Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 6 bis Statuto del contribuente per omessa/irregolare notifica dell'invito al contraddittorio

    Il Comune resistente ha provato la notifica dell'invito al contraddittorio in data utile rispetto al termine di decadenza, con conseguente posticipo del termine decadenziale per l'emissione dell'atto, rispettato dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 1 commi 161 e segg. Legge 296/2006 - Insussistenza dei presupposti - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria

    L'avviso di accertamento contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, integrando una motivazione congrua e completa. Il valore imponibile è calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata e del moltiplicatore legale. L'atto indica chiaramente tutti gli elementi della pretesa impositiva, inclusi dati catastali, valori, aliquote, imposta, sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori

    Le delibere comunali che definiscono i valori venali delle aree edificabili non costituiscono modifica di aliquota ma definizione di criteri di determinazione del valore venale, utilizzabili anche per annualità anteriori alla loro adozione, in quanto non hanno carattere normativo e cogente ma di riferimento per l'Ufficio Tributi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 53 della Costituzione

    Il motivo è assorbito nella motivazione relativa all'edificabilità del terreno.

  • Rigettato
    Inesistenza di concreta edificabilità – Violazione all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 504/92

    Il motivo è assorbito nella motivazione relativa all'edificabilità del terreno. Un'area è considerata fabbricabile fiscalmente se suscettibile di edificazione, anche solo potenzialmente, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per omessa allegazione della relazione di stima - Nullità - Carenza assoluta di motivazione per relationem

    L'obbligo di motivazione può essere adempiuto per relationem, facendo riferimento ad altri atti o documenti, purché questi siano allegati o ne venga riprodotto il contenuto essenziale. L'atto impugnato contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione

    L'edificabilità di un'area, ai fini IMU/TASI, si desume dalla qualificazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale. Il contribuente può contestare il valore presunto fornendo prove concrete idonee a superarlo, ma la perizia allegata non è stata prodotta all'Ente in fase di contraddittorio.

  • Accolto
    Illegittimità dell'operato del Comune per applicazioni di sanzioni ed interessi all'avviso di accertamento

    Le sanzioni e gli interessi non possono essere irrogate se i valori delle aree sono stati approvati successivamente all'anno di riferimento della imposizione fiscale (2019), in quanto la modifica non può costituire presupposto per l'applicazione di sanzioni ed interessi.

  • Altro
    Conferma avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento è confermato in ogni sua parte, ad eccezione delle sanzioni e degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 32
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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