Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/1969, n. 1525
CASS
Sentenza 6 maggio 1969

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Nell'affidamento della esecuzione di opere al comune o alla provincia di Napoli da parte della cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 9 aprile 1953 n. 297, si deve ravvisare una delega amministrativa intersoggettiva, in virtu della quale l'ente affidatario o delegato ha, di regola, il potere di provvedere in merito all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante del delegante. La citata legge, pur attribuendo alla cassa il compito della esecuzione di opere pubbliche di Competenza del comune o della provincia di Napoli, ha nondimeno dato la facolta alla cassa medesima di affidare ai predetti enti la esecuzione delle opere stesse ponendo in essere una delegazione amministrativa con la conseguenza che, nel caso in cui la cassa si sia avvalsa della facolta di affidamento o di delega, gli enti delegati sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi per gli Atti di esecuzione, non escluse le occupazioni e le espropriazioni necessarie per l'espletamento dei lavori affidati, rimanendo l'ente delegante investito solo delle funzioni di controllo. ( Conf. 1412-66, mass. N.322796 V. 3531-68, mass. N.336694 3025-67 mass. N.330749).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/1969, n. 1525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1525
    Data del deposito : 6 maggio 1969

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