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23 ottobre 2005
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13 giugno 2014
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7 aprile 2023
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11 agosto 2023
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Art. 53. Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso 1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.
((2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
((2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Commentari • 19
- 1. Il recesso del consumatore come rimedio nel canone della Corte di giustizia UE tra regolazione del mercato e “opportunismo” della parte protettaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 21 luglio 2023 · 24.654463
[…] Anzitutto, occorre valutare l'oggetto della lesione alla quale il recesso intende porsi in funzione rimediale. L'art. 53 cod. cons., che dispone la proroga del termine di decadenza per l'esercizio del recesso, parrebbe prendere in considerazione il solo “non adempimento” dell'obbligo di informazione. È da chiedersi se il legislatore abbia inteso riferirsi al solo inadempimento totale dell'obbligo, come si potrebbe sostenere valorizzando il dato testuale. […]
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Giurisprudenza • 138
- 1. Trib. Trento, sentenza 21/02/2024, n. 225Provvedimento: […] La tempestività consegue, peraltro, oltre che alle considerazioni di cui sopra, alla necessaria applicazione nel caso in esame del termine di dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale sancito dall'art. 53 Cod. Cons. tenuto conto del difetto di informativa in conformità alle previsioni di cui all'art. 49 Cod. Cons., spec. lett. h).Leggi di più...
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