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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 414/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 414/2025 promossa con ricorso matrimonio depositato in data 09/06/2025
da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CETTOLIN ERICA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CETTOLIN ERICA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MARTON CHIARAMARIA elettivamente domiciliato in
VIA G. MARCONI N. 14 INT. 2 31021 GL TO
presso il difensore avv. MARTON CHIARAMARIA
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa iscritta a ruolo in data 20.1.2024 al n. 52/2024 R.G. e decisa in Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso;
Conclusioni del resistente: come da memoria di costituzione
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del ricorso proposto dall'attrice, all'udienza del giorno
5.11.2025 le parti hanno richiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
ritenuto evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
visto il parere del Pubblico Ministero;
ritenuto di dover pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ‒ a norma dell'art. 4,
12° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 8 della legge 6.3.1987 n. 74 e dalla legge 14.5.2005 n. 80 ‒
disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre
2 questioni, con rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori domande proposte dalle parti, mediante separata ordinanza,
emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma, c.p.c.;
considerato che la pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
3.5.2003 in Comune di Ponte delle Alpi (BL) da
e Controparte_1 Parte_1
trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte delle Alpi (BL);
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dalle parti;
riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il presidente est.
TO LL
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 414/2025 promossa con ricorso matrimonio depositato in data 09/06/2025
da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CETTOLIN ERICA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CETTOLIN ERICA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MARTON CHIARAMARIA elettivamente domiciliato in
VIA G. MARCONI N. 14 INT. 2 31021 GL TO
presso il difensore avv. MARTON CHIARAMARIA
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa iscritta a ruolo in data 20.1.2024 al n. 52/2024 R.G. e decisa in Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso;
Conclusioni del resistente: come da memoria di costituzione
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del ricorso proposto dall'attrice, all'udienza del giorno
5.11.2025 le parti hanno richiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
ritenuto evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
visto il parere del Pubblico Ministero;
ritenuto di dover pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ‒ a norma dell'art. 4,
12° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 8 della legge 6.3.1987 n. 74 e dalla legge 14.5.2005 n. 80 ‒
disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre
2 questioni, con rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori domande proposte dalle parti, mediante separata ordinanza,
emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma, c.p.c.;
considerato che la pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
3.5.2003 in Comune di Ponte delle Alpi (BL) da
e Controparte_1 Parte_1
trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte delle Alpi (BL);
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dalle parti;
riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il presidente est.
TO LL
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