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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1098/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della , c.f. , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Battista (c.f. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio elegge domicilio in Caserta alla Via M. Ferrara n. 11, giusta procura in calce al presente atto.
APPELLANTI
E
, CF con sede in Roma, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S:Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._3 difende, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli e Davide Cabalano;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.5.2023 e la hanno Parte_1 CP_1 proposto appello avverso la sentenza n. 525/2023 emessa il 13.3.2023, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di S.M.C.V., rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000297657 – prot. .2000.29/08/2022.0518810 emessa dall' – Sede di Caserta e notificata CP_2 CP_2 il 20.9.2022, con cui era stato richiesto il pagamento dell'importo di € 22.500,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. “…per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali… accertate in riferimento all'annualità 2012…”.
Gli appellanti, sulla base di alcune doglianze, hanno concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente la domanda. CP_
2.Ricostituito il contraddittorio, l ha dedotto di aver ha proceduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 1.079,73 ottenuta moltiplicando l'importo omesso per una volta e mezzo , tenuto conto dell'assenza di reiterazione della violazione nei 5 anni successivi.
3. Con nota del 26.2.2024 gli appellanti hanno depositato attestazione del pagamento dell'importo suddetto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. All'odierna udienza, il procuratore degli appellanti ha reiterato la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
5. Va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta di parte appellata tenuto conto dell'intervenuto pagamento della sanzione come rideterminata da parte dell'ente impositore.
Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un.,
11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n.
10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-
1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999,
n. 2937).
5. Il comportamento processuale delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Napoli, 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1098/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della , c.f. , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Battista (c.f. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio elegge domicilio in Caserta alla Via M. Ferrara n. 11, giusta procura in calce al presente atto.
APPELLANTI
E
, CF con sede in Roma, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S:Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._3 difende, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli e Davide Cabalano;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.5.2023 e la hanno Parte_1 CP_1 proposto appello avverso la sentenza n. 525/2023 emessa il 13.3.2023, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di S.M.C.V., rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000297657 – prot. .2000.29/08/2022.0518810 emessa dall' – Sede di Caserta e notificata CP_2 CP_2 il 20.9.2022, con cui era stato richiesto il pagamento dell'importo di € 22.500,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. “…per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali… accertate in riferimento all'annualità 2012…”.
Gli appellanti, sulla base di alcune doglianze, hanno concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente la domanda. CP_
2.Ricostituito il contraddittorio, l ha dedotto di aver ha proceduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a 1.079,73 ottenuta moltiplicando l'importo omesso per una volta e mezzo , tenuto conto dell'assenza di reiterazione della violazione nei 5 anni successivi.
3. Con nota del 26.2.2024 gli appellanti hanno depositato attestazione del pagamento dell'importo suddetto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. All'odierna udienza, il procuratore degli appellanti ha reiterato la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
5. Va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta di parte appellata tenuto conto dell'intervenuto pagamento della sanzione come rideterminata da parte dell'ente impositore.
Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un.,
11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n.
10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-
1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999,
n. 2937).
5. Il comportamento processuale delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Napoli, 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa