzo dei detti terreni per il periodo 1.01.2016 –
11.04.2018 può essere equitativamente quantificato: per l'azienda agricola 'Lodolazzo' in complessive euro 4.728,58 (euro 2101,79 dall'1.01.2016 all'1.01.2017; euro 2101,79 dal 2.01.2017 al 2.01.2018 ed euro 525 fino al 11.04.2018); per l'azienda agricola
[...]
in complessive euro 2105,82 (euro 935,91 dall'1.01.2016 all'1.01.2017; euro Pt_1
935,91 dal 2.01.2017 al 2.01.2018 ed euro 234,00 fino al 11.04.2018).
Con riferimento ai terreni non oggetto di alcuna convenzione stipulata con P_
e per i quali i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
[...] da utilizzo senza titolo per gli allagamenti di colmata, deve verificarsi se gli stessi rientrassero o meno nelle aree adibite a scolmatori delle acque di piena del canale di
Montecchio Vecchio.
Quanto ai terreni acquistati dall'azienda agricola 'Lodolazzo' nel 2015 (part 58 foglio
107) il CTU ha escluso che la loro collocazione rispetto alla colmata, unito 'al variato assetto di protezione idraulica definito dalla proprietà per rimaneggiamento delle relitte arginature a campagna' abbia comportato un loro allagamento come effetto dell'utilizzo come scolmatori dell'opera idraulica in questione. Con riferimento a detta particella il
CTU ha evidenziato incidere semmai 'l'allagabilità o meno dell'ex lago di caccia, le cui incerte arginature sono relitti privatistici non soggetti ad alcun vincolo idraulico'. Ha quindi aggiunto che gli allagamenti di detto terreno, eventualmente verificatisi, sono sostanzialmente imputabili ad 'arginature a campagna', dunque ad un assetto agricolo dato ai terreni, non dipendente dalla colmata.
Non è dunque configurabile rispetto a detta porzione di fondo alcun utilizzo senza titolo da parte di . Controparte_1
Il CTU ha invece rilevato come i terreni acquistati dall'azienda agricola ' nel Parte_1
2006 (foglio n.107 partt. n.115 e n.117, 118) sono stati, ancorchè parzialmente, oggetto di allagamenti 'riconducibili alle opere di colmata', pur specificando il CTU che ciò è avvenuto 'per motivi legati più al generale assetto idraulico del C.le di Montecchio che non alla colmata attuale'.
Ciò detto, i terreni acquistati nel 2006 dall'azienda agricola , mai oggetto di Parte_1 convenzione, sono stati collocati dal CTU nell'area di allagabilità in via diretta per insufficienza di contenimento del C.le di Montecchio e con scolo sostanzialmente indipendente dalle opere di colmata (argine trasversale).
Il CTU ha tuttavia rilevato come solo una parte della particella 117 foglio 107, per una porzione di circa ha 0,80 sia interna alla colmata, rimanendo per il resto i terreni in oggetto esterni, con la conseguenza che i loro eventuali allagamenti non sono riconducibili all'utilizzo della struttura idraulica in questione.
E' quindi solo per detta porzione un utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione per i periodici allagamenti dell'area della colmata.
Va verificato se nel periodo di cui è causa in cui l'opera idraulica è stata gestita dalla convenuta (dall'1.01.2016 al 20.09.2020) l'utilizzo senza titolo di detti terreni, P_ mai oggetto di alcun accordo con i privati, sia stato connotato dall'elemento soggettivo per poter ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. A tale proposito risulta dalla documentazione prodotta in atti che la richiesta di ricomprendere nella stipulata convenzione anche il suddetto terreno era stata avanzata sia con raccomandata del
21.09.2010, cui era seguito il diniego da parte della Provincia, sia con ulteriore comunicazione via pec alla regione in data 28.06.2018, a cui non risulta essere stata data risposta.
A tale proposito si osserva che dalla ricostruzione storica effettuata dal CTU con riferimento a tutte le convenzioni succedutesi nel tempo, la particella 117 foglio 107 è risultata essere ricompresa in risalenti convenzioni, di talchè è configurabile l'elemento soggettivo dell'amministrazione convenuta nella misura in cui, nel periodo di cui alla domanda, ha continuato ad utilizzare anche la suddetta porzione di terreno in funzione della colmata, senza previamente acquisirne un titolo, come era stato fatto in precedenza, con conseguente inequivoca consapevolezza dell'uso cui tali aree erano deputate.
Per detta porzione di terreno il consulente dell'Ufficio ha valutato un danno pari a euro
50 all'anno, che si ritiene equitativamente condivisibile con riferimento alle descritte condizioni dell'area in questione, tenuto anche conto dell'apertura del varco avvenuta nel 2019, che ha ridotto l'impatto degli allagamenti nell'area; non condivisibile appare invece, per quanto detto sopra, la limitazione indicata dal CTU a solo a tre annualità, tenendo conto della verificazione e della durata delle sommersioni dei terreni, nonché dell'intensità degli allagamenti. Nel caso in esame il danno non è infatti limitato al periodo in cui si verifica l'allagamento e dunque alla durata dello stesso, proprio perché il fatto illecito non consiste nell'aver provocato l'esondazione, che integra un elemento tipico del funzionamento dell'opera ed è prevista e voluta proprio in quei terreni per far sì che la colmata determini la bonifica mediante il graduale innalzamento dei terreni su cui quando le acque si ritirano rimangono depositati materiali inerti. Consistendo invece il fatto illecito nello stesso utilizzo, da parte della pubblica amministrazione, dei terreni di privati come scolmatori, pur senza titolo, il danno non può che coincidere, dunque, con lo stato di permanente disponibilità dei terreni ai periodici allagamenti indotti nella colmata, proprio per permettere il raggiungimento dello scopo di bonifica della stessa.
Il danno da utilizzo senza titolo della porzione della particella 117 foglio 107 indicata dal
CTU deve essere quindi quantificato, in via equitativa in euro 250,00 che la regione deve risarcire all'azienda agricola . Parte_1
Con riferimento infine ai terreni dell'azienda agricola Podere “Il Belvedere su Cortona” di (partt 8, 10, foglio 104 per complessivi mq 49300) per Parte_4
i quali viene chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da utilizzo senza titolo, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo premesso come non siano in questa sede rilevanti gli accordi contenuti in precedenti convenzioni tra altre parti rispetto gli attuali soggetti processuali, tenuto altresì conto che eventuali limitazioni e/o rinunce alle indennità di allagamento scaturenti da precedenti contratti, non sono stati oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta, con conseguente non rilevabilità di ufficio trattandosi di eccezioni in senso stretto.
Ciò detto, va quindi verificato se anche detto terreni sono stati oggetto di utilizzo senza titolo in funzione degli allagamenti della colmata nel periodo oggetto di causa in cui la regione ha gestito la struttura idraulica in esame (dal 1.01.2016 al 20.09.2020). Il CTU nell'integrazione dell'elaborato ha in tal senso specificato che la particella 8 foglio
104 riguarderebbe un terreno 'ad allagabilità sostanzialmente imputabile all'assetto idro-morfologico della valle, indipendentemente dalle opere di colmata attuali'. Dunque per detti terreni non è configurabile un utilizzo correlato al funzionamento della colmata di da cui sia derivata la soggezione agli allagamenti imputabili a differenti fattori. Pt_7
Per quanto concerne la particella 10 foglio 104 dalla relazione del CTU si comprende che la stessa è invece rientrante nella colmata, ancorchè in posizione condizionata dall'apertura dello sbarramento dopo il dicembre 2019.
Il fatto che detto terreno fosse stato oggetto do convenzione con la pubblica amministrazione fino al 2008 e che anche successivamente al 2016 sia risultato soggetto agli allagamento da colmata, fa si che la condotta della PA, di suo utilizzo senza titolo, possa ritenersi connotato da colpa, tante la consapevolezza del protrarsi dell'utilizzo, nello stesso modo indicato dalle risalenti convenzioni.
Con riferimento all'entità del danno, per la stessa particella, può condividersi, in via equitativa, la stima fatta dal CTU, che, tenendo conto delle caratteristiche del terreno, ha valutato il danno pari ad euro 250 per anno. Quello che invece non può essere condivisa è la limitazione del risarcimento a solo due anni, in relazione ai soli periodi di verificazione degli allagamenti, quando, al contrario, l'utilizzo del terreno in funzione della colmata, avvenuto senza titolo, è consistito nella stessa disponibilità da parte della pubblica amministrazione, dell'area da utilizzare per creare gli allagamenti mediante i quali la struttura idraulica persegue le sue finalità di bonifica, con ciò dunque protraendosi per tutto il periodo in cui , quale ente di gestione, ha utilizzato il Parte_8 detto terreno senza costituire alcun titolo che la legittimasse.
Dunque il danno per l'utilizzo senza titolo della part 10 foglio 104 deve essere quantificato in euro 1125,00 per tutto il periodo dall'1.01.2016 al 20.09.2020.
Dunque, riepilogando, deve essere condannata a risarcire alle aziende Controparte_1 ricorrenti, a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c., per l'utilizzo dei terreni sopra indicati in mancanza di un titolo, i seguenti importi:
-ai titolari dell'azienda agricola 'Lodolazzo' l'importo di euro 4728,58;
-ai titolari dell'azienda agricola ' l'importo complessivo di euro 2355,82 (euro Parte_1
2105,82 + 250); ai titolari dell'azienda agricola 'Belvedere su Cortona' l'importo di euro 1125,00.
Sulle predette somme, liquidate in moneta attuale, trattandosi di debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, oltre agli ulteriori interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla presente sentenza al pagamento.
6. La subordinata domanda di indennizzo ex art. 44 del DPR 327/2001 –
L'accoglimento delle domande di risarcimento danni proposte in via principale ex art. 1591 c.c. e 2043 c.c., determina l'assorbimento della subordinata domanda di indennizzo ex art. 44 del DPR 327/2001, integrando quest'ultima, pacificamente una forma di responsabilità da c.d. atto legittimo della PA, da cui comunque derivi una riduzione del valore e/o dell'utilità di un bene di un privato.
7.Le spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1 condannata a risarcire i danni richiesti dalle ricorrenti, concorchè in misura minore rispetto alle domande. In proposito si osserva che, Come chiarito autorevolmente dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca, neppure parziale (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co II c.p.c., nel caso di specie non sussistenti.
Le suddette spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 1100 a € 5200). A tale proposito si è tenuto conto del credito risarcitorio più elevato tra quelli azionati e riconosciuti, considerato che il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c. (a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n°
3107/2017 e 18166/23). Tenendosi altresì conto dell'impegno difensivo prestato (medio), le spese, parametrate a quelle del primo grado di giudizio quale deve essere considerato il presente, sono così liquidate: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, €
851,00 per la fase decisoria, oltre all'aumento per l'assistenza di più soggetti ex art. 4 n° 2 D.L.vo 55/2014 e succ. modif., per un importo complessivo di euro 3317,60 per compenso, oltre gli oneri di legge come in dispositivo.
Sulla base dei medesimo principio, le spese di CTU, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale per le Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così statuisce:
1) riconosciuta la responsabilità contrattuale della per la ritardata Controparte_1 restituzione dei terreni ex art. 1591 c.c., la condanna a corrispondere ai titolari dell'
l'importo di euro 1.325,87 e ad ai Parte_6 titolari dell'azienda agricola “Lodolazzo” l'importo di euro 2.977,53, in entrambi i casi oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
2) riconosciuta la responsabilità extracontrattuale della ex art. 2043 Controparte_1
c.c. per l'utilizzo senza titolo dei terreni delle aziende ricorrenti, nei limiti indicati in parte motiva, la condanna a risarcire: ai titolari dell'azienda agricola 'Lodolazzo'
l'importo di euro 4728,58, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
ai titolari dell'azienda agricola ' l'importo complessivo di euro 2355,82 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
ai titolari dell'azienda agricola
'Belvedere su Cortona' l'importo di euro 1125,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
3) rigetta nel resto;
4)condanna a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che vengono Controparte_1 liquidate in complessivi € 3317,60 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, liquidate come in atti definitivamente a carico della P_
.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.07.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBLICHE DI FIRENZE
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ing Giancarlo Fianchisti Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo il 23/09/2020 al n. 1525/2020 r.g. promossa da:
(C.F. Parte_1
), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ERICA CodiceFiscale_2
FERRERI e dell'avv. VERUSCA CASTELLANI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTI ATTRICI –
e
quale titolare della ditta individuale PODERE Parte_4
“IL BELVEDERE SU CORTONA” (P.I. ), e quale P.IVA_2 Parte_5 titolare della ditta individuale AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA
“LODOLAZZO” (P.IVA ), elettivamente domiciliati presso lo studio P.IVA_3 dell'avv. GIANLUCA GUIDI, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI ATTRICI – contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_4 dell'Avv. VINCELLI GIUSEPPE dell'Avvocatura della Regione Toscana, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA- trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.07.2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parti attrici e : “In via istruttoria si insiste sull'ammissione Tes_1 Pt_5 delle prove testimoniali già capitolate nelle rituali memorie depositate;
sempre in via istruttoria viste le contestazioni mosse alla c.t.u. nelle note di udienza del 21.11.2024, si richiede rinnovarsi la medesima. Nel merito si conclude come in atto di citazione, solo nei confronti della ”; Controparte_1
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, adito, rigettata ogni contraria istanza e pretesa, nel merito:
1. In via principale: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per le ipotesi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare le pretese delle parti ricorrenti, poiché destituite di qualsiasi fondamento e comunque non provate;
2. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la venisse condannata per gli eventi di causa, dar luogo Controparte_1 alla riduzione del quantum domandato tenendo conto del vantaggio derivato dalla maggiore fertilità del terreno prodotta dalle colmate;
3. in via ulteriormente subordinata: - Rigettare la richiesta di corrispondere in favore dei ricorrenti l'indennizzo previsto dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001; Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.09.2020 e ritualmente notificato, l'
[...]
nonché e , unitamente Parte_6 Parte_3 Parte_2 all'Azienda Agricola ed Agrituristica “Lodolazzo” e al Podere “Il Belvedere su Cortona” di
, convenivano davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche di Parte_4
Firenze, la , per sentir dichiarare l'illegittima utilizzazione, di parte dei Controparte_1 loro terreni, per la costituzione della , in mancanza di valido Parte_7 titolo, con conseguente richiesta di condanna della convenuta, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale ex art. 1591 c.c., ovvero extracontrattuale ex art. 2043 c.c., a risarcire i danni correlati al ridotto e deteriore utilizzo agricolo delle aree soggette agli allagamenti (in termini di impossibilità di effettuare coltivazioni nei periodi delle probabili sommersioni dei terreni;
impossibilità di effettuare la rotazione delle colture;
impoverimento e perdita di elementi nutritivi presenti nei terreni;
indebolimento delle colture, inquinamento dei terreni con i materiali trasportati e depositati dalle acque).
Sulla premessa di essere tutti proprietari di terreni siti nel comune di LI
IN, adiacenti al canale di Montecchio Vecchio, i ricorrenti esponevano che fin dai primo del 1900 i loro terreni erano stati legittimamente destinati, sulla base di apposite convenzioni (stipulate con i vari enti che si erano via, via succeduti nella gestione dell'opera idraulica), a sede della 'colmata', realizzata per il trattamento delle acque di piena del canale di Montecchio Vecchio, allacciante cortonese del Canale Maestro della
Chiana. Evidenziavano quindi che le convenzioni e le loro proroghe erano scadute, lamentando che la Pubblica Amministrazione aveva tuttavia continuato ad utilizzare i loro terreni come cassa di colmata delle acque di piena, ancorchè senza avere più alcun titolo che la legittimasse (specificamente: per le aziende agricole 'Lodolazzo' e '
[...] la mancanza della convenzione riguardava gli anni 2017, 2019 e 2020, mentre Pt_1 per il Podere 'Belvedere su Cortona' il periodo dal 2008 fino all'attualità). Aggiungevano che erano inoltre sempre stati esclusi dalle convenzioni stipulate negli anni alcuni terreni acquistati dell'azienda ''San nel 2006, nonché altri acquisiti dall'azienda agricola Pt_1
'Lodolazzo' nel 2015, i quali avevano le stesse caratteristiche di quelli ricompresi nelle suddette convenzioni e, come gli stessi, erano parimenti interessati dalle periodiche sommersioni dovute alle esondazioni del canale Montecchio Vecchio. In subordine, chiedevano che venisse loro erogato l'indennizzo previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001 per le limitazioni e gli oneri derivanti alle loro proprietà, oltre interessi e rivalutazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che eccepiva la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, rappresentando di essere stata investita della competenza della gestione dell'opera idraulica in questione solo a partire dal 2016, con stipula delle convenzioni con i proprietari dei terreni ricompresi nella 'colmata' nel 2018
e solo per parte dei terreni con riferimento ai quali erano avanzate le richieste risarcitorie dei ricorrenti;
evidenziava quindi che i lamentati allagamenti di terreni avrebbero comunque avuto limitata consistenza, con permanenza dell'acqua solo per pochi giorni. In proposito la convenuta evidenziava di aver provveduto a modificare l'argine di sbarramento all'ingresso del canale di colmata, garantendo così un passaggio che permetteva il deflusso dell'acqua dai terreni dei ricorrenti in tempi molto più brevi e compatibili con la coltivazione. Aggiungeva che parte dei terreni dell'azienda '
[...]
e d quelli dell'azienda 'Lodolazzo', essendo situati a circa un km di distanza dallo Pt_1 scarico di fondo della colmata, erano soggetti a naturali allagamenti del canale di
Montecchio e/o dell' , per cui il lamentato ristagno di acqua non era Controparte_2 comunque riconducibile all'effetto della colmata. Contestava dunque sia an che quantum delle pretese risarcitorie, di cui chiedeva il rigetto.
A seguito delle difese della convenuta le parti attrici, con nota depositata in data
25.03.2021, chiedevano che il giudice delegato autorizzasse la chiamata in causa della
Provincia di Arezzo. Il Giudice delegato, con decreto in data 8.04.2021 riservava la suddetta decisione unitamente al merito. Le parti attrici, con nota depositata il
5.10.2022 dichiaravano di rinunciare alla chiamata in causa della Provincia e con la nota in data 28.09.2023 insistevano affinchè la causa proseguisse unicamente nei confronti dell'odierna convenuta , limitando le proprie domande risarcitorie Controparte_1 unicamente con riferimento alle annualità agrarie di competenza della (dal P_
2016 in poi).
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU seguita da sua integrazione.
La controversia è stata quindi discussa davanti al Collegio con modalità cartolare, ex artt. 127ter e 128 c.p.c., all'udienza del 26.6.2025, e trattenuta in decisione con ordinanza in data 10.7.2025 sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del
19.12.2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della – P_
Preliminarmente va chiarito come, in punto di diritto, la legittimazione passiva in senso tecnico consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
La verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis
Cass. 27/03/2017 n. 7776).
Su tale premessa, la questione posta dalla nel caso in esame non concerne P_ dunque la legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, ma alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, e cioè al merito della vicenda sostanziale;
è infatti evidente che, rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso, vi è coincidenza tra le posizioni che le ricorrenti hanno riferito alla P_ (quale ente tenuto alla gestione dell'opera idraulica della colmata di ) ed il diritto Pt_7 fatto valere (risarcimento dei danni subiti dovuti agli allagamenti dei terreni in mancanza di convenzioni, ovvero del rinnovo delle stesse), di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti della parte convenuta, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità dell'obbligazione risarcitoria attribuita sarà oggetto della valutazione di merito, per come di seguito.
2.I fatti di causa – Le tre parti attrici, corrispondenti ai titolari di altrettante aziende agricole, tutte proprietarie di terreni siti in LI IN (AR), nell'area interessata dalla c.d. 'colmata di (a cui di seguito ci si riferirà, per praticità, anche Pt_7 con il solo nominativo della relativa azienda agricola), hanno lamentato che l'ente gestore dell'opera idraulica avrebbe: 1) da una parte mancato di rinnovare le convenzioni stipulate per l'utilizzo di parte dei loro terreni come sede di colmata, pur continuando a destinarli a tale scopo, compromettendone l'utilizzo, senza alcun idoneo indennizzo;
2) da altra parte omesso di inserire nelle convenzioni una serie di ulteriori terreni, parimenti destinati a sede di colmata e, come tali, soggetti a periodici allagamenti che ne riducevano la produttività, senza che questo fosse compensato da alcun indennizzo.
Va premesso come la 'colmata di costituisca un'opera idraulica di bonifica, Pt_7 finalizzata a prosciugare la vasta zona paludosa circostante, costituta dalle aree ai piedi delle colline cortonesi – castiglionesi, innalzando il livello generale del terreno.
La stessa, per come chiarito dal CTU, rappresenta solo l'ultimo 'consolidato' di una lunga serie di interventi di risanamento della Valdichiana che, partendo dalla nota bonifica granducale, hanno interessato l'intero sistema di drenaggio delle acque alte cortonesi e castiglionesi ed i correlati canali di scolo di quelle basse del corrispondente comprensorio in dx del Canale Maestro della Chiana.
Per come emerge dall'inquadramento fatto dal CTU, risulta come il sistema idraulico in questione sia costituito dalla creazione di un argine attorno all'area interessata dalla bonifica, in cui si è fatto confluire il canale di Montecchio Vecchio, il quale, depositando sedimenti trasportati durante le piene, determina il graduale innalzamento del livello del suolo.
Nel lungo e complesso processo evolutivo che ha caratterizzato la complessiva bonifica dell'area di , la struttura idraulica in questione ha subito nel tempo tutta una serie Pt_7 di modifiche e in particolare (e in estrema sintesi): la 1° colmata è stata quella il cui recinto era (grossomodo) compreso tra l'attuale argine dx del Canale di Montecchio
Nuovo e la via di Porto a;
l'adduttore delle c.d. acque torbide era già il T. ; Pt_7 Per_1 questo sistema risulta dismesso dal 1885; la 2° colmata, prolungando il canale di adduzione delle acque del T. , ha investito la contigua area a valle della via di Per_1
Porto a , delimitata a ovest dal c.d. arginello dei Noci e a nord dall'argine di quella Pt_7 attuale;
la 3° colmata (entrata in funzione dal 1922), che coincide con quella attuale, procede verso nord sino alla S.P. n. 27 in adiacenza a quella che era la seconda.
In particolare, nella attuale versione dell'opera, il canale di Montecchio Vecchio risulta arginato solo in sinistra idraulica, riversando dunque tutte le sue acque in destra idraulica, espandendosi in una vasta pianura che arriva fino ai piedi della collina di
, quindi dirigendosi all'interno della c.d. cassa di colmata, da cui l'acqua defluisce Pt_7 attraverso un tubo di scarico posto sul fondo. In tale attuale assetto il CTU ha evidenziato come siano soggette ad utilizzo nell'ambito della 'colmata' i terreni corrispondenti a 'le sole particelle di recinto/opere e in dx C.le di Montecchio fino al livello di massima espansione della colmata, in tutto il tratto a partire da qualche decina di metri a valle della botte dunque con esclusione dei terreni a cui il consulente CP_3 si riferisce come 'in dx C.le di Montecchio compresi tra via di Porto a e l'argine Pt_7 sud di colmata, presumibilmente in quanto assetto stabilizzato (i.e. esaurito in termini di indennità) con la colmata precedente ed in ragione dei benefici (protettivi) per i terreni (della medesima proprietà) in sx'.
Da ultimo, nel novembre del 2019, poi di nuovo nel dicembre 2019 e ininterrottamente fino alla proposizione della presente domanda giudiziale, risulta essere stato infine aperto un varco nell'argine di sbarramento per far defluire l'acqua, riducendone così la permanenza nei terreni della 'colmata'.
Risulta pacificamente ed è comprovato dalla documentazione in atti che il sistema utilizzato dalle pubbliche amministrazioni che negli anni si sono succedute nella gestione della 'colmata' non è stato quello dell'esproprio né della costituzione di servitù di allagamento sui terreni dei privati posti all'interno della 'colmata' e/o adiacenti alla stessa, bensì quello della conclusione di una serie di convenzioni con i proprietari, aventi ad oggetto l'erogazione di canoni a fronte dell'utilizzo dei loro terreni in funzione della colmata.
Tanto premesso, i terreni per i quali le aziende agricole ricorrenti hanno chiesto indennizzi e/o risarcimenti danni per l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione quale sede di colmata sono i seguenti:
: Foglio 107, particelle 25, 26, 28, 29, 46, Parte_6
115, 117 118– per complessivi mq. 62.117,00; di tali terreni viene allegato che quelli di cui alle partt 115, 117, 118 foglio 107, acquistati dall'azienda con atto di compravendita del 19.12.2006, non sarebbero mai stati oggetto di alcuna convenzione;
quanto ai terreni di cui al foglio 107 p.lle 25, 26, 28, 29 e 46 risultano essere stati oggetto di convenzione con la regione stipulata in data 11.04.2018;
: Foglio 107, particelle Controparte_4
8, 9, 38, 61, 63, 124, 58, 19, 20 foglio 104 per complessivi mq. 82.873; viene allegato che di tali terreni quelli di cui alla part 58 sono stati acquisiti nel 2015 e mai oggetto di convenzione;
di tali terreni quelli di cui foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107
p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124, risultano essere stati oggetto di convenzione con la regione stipulata in data 11.04.2018;
-Podere “Il Belvedere su Cortona” di : Foglio 104, Parte_4
Particelle 8 – 10 per complessivi mq 49.300; è stato allegato che per tutti detti terreni sarebbero scadute nel 2008 le convenzioni stipulate con la provincia, successivamente mai rinnovate.
In particolare i ricorrenti hanno allegato che le aziende agricole “Lodolazzo” e
[...]
” dei , hanno stipulato le ultime rispettive convenzioni con l'ente Pt_1 Parte_6 gestore della colmata nel 2011, rinnovate nel 2013 fino al 2016 (che risultano concluse tutte con la provincia di Arezzo), concludendo quindi una ulteriore convenzione nel 2018
(con la regione ). P_
Hanno poi dedotto che nel 2006 l'azienda aveva acquistato ulteriori terreni Parte_1 limitrofi (foglio n.107 particelle n.115 di are 63.07 n.117 di Ha 1.55.32 n.118 di Ha 2.08 per complessivi mq 22.047) che non erano mai stati oggetto di alcuna convenzione, essendo la relativa richiesta di estensione dell'accordo in essere sugli altri terreni stata respinta con provvedimento del 2010 e quindi reiterata nel 2018.
Allo stesso modo rilevavano che l'azienda agricola 'Lodolazzo' nel 2015 aveva aggiunto alla sua proprietà ulteriori terreni (part. n.58, foglio 107 per complessivi mq 20.000), senza che fosse mai stata conclusa con l'amministrazione alcuna convenzione relativamente agli stessi, né dunque corrisposto alcun indennizzo, pur essendo anch'essi ricomprensibili nella ' Pt_7
Quanto al 'Podere Belvedere di Cortona' l'ultima convenzione stipulata nei suoi confronti era invece scaduta ne 2008 e non più rinnovata, nonostante il perdurare dell'utilizzo dei terreni in funzione della 'colmata'.
3.Le istanze istruttorie e la richiesta di rinnovazione della CTU – Le istanze istruttorie su cui insistono le parti ricorrenti non meritano accoglimento.
La richiesta riguarda infatti l'assunzione di prove testimoniali in cui la capitolazione concerne la verificazione di allagamenti dei terreni oggetto di causa: le suddette circostanze, espresse in termini per lo più generici (laddove si fa riferimento ad ampi archi temporali in cui si sarebbero verificati i fenomeni), sono oltre che inammissibili, anche non rilevanti ai fini del decidere, laddove il fatto che i terreni siano stati oggetto di allagamento non significa affatto che lo stesso sia stato collegato all'utilizzo degli stesso come 'scolmatori', piuttosto che determinato da altre cause. In tal senso la questione è stata affrontata compiutamente dal CTU che mediante l'utilizzo di modelli di simulazione degli allagamenti che tenga conto della molteplicità dei fattori in gioco, ha permesso di esaminare la funzione svolta dalle singole particelle di terreno rispetto all'area di colmata. Del pari inammissibili sono tutti gli ulteriori capitoli in cui si chiede ai testimoni sia di valutare sia le cause di una serie di ammaloramenti di colture, sia l'entità delle perdite.
Anche la richiesta di rinnovazione della CTU spiegata dalle parti ricorrenti non merita accoglimento. A tale proposito si evidenzia come la espletata consulenza tecnica fornisca una serie di dati necessari e sufficiente ad inquadrare sia le caratteristiche dell'opera idraulica in questione, sia la collocazione dei terreni dei ricorrenti rispetto alla stessa, laddove tutti gli ulteriori aspetti riguardanti sia i termini contrattuali della vicenda, sia l'individuazione del fatto illecito e dei conseguenti danni risarcibili, sono aspetti prettamente giuridici che non si ritiene abbisognino di ulteriore approfondimento tecnico di supporto.
4.La responsabilità contrattuale ex art. 1591 c.c. – I ricorrenti hanno in primo luogo proposto domanda di pagamento di indennizzo e maggior danno ex art. 1591 c.c. anche in relazione all'art. 1223 c.c., per la mancata restituzione dei terreni allo scadere delle relative convenzioni con la pubblica amministrazione.
Ciò posto, va in primo luogo rilevato come, a fronte dell'eccezione sollevata dalla
, che ha evidenziato di gestire la struttura idraulica in questione - Controparte_1 almeno per quanto concerne il periodo interessato dalle richieste risarcitorie in esame - solo dal 1.01.2016 (come da LR n° 22 del 6.03.2015), gli attori hanno rinunciato alla chiamata in causa della Provincia di Arezzo quale ente di gestione nel periodo precedente e la richiesta è stata limitata al periodo di competenza dell'ente convenuto ovvero dal primo gennaio 2016 fino alla domanda giudiziale (proposta nel settembre
2020).
Tanto premesso, nel periodo oggetto di domanda, la risulta aver Controparte_1 concluso, in data 11.04.2018, una convenzione con il titolare dell'azienda agricola
'Lodolazzo' di , avente ad oggetto l'utilizzo da parte dell'ente pubblico Parte_5 dei terreni di proprietà della suddetta azienda (distinti al catasto al “foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107 p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124).
In particolare, sulla premessa che i suddetti terreni, in caso di piena 'sono interessati dalle esondazioni del canale di Montecchio Vecchio, allacciante del Canale Maestro della
Chiana e conseguentemente sono soggetti a temporanea sommersione', precisandosi altresì che 'ai fini del trattenimento e della chiarificazione delle acque di piena del canale allacciante sopra menzionato, si è reso necessario l'utilizzo a colmata da parte della
, dei terreni medesimi', al punto 1 della convenzione era stabilito che i Controparte_1 proprietari dei terreni concedevano, per la durata di un anno, i suddetti terreni alla
, dalla quale sarebbero stati utilizzati 'come recapito delle acque dell'allacciante P_ dei rii cortonesi ed in particolare del Canale di Montecchio Vecchio, in attesa di futuri interventi finalizzati alla definitiva sistemazione idraulica del corso d'acqua'. Nella medesima convenzione era prevista la possibilità del titolare dei terreni di coltivarli o praticare il pascolo a suo rischio, salve le specifiche esigenze idrauliche. Era quindi stato pattuita (art. 12) una indennità annua pari ad euro 263,67 per ogni ettaro, per un importo complessivo di euro 2.101,79 (considerati 7,9713 ettari utilizzati a colmata).
Era inoltre stata prevista la riconsegna dei terreni (art.10), salvo rinnovo 'alla data stabilita all'art. 1 della presente convenzione', dunque in via automatica alla scadenza, precisandosi che 'ogni disagio che possa derivare alle aree interessate da qualsiasi intervento effettuato sulle medesime si intende ricompreso negli importo previsti al successivo art 12'.
Analoga convenzione era conclusa dalla , sempre in data 11.04.2018, con i P_ titolari dell' per l'utilizzo dei terreni distinti Parte_6 al catasto al foglio 107 p.lle 25, 26, 28, 29 e 46. Anche in questo caso era previsto l'utilizzo delle suddette aree come recapito delle acque dell' dei rii cortonesi CP_2 ed in particolare del canale di Montecchio Vecchio, per la durata di un anno, a fronte della corresponsione di una indennità pari ad euro 197,72 per ogni ettaro, per un importo complessivo annuo di euro 935,91 (considerati 4,7335 ettari di terreno utilizzati per la colmata).
Nessuna convenzione risulta invece conclusa dalla – per lo meno nel Controparte_1 periodo oggetto della domanda – con 'Podere Belvedere di Cortona'.
Ciò detto, la responsabilità del locatario disciplinata dall'art. 1591 c.c. ha natura contrattuale e deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne consegue l'esclusione di un tale tipo di responsabilità in mancanza di un rapporto contrattuale di tipo locativo intercorso tra le parti in causa;
tale domanda deve dunque essere respinta con riferimento all'azienda agricola 'Podere Belvedere di Cortona', che, pacificamente, nel periodo oggetto di causa non ha concluso nessuna convenzione con la (essendo le sue ultime convenzioni, stipulate con la Provincia di Controparte_1
Arezzo, scadute nel 2008 e non rinnovate negli anni successivi).
Quanto alle altre due aziende agricole ricorrenti, ' e 'Lodolazzo', va in primo Parte_1 luogo verificato se i peculiari contratti conclusi con nel 2018 possano Controparte_1 essere assimilati a locazioni di fondi, cui la norma invocata si riferisce e, in caso positivo, se la situazione venutasi a creare alla scadenza contrattuale possa o meno essere interpretata in termini di mancata restituzione dei rispettivi terreni oggetto di convenzione.
In proposito la , costituendosi, ha contestato l'applicabilità dell'art. Controparte_1
1591 c.c., non potendo alla convenzione intervenuta inter partes essere attribuita la natura di contratto di locazione dovendosi piuttosto inquadrare la fattispecie nell'ambito dei contratti innominati o atipici da cui scaturisce un diritto personale atipico di godimento dell'immobile.
Riguardo al primo aspetto, si osserva come le convenzioni concluse nel 2018 dalla regione con le aziende agricole ' e 'Lodolazzo', denominate ciascuna P_ Parte_1
'convenzione per l'utilizzo a colmata da parte della regione' risultano avere ad oggetto
'l'occupazione' per la durata di un anno dei terreni dell'azienda agricola da parte della regione, per l'utilizzo specifico indicato come 'recapito delle acque dell'Allacciante dei
Rii Cortonesi ed in particolare delle acque del Canale di Montecchio Vecchio, in attesa di futuri interventi finalizzati alla definitiva sistemazione idraulica del corso d'acqua'. Al proprietario dei terreni, indicato nel contratto quale concedente, era mantenuta la facoltà di operare all'interno dei suddetti terreni, purchè con esclusione degli argini e con attività 'che non ostacolino l'utilizzo a colmata dell'area medesima', con divieto di sottrarre le relative acque dai terreni. A fronte di ciò era previsto il pagamento da parte della di un corrispettivo annuo denominato 'indennità'. P_
Tanto premesso, tenuto conto del criterio letterale e dell'interpretazione complessiva del contratto ex art. 1363 c.c., lo stesso non può essere ricondotto allo schema della locazione, che si definisce come il negozio con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere ad un'altra (conduttore) una cosa non consumabile, mobile e/o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone, pigione, affitto). Nella fattispecie, ciò che porta ad escludere la locazione è lo stesso oggetto del contratto, consistente in una particolare forma di godimento del terreno, utilizzato temporaneamente e periodicamente quale 'recapito' delle acque di colmata, con contestuale possibile utilizzo anche da parte del proprietario, nei limiti della compatibilità con i ciclici fenomeni sommersivi.
Si rientra pertanto nell'ambito di contratti atipici aventi ad oggetto una particolare forma di godimento dei terreni dietro pagamento di un corrispettivo.
Detto questo, pur nelle peculiarità che contraddistinguono le convenzioni in esame, queste ultime condividono una analoga ratio rispetto al contratto di locazione propriamente detto. Sul piano dell'identificazione della causa del contratto di locazione, la più recente giurisprudenza, tende a valorizzare la dimensione dello scambio (in sé considerato) tra l'utilità economico-sociale rappresentata dal godimento di un bene immobile e l'importo monetario del canone: uno scambio in cui la prestazione patrimoniale del conduttore non risulta affatto volta a "compensare" il sacrificio del godimento diretto del bene da parte del locatore, bensì a "corrispondere" alle utilità offerte dal locatore secondo i termini di una specifica dinamica funzionale di carattere economico-sociale (cfr. Cass SSUU n° 4892/2025).
Dunque i contratti con i quali le aziende agricole hanno concesso in uso parte dei loro terreni alla , affinchè questa, dietro pagamento di un canone annuo, li Controparte_1 adibisse a scolmatori, pur essendo qualificabili quali contratti atipici si ritiene possano essere assimilati, con particolare riferimento alla causa di godimento di un bene dietro pagamento di un corrispettivo, a contratti di locazione. Da ciò deriva l'applicazione alle convenzioni in esame della previsione dell'art. 1591 c.c. in via analogica, consentita dalla condivisione dei contratto dell'eadem ratio rispetto alla locazione, proprio perché si concede comunque un bene in godimento, ancorchè ciò avvenga senza escludere del tutto, ma solo limitando, il concomitante utilizzo da parte del proprietario.
Si osserva dunque che in entrambe le convenzioni stipulate con le dette aziende era stata prevista la automatica restituzione dei terreni alla scadenza, in mancanza di rinnovo (ovvero alla data del 11.04.2019). E' tuttavia pacifico che i terreni già oggetto delle dette convenzioni, anche successivamente alle relative scadenze, continuavano a far parte della colmata, fungendo da scolmatori delle acque del canale di Montecchio
Vecchio. Dunque, pur essendo i terreni nella disponibilità giuridica dei rispettivi proprietari, anche dopo la fine delle convenzioni gli stessi hanno di fatto continuato ad essere soggetti all'utilizzo funzionale alla 'colmata', accogliendo le acque di piena del canale di Montecchio Vecchio, dunque rimanendo nella disponibilità di fatto dell'ente di gestione dell'opera idraulica. Ciò significa che, pur mantenendo i proprietari la detenzione dei loro terreni, con la scadenza delle convenzioni, non ne hanno comunque riacquistato il pieno godimento, essendo rimasti soggetti ai periodici, quanto improvvisi, allagamenti legati alle piene del canale Montecchio Vecchio.
Deve dunque ritenersi applicabile in via analogica l'art. 1591 c.c. alle fattispecie relative alla convenzioni stipulate con le aziende agricole ' e 'Lodolazzo', alle cui Parte_1 scadenze (l'11.04.2019), nonostante la formale previsione della automatica restituzione dei terreni, questi hanno continuato a fungere da scolmatori e, dunque, sono rimasti di fatto in uso all'ente pubblico, in relazione al funzionamento dell'opera idraulica in questione.
In proposito è stata prodotta in atti (doc 3) la lettera con cui la , in Controparte_1 risposta alle contestazioni dei difensore delle ricorrenti in data 11.06.2019, relative agli allagamenti dei terreni in questioni, affermava: '…si fa presente che gli allagamenti degli ultimi giorni del mese di maggio 2019 sono stati diffusi su tutto il territorio della
Valdichiana e che, per questo, la con DGRT n° 794 del 17.06.2019 ha Controparte_1 emesso lo stato emergenziale regionale. L'attuale conformazione della zona della colmata di ha subito le conseguenze di questi intensi eventi piovosi con il Pt_7 riempimento della cassa di colmata e l'allagamento dei terreni circostanti posti in destra idrografica del canale di Montecchio Vecchio. Evento caratteristico in conseguenza delle piene dei vari corsi d'acqua provenienti dal versante andando ad interessare CP_2 anche i terreni dei suoi assistiti. La permanenza delle acque su tali terreni è però stata limitata a pochi giorni (2 – 4 giorni massimo) che, con molta probabilità, non ha determinato ripercussioni sul raccolto del frumento e del girasole, mentre sicuramente non ha determinato danni alla piantagione del nocciolo'.
Ulteriori allagamenti derivanti dal riempimento dei terreni situati nella colmata con le acque di piena del canale Montecchio Vecchio sono stati documentati mediante foto aeree riportate anche nella CTU relativamente al luglio 2019.
Tali elementi, a prescindere dai danni più o meno intensi ai terreni ed alle specifiche colture, dimostrano il permanere, anche a convenzione ormai scaduta, di una situazione di sostanziale sottoposizione dei terreni in questioni agli allagamenti correlati al funzionamento della colmata, con conseguente perdurante loro utilizzo da parte della pubblica amministrazione, quali scolmatori delle acque di piena dell'adiacente canale.
Ciò determina, per quanto detto, il diritto dei proprietari dei terreni a vedersi rifondere da parte della il compenso predeterminato dall'art. 1591 c.c., coincidente, sulla P_ base delle detta norma, con il corrispettivo pattuito nel cessato contratto atipico di utilizzo del terreno, dovuto fino alla effettiva, completa restituzione dei terreni (dunque nel caso in esame fino alla cessazione dell'utilizzo dei terreni 'a colmata').
La giurisprudenza interpreta infatti l'obbligo di pagamento del suddetto corrispettivo come una forma di indennità di occupazione, dovuta fino alla effettiva riconsegna dell'immobile, da intendersi come recupero della piena disponibilità ed utilità della res locata.
Nel caso di specie, dunque, considerato che il corrispettivo annuo pattuito nella convenzione tra e l'azienda agricola 'Lodolazzo' di Controparte_1 Parte_5 era pari ad euro 2101,79, tenuto conto della mancata effettiva restituzione dei terreni
– nei termini sopra specificati – dalla scadenza contrattuale dell'11.04.2019 alla domanda del 14.09.2020, l'importo dovuto alla ricorrente azienda agricola 'Lodolazzo'
è pari a complessive euro 2.977,53 (euro 2101,79 fino all'11.04.2020 e ulteriori euro
875,74 per i restanti cinque mesi fino alla domanda del 14.09.2020, considerando il valore unitario mensile parametrato al pattuito canone annuo).
Con riferimento all'azienda agricola ' considerato che il corrispettivo annuo Parte_1 pattuito nella convenzione stipulata con la era di euro 935,91, tenuto Controparte_1 conto della mancata restituzione dei terreni – nei termini sopra specificati – dalla scadenza contrattuale dell'11.04.2019 alla domanda del 14.09.2020, l'importo dovuto alla ricorrente azienda agricola ' è pari ad euro 1.325,87 (euro 935,91 fino Parte_1 all'11.04.2020 ed ulteriori euro 389,96 per i restanti cinque mesi fino alla domanda del
14.09.2020, considerando il valore unitario mensile parametrato al pattuito canone annuo).
Ai fini della determinazione del detto importo previsto dall'art. 1591 co I c.c. non può invece giuridicamente tenersi conto, dell'intervenuta apertura di un varco di deflusso delle acque, avvenuto per pochi giorni a novembre 2019 e poi dal 22.12.2019 ininterrottamente fino alla data della domanda del 14.09.2020.
Seppure l'azionamento di tale deflusso abbia pacificamente determinato una riduzione dello stazionamento delle acque di piena nei terreni, non ha fatto venir meno la loro attitudine ad essere utilizzati, al bisogno, quali scolmatori, dunque non ha fatto venir meno il loro sostanziale utilizzo da parte della in relazione al funzionamento P_ della colmata. Del pari del tutto irrilevanti ai fini della debenza del detto corrispettivo vanno ritenute l'intensità e la frequenza degli allagamenti, rilevando unicamente il mantenimento della potenziale utilizzabilità da parte della pubblica amministrazione, dei terreni in funzione della struttura idraulica di colmata. In proposito si osserva infatti come la giurisprudenza consolidatasi con riferimento all'art. 1591 c.c. – che qui si richiama in via analogica - ritiene irrilevante la restituzione solo parziale del bene locato, non essendo quindi possibile ridurre tale corrispettivo proporzionalmente alla parte dell'oggetto dell'affitto restituito. La Suprema Corte ha sul punto evidenziato come “tale conclusione deriva in maniera indiscutibile dall'art. 1591 cit., il quale non prevede “rilasci parziali”, ma anche dalla logica stessa del sistema, dal momento che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo è giustificata dalla natura del rapporto di locazione (e di affitto di azienda) con riferimento al godimento del bene nella sua totalità e, dunque, può venire meno solo quando tutto il godimento cessa. Se così non fosse, si verrebbe a legittimare, nonostante la cessazione del rapporto, un adempimento parziale dell'obbligazione di rilascio purché retribuito proporzionalmente, così determinando una sorta di unilaterale mutamento del contenuto del rapporto ad iniziativa dell'affittuario il quale, rilasciando parzialmente o con restituzioni successive il bene, potrebbe giustificare il permanere di un godimento pro parte del tutto estraneo alla logica del rapporto contrattuale ed alla sua cessazione” (cfr. Cass. n° 31257/2024).
Trattandosi di debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico, sui detti importi sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Se dunque la corresponsione del corrispettivo fino alla effettiva riconsegna di cui all'art. 1591 c.c. costituisce una sorta di liquidazione automatica, fondata su di una presunzione iuris et de iure, che non ammette la prova contraria (cfr. Cass. 16 luglio 2019, n. 18946,
e 7 ottobre 2021, n. 27287, in linea con una precedente giurisprudenza), il 'maggior danno' cui fa riferimento l'ultima parte della medesima norma, deve invece essere espressamente provato dal locatore. Nel caso di specie le parti ricorrenti non hanno invece provato di aver subito, successivamente alla scadenza della convenzione, danni superiori al corrispettivo pattuito con la convenzione.
Dall'esame della stessa CTU si rileva al contrario come i danni al terreno ed alle colture, parametrati agli effettivi giorni di allagamento, siano stati addirittura inferiori al canone dovuti ex art. 1591 c.c.
La domanda di corresponsione del maggior danno non può dunque essere accolta per mancanza di prova.
5.La responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – I ricorrenti hanno altresì proposto domanda di risarcimento danni da fatto illecito dell'ente di gestione della colmata consistente nel mancato rinnovo ovvero nella mancata stipula delle convenzioni e nel contestuale asservimento alla colmata dei terreni dei ricorrenti in mancanza di alcun titolo. Nell'ambito di tale domanda di risarcimento danni da responsabilità extra contrattuale, i ricorrenti hanno fatto valere anche il nocumento da inquinamento dei loro terreni, conseguente al trasporto su di esso di molteplici rifiuti, di varia natura, trascinati dalle piene.
Anche per la suddetta responsabilità da fatto illecito deve essere esaminato unicamente il periodo in cui la gestione dell'opera idraulica è stata in capo alla convenuta P_
(cui è stata limitata la domanda), ovvero dal 1.01.2016 in poi (fino alla
[...] domanda giudiziale).
Cominciando dai terreni oggetto delle convenzioni stipulate con la nel 2018 – P_ di cui si è detto al paragrafo che precede - per gli stessi non residuano spazi per ipotizzare un danno da responsabilità extra contrattuale per la mancata proroga della convenzione dopo la scadenza, essendo per detto periodo (dal 11.04.2019 al
14.09.2020) l'utilizzo delle porzioni di fondo facenti parte della compensato con Pt_7 la percezione ex art. 1591 c.c. del corrispettivo già pattuito con il contratto scaduto e non essendo stati provati danni ulteriori.
La questione della configurabilità di una responsabilità extra contrattuale della P_ si pone invece: per i medesimi terreni oggetto di convenzione nel 2018 per il periodo alla stessa antecedente, dall'1.01.2016 all'11.04.2018 (ovvero: per l' Pt_6 [...]
i terreni di cui al Foglio 107, particelle 25, 26, 28, 29, 46; Parte_6 per l'Azienda Agricola ed Agrituristica “Lodolazzo” di i terreni di cui al Parte_5 foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107 p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124);
-per i terreni acquistati dall'Azienda Agricola “ ” dei il 19.12.2006 Parte_1 Parte_6
(part foglio n.107 partt. n.115 e n.117, 118 risultanti dall'invocato contratto di acquisto del 2006, mentre la part 79 indicata in citazione appare come un errore materiale, come indicato anche dal CTU) e non oggetto di alcuna convenzione;
-per i terreni acquisiti dall'azienda agricola 'Lodolazzo' nel 2015 (part 58 foglio 107) non oggetto di alcuna convenzione;
per i terreni del Podere “Il Belvedere su Cortona” di (Foglio Parte_4
104, Partt. 8 – 10) non oggetto di convenzioni con la regione (dopo quella con la provincia scaduta nel 2008 e non rinnovata).
Va quindi in primo luogo verificato se per i suddetti terreni, nel periodo di cui è causa, in cui la ha avuto la gestione dell'opera idraulica, sono stati o meno Controparte_1 utilizzati dalla pubblica amministrazione come scolmatori delle acque del canale di
Montecchio, senza un valido titolo e senza corrispondere alcuna indennità.
La risposta deve essere data in termini sicuramente positivi per i terreni in relazione ai quali nell'aprile del 2018 la ha stipulato le convenzioni sopra esaminate, P_ riconoscendosi nella premessa dei detti contratti che gli indicati terreni dall'
[...]
(foglio 107 p.lle 25, 26, 28, 29 e 46) e dell'azienda “Lodolazzo” Parte_6
(foglio 104 particelle n. 19 e 20 e al foglio 107 p.lle 8, 9, 38, 61, 63, 124) erano
'interessati dalle esondazioni del canale di Montecchio Vecchio, allacciante del Canale
Maestro della Chiana e conseguentemente sono soggetti a temporanea sommersione', così che se ne era reso necessario 'l'utilizzo a colmata'.
L'invariato contesto idraulico in cui i detti terreni si trovavano nei due anni precedenti fanno dunque ritenere che anche nell'arco temporale antecedente alla convenzione, dall'1.01.2016 all'11.04.2018, i medesimi terreni fungessero di fatto da scolmatori, essendo dunque periodicamente soggetti ad essere sommersi dalle acque di piena del canale di Montecchio Vecchio.
Il fatto che pacificamente detti terreni fossero stati anche in precedenza oggetto di analoghe convenzioni con le quali in cambio dell'utilizzo 'a colmata' era versato un indennizzo ai proprietari, connota in termini di colpa la condotta della pubblica amministrazione, che ne ha usufruito per far funzionare l'opera idraulica in questione, senza né attivare un procedimento di espropriazione, né concludere un accordo con i privati proprietari. Né in termini differenti fa propendere il fatto che gli allagamenti siano periodici: il fatto che detti terreni siano parte della colmata, fa sì che gli stessi siano utilizzati per tutti i vari allagamenti che vengano via via determinati dalla piena del canale di Montecchio, essendo quindi assoggettati ad un fenomeno che inevitabilmente ne condiziona e limita l'utilizzo da parte dei suoi proprietari.
Neppure si ritiene possano operare in termini limitativi del danno risarcibile da responsabilità extra contrattuale una serie di pattuizioni - contenenti rinunce ad indennizzi e/o accordi aggiuntivi - rinvenute dal CTU nelle varie convenzioni succedutesi fin dal primi del 1900 – se solo si osserva trattarsi di contratti stipulati tra soggetti differenti rispetto alle attuali parti processuali, cui non sono dunque a queste ultime opponibili, nonché considerato che non risultano peraltro essere state sollevate dalla convenuta le relative eccezioni inerenti eventuali limitazioni convenzionali del diritto all'indennizzo da cui derivi l'esclusione del risarcimento del danno, tutte circostanze all'evidenza non rilevabili di Ufficio.
Da ciò consegue altresì che il relativo risarcimento danni debba essere commisurato non già ai singoli allagamenti verificati ed alla relativa durata – come ritenuto dalla convenuta e come indicato nelle conclusioni tratte dal CTU - bensì all'esposizione dei terreni alle piene, in cui si sostanzia il corrispondente utilizzo da parte della pubblica amministrazione che gestisce la 'colmata'. Il fatto illecito che si imputa alla pubblica amministrazione non consiste infatti nell'intervenuto allagamento dei terreni, che non costituisce esso stesso frutto di negligente mantenimento dell'opera, ma che - per come spiegato sopra - è parte essenziale del funzionamento della colmata, che per raggiungere il suo scopo abbisogna di terreni, collocati all'interno di un recinto, in cui far espandere le acque.
In tal senso, il relativo danno, da quantificarsi in via equitativa ex art. 2056 c.c. si ritiene che possa essere valutato prendendo a parametro i canoni stabiliti nelle convenzioni stipulate nel 2018, che sono distinti a seconda delle varie attitudini dei terreni alla
'soggiacenza idraulica' e per la cui determinazione si è dunque tenuto conto di posizione dei terreni all'interno della colmata e caratteristiche colturali, ricomprendendosi in esso forfettariamente anche il disagio creato anche dagli eventuali rifiuti trascinati dalla piena e depositati nei terreni (che secondo l'id quod plerumque accidit rappresentano una evenienza ragionevolmente probabile). Non sussistono i presupposti per alcun ulteriore aumento di detti importi per il lamentato inquinamento ambientale dei detti terreni a seguito delle ripetute piene (circostanza che non ha trovato alcun riscontro neppure a seguito degli accertamenti del CTU).
In tal senso il danno da illecito utilizzo dei detti terreni per il periodo 1.01.2016 –
11.04.2018 può essere equitativamente quantificato: per l'azienda agricola 'Lodolazzo' in complessive euro 4.728,58 (euro 2101,79 dall'1.01.2016 all'1.01.2017; euro 2101,79 dal 2.01.2017 al 2.01.2018 ed euro 525 fino al 11.04.2018); per l'azienda agricola
[...]
in complessive euro 2105,82 (euro 935,91 dall'1.01.2016 all'1.01.2017; euro Pt_1
935,91 dal 2.01.2017 al 2.01.2018 ed euro 234,00 fino al 11.04.2018).
Con riferimento ai terreni non oggetto di alcuna convenzione stipulata con P_
e per i quali i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
[...] da utilizzo senza titolo per gli allagamenti di colmata, deve verificarsi se gli stessi rientrassero o meno nelle aree adibite a scolmatori delle acque di piena del canale di
Montecchio Vecchio.
Quanto ai terreni acquistati dall'azienda agricola 'Lodolazzo' nel 2015 (part 58 foglio
107) il CTU ha escluso che la loro collocazione rispetto alla colmata, unito 'al variato assetto di protezione idraulica definito dalla proprietà per rimaneggiamento delle relitte arginature a campagna' abbia comportato un loro allagamento come effetto dell'utilizzo come scolmatori dell'opera idraulica in questione. Con riferimento a detta particella il
CTU ha evidenziato incidere semmai 'l'allagabilità o meno dell'ex lago di caccia, le cui incerte arginature sono relitti privatistici non soggetti ad alcun vincolo idraulico'. Ha quindi aggiunto che gli allagamenti di detto terreno, eventualmente verificatisi, sono sostanzialmente imputabili ad 'arginature a campagna', dunque ad un assetto agricolo dato ai terreni, non dipendente dalla colmata.
Non è dunque configurabile rispetto a detta porzione di fondo alcun utilizzo senza titolo da parte di . Controparte_1
Il CTU ha invece rilevato come i terreni acquistati dall'azienda agricola ' nel Parte_1
2006 (foglio n.107 partt. n.115 e n.117, 118) sono stati, ancorchè parzialmente, oggetto di allagamenti 'riconducibili alle opere di colmata', pur specificando il CTU che ciò è avvenuto 'per motivi legati più al generale assetto idraulico del C.le di Montecchio che non alla colmata attuale'.
Ciò detto, i terreni acquistati nel 2006 dall'azienda agricola , mai oggetto di Parte_1 convenzione, sono stati collocati dal CTU nell'area di allagabilità in via diretta per insufficienza di contenimento del C.le di Montecchio e con scolo sostanzialmente indipendente dalle opere di colmata (argine trasversale).
Il CTU ha tuttavia rilevato come solo una parte della particella 117 foglio 107, per una porzione di circa ha 0,80 sia interna alla colmata, rimanendo per il resto i terreni in oggetto esterni, con la conseguenza che i loro eventuali allagamenti non sono riconducibili all'utilizzo della struttura idraulica in questione.
E' quindi solo per detta porzione un utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione per i periodici allagamenti dell'area della colmata.
Va verificato se nel periodo di cui è causa in cui l'opera idraulica è stata gestita dalla convenuta (dall'1.01.2016 al 20.09.2020) l'utilizzo senza titolo di detti terreni, P_ mai oggetto di alcun accordo con i privati, sia stato connotato dall'elemento soggettivo per poter ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. A tale proposito risulta dalla documentazione prodotta in atti che la richiesta di ricomprendere nella stipulata convenzione anche il suddetto terreno era stata avanzata sia con raccomandata del
21.09.2010, cui era seguito il diniego da parte della Provincia, sia con ulteriore comunicazione via pec alla regione in data 28.06.2018, a cui non risulta essere stata data risposta.
A tale proposito si osserva che dalla ricostruzione storica effettuata dal CTU con riferimento a tutte le convenzioni succedutesi nel tempo, la particella 117 foglio 107 è risultata essere ricompresa in risalenti convenzioni, di talchè è configurabile l'elemento soggettivo dell'amministrazione convenuta nella misura in cui, nel periodo di cui alla domanda, ha continuato ad utilizzare anche la suddetta porzione di terreno in funzione della colmata, senza previamente acquisirne un titolo, come era stato fatto in precedenza, con conseguente inequivoca consapevolezza dell'uso cui tali aree erano deputate.
Per detta porzione di terreno il consulente dell'Ufficio ha valutato un danno pari a euro
50 all'anno, che si ritiene equitativamente condivisibile con riferimento alle descritte condizioni dell'area in questione, tenuto anche conto dell'apertura del varco avvenuta nel 2019, che ha ridotto l'impatto degli allagamenti nell'area; non condivisibile appare invece, per quanto detto sopra, la limitazione indicata dal CTU a solo a tre annualità, tenendo conto della verificazione e della durata delle sommersioni dei terreni, nonché dell'intensità degli allagamenti. Nel caso in esame il danno non è infatti limitato al periodo in cui si verifica l'allagamento e dunque alla durata dello stesso, proprio perché il fatto illecito non consiste nell'aver provocato l'esondazione, che integra un elemento tipico del funzionamento dell'opera ed è prevista e voluta proprio in quei terreni per far sì che la colmata determini la bonifica mediante il graduale innalzamento dei terreni su cui quando le acque si ritirano rimangono depositati materiali inerti. Consistendo invece il fatto illecito nello stesso utilizzo, da parte della pubblica amministrazione, dei terreni di privati come scolmatori, pur senza titolo, il danno non può che coincidere, dunque, con lo stato di permanente disponibilità dei terreni ai periodici allagamenti indotti nella colmata, proprio per permettere il raggiungimento dello scopo di bonifica della stessa.
Il danno da utilizzo senza titolo della porzione della particella 117 foglio 107 indicata dal
CTU deve essere quindi quantificato, in via equitativa in euro 250,00 che la regione deve risarcire all'azienda agricola . Parte_1
Con riferimento infine ai terreni dell'azienda agricola Podere “Il Belvedere su Cortona” di (partt 8, 10, foglio 104 per complessivi mq 49300) per Parte_4
i quali viene chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da utilizzo senza titolo, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo premesso come non siano in questa sede rilevanti gli accordi contenuti in precedenti convenzioni tra altre parti rispetto gli attuali soggetti processuali, tenuto altresì conto che eventuali limitazioni e/o rinunce alle indennità di allagamento scaturenti da precedenti contratti, non sono stati oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta, con conseguente non rilevabilità di ufficio trattandosi di eccezioni in senso stretto.
Ciò detto, va quindi verificato se anche detto terreni sono stati oggetto di utilizzo senza titolo in funzione degli allagamenti della colmata nel periodo oggetto di causa in cui la regione ha gestito la struttura idraulica in esame (dal 1.01.2016 al 20.09.2020). Il CTU nell'integrazione dell'elaborato ha in tal senso specificato che la particella 8 foglio
104 riguarderebbe un terreno 'ad allagabilità sostanzialmente imputabile all'assetto idro-morfologico della valle, indipendentemente dalle opere di colmata attuali'. Dunque per detti terreni non è configurabile un utilizzo correlato al funzionamento della colmata di da cui sia derivata la soggezione agli allagamenti imputabili a differenti fattori. Pt_7
Per quanto concerne la particella 10 foglio 104 dalla relazione del CTU si comprende che la stessa è invece rientrante nella colmata, ancorchè in posizione condizionata dall'apertura dello sbarramento dopo il dicembre 2019.
Il fatto che detto terreno fosse stato oggetto do convenzione con la pubblica amministrazione fino al 2008 e che anche successivamente al 2016 sia risultato soggetto agli allagamento da colmata, fa si che la condotta della PA, di suo utilizzo senza titolo, possa ritenersi connotato da colpa, tante la consapevolezza del protrarsi dell'utilizzo, nello stesso modo indicato dalle risalenti convenzioni.
Con riferimento all'entità del danno, per la stessa particella, può condividersi, in via equitativa, la stima fatta dal CTU, che, tenendo conto delle caratteristiche del terreno, ha valutato il danno pari ad euro 250 per anno. Quello che invece non può essere condivisa è la limitazione del risarcimento a solo due anni, in relazione ai soli periodi di verificazione degli allagamenti, quando, al contrario, l'utilizzo del terreno in funzione della colmata, avvenuto senza titolo, è consistito nella stessa disponibilità da parte della pubblica amministrazione, dell'area da utilizzare per creare gli allagamenti mediante i quali la struttura idraulica persegue le sue finalità di bonifica, con ciò dunque protraendosi per tutto il periodo in cui , quale ente di gestione, ha utilizzato il Parte_8 detto terreno senza costituire alcun titolo che la legittimasse.
Dunque il danno per l'utilizzo senza titolo della part 10 foglio 104 deve essere quantificato in euro 1125,00 per tutto il periodo dall'1.01.2016 al 20.09.2020.
Dunque, riepilogando, deve essere condannata a risarcire alle aziende Controparte_1 ricorrenti, a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c., per l'utilizzo dei terreni sopra indicati in mancanza di un titolo, i seguenti importi:
-ai titolari dell'azienda agricola 'Lodolazzo' l'importo di euro 4728,58;
-ai titolari dell'azienda agricola ' l'importo complessivo di euro 2355,82 (euro Parte_1
2105,82 + 250); ai titolari dell'azienda agricola 'Belvedere su Cortona' l'importo di euro 1125,00.
Sulle predette somme, liquidate in moneta attuale, trattandosi di debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, oltre agli ulteriori interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla presente sentenza al pagamento.
6. La subordinata domanda di indennizzo ex art. 44 del DPR 327/2001 –
L'accoglimento delle domande di risarcimento danni proposte in via principale ex art. 1591 c.c. e 2043 c.c., determina l'assorbimento della subordinata domanda di indennizzo ex art. 44 del DPR 327/2001, integrando quest'ultima, pacificamente una forma di responsabilità da c.d. atto legittimo della PA, da cui comunque derivi una riduzione del valore e/o dell'utilità di un bene di un privato.
7.Le spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1 condannata a risarcire i danni richiesti dalle ricorrenti, concorchè in misura minore rispetto alle domande. In proposito si osserva che, Come chiarito autorevolmente dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca, neppure parziale (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co II c.p.c., nel caso di specie non sussistenti.
Le suddette spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 1100 a € 5200). A tale proposito si è tenuto conto del credito risarcitorio più elevato tra quelli azionati e riconosciuti, considerato che il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c. (a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n°
3107/2017 e 18166/23). Tenendosi altresì conto dell'impegno difensivo prestato (medio), le spese, parametrate a quelle del primo grado di giudizio quale deve essere considerato il presente, sono così liquidate: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, €
851,00 per la fase decisoria, oltre all'aumento per l'assistenza di più soggetti ex art. 4 n° 2 D.L.vo 55/2014 e succ. modif., per un importo complessivo di euro 3317,60 per compenso, oltre gli oneri di legge come in dispositivo.
Sulla base dei medesimo principio, le spese di CTU, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale per le Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così statuisce:
1) riconosciuta la responsabilità contrattuale della per la ritardata Controparte_1 restituzione dei terreni ex art. 1591 c.c., la condanna a corrispondere ai titolari dell'
l'importo di euro 1.325,87 e ad ai Parte_6 titolari dell'azienda agricola “Lodolazzo” l'importo di euro 2.977,53, in entrambi i casi oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
2) riconosciuta la responsabilità extracontrattuale della ex art. 2043 Controparte_1
c.c. per l'utilizzo senza titolo dei terreni delle aziende ricorrenti, nei limiti indicati in parte motiva, la condanna a risarcire: ai titolari dell'azienda agricola 'Lodolazzo'
l'importo di euro 4728,58, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
ai titolari dell'azienda agricola ' l'importo complessivo di euro 2355,82 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
ai titolari dell'azienda agricola
'Belvedere su Cortona' l'importo di euro 1125,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
3) rigetta nel resto;
4)condanna a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che vengono Controparte_1 liquidate in complessivi € 3317,60 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, liquidate come in atti definitivamente a carico della P_
.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.07.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni