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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1252/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
, con ia in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi, n.78, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Borgese, con cui elettivamente domicilia in Palmi (RC), alla via Nunziante n. 18, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tucci con cui elettivamente domicilia in Catanzaro, al viale Pio X, n.115, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.03.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420240000204909000 notificatagli da in Controparte_3 data 29.01.2024, afferente all'omesso versamento del contributo integrativo dovuto a -per l'annualità 2011 - per un Controparte_1 totale complessivo di € 1.026,08. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la e Controparte_1
l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_2 annullare l'opposta cartella di pagamento n. 09420240000204909000 e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme iscritte.”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' deducendo il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla prescrizione antecedente alla consegna del ruolo e, comunque, l'assenza di responsabilità alla stessa imputabile nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda. Costituitasi, altresì, la eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione il cui termine applicabile risultava essere quello decennale. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' . in quanto la prescrizione, relativa al Controparte_4 momento precedente all'avvio della procedura di riscossione, è questione di merito sulla quale è titolato a contraddire l'ente impositore e non il concessionario.
2. Sempre in via preliminare va esaminata la tempestività della proposta opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Nel caso di specie, l'opposizione, tesa a far valere in via cosiddetta recuperatoria la prescrizione della pretesa creditoria, risulta tempestiva poiché depositata nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5, D.lgs. 46/99.
3. Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte ricorrente. Sul punto, giova precisare che, in tema di contributi dovuti alla
[...]
il regime della prescrizione è stato regolato dapprima dall'art. 3 della CP_1
L. n. 335 del 1995, che ne aveva sancito il termine quinquennale, fino all'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, che ha reintrodotto il termine decennale prevedendo, all'art. 66, che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2
A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la nuova disciplina del 2012 opera solo per il futuro – non trattandosi di interpretazione autentica della disciplina del 1995 – e per le prescrizioni non ancora maturate alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, ossia il 2 febbraio 2013. Restano, invece, assoggettate alla prescrizione quinquennale le somme iscritte a ruolo per mancato pagamento delle sanzioni dichiarative ai sensi della L. 141/92 che hanno natura amministrativa. In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (2.02.2013) il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione relativa all'annualità 2011 non era certamente maturato, con conseguente applicabilità del nuovo regime prescrizionale. Tanto premesso, va osservato come la prescrizione decennale non risulti maturata al momento della notifica della cartella opposta. ha, invero, documentalmente provato l'avvenuta notifica CP_1 di un atto interruttivo della prescrizione e -segnatamente- di una contestazione di inadempienza relativa alla contribuzione in questione e notificata al professionista a mezzo pec in data 11.07.2022. A tal uopo, giova rammentare che, nel caso di specie, il dies a quo del termine prescrizionale decorre dall'invio del Mod. 5 da parte del professionista. Invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”( cfr Cass. L n. 35873/2021). Orbene, nella fattispecie, dalla data di invio del mod. 5/2012 avvenuto in data 30.07.2012 (v. prod.ne documentale a quella di notifica della nota CP_1 avente oggetto la verifica dei dati reddituali comunicati per l'anno 2011, effettuata, a mezzo pec, in data 11.07.2022, non poteva ancora dirsi maturata la prescrizione decennale della pretesa contributiva. Parimenti, dalla data di notifica del succitato atto interruttivo (11.07.2022) a quella della cartella di pagamento oggi opposta (29.01.2024) non era ancora trascorso il termine di prescrizione della chiesta contribuzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda non è meritevole di accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_4 Controparte_1 che liquida in € 251,00 in favore di ciascuna, per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano