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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7684/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7684/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Setti e Sergio Paolo Parte_1 C.F._1
Setti ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio dei medesimi, in Carpi (MO), Via Berengario n. 20, con indirizzi di posta elettronica certificata: – Email_1
Email_2
ATTORE contro
(c.f. , e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Lafiosca ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Emilia Est n. 343, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
c.f. ), in persona dei suoi procuratori e legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Arletti, in Carpi, via Fassi n. 1, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
CONVENUTI e
(c.f.: Controparte_4
), in persona del Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Giovanni Silingardi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INAIL di Modena, in Modena Via Cesare Costa n. 29/31, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5
TERZA CHIAMATA pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.9.2024 – 30.9.2024 – 3.10.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 [...]
e rispettivamente conducente e proprietaria dell'autovettura marca Fiat, mod. CP_1 Controparte_2
Croma, targa EB 275 KC, unitamente alla loro Compagnia di Assicurazione, (polizza Controparte_3
n. 006/276616655), al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro occorso, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 40.994,30 ovvero in quella diversa somma, accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Esponeva, al riguardo, l'attore che, in data 3.1.2019, verso le ore 17.35 circa, mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta, con le luci accese e con indosso un giubbotto rifrangente di colore giallo- rosso, tenendo la propria destra, la via Mulini Interna, in Carpi, una volta giunto in prossimità dell'intersezione con via Vasco De Gama, dovendo immettersi su tale via, provvedeva a spostarsi, come da segnaletica stradale orizzontale ivi presente, sulla corsia di sinistra, segnalando adeguatamente il cambio di direzione. Tuttavia, una volta terminata la manovra, lo stesso, veniva tamponato, all'altezza della ruota posteriore, dalla parte anteriore dell'autovettura Fiat Croma, targata EB275KC, di proprietà della sig.ra CP_2
e condotta dal sig. assicurata con (già
[...] CP_1 Controparte_3 Controparte_5
.
[...]
Del sinistro in questione veniva redatta apposita relazione dai Vigili Urbani di Carpi, intervenuti sul posto. In particolare, le dichiarazioni rilasciate, agli agenti verbalizzanti, dal sig. rappresentavano CP_1 un'evidente ammissione di responsabilità relativamente a quanto accaduto. Invero, quest'ultimo, dovendo proseguire verso il centro città, avrebbe dovuto circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anziché dirigersi verso la corsia di sinistra, peraltro ad una velocità inidonea a consentirgli il controllo dell'autovettura, anche considerando la scarsa visibilità e illuminazione presenti sul luogo dell'incidente. Infatti, a parte convenuta veniva contestata la violazione degli artt. 141, comma 2 e 11 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (CdS), per non aver, la stessa, mantenuto il controllo del veicolo durante la fase di arresto. In seguito all'urto, il sig. cadeva a terra e veniva immediatamente trasportato al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Carpi dove veniva accertata la “frattura traumatica di L1, infrazione estremo anteriore della decima costa sinistra”. La malattia cessava in data 16.7.2019 con autorizzazione alla ripresa del lavoro a partire dal 21.7.2019. Tuttavia, l' nulla elargiva all'attore per il periodo in questione. CP_4
pagina 2 di 9 Interpellata la compagnia assicuratrice, quest'ultima corrispondeva la somma di €. 1.400,00 che veniva accettata dal sig. quale acconto sul maggior danno sofferto. Pt_1
In particolare, i postumi invalidanti riportati dall'attore, all'epoca del sinistro, di anni 53 e operaio agricolo, venivano valutati come produttivi di un danno biologico, nella misura del 10-11%, suscettibile di personalizzazione in ragione delle ripercussioni, da questi, avute nella sua sfera lavorativa nonché di un'invalidità temporanea totale per giorni 1 e parziale al 75% per mesi 5, parziale al 25%, per 45 gg. Dunque, i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate, come sopra accertate, ammonterebbero a complessivi euro 40.994,30.
1.2 - In data 23.2.2021 si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri contestando, Controparte_6 integralmente, l'avversa pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, i convenuti eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia loro responsabilità nella causazione nel sinistro e, gradatamente, il concorso causale dell'attore nella verificazione dell'evento lesivo. Infatti, contrariamente alla ricostruzione avversaria, lo spostamento di carreggiata sarebbe avvenuto con modalità talmente repentine e improvvise da non lasciare margini di arresto alle autovetture presenti. La manovra improvvida, compiuta dal sig. , sarebbe corroborata anche dagli accertamenti effettuati, Pt_1 in loco, dalla Polizia Locale, i quali avrebbero appurato come, lo stesso, stesse circolando alla guida di un veicolo non a motore, senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e per tanto in violazione dell'art. 143, co. 2 C.d.S. Dunque, data l'imprudenza del sig. , i sig.ri non potrebbero essere ritenuti Parte_1 Controparte_6 responsabili di quanto accaduto, specie considerando il diritto degli stessi di essere garantiti e manlevati dalla loro compagnia di assicurazione, alla quale sola dovrebbe essere rivolta la richiesta risarcitoria di controparte, comunque non provata anche relativamente al quantum. In conclusione, dunque, parte convenuta insisteva, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna di al pagamento delle somme eventualmente Controparte_3 dovute nei limiti delle responsabilità accertate in ragione della corresponsabilità dell'attore e previa detrazione delle somme già corrisposte ante causam; il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.3.2021, si costituiva, l'ulteriore convenuta, contestando gli assunti avversari in quanto infondati, non adeguatamente Controparte_3 provati nonché in contrasto con le evenienze documentali, acquisite agli atti. Inoltre, trattandosi di un infortunio in itinere - come da ammissioni dello stesso sig. contenute Parte_1 nel rapporto del sinistro, nel verbale di pronto soccorso nonché nella comunicazione del proprio legale del 20.05.2019 - la stessa, chiedeva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell , CP_4 quale ente deputato ex lege al risarcimento dei danni lamentati dall'attore.
1.4 – Autorizzata la chiamata in causa dell' e, per l'effetto, disposto il differimento della prima CP_4 udienza di comparizione delle parti, con memoria difensiva, depositata in data 21.9.2021, si costituiva l' summenzionato, eccependo l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza della domanda di Controparte_7 manleva formulata nei suoi confronti da in quanto in contrasto con il quadro Controparte_3 normativo disciplinante l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ogni caso non invocabile nella fattispecie in esame, non sussistendone i relativi presupposti.
pagina 3 di 9 Infatti, il sinistro in questione si sarebbe verificato – come da dichiarazioni rilasciate dallo stesso attore - poco dopo una sosta del sig. a un bar per incontrare un amico e, dunque, in occasione di Pt_1 un'interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro. Dunque, tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a escludere qualsivoglia coinvolgimento dell , CP_4 dovendosi, la domanda attorea, vagliare alla stregua dei principi operanti in tema di responsabilità civile.
1.4 – Assegnato il termine per la proposizione del procedimento di negoziazione assistita e verificato, in seguito, l'avveramento della predetta condizione di procedibilità, la causa veniva istruita, all'esito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ratione temporis vigente, mediante CTU medico-legale, affidata al dott. e, successivamente, rimessa in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo Persona_1 subentrato nella titolarità del procedimento, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Relativamente ai fatti per cui è causa, si osserva come le dinamiche del sinistro, descritte da parte attrice, non abbiano trovato alcun soddisfacente riscontro.
Invero, l'affermazione di parte attrice, secondo cui l'incidente in questione si sarebbe verificato sul lato sinistro della carreggiata una volta ultimata la manovra di cambio di corsia da parte del sig. contrasta Pt_1 con le risultanze delle indagini compiute dagli agenti di polizia locale, intervenuti, sul posto, subito dopo l'accaduto, quando i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento (doc. 1 attore). In particolare, i rilievi planimetrici eseguiti sull'area interessata dal sinistro, sulla provenienza e direzione dei veicoli coinvolti, sulla loro posizione statica, sulle tracce di frenata rinvenute sull'asfalto, sui danni riportati dai veicoli e sulle caratteristiche della località hanno fornito elementi utili per ricostruire le condotte tenute da ambo i conducenti negli attimi, di poco precedenti l'urto, constatandone la loro non conformità alle disposizioni del codice della strada (segnatamente, quanto all'attore, la violazione dell'art. 143, comma 2, CdS, per non essersi, questi, tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata e, quanto a parte convenuta, la violazione degli artt. 142, co. 2 e 11 CdS, per non aver, il conducente del veicolo, mantenuto il controllo dello stesso, specialmente in fase di arresto). Più precisamente, le infrazioni rilevate portano a escludere un'esclusiva responsabilità del sig. CP_1 evidenziando, piuttosto, come anche il sig. abbia tenuto un comportamento non conforme alle Pt_1 norme di comune prudenza, non essendovi alcuna certezza che, quest'ultimo, abbia presegnalato l'intenzione di svoltare a sinistra. Al contrario, stando alle dichiarazioni, dallo stesso, rilasciate agli agenti verbalizzanti1 – e corroborate dai rilievi tecnici eseguiti – il tamponamento avrebbe avuto luogo mentre questi si era avvicinato al centro della carreggiata senza alcun tipo di accorgimento nei confronti dei veicoli presenti dietro di lui, come peraltro confermato anche dal sig. 2 CP_1
pagina 4 di 9 Tuttavia, tale circostanza non vale, per ciò solo, a esonerare parte convenuta da analoghi profili di responsabilità, posto che se quest'ultima avesse tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada, la stessa avrebbe potuto arrestare in sicurezza il proprio veicolo, evitando l'urto con il velocipede condotto dall'attore. In definitiva, le considerazioni sopra svolte depongono nel senso di un'eguale responsabilità dei conducenti nella causazione dell'evento lesivo, non potendo dirsi superata, nel caso in esame, la presunzione di pari concorso di colpa, contemplata dall'art. 2054, co. 2, c.c., pacificamente estensibile anche alle ipotesi di collisione di un'autovettura con una bicicletta (cfr. Cass. n. 3696 del 2018). Invero, per superare la presunzione legale di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., entrambe le parti sono onerate, non soltanto della prova dell'altrui condotta, violativa delle regole che impongono il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale ma altresì della prova (positiva) della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni della norme del C.d.S. e immune da colpa generica, dovendo essere improntata, la condotta di chi guida, sempre alla massima attenzione ed essendo pertanto tenuto, il conducente del veicolo, a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, potevano dirsi esigibili (cfr. Cass. civ. n. 70571/2017). In quest'ordine di principi, la prova liberatoria richiesta dalla norma richiamata, nella fattispecie, qui considerata, non è stata fornita, a nulla rilevando, sotto tale profilo né la testimonianza né la CTU cinematica richieste da parte attrice in ragione dell'esaustività degli accertamenti compiuti, all'epoca dei fatti, dagli agenti verbalizzanti, i quali, peraltro, avevano dato atto dell'irreperibilità a rendere dichiarazioni testimoniali del sig. , nipote del sig. e dell'assenza di altri testimoni oculari. CP_8 Pt_1
L'unica condotta esigibile, da parte di entrambi i conducenti sarebbe stata, per l'appunto, quella, poi, contestata dagli agenti di Polizia Locale nella relazione di incidente stradale agli atti. In definitiva, dunque, la domanda risarcitoria formulata, in questa sede, da parte attrice dovrà essere vagliata alla stregua della previsione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. che impone di diminuire il risarcimento in proporzione all'incidenza causale del concorso di colpa del danneggiato. Come sopra illustrato, la responsabilità del sinistro de quo deve essere imputata alla condotta di entrambe le parti in causa nella misura del 50 % cadauna.
2.2 - Tanto chiarito sotto il profilo dell'an, in ordine al quantum debeatur, si rileva che, nella consulenza medico-legale espletata sulla persona dell'attore, gli esiti traumatici, da questi, riportati in conseguenza del sinistro (segnatamente, “una limitazione funzionale statica e dinamica - dolorosa - della colonna lombare, persistente nonostante l'intervento di vertebroplastica;
il quadro clinico e radiologico dimostra una guarigione della vertebra L1 interessata con esito permanente a cuneizzazione della limitante somatica superiore di circa 1,5 cm”), sono stati ritenuti come produttivi di un'invalidità temporanea totale (100%) di 1 giorno (pari alla durata del ricovero ospedaliero), parziale al 75% di 90 giorni, parziale al 50% di ulteriori 90 giorni e parziale al 25% di altri 17 giorni, oltre a un'invalidità permanente, valutata nella misura del 10% in considerazione dei postumi invalidanti residuati, oramai ampiamente stabilizzati. A parere del consulente, poi, le menomazioni accertate hanno comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica della parte perizianda (operaio agricolo), in relazione alla diminuita tolleranza della colonna lombare alla movimentazione di pesi e alle difficoltà posturali, astrattamente valutabile in misura intorno al 10%.
pagina 5 di 9 Infine, si è attestata la congruità delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi euro 715,90. Le valutazioni sopra espresse – salvo quanto si dirà nel prosieguo con riguardo al danno da capacità lavorativa specifica accertato in astratto dal CTU - meritano condivisione essendo state compiute in modo accurato e in continua aderenza al quadro fattuale accertato e alla documentazione prodotta in atti, con la conseguenza che esse possono dirsi idonee a essere poste a base della presente decisione, assorbendo ogni ulteriore obbligo di motivazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085). In questi termini, dunque, considerata l'età dell'attore all'epoca del sinistro (53 anni) e facendo applicazione del sistema tabellare inaugurato dal Tribunale di Milano a partire dal 2009 e avallato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 8532/2020 ma già nella sentenza n. 12408/2011 si attribuiva alle tabelle milanesi “una sorta di vocazione nazionale”), è possibile pervenire ad una liquidazione del danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 32.873,25, di cui euro 19.332,00 a titolo di danno biologico permanente (10%) ed euro 13.541,25 a titolo di invalidità temporanea;
quest'ultima, calcolata tenendo conto che, secondo quanto stabilito dalle Tabelle di Milano del 2021, il valore aggiornato di liquidazione giornaliera per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, è pari a euro 115,00. Non si ritiene, poi, di poter accedere ad alcuna personalizzazione del danno, attesa la mancanza di prova circa la sussistenza di conseguenze anomale rispetto a quelle comunemente derivanti dalle lesioni occorse, peraltro neppure segnalate dal Ctu in corso di istruttoria. Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 28988 dell'11 novembre 2019). Trattandosi di somma già rivalutata ad oggi, pur vertendosi in tema di obbligazione di valore, non deve procedersi ad ulteriore rivalutazione. Sono, invece, dovuti gli interessi compensativi che - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione. Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno progressivamente rivalutato. Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così calcolata. Si precisa che non possono trovare applicazione gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., essendo tale norma applicabile solo qualora la fonte del credito sia negoziale (Cass. n. 28409/2018). Si ritiene di applicare il tasso legale quanto agli interessi compensativi dovuti.
2.2.2 – Quanto, invece, al pregiudizio da lucro cessante derivante dalla temporanea incisione della propria capacità di produrre reddito - il quale, configurando un pregiudizio di carattere economico, va ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale (cfr. Cass., 27.1.2011, n. 1879; Cass., 9.8.2007, n. 17464) - si rammenta, innanzitutto, come esso debba essere determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe pagina 6 di 9 conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e non meramente ipotetici, tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (cfr. Cass., 12.2.2013, n. 3290; Cass., 27.4.2010, n. 10074). Avendo la Suprema Corte ben precisato che il mero accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta di per sé l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass., 3.7.2014, n. 15238; Cass., 12.2.2013, n. 3290). Ora, escluso che nella fattispecie in esame si sia in presenza di una compromissione definitiva della capacità lavorativa dell'attore, in ogni caso valenza dirimente riveste il fatto che non risulta in alcun modo dimostrato che il sig. abbia subito una diminuzione del proprio reddito in conseguenza del sinistro. Pt_1
In altre parole, se si può ammettere, in astratto, che chi esercita la professione di operaio agricolo possa subire una diminuzione del reddito a causa dei danni riportati alla colonna vertebrale, è pacifico, però, che l'onere della prova di siffatta diminuzione gravi, in concreto, sul danneggiato che richiede il risarcimento. Dunque, in assenza di specifiche deduzioni e allegazioni del punto, risulta pretermessa, in questa sede, qualsiasi liquidazione in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica. Alla luce di quanto sin qui illustrato, il danno patrimoniale sofferto da parte attrice deve essere, pertanto, limitato al solo danno emergente, come sopra accertato, nel corso delle indagini peritali. Trattandosi di debito di valore, la somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'esborso sino al momento della liquidazione giudiziale. Al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice e coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712; successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n. 18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione della sentenza, l'obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l'art. 1224 c.c., comma 1, sicché sulla somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori (al tasso legale) sino al momento dell'effettivo pagamento. Dunque, il danno complessivamente accertato ammonta a euro 33.589,15, comprensivo delle due componenti, non patrimoniale e patrimoniale, come sopra delineate, Tenendo conto della quota di responsabilità (50%) ascrivibile al sig. , la domanda formulata da parte Pt_1 attrice merita accoglimento nei limiti del minore importo di euro 16.794,575 dal quale dovrà detrarsi l'importo di euro 1.400,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice convenuta e, così, per un residuo pari a euro 15.394,575.
2.3 – In ultima analisi, occorre soffermarsi sulla domanda di manleva formulata da Controparte_3 CP_ nei confronti dell' Sostiene parte convenuta che l' dovrebbe essere gravato dell'intero credito risarcitorio, Controparte_7 vertendosi in un'ipotesi di infortunio in itinere. Tuttavia, tale assunto non può dirsi condivisibile in ragione della comprovata non riconducibilità del sinistro occorso nel novero degli infortuni indennizzabili dal rapporto assicurativo di tipo pubblicistico.
pagina 7 di 9 Invero, nella fattispecie in esame è pacifico che l'incidente in questione sia avvenuto in occasione di una deviazione del percorso casa-lavoro, determinata dalla decisione dell'attore di andare a prendere un caffè con un amico in un bar (doc. 2 ). CP_4
In argomento, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto - per quanto qui di particolare interesse - devono ritenersi protette “non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass. n. 12549/18), con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. n. 17917/2017). Nel caso di specie si è accertato che l'evento lesivo è stato frutto di un arbitrario aggravamento del rischio determinato da una condotta del sig. , avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta Pt_1 volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. In definitiva, la domanda avanzata da – a prescindere dalla sua ritualità – va Controparte_3 rigettata. Al contrario, sussistono i presupposti affinché la compagnia assicuratrice convenuta sia condannata a tenere indenne i sig.ri per quanto da questi dovuto all'attore in conseguenza del sinistro, Controparte_6 nei limiti del massimale di polizza e di eventuali franchigie.
3.
Le spese, in ragione del complessivo esito del giudizio, sono da compensarsi integralmente nei rapporti tra l'attore e i convenuti mentre sono da porsi a carico di in applicazione del generale Controparte_3 principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese sostenute dall' per la costituzione nel presente CP_4 giudizio. La liquidazione è compiuta, in dispositivo, sulla base del valore di causa desunto dal diritto riconoscibile ed effettivamente riconosciuto in condanna, con riferimento ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Quanto alle spese della CTU espletata - e già liquidate in corso di causa - le stesse sono da porsi, definitivamente, a carico solidale dell'attore e dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
con la chiamata in causa di Controparte_3 Controparte_4
ogni altra domanda, istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così
[...] provvede:
pagina 8 di 9 - in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condanna, in solido tra loro,
, in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo di euro €.15.394,575, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione, dovuto a titolo di risarcimento dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, da quest'ultimo subiti in conseguenza del sinistro, occorso in data 3.1.2019;
- compensa, integralmente, tra l'attore e i convenuti, le spese del presente giudizio;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_3 in favore dell' , delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 5.000,00, oltre 15% rimborso CP_4 spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico solidale di parte attrice e di parte convenuta, compensandole tra le stesse.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 26 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dichiarazioni del sig. : “Percorrevo a bordo della mia bicicletta con tutte le luci accese, la via Mulini Interna con direzione verso il centro. Pt_1 Ero alla mia destra quando improvvisamente sono stato tamponato da una Fiat Croma…” 2 Dichiarazioni del sig. “Percorrevo via Mulini da Modena verso Carpi, ad un tratto ho visto una bicicletta che si stava spostando dalla CP_1 parte destra della strada verso il centro, ho frenato ma non sono riuscito a evitarlo e l'ho urtato con la parte anteriore della mia auto sulla sua ruota posteriore.”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7684/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Setti e Sergio Paolo Parte_1 C.F._1
Setti ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio dei medesimi, in Carpi (MO), Via Berengario n. 20, con indirizzi di posta elettronica certificata: – Email_1
Email_2
ATTORE contro
(c.f. , e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Lafiosca ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Emilia Est n. 343, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
c.f. ), in persona dei suoi procuratori e legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Arletti, in Carpi, via Fassi n. 1, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
CONVENUTI e
(c.f.: Controparte_4
), in persona del Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Giovanni Silingardi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INAIL di Modena, in Modena Via Cesare Costa n. 29/31, con indirizzo di posta elettronica certificata:
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TERZA CHIAMATA pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.9.2024 – 30.9.2024 – 3.10.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 [...]
e rispettivamente conducente e proprietaria dell'autovettura marca Fiat, mod. CP_1 Controparte_2
Croma, targa EB 275 KC, unitamente alla loro Compagnia di Assicurazione, (polizza Controparte_3
n. 006/276616655), al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro occorso, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 40.994,30 ovvero in quella diversa somma, accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Esponeva, al riguardo, l'attore che, in data 3.1.2019, verso le ore 17.35 circa, mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta, con le luci accese e con indosso un giubbotto rifrangente di colore giallo- rosso, tenendo la propria destra, la via Mulini Interna, in Carpi, una volta giunto in prossimità dell'intersezione con via Vasco De Gama, dovendo immettersi su tale via, provvedeva a spostarsi, come da segnaletica stradale orizzontale ivi presente, sulla corsia di sinistra, segnalando adeguatamente il cambio di direzione. Tuttavia, una volta terminata la manovra, lo stesso, veniva tamponato, all'altezza della ruota posteriore, dalla parte anteriore dell'autovettura Fiat Croma, targata EB275KC, di proprietà della sig.ra CP_2
e condotta dal sig. assicurata con (già
[...] CP_1 Controparte_3 Controparte_5
.
[...]
Del sinistro in questione veniva redatta apposita relazione dai Vigili Urbani di Carpi, intervenuti sul posto. In particolare, le dichiarazioni rilasciate, agli agenti verbalizzanti, dal sig. rappresentavano CP_1 un'evidente ammissione di responsabilità relativamente a quanto accaduto. Invero, quest'ultimo, dovendo proseguire verso il centro città, avrebbe dovuto circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anziché dirigersi verso la corsia di sinistra, peraltro ad una velocità inidonea a consentirgli il controllo dell'autovettura, anche considerando la scarsa visibilità e illuminazione presenti sul luogo dell'incidente. Infatti, a parte convenuta veniva contestata la violazione degli artt. 141, comma 2 e 11 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (CdS), per non aver, la stessa, mantenuto il controllo del veicolo durante la fase di arresto. In seguito all'urto, il sig. cadeva a terra e veniva immediatamente trasportato al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Carpi dove veniva accertata la “frattura traumatica di L1, infrazione estremo anteriore della decima costa sinistra”. La malattia cessava in data 16.7.2019 con autorizzazione alla ripresa del lavoro a partire dal 21.7.2019. Tuttavia, l' nulla elargiva all'attore per il periodo in questione. CP_4
pagina 2 di 9 Interpellata la compagnia assicuratrice, quest'ultima corrispondeva la somma di €. 1.400,00 che veniva accettata dal sig. quale acconto sul maggior danno sofferto. Pt_1
In particolare, i postumi invalidanti riportati dall'attore, all'epoca del sinistro, di anni 53 e operaio agricolo, venivano valutati come produttivi di un danno biologico, nella misura del 10-11%, suscettibile di personalizzazione in ragione delle ripercussioni, da questi, avute nella sua sfera lavorativa nonché di un'invalidità temporanea totale per giorni 1 e parziale al 75% per mesi 5, parziale al 25%, per 45 gg. Dunque, i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate, come sopra accertate, ammonterebbero a complessivi euro 40.994,30.
1.2 - In data 23.2.2021 si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri contestando, Controparte_6 integralmente, l'avversa pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, i convenuti eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia loro responsabilità nella causazione nel sinistro e, gradatamente, il concorso causale dell'attore nella verificazione dell'evento lesivo. Infatti, contrariamente alla ricostruzione avversaria, lo spostamento di carreggiata sarebbe avvenuto con modalità talmente repentine e improvvise da non lasciare margini di arresto alle autovetture presenti. La manovra improvvida, compiuta dal sig. , sarebbe corroborata anche dagli accertamenti effettuati, Pt_1 in loco, dalla Polizia Locale, i quali avrebbero appurato come, lo stesso, stesse circolando alla guida di un veicolo non a motore, senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e per tanto in violazione dell'art. 143, co. 2 C.d.S. Dunque, data l'imprudenza del sig. , i sig.ri non potrebbero essere ritenuti Parte_1 Controparte_6 responsabili di quanto accaduto, specie considerando il diritto degli stessi di essere garantiti e manlevati dalla loro compagnia di assicurazione, alla quale sola dovrebbe essere rivolta la richiesta risarcitoria di controparte, comunque non provata anche relativamente al quantum. In conclusione, dunque, parte convenuta insisteva, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna di al pagamento delle somme eventualmente Controparte_3 dovute nei limiti delle responsabilità accertate in ragione della corresponsabilità dell'attore e previa detrazione delle somme già corrisposte ante causam; il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.3.2021, si costituiva, l'ulteriore convenuta, contestando gli assunti avversari in quanto infondati, non adeguatamente Controparte_3 provati nonché in contrasto con le evenienze documentali, acquisite agli atti. Inoltre, trattandosi di un infortunio in itinere - come da ammissioni dello stesso sig. contenute Parte_1 nel rapporto del sinistro, nel verbale di pronto soccorso nonché nella comunicazione del proprio legale del 20.05.2019 - la stessa, chiedeva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell , CP_4 quale ente deputato ex lege al risarcimento dei danni lamentati dall'attore.
1.4 – Autorizzata la chiamata in causa dell' e, per l'effetto, disposto il differimento della prima CP_4 udienza di comparizione delle parti, con memoria difensiva, depositata in data 21.9.2021, si costituiva l' summenzionato, eccependo l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza della domanda di Controparte_7 manleva formulata nei suoi confronti da in quanto in contrasto con il quadro Controparte_3 normativo disciplinante l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ogni caso non invocabile nella fattispecie in esame, non sussistendone i relativi presupposti.
pagina 3 di 9 Infatti, il sinistro in questione si sarebbe verificato – come da dichiarazioni rilasciate dallo stesso attore - poco dopo una sosta del sig. a un bar per incontrare un amico e, dunque, in occasione di Pt_1 un'interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro. Dunque, tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a escludere qualsivoglia coinvolgimento dell , CP_4 dovendosi, la domanda attorea, vagliare alla stregua dei principi operanti in tema di responsabilità civile.
1.4 – Assegnato il termine per la proposizione del procedimento di negoziazione assistita e verificato, in seguito, l'avveramento della predetta condizione di procedibilità, la causa veniva istruita, all'esito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ratione temporis vigente, mediante CTU medico-legale, affidata al dott. e, successivamente, rimessa in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo Persona_1 subentrato nella titolarità del procedimento, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Relativamente ai fatti per cui è causa, si osserva come le dinamiche del sinistro, descritte da parte attrice, non abbiano trovato alcun soddisfacente riscontro.
Invero, l'affermazione di parte attrice, secondo cui l'incidente in questione si sarebbe verificato sul lato sinistro della carreggiata una volta ultimata la manovra di cambio di corsia da parte del sig. contrasta Pt_1 con le risultanze delle indagini compiute dagli agenti di polizia locale, intervenuti, sul posto, subito dopo l'accaduto, quando i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento (doc. 1 attore). In particolare, i rilievi planimetrici eseguiti sull'area interessata dal sinistro, sulla provenienza e direzione dei veicoli coinvolti, sulla loro posizione statica, sulle tracce di frenata rinvenute sull'asfalto, sui danni riportati dai veicoli e sulle caratteristiche della località hanno fornito elementi utili per ricostruire le condotte tenute da ambo i conducenti negli attimi, di poco precedenti l'urto, constatandone la loro non conformità alle disposizioni del codice della strada (segnatamente, quanto all'attore, la violazione dell'art. 143, comma 2, CdS, per non essersi, questi, tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata e, quanto a parte convenuta, la violazione degli artt. 142, co. 2 e 11 CdS, per non aver, il conducente del veicolo, mantenuto il controllo dello stesso, specialmente in fase di arresto). Più precisamente, le infrazioni rilevate portano a escludere un'esclusiva responsabilità del sig. CP_1 evidenziando, piuttosto, come anche il sig. abbia tenuto un comportamento non conforme alle Pt_1 norme di comune prudenza, non essendovi alcuna certezza che, quest'ultimo, abbia presegnalato l'intenzione di svoltare a sinistra. Al contrario, stando alle dichiarazioni, dallo stesso, rilasciate agli agenti verbalizzanti1 – e corroborate dai rilievi tecnici eseguiti – il tamponamento avrebbe avuto luogo mentre questi si era avvicinato al centro della carreggiata senza alcun tipo di accorgimento nei confronti dei veicoli presenti dietro di lui, come peraltro confermato anche dal sig. 2 CP_1
pagina 4 di 9 Tuttavia, tale circostanza non vale, per ciò solo, a esonerare parte convenuta da analoghi profili di responsabilità, posto che se quest'ultima avesse tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada, la stessa avrebbe potuto arrestare in sicurezza il proprio veicolo, evitando l'urto con il velocipede condotto dall'attore. In definitiva, le considerazioni sopra svolte depongono nel senso di un'eguale responsabilità dei conducenti nella causazione dell'evento lesivo, non potendo dirsi superata, nel caso in esame, la presunzione di pari concorso di colpa, contemplata dall'art. 2054, co. 2, c.c., pacificamente estensibile anche alle ipotesi di collisione di un'autovettura con una bicicletta (cfr. Cass. n. 3696 del 2018). Invero, per superare la presunzione legale di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., entrambe le parti sono onerate, non soltanto della prova dell'altrui condotta, violativa delle regole che impongono il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale ma altresì della prova (positiva) della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni della norme del C.d.S. e immune da colpa generica, dovendo essere improntata, la condotta di chi guida, sempre alla massima attenzione ed essendo pertanto tenuto, il conducente del veicolo, a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, potevano dirsi esigibili (cfr. Cass. civ. n. 70571/2017). In quest'ordine di principi, la prova liberatoria richiesta dalla norma richiamata, nella fattispecie, qui considerata, non è stata fornita, a nulla rilevando, sotto tale profilo né la testimonianza né la CTU cinematica richieste da parte attrice in ragione dell'esaustività degli accertamenti compiuti, all'epoca dei fatti, dagli agenti verbalizzanti, i quali, peraltro, avevano dato atto dell'irreperibilità a rendere dichiarazioni testimoniali del sig. , nipote del sig. e dell'assenza di altri testimoni oculari. CP_8 Pt_1
L'unica condotta esigibile, da parte di entrambi i conducenti sarebbe stata, per l'appunto, quella, poi, contestata dagli agenti di Polizia Locale nella relazione di incidente stradale agli atti. In definitiva, dunque, la domanda risarcitoria formulata, in questa sede, da parte attrice dovrà essere vagliata alla stregua della previsione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. che impone di diminuire il risarcimento in proporzione all'incidenza causale del concorso di colpa del danneggiato. Come sopra illustrato, la responsabilità del sinistro de quo deve essere imputata alla condotta di entrambe le parti in causa nella misura del 50 % cadauna.
2.2 - Tanto chiarito sotto il profilo dell'an, in ordine al quantum debeatur, si rileva che, nella consulenza medico-legale espletata sulla persona dell'attore, gli esiti traumatici, da questi, riportati in conseguenza del sinistro (segnatamente, “una limitazione funzionale statica e dinamica - dolorosa - della colonna lombare, persistente nonostante l'intervento di vertebroplastica;
il quadro clinico e radiologico dimostra una guarigione della vertebra L1 interessata con esito permanente a cuneizzazione della limitante somatica superiore di circa 1,5 cm”), sono stati ritenuti come produttivi di un'invalidità temporanea totale (100%) di 1 giorno (pari alla durata del ricovero ospedaliero), parziale al 75% di 90 giorni, parziale al 50% di ulteriori 90 giorni e parziale al 25% di altri 17 giorni, oltre a un'invalidità permanente, valutata nella misura del 10% in considerazione dei postumi invalidanti residuati, oramai ampiamente stabilizzati. A parere del consulente, poi, le menomazioni accertate hanno comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica della parte perizianda (operaio agricolo), in relazione alla diminuita tolleranza della colonna lombare alla movimentazione di pesi e alle difficoltà posturali, astrattamente valutabile in misura intorno al 10%.
pagina 5 di 9 Infine, si è attestata la congruità delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi euro 715,90. Le valutazioni sopra espresse – salvo quanto si dirà nel prosieguo con riguardo al danno da capacità lavorativa specifica accertato in astratto dal CTU - meritano condivisione essendo state compiute in modo accurato e in continua aderenza al quadro fattuale accertato e alla documentazione prodotta in atti, con la conseguenza che esse possono dirsi idonee a essere poste a base della presente decisione, assorbendo ogni ulteriore obbligo di motivazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085). In questi termini, dunque, considerata l'età dell'attore all'epoca del sinistro (53 anni) e facendo applicazione del sistema tabellare inaugurato dal Tribunale di Milano a partire dal 2009 e avallato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 8532/2020 ma già nella sentenza n. 12408/2011 si attribuiva alle tabelle milanesi “una sorta di vocazione nazionale”), è possibile pervenire ad una liquidazione del danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 32.873,25, di cui euro 19.332,00 a titolo di danno biologico permanente (10%) ed euro 13.541,25 a titolo di invalidità temporanea;
quest'ultima, calcolata tenendo conto che, secondo quanto stabilito dalle Tabelle di Milano del 2021, il valore aggiornato di liquidazione giornaliera per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, è pari a euro 115,00. Non si ritiene, poi, di poter accedere ad alcuna personalizzazione del danno, attesa la mancanza di prova circa la sussistenza di conseguenze anomale rispetto a quelle comunemente derivanti dalle lesioni occorse, peraltro neppure segnalate dal Ctu in corso di istruttoria. Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 28988 dell'11 novembre 2019). Trattandosi di somma già rivalutata ad oggi, pur vertendosi in tema di obbligazione di valore, non deve procedersi ad ulteriore rivalutazione. Sono, invece, dovuti gli interessi compensativi che - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione. Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno progressivamente rivalutato. Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così calcolata. Si precisa che non possono trovare applicazione gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., essendo tale norma applicabile solo qualora la fonte del credito sia negoziale (Cass. n. 28409/2018). Si ritiene di applicare il tasso legale quanto agli interessi compensativi dovuti.
2.2.2 – Quanto, invece, al pregiudizio da lucro cessante derivante dalla temporanea incisione della propria capacità di produrre reddito - il quale, configurando un pregiudizio di carattere economico, va ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale (cfr. Cass., 27.1.2011, n. 1879; Cass., 9.8.2007, n. 17464) - si rammenta, innanzitutto, come esso debba essere determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe pagina 6 di 9 conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e non meramente ipotetici, tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (cfr. Cass., 12.2.2013, n. 3290; Cass., 27.4.2010, n. 10074). Avendo la Suprema Corte ben precisato che il mero accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta di per sé l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass., 3.7.2014, n. 15238; Cass., 12.2.2013, n. 3290). Ora, escluso che nella fattispecie in esame si sia in presenza di una compromissione definitiva della capacità lavorativa dell'attore, in ogni caso valenza dirimente riveste il fatto che non risulta in alcun modo dimostrato che il sig. abbia subito una diminuzione del proprio reddito in conseguenza del sinistro. Pt_1
In altre parole, se si può ammettere, in astratto, che chi esercita la professione di operaio agricolo possa subire una diminuzione del reddito a causa dei danni riportati alla colonna vertebrale, è pacifico, però, che l'onere della prova di siffatta diminuzione gravi, in concreto, sul danneggiato che richiede il risarcimento. Dunque, in assenza di specifiche deduzioni e allegazioni del punto, risulta pretermessa, in questa sede, qualsiasi liquidazione in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica. Alla luce di quanto sin qui illustrato, il danno patrimoniale sofferto da parte attrice deve essere, pertanto, limitato al solo danno emergente, come sopra accertato, nel corso delle indagini peritali. Trattandosi di debito di valore, la somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'esborso sino al momento della liquidazione giudiziale. Al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice e coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712; successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n. 18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione della sentenza, l'obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l'art. 1224 c.c., comma 1, sicché sulla somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori (al tasso legale) sino al momento dell'effettivo pagamento. Dunque, il danno complessivamente accertato ammonta a euro 33.589,15, comprensivo delle due componenti, non patrimoniale e patrimoniale, come sopra delineate, Tenendo conto della quota di responsabilità (50%) ascrivibile al sig. , la domanda formulata da parte Pt_1 attrice merita accoglimento nei limiti del minore importo di euro 16.794,575 dal quale dovrà detrarsi l'importo di euro 1.400,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice convenuta e, così, per un residuo pari a euro 15.394,575.
2.3 – In ultima analisi, occorre soffermarsi sulla domanda di manleva formulata da Controparte_3 CP_ nei confronti dell' Sostiene parte convenuta che l' dovrebbe essere gravato dell'intero credito risarcitorio, Controparte_7 vertendosi in un'ipotesi di infortunio in itinere. Tuttavia, tale assunto non può dirsi condivisibile in ragione della comprovata non riconducibilità del sinistro occorso nel novero degli infortuni indennizzabili dal rapporto assicurativo di tipo pubblicistico.
pagina 7 di 9 Invero, nella fattispecie in esame è pacifico che l'incidente in questione sia avvenuto in occasione di una deviazione del percorso casa-lavoro, determinata dalla decisione dell'attore di andare a prendere un caffè con un amico in un bar (doc. 2 ). CP_4
In argomento, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto - per quanto qui di particolare interesse - devono ritenersi protette “non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass. n. 12549/18), con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. n. 17917/2017). Nel caso di specie si è accertato che l'evento lesivo è stato frutto di un arbitrario aggravamento del rischio determinato da una condotta del sig. , avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta Pt_1 volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. In definitiva, la domanda avanzata da – a prescindere dalla sua ritualità – va Controparte_3 rigettata. Al contrario, sussistono i presupposti affinché la compagnia assicuratrice convenuta sia condannata a tenere indenne i sig.ri per quanto da questi dovuto all'attore in conseguenza del sinistro, Controparte_6 nei limiti del massimale di polizza e di eventuali franchigie.
3.
Le spese, in ragione del complessivo esito del giudizio, sono da compensarsi integralmente nei rapporti tra l'attore e i convenuti mentre sono da porsi a carico di in applicazione del generale Controparte_3 principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese sostenute dall' per la costituzione nel presente CP_4 giudizio. La liquidazione è compiuta, in dispositivo, sulla base del valore di causa desunto dal diritto riconoscibile ed effettivamente riconosciuto in condanna, con riferimento ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Quanto alle spese della CTU espletata - e già liquidate in corso di causa - le stesse sono da porsi, definitivamente, a carico solidale dell'attore e dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
con la chiamata in causa di Controparte_3 Controparte_4
ogni altra domanda, istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così
[...] provvede:
pagina 8 di 9 - in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condanna, in solido tra loro,
, in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo di euro €.15.394,575, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione, dovuto a titolo di risarcimento dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, da quest'ultimo subiti in conseguenza del sinistro, occorso in data 3.1.2019;
- compensa, integralmente, tra l'attore e i convenuti, le spese del presente giudizio;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_3 in favore dell' , delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 5.000,00, oltre 15% rimborso CP_4 spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico solidale di parte attrice e di parte convenuta, compensandole tra le stesse.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 26 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dichiarazioni del sig. : “Percorrevo a bordo della mia bicicletta con tutte le luci accese, la via Mulini Interna con direzione verso il centro. Pt_1 Ero alla mia destra quando improvvisamente sono stato tamponato da una Fiat Croma…” 2 Dichiarazioni del sig. “Percorrevo via Mulini da Modena verso Carpi, ad un tratto ho visto una bicicletta che si stava spostando dalla CP_1 parte destra della strada verso il centro, ho frenato ma non sono riuscito a evitarlo e l'ho urtato con la parte anteriore della mia auto sulla sua ruota posteriore.”