Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3948/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3948 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: impugnazione delibera di associazione non riconosciuta, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Cardinale (AV) il 24 aprile 1938 ed ivi residente in [...];
(C.F. , nato ad [...] il 27 Parte_2 CodiceFiscale_2 agosto 1993 e residente in [...];
(C.F. , nato ad [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(AV) il 28 ottobre 1975 ed ivi residente alla c.da Stratola n. 17;
(C.F. , nato ad [...] il 03 Parte_4 CodiceFiscale_4 marzo 1983 e residente in Capriglia Irpina (AV), alla via Cioppolo n. 29;
(C.F. , nato a [...] Parte_5 CodiceFiscale_5
Cardinale (AV) il 10 agosto 1936 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] Parte_6 CodiceFiscale_6
(NA) il 02 aprile 1980 e residente in [...], al vicolo Grotte n. 12;
(C.F. ), nato a [...] Parte_7 CodiceFiscale_7
(NA) il 07 dicembre 1952 e residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] il 06 Parte_8 CodiceFiscale_8 dicembre 1991 e residente in Prata Principato Ultra (AV), alla via Bosco Giardino snc;
(C.F. , nata ad [...] il 06 aprile Parte_9 CodiceFiscale_9
1993 e residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_10 CodiceFiscale_10
1° luglio 1954 ed ivi residente alla c.da Paragano n. 31C;
(C.F. , nata ad [...] Parte_11 CodiceFiscale_11 il 18 gennaio 1959 ed ivi residente alla c.da Paragano n. 31;
(C.F. ), nato ad [...] il 16 luglio Parte_12 CodiceFiscale_12
1966 e residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] il 22 agosto Parte_13 CodiceFiscale_13
1978 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_14
MB (AV) il 29 luglio 1997 e residente in [...], alla c.da
Orcomune;
(C.F. ), nato a [...] il 13 Parte_14 CodiceFiscale_15 luglio 1975 ed ivi residente alla c.da Terrasini n. 36;
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_16
(AV) il 27 agosto 1954 ed ivi residente a[...];
(C.F. , nato ad [...] il 02 Parte_15 CodiceFiscale_17 luglio 1970 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Paolino Salierno (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_18 elettivamente domiciliati in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele II;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino, alla via A. Covotti n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonello Aucelli (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_19 studio è elettivamente domiciliato in MO NO (AV), al Corso Vittorio
Emanuele n. 16;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 13 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno dato atto della sopraggiunta nomina, a seguito delle elezioni tenutesi nel marzo 2024, dei nuovi organi dell'associazione convenuta, chiedendo la condanna della controparte alla rifusione R.G. n. 3948/2018
delle spese di lite.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_1
, ed hanno evocato Parte_14 Controparte_2 Parte_15 innanzi al Tribunale di Avellino l'associazione “ ”, al fine di Controparte_3 sentir “1) in via cautelare, ex art. 23, III comma, c.c., per le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa (fumus boni iuris) sospendere l'esecuzione della deliberazione impugnata essendo determinante nell'indirizzo della vita associativa la sospensione delle cariche sociali illegittimamente elette (periculum in mora); 2) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 11, I comma, dello Statuto Sociale e per l'effetto ex art. 23, I comma, c.c. annullare la deliberazione assembleare del
26 luglio 2018 e segnatamente annullare l'illegittima elezione delle cariche sociali;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre al rimborso delle spese generali e CPA come per legge”.
2. Gli attori hanno dedotto:
a) di esser soci dell'associazione non riconosciuta “ ”, Controparte_3 quale delegazione territoriale e socia collettiva dell'Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana, riconosciuto con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole con D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del
23 dicembre 1947 n. 1665;
b) che l'associazione convenuta, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto Sociale approvato dall'assemblea dei soci il 07 agosto 1986 ed adeguato al nuovo regolamento di attuazione in data 30 marzo 2004, ha lo scopo di “svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e potenziare l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi, senza scopi di lucro”;
c) che l'associazione convenuta è stata oggetto di commissariamento straordinario da parte dell' per circa diciotto mesi;
CP_4
d) che, in data 28 novembre 2017, il Commissario Straordinario ha convocato l'Assemblea Generale dei soci per il 19 dicembre 2017 per approvare il rendiconto R.G. n. 3948/2018
economico del periodo di commissariamento ed eleggere le cariche sociali;
e) che, in data 04 dicembre 2017, il Commissario Straordinario ha revocato la precedente convocazione e rinviato sine die la stessa, adducendo di aver ricevuto, in data 30 novembre 2017, circa trecento nuove domande di ammissione a socio per le quali si rendevano necessarie verifiche di regolarità e per individuare una più ampia sala per celebrare l'assemblea;
f) che, in data 10 luglio 2018, il Commissario Straordinario ha convocato nuovamente l'Assemblea per i medesimi incombenti;
g) che, in data 17 luglio 2018, il ha rifiutato nuove Parte_16 domande di tesseramento, adducendo l'impossibilità di inviare nei termini statutari (spedizione a mezzo posta almeno qundici giorni prima della data di celebrazione) le relative convocazioni ai nuovi soci;
h) che, in data 18 luglio 2018, il gruppo di promotori dei nuovi associati ha inviato a tutte le autorità competenti le proprie rimostranze per la disparità di trattamento subita;
i) che, in data 26 luglio 2018, ha avuto luogo l'Assemblea Generale dei Soci che ha provveduto da ordine del giorno ad approvare il rendiconto economico e ad eleggere le cariche sociali;
j) che, in data 20 agosto 2018, il socio ha richiesto al Controparte_2 neo-presidente l'esibizione e la consegna in copia dei verbali dell'Assemblea
Generale dei soci nonché dei relativi allegati per poterne valutare la legittimità, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
k) che, in data 12 settembre 2018, sono stati pubblicati sulla pagina Facebook dell'associazione convenuta, il verbale d'assemblea richiesto, manchevole dei fondamenti allegati e lo Statuto sociale nonché il riepilogo presenze assemblea, il dettaglio presenze assemblea, il verbale scrutatori, la busta contenente le deleghe depositate e quella contenente le schede scrutinate e la tabella scrutinio nonché la busta contenente i tagliandi assembleari;
l) che vi sono diversi soci che hanno esercitato il diritto al voto, senza averne la titolarità, così da alterare il regolare esito dell'elezione delle cariche sociali;
m) che, ai sensi del primo comma dell'art.11 dello Statuto sociale, “l'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente”, mentre hanno partecipato all'Assemblea diversi soci iscritti per la prima ed unica volta nell'anno 2018, tra R.G. n. 3948/2018
cui , eletto alla carica di Vicepresidente nonché , Parte_17 Parte_18 eletto probiviro, , eletto probiviro supplente e , eletta Parte_19 Parte_20 sindaco;
n) che tale violazione ha determinato la modificazione del corpo elettorale dell'associazione, influendo sugli assetti di forze ed inficiando il metodo democratico di elezione delle cariche sociali;
o) che, ai sensi dell'art. 23, co. 1, c.c., le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costituito o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato e del pubblico ministero;
p) che tale norma si estende anche alle associazioni non riconosciute;
q) che va ordinata alla convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli originali degli allegati al verbale d'assemblea generale dei soci del 26 luglio
2018 nonché gli elenchi relativi alle tessere sociali dell'anno 2017 e dell'anno
2018, al fine di consentire il confronto con i soci votanti, personalmente e per delega, essendo tali documenti (peraltro già richiesti in data 20 agosto 2018 infruttuosamente) indispensabili ai fini della decisione della presente controversia.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03 gennaio 2019, il , premettendo di esser commissariato Controparte_3 dall' da oltre un anno e mezzo rispetto alla data di svolgimento CP_4 dell'Assemblea dei soci per cui è causa e che tutto il processo elettorale - oggetto della presente controversia - è stato gestito in ogni sua fase dal Commissario
(nominato da e da funzionari dell' CP_4 CP_4
Il convenuto ha, poi, fatto rilevare che non vi è stata alcuna contrapposizione tra
"liste", in quanto l'unica lista presentata è stata quella poi risultata vincitrice e che pressoché tutti gli attori non hanno partecipato ai lavori assembleari.
I soli attori (socio solo 2018), (socio solo Parte_10 Parte_12
2018), (socia solo 2018) ed (socio già dal Parte_11 Parte_15
2017) hanno partecipato personalmente o a mezzo delega all'assemblea senza ritirare la scheda.
Il convenuto ha, poi, eccepito il difetto di “legittimazione attiva” degli attori
, , e , i Parte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_9 quali non erano soci nel 2018 ed ha fatto rilevare che alcuna violazione dello
Statuto è stata perpetrata, atteso che la nomina degli organi sociali è demandata all'Assemblea Generale e l'art. 11 dello Statuto prevede che “l'assemblea R.G. n. 3948/2018
generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente”; che il Commissario nominato dall' nel trasmettere le convocazioni per l'Assemblea generale del26 luglio CP_4
2018, ha erroneamente indicato che “Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso”; che ciò ha indotto in errore i soci circa la propria legittimazione a partecipare validamente all'assemblea, indipendentemente dall'anno di iscrizione;
che, pertanto, alcuni soci "neofiti" hanno partecipato all'assemblea perchè ad essa erano stati convocati;
che i tesserati per il 2018 sono 471 di cui 4 non avevano pagato la quota, che, invece, , i soci già tesserati per il 2017 e rinnovanti per il 2018 erano 324 (su 467 soci 2018 paganti); che l'art. 12 dello Statuto non prevede alcun quorum costitutivo dell'Assemblea
Generale ed, invece, l'art. 13 prevede il quorum costitutivo per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, fissandolo nella metà più uno dei soci;
che le decisioni dell'Assemblea generale sono assunte a maggioranza;
che, laddove volesse applicarsi all'Assemblea generale il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria, comunque l'Assemblea Generale si è validamente costituita, in quanto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria sarebbe stato pari a 164 legittimati (324/2 + 1= 163) ed all'assemblea generale del 26 luglio 2018 hanno partecipato personalmente 66 legittimati, altri 102 legittimati per delega e nove legittimati partecipanti all'assemblea ma che non hanno ritirato la scheda, con conseguente partecipazione all'assemblea di n. 177 legittimati (66+102+9).
Il convenuto ha, poi, invocato l'art. 2377 c.c., in materia di impugnazione delle delibere sociali, al II comma, lett. b), il quale prevede che “La deliberazione non può essere annullata: [...] per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta”, chiarendo che la partecipazione al voto dei soci non legittimati non è stata determinante ai fini della formazione della volontà assembleare ed, invero, eliminando i voti dei non legittimati, gli eletti sono stati comunque nominati con i voti favorevoli di una congrua maggioranza.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo – previo rigetto della Controparte_3 chiesta sospensione – di “riconoscere e dichiarare riconoscere e dichiarare che gli R.G. n. 3948/2018
attori , , e Parte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_9 non erano soci per il 2018 e, quindi, non sono legittimati ad impugnare gli atti di un'associazione alla quale erano estranei;
col favore delle spese di lite, da distrarsi al diretto favore del sottoscritto avvocato;
quanto al resto, rigettare la domanda ex adverso proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione al diretto favore del sottoscritto avvocato”.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 28 gennaio 2019, è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c..
Ritenute superflue le prove orali articolate dal convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va chiarito che la competenza a decidere è del
Tribunale in composizione monocratica, non sussistendo alcuna ipotesi di riserva di collegialità, ex art. 50 bis, 1° comma, c.p.c.: l'associazione convenuta, della cui delibera si tratta, è un'associazione non riconosciuta e, quindi, non è richiesto l'intervento necessario del P.M., con conseguente riserva di collegialità.
7. Ciò posto, gli attori ed il convenuto hanno dato atto, con note scritte rispettivamente depositate in data 08 gennaio 2025 2025 ed in data 12 gennaio
2025 per l'udienza (rinviata per la precisazione delle conclusioni) del 13 gennaio
2025, della intervenuta nomina, a seguito delle elezioni tenutesi nel marzo 2024, dei nuovi organi dell'associazione convenuta, ragion per cui la delibera oggetto di impugnativa nella presente sede ha cessato di produrre i propri effetti, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Pertanto, essendo intervenuta una nuova decisione assembleare con nomina dei nuovi organi sociali, è senza dubbio venuta meno ogni situazione di contrasto tra R.G. n. 3948/2018
le parti circa l'oggetto del presente procedimento e lo stesso interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Deve, pertanto, esser dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, anche di recente, la Corte di Cassazione (v. Cass. 21757/21), richiamando un principio ormai consolidato, ha ribadito che “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso”.
8. La pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere impone, però, in assenza di un accordo tra le parti, di regolamentare le spese di giudizio, facendo applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Orbene, gli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 CP_1 Parte_14 [...]
ed hanno agito nella presente sede al fine di CP_2 Parte_15 ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 26 luglio 2018 e, dunque, della avvenuta elezione delle cariche sociali, assumendo l'illegittimità della delibera per violazione dell'art. 11, comma 1, dello Statuto Sociale e dell'art. 23
c.c..
Quanto all'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” formulata dal convenuto con riguardo agli attori , Controparte_3 Parte_2 Parte_4
e per non aver rivestito la qualità di
[...] Parte_8 Parte_9 soci nel 2018, l'eccezione de qua – da intendersi quale difetto di titolarità attiva, atteso che la legittimazione attiva e passiva va delibata a livello di prospettazione
– cfr. Cass. SS. UU. Sent. n. 2051/2016) è fondata, in quanto la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la R.G. n. 3948/2018
contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo ex nunc, che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno (cfr. Cass. sent. 952/1993).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione formulata dal convenuto
[...]
, gli attori , Controparte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_8
e non hanno fornito alcuna prova circa la loro qualità di
[...] Parte_9 soci nel 2018, con la conseguenza che va accolta l'eccezione di carenza di titolarità attiva degli attori , Parte_2 Parte_4 Parte_8
e , con conseguente rigetto della domanda proposta dagli
[...] Parte_9 attori suindicati.
Passando, poi, ad esaminare la domanda proposta dagli attori Parte_1
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_1
, ed ,
[...] Parte_14 Controparte_2 Parte_15 anch'essa è infondata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
È noto, in ordine all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e degli altri organi interni delle associazioni, che trova applicazione in via generale la disciplina dettata dall'art. 23 c.c. e, nel caso di impugnazione di deliberazioni di esclusione, tanto di associazioni riconosciute quanto di quelle non riconosciute, trova invece applicazione l'art. 24 c.c..
Proprio dal combinato disposto degli artt. 23 primo comma e 24 terzo comma c.c. si evince che i vizi delle delibere assembleari si possono tradurre in ragioni di nullità ovvero di annullabilità e possono essere fatti valere con azione giudiziaria da qualunque associato oltrechè dagli organi dell'ente e dal pubblico ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione, tanto se rivolta a contestare la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, tanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa.
A tanto aggiungasi che le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle R.G. n. 3948/2018
deliberazioni delle associazioni ex art 23 c.c. non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge dello statuto), siano affette da radicale nullità ovvero inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.
Nel caso di specie, la violazione che – secondo la prospettazione attorea - avrebbe reso invalida la deliberazione di elezione delle cariche sociali assunta dall'Assemblea generale dei soci in data 26 luglio 2018 consisterebbe nel mancato rispetto dell'art. 11 dello Statuto del 07.08.1986, per aver preso parte all'assemblea generale e per aver esercitato il diritto al voto anche soci che non rivestivano tale qualità già nell'anno antecedente all'approvazione della delibera assembleare (e, dunque, dal 2017), con conseguente contrarietà della stessa allo
Statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c.c. e, dunque, con conseguente annullabilità di tale delibera su iniziativa dei soggetti legittimati.
Orbene, la circostanza che all'Assemblea generale abbiano preso parte anche soci non legittimati (e, quindi, iscritti nel 2018 e/o non in regola con il versamento della quota associativa), oltre ad esser stata riconosciuta dal sin Controparte_3 dalla propria costituzione, ha trovato riscontro documentale anche nella convocazione dell'assemblea dei soci disposta dal Commissario Straordinario del
, disponendosi nella suddetta convocazione che “Possono Controparte_3 partecipare all'assemblea con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso”.
E, tuttavia, occorre verificare se la partecipazione di soci non legittimati abbia reso invalida la delibera assunta.
A parere di questo Tribunale, l'interpretazione dello Statuto non può non essere attuata in un'ottica di sistema.
Ed, invero, l'art. 11 dello Statuto, rubricato “Assemblea Generale dei Soci”, nel prevedere, al comma 1, che “l'assembla generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente” stabilisce, non già che la partecipazione di ulteriori soci rispetto a quelli richiesti incida sulla validità della delibera, ma, al contrario, seleziona i soci necessari per la costituzione dell'assemblea, senza tuttavia prevedere alcun quorum costitutivo.
Tanto è reso evidente dal successivo art. 12 dello Statuto, il quale contempla il R.G. n. 3948/2018
solo quorum deliberativo, stabilendo che “l'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti”, con la conseguenza che la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione non risulta inficiata dalla presenza di soci non legittimati.
A tanto aggiungasi che risulta documentalmente provato oltre ad esser incontestato che, oltre ai soci non legittimati (ossia i soci neofiti del 2018 e quelli non in regola con i pagamenti) pari a 471, avessero partecipato all'Assemblea generale anche i soci che erano già tali dal 2017 e rinnovanti per il 2018 e che erano in regola con i pagamenti, in numero di 324 (su 467 soci 2018 paganti), con la conseguenza che, quand'anche volesse farsi applicazione del quorum costitutivo previsto dall'art. 13 dello Statuto per l'assemblea ordinaria in prima convocazione (metà più uno dei soci), comunque tale quorum risulterebbe raggiunto, essendo incontestata oltrechè documentalmente provata (cfr. riepilogo delle presenze) l'avvenuta partecipazione all'Assemblea generale di n. 66 soci personalmente, di n. 102 soci per delega e di ulteriori nove soci che non hanno ritirato la scheda e, dunque, di n. 177 soci, a fronte di un quorum costitutivo (lo si ripete, previsto per la sola assemblea ordinaria) di 163 soci (ottenuto dividendo per due il numero di soci già tesserati per il 2017 e rinnovanti per il 2018 pari a
324, più uno).
Ciò posto, il , sin dalla prima difesa, ha specificamente Controparte_3 contestato le deduzioni di controparte, producendo idonea documentazione a riprova del raggiungimento del quorum deliberativo richiesto per la validità della deliberazione assembleare avente ad oggetto l'elezione delle cariche sociali.
Ed, invero, risulta documentalmente provato, oltre ad esser incontestato, che i voti dei soci neofiti (solo 2018) fossero in numero di 31, che i voti corrispondenti a deleganti soci neofiti (solo 2018) fossero in numero di 15 e che i voti corrispondenti a deleghe da chiunque conferite (legittimati o meno) a soci neofiti
(solo 2018) fossero pari a 53, per un totale di 99 voti che, ove sottratti ai voti complessivamente ottenuti dagli eletti, comunque non inficia il raggiungimento della maggioranza.
Ne consegue che alcuna violazione statutaria è stata posta in essere dal
[...]
con riguardo all'elezione delle cariche sociali effettuata Controparte_3 dall'Assemblea Generale dei soci tenutasi in data 26 luglio 2018, tenuto conto del fatto che la partecipazione al voto dei soci non legittimati non è stata R.G. n. 3948/2018
determinante nella formazione della volontà assembleare e che l'art. 2377 c.c., dettato in ambito societario ed enunciante principi applicabili anche al caso in esame, prevede che la deliberazione non possa essere annullata per l'invalidità dei singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini della maggioranza richiesta.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche la domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ed Parte_13 CP_1 Parte_14 Controparte_2
è infondata. Parte_15
Del pari infondata è la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dagli attori, atteso che la stessa presuppone, in primo luogo, la soccombenza della controparte, nella specie non sussistente.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza (virtuale) degli attori , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 CP_1 Parte_14
ed , ex art. 91 c.p.c. e si liquidano Controparte_2 Parte_15 come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-valore basso) e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Infine, va disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del convenuto , Avv. Antonello Aucelli, Controparte_3 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3948/2018, promosso da Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10 R.G. n. 3948/2018
, , , , , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_1
, ed , disattesa ogni Parte_14 Controparte_2 Parte_15 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_1
, ed ed il
[...] Parte_14 Controparte_2 Parte_15 convenuto;
Controparte_3
2) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro ed in favore del convenuto
, delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00, oltre spese Controparte_3 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonello Aucelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 07 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani