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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/10/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. N. 2505/2023 RG
IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2505/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.f. – Controparte_1 esidente in Agliana (PT), Via della fabbrichina 11 C.F._1 elettivamente domiciliata in Prato, via G. Fabbroni, 12, presso lo studio dell' Avv. Alessandra FAVI , la quale la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;
Fax: 0574/535369 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente
e nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.f. – CP_2
, residente in [...]; C.F._2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 19.12.2023. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 novembre 2023, ha Controparte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di MONTALE in data 31 luglio 1993, con rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montale al n. 42 parte 2 sezione B, scegliendo il regime di separazione dei Beni. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto :
1 - che, dalla unione coniugale erano nati in data 29/01/1999, a Prato il figlio e, in data 15/08/2001, la figlia , oramai maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, i coniugi avevano instaurato procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologa del 18 aprile 2014;
- che lo stato di separazione personale era perdurato ininterrottamente e ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Instaurato il procedimento nella contumacia della convenuto, all'udienza del 17 luglio 2024, verificata la ritualità della notifica del ricorso, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione, e l'unica parte costituita precisava le conclusioni, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, secondo la documentazione prodotta, sono separate in virtù della separazione consensuale omologata con decreto n 3358/2019 del 17.5.2019 ( RG 2777/2018) di questo Tribunale. Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta. Entrambi i figli, e , sono oggi maggiorenni Per_1 Per_2
e verosimilmente autonomo economicamente, sicché non v'è luogo a provvedere al suo mantenimento.
In assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento della ricorrente o del resistente. Infine, quanto alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM 55/2014 relative alle cause di valore indeterminabile ( ai minimi, in considerazione della costituzione del convenuto e della ridotta attività processuale).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Controparte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il CP_2
03/05/1966, celebrato nel Comune di MONTALE in data 31 luglio 1993, con rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montale al n. 42 parte 2 sezione B;
Condanna
a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_2
€ 2906,00 per compensi professionali oltre spese di notifica e di CU, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Dichiara
Compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Prato dal Tribunale di Prato, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2024 Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
3
IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2505/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.f. – Controparte_1 esidente in Agliana (PT), Via della fabbrichina 11 C.F._1 elettivamente domiciliata in Prato, via G. Fabbroni, 12, presso lo studio dell' Avv. Alessandra FAVI , la quale la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;
Fax: 0574/535369 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente
e nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.f. – CP_2
, residente in [...]; C.F._2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 19.12.2023. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 novembre 2023, ha Controparte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di MONTALE in data 31 luglio 1993, con rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montale al n. 42 parte 2 sezione B, scegliendo il regime di separazione dei Beni. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto :
1 - che, dalla unione coniugale erano nati in data 29/01/1999, a Prato il figlio e, in data 15/08/2001, la figlia , oramai maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, i coniugi avevano instaurato procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologa del 18 aprile 2014;
- che lo stato di separazione personale era perdurato ininterrottamente e ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Instaurato il procedimento nella contumacia della convenuto, all'udienza del 17 luglio 2024, verificata la ritualità della notifica del ricorso, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione, e l'unica parte costituita precisava le conclusioni, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, secondo la documentazione prodotta, sono separate in virtù della separazione consensuale omologata con decreto n 3358/2019 del 17.5.2019 ( RG 2777/2018) di questo Tribunale. Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta. Entrambi i figli, e , sono oggi maggiorenni Per_1 Per_2
e verosimilmente autonomo economicamente, sicché non v'è luogo a provvedere al suo mantenimento.
In assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento della ricorrente o del resistente. Infine, quanto alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM 55/2014 relative alle cause di valore indeterminabile ( ai minimi, in considerazione della costituzione del convenuto e della ridotta attività processuale).
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Controparte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il CP_2
03/05/1966, celebrato nel Comune di MONTALE in data 31 luglio 1993, con rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montale al n. 42 parte 2 sezione B;
Condanna
a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_2
€ 2906,00 per compensi professionali oltre spese di notifica e di CU, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Dichiara
Compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Prato dal Tribunale di Prato, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2024 Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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