Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5325 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Rossi, Caterina Paone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Rossi in Roma, via Gabriele Camozzi, 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della scheda valutativa del Ten. Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS- – A/6529684, n. 97 del documento caratteristico, redatta dallo Stato Maggiore della Difesa VI Reparto – Sistemi C41 e Trasformazione per il periodo dal 01 novembre 2020 al 18 maggio 2021 per “Fine del servizio del 1° Revisore effettivo Compilatore”, ricompilata giusta M.D. AB05933 REG2023 0757491 del 20.12.2023 di Persomil a seguito della sentenza del TAR Lazio, sez. I bis, n. -OMISSIS-, comunicata al Ten. Col. -OMISSIS- in data 12.03.2024 (All. A);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all''atto sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Ten. Col. -OMISSIS-, ufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio presso la Nato Modelling & Simulation Centre of Excellence, con sede in Roma, con l’incarico di “ Experimentation Section Chief ”, in data 21 gennaio 2022 ha preso visione della scheda valutativa n. 97, inerente al periodo 1 novembre 2020/18 maggio 2021, redatta dal Col. -OMISSIS- in qualità di compilatore/1° revisore e dal Gen. Enrico Degni, in qualità di 2° revisore.
Il Ten. Col. -OMISSIS- ha conseguito la qualifica finale di “Eccellente”, avendo ricevuto tale giudizio sia da parte del compilatore/1° revisore, sia da parte del 2° revisore. Gli sono stati attribuiti, però, sette giudizi non apicali:
“3) vigore mentale e capacità di concentrazione;
5) forza di carattere e determinazione;
9) capacità di risolvere i problemi;
15) capacità organizzativa;
16) capacità di lavorare in gruppo;
20) iniziativa;
21) decisionalità.
Nei giudizi era presente anche un’esortazione a un maggiore impegno tecnico - concettuale.
Avverso la scheda il Ten. Col. -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico.
Con decreto dirigenziale del 19 maggio 2022 è stato accolto il ricorso gerarchico, con conseguente annullamento della scheda valutativa, essendo stata riscontrata una disarmonia tra le qualifiche di “Eccellente” e il tenore dei giudizi espressi.
Si legge nel decreto: “ Omissis... , sussiste effettivamente disarmonia per eccesso tra le qualifiche, tutte pari a “ECCELLENTE”, e non solo o non tanto il contestato declassamento di 7 (sette) voci
analitiche (numero non irrilevante ancorché non comprensivo delle voci nn. 18, 24 e 27, di spiccata valenza) quanto il tenore dei giudizi espressi nei confronti del ricorrente, in particolare dal Compilatore/1° Revisore con il quale il 2° Revisore concorda.
Espressioni del tipo: “…Il Ten. Col. Stefano -OMISSIS- è un Ufficiale dotato di ottime qualità professionali…con un rendimento complessivo ottimo…” “…Lo esorto ad un maggiore impegno
tecnico-concettuale per ottenere risultati sempre più degni della massima qualifica…” si collocano, infatti, in distonia intrinseca tra loro difettando di consequenzialità e corrispondenza, rispettivamente, con l’abbattimento delle voci analitiche e con il livello apicale delle qualifiche, compresa quella finale...Omissis ”.
2. - A ciò ha fatto seguito la redazione di una nuova scheda valutativa n. 97, inerente al periodo sopra indicato.
Ancora una volta, nonostante la qualifica finale di “Eccellente”, vi è stato l’abbassamento nei giudizi di sette voci interne.
Il Ten. Col. -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al Tar del Lazio, iscritto al numero di registro generale 12908/2022.
Il giudizio si è concluso con sentenza n. 1352 del 26 gennaio 2023, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto, con provvedimento del 24 novembre 2022, la nuova scheda valutativa è stata annullata in autotutela dal Ministero.
L’annullamento in autotutela è stato disposto in quanto: “ ...nel documento in parola, non è assicurato il necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra le valutazioni espresse in corrispondenza delle voci analitiche, i giudizi formulati e la qualifica attribuita. Infatti la massima qualifica attribuita non si pone in linea, per eccesso, con i giudizi delle autorità intervenute e con il complesso delle valutazioni analitiche, alcune delle quali non apicali. Giova sottolineare che la qualifica di “Eccellente” è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono... ”.
3. - Con una terza scheda valutativa n. 97 è stata confermata la qualifica finale di “Eccellente” al Ten. Col. -OMISSIS-, ma si è avuto il declassamento di quattro voci analitiche:
9) Capacità di risolvere i problemi;
15) Capacità organizzativa;
22) Predisposizione al comando;
23) Riservatezza.
Essendo rimasta senza esito una richiesta di annullamento in autotutela, il Ten. Col. -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.G. n. 7549/2023), che, con sentenza n. -OMISSIS-dell’1 dicembre 2023, ha accolto il ricorso e annullato la scheda valutativa impugnata, condannando il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto che, in maniera del tutto immotivata, si fosse proceduto al declassamento di due qualità, quali “predisposizione al comando” e “riservatezza”, che nelle precedenti stesure avevano costantemente conseguito valutazioni apicali. Esso ha ritenuto che, a seguito dell’annullamento della scheda valutativa n. 97 nelle precedenti stesure, l’amministrazione avesse ormai esaurito l’ambito di discrezionalità al riguardo e la possibilità di una “ reformatio in pejus ” delle voci di cui si tratta, di livello apicale nelle stesure precedenti.
Rispetto alle altre due voci specifiche di livello non apicale, il Collegio ha evidenziato che: “ una repentina modificazione in peius della valutazione rispetto ai precedenti necessita di una specifica motivazione, ancorché sintetica che può essere inserita in un apposito spazio presente nella scheda valutativa, anche a prescindere da istruzioni interne dettate dall’amministrazione che, in ogni caso, non costituiscono norme giuridiche ”.
Nella sentenza si è precisato che: “ L’effetto conformativo della presente sentenza, alla luce dei precedenti interventi sulla scheda imposti dalla stessa Amministrazione (in via gerarchica e in via di
autotutela) impone all’organo della rivalutazione di riportare al massimo livello i giudizi sulle voci n. 22 e n. 23 e di riesaminare, invece, alla luce delle doglianze del ricorrente, le voci n. 9 e n. 15, rispetto alle quali dovrà essere fornita specifica motivazione delle valutazioni su ciascuna di esse, in particolare nel caso di loro conferma ”.
4. - Il 12 marzo 2024 il Ten. Col. -OMISSIS- ha ricevuto la comunicazione di una nuova scheda valutativa n. 97 (la quarta stesura) relativa al periodo 1 novembre 2020/18 maggio 2021, nella quale è ancora presente il declassamento di due voci, nonostante il mantenimento della qualifica finale di “Eccellente”:
9) Capacità di risolvere i problemi;
15) Capacità organizzativa.
Quanto ai giudizi, quello del primo compilatore è del seguente tenore:
“ Mi sostituisco al naturale compilatore, impedito ai sensi dell’art. 690, comma 1, lett. E del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90. Il Ten. Col. Stefano -OMISSIS- è un Ufficiale dotato di elevate qualità professionali e pur non avendo un background idoneo all’incarico ricoperto, ha dimostrato grande volontà e capacità nell’apprendere parte degli elementi necessari all’espletamento del suo incarico di Capo Sezione Sperimentazione del M&S CoE, ottenendo maggiore dimestichezza e padronanza con le specifiche e complesse attività di competenza. Nel periodo considerato, infatti, l’Ufficiale ha continuato la positiva tendenza dimostrata al suo arrivo al Centro, dimostrando di saper affrontare in maniera tempestiva problematiche sempre più tecniche, complesse ed articolate, palesando altresì ottime capacità di pianificazione e supervisione. Ha sempre fornito un ottimo rendimento, confermandosi un collaboratore valido e impegnato pragmaticamente nel perseguimento degli obiettivi assegnati. Di carattere disponibile e gioviale, si è guadagnato la fiducia di colleghi applicandosi per sviluppare in maniera opportuna le attività, i progetti, e alcune soluzioni organizzative di settore. I rapporti con i superiori ed il personale della branca di appartenenza sono sempre stati caratterizzati da un costante impegno e dalla ricerca di una affermazione personale con risultati di coordinazione molto costruttivi. Le sue esperienze nel settore della cooperazione internazionale gli hanno permesso di intraprendere attività di coordinazione generale correlata al Centro che ha utilizzato prontamente durante la sua partecipazione e coordinazione delle attività del CoE inerenti alla campagna di sperimentazione dell’E.I. per i Robot e i Sistemi Autonomi. Nel complesso delle sue qualità e l’ottimo rendimento, lo ritengo un collaboratore affidabile ”.
Giudizio del 2° revisore:
“ Il Ten. Col. -OMISSIS- ha confermato di possedere eccellenti qualità complessive oltre che elevate conoscenze tecnico professionali. Ha svolto l’incarico di Experimentation Section Chief nell’ambito del Modelling & Simulation Centre of Excellence, dimostrando motivazione al lavoro, attaccamento al servizio e correttezza. Sempre disponibile, serio, maturo e leale, animato da un grande senso del dovere ed attaccamento all’Istituzione Militare, il Ten. Col. -OMISSIS- ha continuato ad approfondire ulteriormente le sue conoscenze nello specifico settore della sperimentazione, affrontando con tempestività e scrupolosità ogni problematica affrontata nell’espletamento delle proprie funzioni, assicurando, in tal modo, un apporto lavorativo costruttivo ed efficace per la puntuale attuazione delle attività previste dal Programme of Work del COE. Per l’impegno, la professionalità, la chiarezza di idee e le ottime capacità organizzative e gestionali costantemente dimostrati nel periodo di riferimento, reputo il Ten. Col. -OMISSIS- un valido collaboratore, che ha garantito senza soluzione di continuità un solido contributo per il conseguimento degli importanti obiettivi istituzionali del Centro, concorrendo ad elevarne l’immagine ed il prestigio ”.
Giudizio complessivo:
“ La S.V. ha confermato di possedere eccellenti qualità complessive oltre che elevate conoscenze tecnico professionali. Ha svolto l’incarico di Experimentation Section Chief nell’ambito del Modelling & Simulation Centre of Excellence, dimostrando motivazione al lavoro, attaccamento al servizio e correttezza. Sempre disponibile, serio, maturo e leale, animato da un grande senso del dovere ed attaccamento all’Istituzione Militare, Ella ha continuato ad approfondire ulteriormente le sue conoscenze nello specifico settore della sperimentazione, assicurando un apporto lavorativo costruttivo ed efficace per la puntuale e tempestiva attuazione delle attività previste dal Programme of work del COE. Per l’impegno, la professionalità, la chiarezza di idee e le ottime capacità organizzative e gestionali costantemente dimostrati nel periodo di riferimento, reputo la S. V. un valido collaboratore, che ha garantito senza soluzione di continuità un solido contributo per il conseguimento degli importanti obiettivi istituzionali del Centro, concorrendo ad elevarne l’immagine ed il prestigio ”.
5.- Avverso la nuova scheda valutativa il Ten. Col. -OMISSIS- ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese.
6. - Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, col favore delle spese del giudizio.
Parte ricorrente ha depositato una serie di memorie, riprendendo gli argomenti già esposti in ricorso.
7. - Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2024, sentito l’avv. Rossi per il ricorrente, la causa è stata assegnata in decisione.
8. - Ragioni di ordine logico inducono a scrutinare, innanzi tutto, il quinto motivo, con il quale il ricorrente ha rilevato la violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore/1° revisore e del 2° revisore, oltre che dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost.
L’eventuale accoglimento delle censure travolgerebbe, infatti, l’intero procedimento, determinando una situazione non dissimile da quella dell’accoglimento di una censura di incompetenza, in quanto, tenuto conto del divieto di pronunciare su poteri non ancora esercitati (articolo 34, comma 2, c.p.a.), occorrerebbe rimettere l’affare nella sua interezza all’organo chiamato a esprimersi.
8.1. - Secondo il ricorrente, dopo il primo annullamento a seguito di ricorso gerarchico, l’annullamento in autotutela della seconda stesura e l’annullamento della terza stesura disposto con sentenza n. -OMISSIS-dell’1 dicembre 2023, il compilatore/1° revisore e il 2° revisore si sarebbero dovuti astenere dal procedere ad una quarta stesura della scheda valutativa n. 97, in conformità al principio costituzionale di imparzialità.
8.2. - Osserva il Collegio che occorre, innanzi tutto, richiamare il disposto dell’art. 689 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (c.d. T.U.O.M.), che dispone:
“ 1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
...Omissis ”.
Altra norma rilevante in materia è l’art. 6 bis della legge n. 241/1990, che stabilisce: “ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”.
Da considerare anche il disposto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per il quale: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza ”.
8.3. - Quello delineato è il complesso delle norme all’interno del quale occorre muoversi, in quanto, per la specificità delle relative previsioni, il quadro che ne risulta è estremamente preciso ed esaustivo.
8.3.1. - Come rilevato dalla Sezione in una recente pronuncia, nell’esaminare le norme dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art 7 del D.P.R. n. 62/2013: “ Omissis...una situazione di “conflitto di interessi” in senso proprio e stretto è configurabile quando ricorra una delle cause di astensione obbligatoria di cui all’articolo 51 cod. proc. civ. o all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, in quanto compatibili, mentre il “conflitto di interessi potenziale” – coincidente con le “gravi ragioni di convenienza” di cui all’articolo 51, secondo comma, cod. proc. civ. e all’articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 – è ravvisabile in presenza di circostanze che siano destinate a evolvere de futuro in una situazione tipica comportante un obbligo di astensione oppure ove vi siano state vicende pregresse, comunque idonee a suo tempo a integrare una situazione tipizzata di conflitto, e tali da poter favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità (Tar Lazio, sez. I bis , 13 novembre 2024, n. 20193).
8.3.2. Orbene, è evidente che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle situazioni di cui alle norme ora richiamate, non risultando, in particolare, che vi siano situazioni di grave inimicizia ovvero siano implicati interessi di carattere personale confliggenti, ovvero ancora altri rapporti che, alla luce delle norme stesse, facciano insorgere un obbligo di astensione.
A giudizio del Collegio, il fatto in sé considerato che gli autori dell’atto gravato siano gli stessi che si erano precedentemente pronunciati non può dar luogo a gravi ragioni di convenienza, tali da ingenerare un vero e proprio obbligo di astensione, oggetto comunque di valutazione discrezionale da parte dei superiori, né a situazioni tali da escludere la possibilità di esprimere un giudizio obiettivo (art. 689 T.U.O.M.).
Le ragioni sottese ai precedenti provvedimenti di annullamento e all’annullamento in sede giurisdizionale hanno carattere esclusivamente giuridico/amministrativo e non involgono in alcun modo rapporti di carattere personale, divergenze professionali o altre questioni del genere.
Non v’è ragione, pertanto, di ritenere che si sia creata una situazione di incompatibilità che possa influire sulla legittimità dell’atto impugnato.
Il motivo, pertanto, è infondato.
8.4 - È questa la sede più appropriata per scrutinare la censura di sviamento e travisamento, formulata nell’ambito del quarto motivo.
Il ricorrente ha rilevato che la relazione prodotta dal compilatore/1° revisore col -OMISSIS- rivelerebbe le reali ragioni alla base del giudizio peggiorativo, connesse a “ ...una asserita mancanza, tra le qualità del ricorrente, di talune conoscenze specifiche nonché ad una anzianità di servizio che avrebbe messo “(…) in crisi tutti gli altri capi branca e la catena di comando (…) ” (così, testualmente, il ricorso).
Dalla lettura della relazione in questione si evince che, in sede di analisi della scheda personale dell’ufficiale, fatta in occasione dell’assegnazione al Centro di Eccellenza, sono emerse alcune incongruenze, tra cui: “ l’anzianità del soggetto, seconda solo al Direttore (Colonnello) mettendo in crisi tutti gli altri capi branca e la catena di comando preesistente compresi gli ufficiali stranieri ”.
Non è ben chiaro che attinenza possano avere tali considerazioni rispetto ai giudizi espressi nella scheda valutativa di cui si tratta e, segnatamente, in che modo esse possano avere spinto il superiore a esprimere un giudizio peggiorativo nell’ambito di una scheda valutativa.
D’altra parte, le ragioni di tale evidenziazione sono esplicitate nel prosieguo della relazione, laddove è rilevato che l’odierno ricorrente è un capo sezione alle dipendenze di un capo branca che è un ufficiale con minore anzianità e che lo stesso odierno ricorrente ha mal sopportato il fatto di ricevere ordini e disposizioni da un ufficiale meno anziano.
Quella espressa dal ricorrente è una mera congettura, che non può influire sulla legittimità dell’atto impugnato.
È appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza costante, la censura di sviamento di potere deve essere “. ..supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’organo amministrativo ” (così, di recente, Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4597).
La censura, pertanto, è infondata.
9. - Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto la violazione, elusione e falsa applicazione della sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione; omessa motivazione dei giudizi semiapicali; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti.
9.1. - Parte ricorrente ha posto l’accento sull’effetto conformativo discendente dalle pronunce del giudice amministrativo e ha rilevato che l’amministrazione ha violato quanto disposto con la sentenza n. -OMISSIS-dell’1 dicembre 2023, laddove in essa si è specificato che l’effetto conformativo della sentenza impone all’organo, in sede di riedizione del potere, di riesaminare le voci n. 9 e n. 15, “ ...rispetto alle quali dovrà essere fornita specifica motivazione delle valutazioni su ciascuna di esse, in particolare nel caso di loro conferma ”.
Il contenuto precettivo della sentenza sarebbe stato del tutto ignorato, giacché non sarebbe dato rivenire alcuna motivazione alla base del declassamento delle due voci sopra indicate, non essendosi indicate le ragioni per le quali le due voci siano state valutate in modo difforme nel breve lasso di tempo intercorso tra la redazione di tale scheda e le precedenti.
9.2. - La violazione delle statuizioni della sentenza n. -OMISSIS- sarebbe solo l’ultimo episodio di una serie reiterata e continua di violazioni di statuizioni giurisdizionali, di pronunce giustiziali e di auto vincoli assunti dall’amministrazione in via di autotutela.
In conseguenza, l’amministrazione avrebbe esaurito ogni margine di discrezionalità, per cui con la sentenza da emettere in esito al presente giudizio dovrebbe imporsi di riportare a livello apicale le voci “9) Capacità di risolvere i problemi” e “15) Capacità organizzativa”.
9.3. - Osserva che il Collegio che nella sentenza n. -OMISSIS- è richiamato in maniera specifica l’obbligo dell’amministrazione di fornire specifica motivazione delle ragioni alla base dell’abbassamento delle valutazioni date in precedenza.
L’obbligo di motivazione deriva, non solo e non tanto dalla sentenza, ma dalle norme di legge e dai principi giurisprudenziali che ne hanno illustrato i contenuti nello specifico settore che interessa in questa sede, ponendo regole precise nell’ipotesi di repentino abbassamento di giudizi in precedenza costantemente più elevati. Tali regole, nell’ipotesi in questione, come efficacemente illustrato nella sentenza n. -OMISSIS-, impongono una motivazione specifica, che illustri le ragioni per le quali si sia pervenuti a un declassamento delle singole voci, che costituiscono la base per l’attribuzione di una determinata qualifica finale (Cons Stato, sez. II, 9 febbraio 2022, n. 922).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, giacché nessuna motivazione specifica è stata esposta a fondamento del declassamento delle due voci rispetto alle valutazioni attribuiti nelle schede precedenti, nelle quali, secondo quanto risulta dalla produzione documentale del ricorrente, l’ufficiale ha riportato per tali voci sempre giudizi apicali.
Si tenga conto, in proposito, che si tratta di singole voci di estrema rilevanza per un ufficiale superiore (9) Capacità di risolvere i problemi; 15) Capacità organizzativa), la cui valutazione non apicale potrebbe avere effetti non indifferenti sugli sviluppi di carriera.
Per soddisfare l’obbligo motivazionale occorre uno specifico percorso argomentativo, che illustri le ragioni per le quali, a differenza di quanto ritenuto in precedenza, l’ufficiale non ha più capacità di risolvere i problemi e capacità organizzativa valutabili con giudizi apicali.
Una motivazione del genere è del tutto mancante.
Né ai fini motivazionali può attribuirsi valenza alcuna ai riferimenti alla non idoneità all’incarico ricoperto del background dell’ufficiale e le altre valutazioni espresse nei giudizi del compilatore/1° revisore e del 2° revisore.
È chiaro, infatti, che le valutazioni relative all’adeguatezza del background culturale e professionale dell’ufficiale non possono spiegare le ragioni del declassamento delle due voci rispetto alle precedenti schede, nelle quali l’ufficiale ha riportato valutazioni apicali per le due voci analitiche.
Quel determinato background, adeguato o no che fosse, esisteva pure in precedenza e l’eventuale apprendimento solo di parte degli elementi necessari allo svolgimento dell’incarico era una condizione esistente anche al tempo della redazione delle precedenti schede valutative. Anzi, nel giudizio di cui alla scheda impugnata si dà atto della maggiore dimestichezza con le specifiche e complesse attività di competenza e maggiore padronanza delle stesse.
Per spiegare il declassamento sarebbe stato necessario addurre ragioni connesse a circostanze sopravvenute ovvero alla modificazione di comportamenti o di situazioni preesistenti.
Il motivo in questione, pertanto, è fondato, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo motivazionale.
9.4. - È opportuno rinviare al prosieguo la trattazione dell’ulteriore deduzione secondo la quale l’amministrazione sarebbe tenuta a riportare a livello apicale le voci “capacità di risolvere i problemi” e “capacità organizzativa”, giacché l’argomento appare ripreso nel successivo motivo di ricorso, con riferimento ai precedenti provvedimenti dell’amministrazione.
10. - Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288584 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare del 19.05.2022; violazione del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare” e in particolare degli artt. da 1025 a 1029 nonché l’art. 2186 delle disposizioni transitorie; violazione del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199; violazione del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare; violazione dei principi e delle norme in materia di esecuzione del decreto di accoglimento di un ricorso gerarchico; violazione dell’autovincolo amministrativo; violazione del principio di coerenza logica e consequenzialità dell’attività amministrativa; violazione del provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. n. 241/1990 Prot. M_D AB05933 REG2022 0699752 del 24.11.2022 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare V reparto – Documentazione; violazione della sentenza TAR Lazio n. -OMISSIS-; Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione.
10.1. - Il motivo è incentrato sull’argomento secondo cui l’annullamento in sede gerarchica della scheda in prima stesura e l’annullamento in autotutela della scheda in seconda stesura, accompagnata dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere di cui alla sentenza n. 1352 del 26 gennaio 2023, avrebbero fatto venire meno ogni margine di apprezzamento o di discrezionalità, ingenerando l’obbligo di attenersi alle statuizioni espresse in relazione ai motivi di censura dedotti nel ricorso gerarchico e nel ricorso giurisdizionale.
In sostanza e per dirla in modo semplice, la riconosciuta fondatezza dei motivi posti a base del ricorso gerarchico e del ricorso giurisdizionale, conclusosi con sentenza di cessazione della materia del contendere avrebbe obbligato ora, in sede di quarta stesura della scheda, a formulare le due voci questione e i giudizi complessivi in modo coerente rispetto alla qualifica di “Eccellente” attribuita, proprio in quanto l’amministrazione avrebbe riconosciuto la bontà delle deduzioni del ricorrente.
È un argomento non dissimile da quello già esposto con il primo motivo, secondo cui l’amministrazione, a seguito della sentenza di accoglimento n. -OMISSIS-, avrebbe esaurito ogni ulteriore spazio discrezionale e sarebbe stata obbligata ad attribuire valutazione apicale alle due voci più volte richiamate.
10.2 - Va osservato che le vicende che hanno preceduto l’emissione della terza stesura della scheda valutativa n. 97 non possono avere condotto all’esaurimento dei margini di discrezionalità dell’amministrazione, nel senso che non si sono verificate situazioni tali da imporre l’allineamento di tutte le voci e, segnatamente, delle due voci in questione (9) Capacità di risolvere i problemi; 15) Capacità organizzativa), a quelle di cui alle precedenti schede valutative.
Va chiarito al riguardo, che i vizi lamentati dal ricorrente non potrebbero comunque discendere da una sorta di effetto conformativo derivante da precedenti in sede amministrativa, giacché effetti del genere potrebbero scaturire solo dal giudicato in sede giurisdizionale.
I precedenti eventi potrebbero generare solo un autovincolo e determinare un possibile vizio di eccesso di potere.
Nel caso di specie, tuttavia, questo autovincolo non è ravvisabile.
Gli annullamenti operati dalla stessa amministrazione a seguito di ricorso gerarchico e in sede di autotutela, infatti, non sono stati basati su profili di illegittimità correlati alle voci analitiche in quanto tali.
L’annullamento a seguito di ricorso gerarchico è stato disposto ina quanto: “ ...sussiste effettivamente disarmonia per eccesso tra le qualifiche, tutte pari a “ECCELLENTE”, e non solo o non tanto il contestato declassamento di 7 (sette) voci analitiche (numero non irrilevante ancorché non comprensivo delle voci nn. 18, 24 e 27, di spiccata valenza) quanto il tenore dei giudizi espressi nei confronti del ricorrente, in particolare dal Compilatore/1° Revisore con il quale il 2° Revisore concorda... ”.
Quel che ha avuto rilievo, quindi, è stata la disarmonia tra la qualifica di “Eccellente” attribuita e il tenore dei giudizi del compilatore e del 2° revisore.
L’annullamento in sede di autotutela è stato disposto in quanto: “ ... non è assicurato il necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra le valutazioni espresse in corrispondenza delle voci analitiche, i giudizi formulati e la qualifica attribuita ”.
Anche in questo caso, non hanno avuto rilievo le voci in quanto tali, ma piuttosto il rapporto di armonia tra qualifica, voci analitiche e giudizi formulati e in quel caso, occorre rimarcarlo, vi era stato il declassamento di ben sette voci analitiche.
La valutazione espressa in questa sede non era in alcun modo vincolata dai precedenti pronunciamenti della stessa amministrazione.
L’esaurimento della discrezionalità dell’amministrazione, rilevato dalla sentenza n. -OMISSIS-, ha riguardato l’abbassamento di due voci analitiche (“predisposizione al comando” e “riservatezza”) che avevano conseguito giudizio apicale nelle precedenti stesure della scheda n. 97.
Il declassamento delle voci n. 9 e n. 15 è, invece, rilevabile nelle quattro stesure della scheda valutativa, per cui le situazioni non possono essere comparate.
Nessun vincolo sarebbe potuto nascere, poi, dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che si è limitata a prendere atto del carattere pienamente satisfattivo della pronuncia di annullamento in autotutela, secondo il disposto dell’art. 34, u.c., c.p.a.
In conclusione il motivo non è fondato.
10.3. - Si è detto in precedenza che con il primo motivo il ricorrente ha affermato l’esaurimento dell’area di discrezionalità dell’amministrazione a seguito dell’intervento della sentenza n. -OMISSIS-dell’1 dicembre 2023 di questa Sezione, che ha annullato la scheda valutativa nella precedente stesura.
In realtà, la pronuncia ora richiamata, oltre a ritenere esaurita la discrezionalità dell’amministrazione con riferimento ad altre voci analitiche classificate a livello apicale nelle precedenti stesure, si è limitata ad affermare che il declassamento repentino di voci analitiche comporta l’obbligo di specifica motivazione.
Nessun vincolo assoluto potrebbe derivare da tale pronuncia, se non quello di motivare il repentino abbassamento, vincolo che, come rilevato in precedenza, più che provenire dalla sentenza, è correlato a tassative norme di legge.
La censura, pertanto, non può ritenersi fondata.
11. - Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per violazione delle circolari M_D GMIL V SS 0610740 del 23.12.2008, M_D GMIL V SS 0504073 del 24.11.2009, M_D GMIL V SS 0288758 del 10.06.2010, M_D GMIL 1207719 del 16.10.2014 e M_D GMIL 0771157 del 3.11.2015; violazione dei principi di coerenza logica, congruenza e corrispondenza tra qualifiche, voci analitiche e giudizi attribuiti nella scheda valutativa; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà intrinseca e tra atti; ingiustizia manifesta.
Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 726 d.p.r. 15.03.2010, n. 90 T.U.O.M.; eccesso
di potere per violazione delle circolari M_D GMIL V SS 0610740 del 23.12.2008, M_D GMIL V SS 0504073 del 24.11.2009, M_D GMIL V SS 0288758 del 10.06.2010, M_D GMIL 1207719 del 16.10.2014 e M_D GMIL 0771157 del 3.11.2015; violazione dei principi di coerenza logica, congruenza e corrispondenza tra qualifiche, voci analitiche e giudizi attribuiti nella scheda valutativa; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e tra atti; manifesta illogicità; eccesso di potere per sviamento; ingiustizia manifesta.
Appare opportuno richiamare preliminarmente, con la dovuta sintesi, gli argomenti esposti dal ricorrente spesso in modo non del tutto omogeneo e con frequenti ripetizioni che rischiano di appesantire il discorso, e procedere poi a una trattazione per quanto possibile unitaria, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.
11.1. - Con il terzo motivo il ricorrente ha sottolineato la manifesta e reiterata violazione dei principi di coerenza, logicità e consequenzialità tra la qualifica attribuita e alcuni giudizi espressi, non conformi all’eccellenza riconosciuta al ricorrente e ha reiterato la censura di difetto di motivazione.
Le argomentazioni del ricorrente sono incentrate sui giudizi espressi dal compilatore e dal revisore.
Ha richiamato, in particolare, il giudizio espresso dal compilatore, del seguente tenore: “ Il Ten. Col. Stefano -OMISSIS- è un Ufficiale dotato di elevate qualità professionali e pur non avendo un background idoneo all’incarico ricoperto, ha dimostrato grande volontà e capacità nell’apprendere parte degli elementi necessari all’espletamento del suo incarico di Capo Sezione Sperimentazione del M&S CoE, ottenendo maggiore dimestichezza e padronanza con le specifiche e complesse attività di competenza. Nel periodo considerato, l’Ufficiale ha continuato la positiva tendenza dimostrata dal suo arrivo al Centro, con un rendimento complessivo ottimale… Ha sempre fornito un ottimo rendimento ”.
Ha richiamato, inoltre, il giudizio del 2° revisore, per il quale “ Anche nel periodo in giudizio il Ten. Col. -OMISSIS- ha confermato di possedere eccellenti qualità complessive oltre che elevate conoscenze tecnico-professionali”;
- “il Ten. Col. -OMISSIS- ha continuato ad approfondire ulteriormente le sue conoscenze nello specifico settore della sperimentazione (…) ”.
Secondo il ricorrente si tratterebbe di aggettivazioni non conformi alla qualifica di “Eccellente”, idonee a creare ambiguità e incongruenze logiche.
La flessione rispetto alle schede valutative precedenti sarebbe priva di ogni motivazione, tenuto conto che il ricorrente avrebbe sempre ottenuto valutazioni di assoluta eccellenza.
11.2. - Il quarto motivo è ancora dedicato al giudizio del compilatore secondo il quale l’odierno ricorrente non avrebbe background idoneo all’incarico ricoperto (la frase integrale è stata sopra riportata).
Tale valutazione sarebbe viziata per contraddittorietà manifesta con quelle ottenute con le schede n. 95 e n. 96, riguardanti anch’esse il periodo successivo alla presa in carico della nuova assegnazione.
Peraltro, la scelta dell’incarico non sarebbe dovuta al diretto interessato, ma ai superiori, che lo hanno considerato idoneo allo svolgimento di esso.
Sarebbe del tutto incongrua una valutazione di mancanza di competenze specifiche formulata a distanza di oltre un anno dall’inizio dell’assunzione dell’incarico.
Le reali ragioni alla base del giudizio peggiorativo andrebbero ricercate nel possesso di conoscenze specifiche da parte del ricorrente e in un’anzianità di servizio che avrebbe messo “ ..in crisi tutti gli altri capi branca e la catena di comando... ”.
Ciò evidenzierebbe profili di sviamento di potere, e manifesto travisamento dei fatti e renderebbe ragione della palese arbitrarietà dei giudizi.
11.3 - Come anticipato, appare opportuno esaminare in maniera unitaria i due motivi di ricorso brevemente richiamanti, in quanto essi vertono su argomenti collegati fra loro e ciò consente una trattazione maggiormente rispettosa dei principi di sinteticità e chiarezza.
La censura di sviamento di cui al quarto motivo è stata già scrutinata in precedenza.
11.4 - Il terzo e il quarto motivo sono incentrati sui giudizi espressi dal compilatore/1° revisore e dal 2° revisore, sopra testualmente riportati.
Va premesso che in questa sede di legittimità non si tratta di stabilire se le valutazioni espresse siano più o meno condivisibili, ma di accertare che esse non siano affette da travisamento dei fatti, che rispondano a canoni di logicità e che siano compatibili con la qualifica attribuita all’ufficiale.
Il compilatore/1° revisore ha riconosciuto al Ten. Col. -OMISSIS- elevate qualità professionali e grande volontà e capacità nell’apprendere parte degli elementi necessari all’espletamento del suo incarico di Capo Sezione Sperimentazione del M&S CoE, nonché maggiore dimestichezza e padronanza con le specifiche e complesse attività di competenza. Il rendimento complessivo è stato giudicato complessivamente ottimo.
Il 2° revisore ha riconosciuto all’ufficiale eccellenti qualità complessive oltre che elevate conoscenze tecnico-professionali”, specificando che il Ten. Colo -OMISSIS- ha dimostrato motivazione al lavoro, attaccamento al servizio e correttezza. Lo ha definito serio, maturo e leale, animato da un grande senso del dovere ed attaccamento all’Istituzione Militare e ha specificato che il Ten. Co. -OMISSIS- ha continuato ad approfondire ulteriormente le sue conoscenze nello specifico settore della sperimentazione, affrontando con tempestività e scrupolosità ogni problematica affrontata nell’espletamento delle proprie funzioni, assicurando, in tal modo, un apporto lavorativo costruttivo ed efficace per la puntuale attuazione delle attività previste dal Programme of Work del COE.
Il giudizio complessivo ricalca sostanzialmente quello del 2° revisore.
Si tratta di valutazioni sicuramente positive.
Lo stesso riferimento alla grande volontà e capacità nell’apprendere parte degli elementi necessari all’espletamento dell’incarico può apparire, infatti, quale motivo di merito, tale da suscitare apprezzamento.
Nel contempo, però, i riferimenti all’inadeguatezza del background dell’Ufficiale e al fatto che abbia appreso “parte” degli elementi necessari parrebbero connotare in senso parzialmente negativo la valutazione.
Riferimenti del genere riflettono, tuttavia, il pensiero dei superiori chiamati ad esprimere una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, non sindacabile in questa sede se non per profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento, non rilevabili nel caso di specie.
I richiami al background dell’ufficiale e alla necessità di acquisire ulteriori conoscenze, se anche incidono indubbiamente sulla valutazione espressa in relazione all’attività nello specifico settore, che obiettivamente assume carattere non di assoluta eccellenza, non fanno venir meno il giudizio complessivamente positivo reso nei confronti dell’ufficiale, non tendendo a sminuirne le qualità. Tali qualità sono, invece, riconosciute con il riferimento agli sforzi tendenti a superare le difficoltà nell’apprendimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento dello specifico incarico, non dovute a difetto di potenzialità, ma alla precedente acquisizione di diverse esperienze culturali e professionali.
Gli sforzi compiuti per acquisire il necessario bagaglio di conoscenze è sottolineato, sia pure con diverse espressioni, anche in precedenti schede valutative.
Ad esempio, nella scheda valutativa n. 96, inerente al periodo 1 novembre 2019/31 ottobre 2020, il compilatore Col. -OMISSIS- si è così espresso: “ Omissis...Il Ten. Col. -OMISSIS- è un Ufficiale dotato di ottime qualità professionali e ha dimostrato volontà e capacità nell’apprendere molti elementi necessari all’espletamento del suo incarico di Capo Sezione sperimentazione del M&S CoE. L’Ufficiale ha continuato la positiva tendenza dimostrata dal suo arrivo al Centro. Omissis... ”.
Non è, quindi, fondata l’osservazione del ricorrente secondo la quale vi sarebbe contraddizione con i giudizi espressi nelle precedenti schede valutative.
In conclusione, il giudizio espresso nei confronti del Ten. Col. -OMISSIS-, esente da evidenti vizi di logicità, deve considerarsi nel complesso positivo e, pertanto, compatibile con la qualifica di “Eccellente” attribuita.
Il ricorrente ha anche evidenziato che il riferimento all’inidoneità del background è in sé fonte di contraddizione, giacché è precipuo compito dei superiori affidare gli incarichi in base all’idoneità del bagaglio culturale e di esperienza.
Si tratta, tuttavia, di un argomento che si basa su un presupposto non condivisibile, vale a dire che l’affermazione dell’inidoneità del background abbia una valenza spiccatamente negativa, tendendo a sminuire le qualità dell’ufficiale.
In realtà, come detto, tale affermazione tende ad evidenziare un dato che il compilatore/1° revisore e il 2° revisore hanno ritenuto obiettivamente esistente, inerente alle precedenti esperienze culturali e professionali e alla necessità di acquisire ulteriori conoscenze per lo svolgimento di compiti in uno specifico settore che, per quanto è dato desumere, è fortemente caratterizzato sotto l’aspetto tecnico e professionale.
I due motivi, pertanto, risultano privi di fondamento.
12. - In considerazione della fondatezza del primo motivo, inerente al difetto di motivazione del repentino abbassamento delle due voci analitiche più volte menzionate, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della scheda valutativa impugnata.
In sede di riesercizio del potere, nel caso in cui si confermasse l’abbassamento delle due voci analitiche, l’amministrazione dovrà fornire specifica motivazione delle valutazioni espresse in relazione a ciascuna di esse.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la scheda valutativa impugnata.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti, rimborso del contributo unificato e altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.