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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 420 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via De Martini, nc. 295, elettivamente domiciliata in Sassari, nel viale Caprera, n. 1/O, presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv. Manuela Ladu che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
opponente contro
con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Dott. c.f./p.iva n. , quale mandataria con rappresentanza, in CP_2 P.IVA_1
forza di procura notarile, di (già ) con Controparte_3 Controparte_4
unico socio, con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso
e c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 CP_5
con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e c.f./p.iva P.IVA_3
giusta procura notarile, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti ed elettivamente pagina 1 di 7 domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello Studio dell'Avv. Margherita Orecchioni
sito in Tempio Pausania (SS), Via Roma, 56 - 07029;
opposta e
(c.f. , con sede in Conegliano, Via Controparte_3 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore
e
(CF/P.IVA: ), con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Controparte_5 P.IVA_3
Alfieri n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
tutte elettivamente domiciliate ai sensi degli artt. 330 e 170 cpc in Roma, Via Flaminia n.
441 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Cicconetti;
la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente come da atto di citazione del 09.02.2022; nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 16.05.22 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- che con decreto ingiuntivo n. 61/2022 emesso dal Tribunale di Sassari n. 1011/2021 – RG
3684/2021, le veniva intimato di pagare la somma di € 22.772, oltre interessi e spese della procedura, in virtù del contratto di finanziamento n. 042550100.4 del giugno 2010;
- che non avrebbe ricevuto tale importo;
- che non avrebbe firmato nessun contratto, né la cessione si sarebbe perfezionata;
- che il finanziamento sarebbe stato concesso in aperta violazione dell'obbligo di valutazione pagina 2 di 7 del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. e di obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale;
- che il suo ricorso al credito sarebbe anomalo poiché in 3 anni avrebbe ottenuto 7
finanziamenti, di cui 3 solo con OS in un periodo di 8 mesi;
- che la percentuale di indebitamento fosse insostenibile;
- che OS avrebbe quindi dovuto astenersi dal concedere il finanziamento che ha condotto a tale percentuale di indebitamento;
- che la sanzione per la violazione del merito creditizio imporrebbe l'esclusione del diritto ad ogni remunerazione del capitale prestato per violazione del merito creditizio;
- che vi sarebbero ulteriori profili da censurare come l'indicazione, nel contratto di finanziamento, di un TA del 8,65 %, a fronte di un TA effettivo del 10,52% (non avendo incluso nei costi né il premio assicurativo, né i costi di incasso delle rate), con la conseguenza che il tasso convenzionale dovrebbe essere determinato con riferimento al tasso di rendimento dei BOT, facendo riferimento a quello più favorevole per il debitore nell'anno di stipula del contratto.
Concludeva chiedendo accertare l'inesistenza del credito e/o per difetto di legittimazione attiva, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, dichiarare il finanziatore responsabile della violazione degli obblighi di diligenza e buona fede professionale, per violazione del dovere di valutazione del merito creditizio escludendo il diritto del creditore ad ottenere il pagamento degli interessi, delle spese di istruttoria e di ogni ulteriore spesa connessa, inclusa la copertura assicurativa,
con conseguente determinazione della somma ancora dovuta dalla nella differenza tra il solo Pt_1
capitale finanziato e quanto da lei versato fino al luglio 2013, con concessione della rateizzazione. In
via ulteriormente subordinata, dichiarare la condotta della OS in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza per errata o inesatta indicazione del TA, come sopra evidenziato, e per l'effetto, previa dichiarazione di nullità parziale del contratto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 124 pagina 3 di 7 TUB, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare dovuto al mutuante la sola somma concessa in prestito,
maggiorata di un compenso determinato con riferimento al tasso di rendimento dei BOT e con concessione di rateizzazione. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e diritto Controparte_1
dell'opponente ed esponendo:
- sull'esistenza del contratto, che il credito ingiunto trarrebbe origine dal residuo saldo debitore alla data di risoluzione del 27.02.2014 del finanziamento personale n. 042550100.4
concesso da con contratto del 17.06.2010 per l'importo di €. 27.278,12, da Controparte_6
rimborsare mediante n. 120 rate mensili di €. 331,00 ciascuna dal 15.07.2010 sino al
15.06.2020, con Tan 8,01% e TA 8,65% (importo complessivo da rimborsare €.
39.720,00);
- che l'opponente non avrebbe disconosciuto la firma sul contratto;
- che la dazione della somma sarebbe provata dal deposito degli estratti conto e dalle scritture con autentica notarile;
- che la cessione del credito a (mandante di si sarebbe perfezionata, CP_5 CP_1
come dimostrato dai documenti prodotti, compresi i contratti di cessione e gli avvisi in
Gazzetta Ufficiale, oltre alle singole comunicazioni;
- sul merito creditizio, che questo sarebbe correttamente stato valutato, sia sulla base delle dichiarazioni della richiedente che della natura dell'operazione, trattandosi di finanziamento concesso da per estinguere un precedente finanziamento di Santander Controparte_6
Consumer Bank (finalità di consolidamento) e ristrutturazione casa – con il calcolo della rata come da prospetto allegato al doc. 7; pagina 4 di 7 - che, comunque, la domanda basata sull'errata valutazione del merito creditizio dovrebbe essere rivolta verso e non verso la cessionaria del credito;
CP_6
- sull'errata indicazione del TA, ribadito che esso avrebbe solo funzione informativa circa il costo complessivo del finanziamento e non costituirebbe applicazione di condizione sostituibile ex art.117 T.u.b;
- che rimarrebbe comunque una pretesa creditoria a favore di parte opposta, quantomeno pari al residuo capitale ancora da rimborsare al netto dei pagamenti eseguiti imputati al capitale.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'opponente, in subordine accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da e per essa dalla procuratrice Controparte_5
che agisce in nome e per conto nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del minore importo di Euro 15.678,50
come sopra determinato e/o comunque della maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi come in decreto ovvero interessi legali e/o al tasso BOT, a decorrere dal 17.06.2010 (contratto) ovvero dal 27.02.2014 (risoluzione).
Con vittoria di spese di lite.
Nel giudizio è stata esperita istruttoria documentale e tenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Rileva il Tribunale che il contratto di finanziamento PRS/042550100.4 del 17.06.2010 è
stato personalmente sottoscritto dalla sig.ra che non ha disconosciuto la propria firma. Pt_1
Tale contratto prevedeva l'erogazione di un prestito di €. 25.000,00 per complessivi €.
39.720,00 da restituire in 120 rate mensili per €. 330,00 ciascuna;
importo da considerarsi erogato sulla base della documentazione in atti (estratti conto, scritture contabili,
raccomandata di messa in mora ricevuta dalla debitrice in data 11.03.14 e non contestata). pagina 5 di 7 Nel contratto si dava anche atto che la sig.ra era dipendente di una farmacia e poteva Pt_1
contare su un reddito certo di €. 1.340,00 per 14 mensilità. Emerge inoltre dal contratto che l'opponente aveva stipulato assicurazione facoltativa del credito per €. 1.903,12, chiaramente indicata tra i costi da sostenere, di cui la sig.ra è stata, dunque, completamente e Pt_1
chiaramente edotta al momento della stipulazione del finanziamento. Peraltro l'opponente non ha dimostrato che essa rivestisse invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione fosse necessaria per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, nemmeno attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e dunque non andava indicata nel TA, in relazione al quale si richiama,
comunque, la giurisprudenza, anche richiamata dall'opposta, secondo cui il TA sarebbe meramente illustrativo del costo del credito, che nel caso di specie è comunque ben evincibile dal contratto. L'opponente contesta, altresì, l'omessa valutazione del merito creditizio da parte dell'Istituto finanziante, ma ciò è contestato dalle evidenze documentali che danno atto che l'Istituto ha considerato l'impiego della richiedente, il relativo stipendio,
e i debiti che la stessa ha comunicato, come si evince dalla causale del finanziamento relativa anche al “consolidamento” di posizioni debitorie pregresse e, dunque, note, il che ha inciso sul calcolo della rata di rimborso a lei imposta che, sulla base delle informazioni da lei fornite e disponibili al momento della stipula del contratto (busta paga, visura catastale,
prospetto capacità reddituale), era da considerarsi sostenibile. D'altra parte, l'opponente allega circostanze di fatto relative a una debolezza psicologica e a uno stato di difficoltà
economica che non emerge in alcun modo dagli atti depositati in giudizio. Quanto alla cessione del credito, essa può dirsi perfezionata, essendo prodotti in atti non solo gli estratti delle Gazzette Ufficiali che ne danno conto in modo esaustivo, ma anche i singoli contratti di cessione, sicché nessuna censura in tal senso può essere accolta.
A tale stregua e per quanto è emerso dall'istruttoria, stante l'infondatezza dell'opposizione il pagina 6 di 7 decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, tutte le altre questioni disattese o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite all'opposta che Parte_1
liquida in €. 1.700,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA
e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 12.11.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 420 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via De Martini, nc. 295, elettivamente domiciliata in Sassari, nel viale Caprera, n. 1/O, presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv. Manuela Ladu che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
opponente contro
con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Dott. c.f./p.iva n. , quale mandataria con rappresentanza, in CP_2 P.IVA_1
forza di procura notarile, di (già ) con Controparte_3 Controparte_4
unico socio, con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso
e c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 CP_5
con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e c.f./p.iva P.IVA_3
giusta procura notarile, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti ed elettivamente pagina 1 di 7 domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello Studio dell'Avv. Margherita Orecchioni
sito in Tempio Pausania (SS), Via Roma, 56 - 07029;
opposta e
(c.f. , con sede in Conegliano, Via Controparte_3 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore
e
(CF/P.IVA: ), con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Controparte_5 P.IVA_3
Alfieri n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
tutte elettivamente domiciliate ai sensi degli artt. 330 e 170 cpc in Roma, Via Flaminia n.
441 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Cicconetti;
la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente come da atto di citazione del 09.02.2022; nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 16.05.22 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- che con decreto ingiuntivo n. 61/2022 emesso dal Tribunale di Sassari n. 1011/2021 – RG
3684/2021, le veniva intimato di pagare la somma di € 22.772, oltre interessi e spese della procedura, in virtù del contratto di finanziamento n. 042550100.4 del giugno 2010;
- che non avrebbe ricevuto tale importo;
- che non avrebbe firmato nessun contratto, né la cessione si sarebbe perfezionata;
- che il finanziamento sarebbe stato concesso in aperta violazione dell'obbligo di valutazione pagina 2 di 7 del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. e di obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale;
- che il suo ricorso al credito sarebbe anomalo poiché in 3 anni avrebbe ottenuto 7
finanziamenti, di cui 3 solo con OS in un periodo di 8 mesi;
- che la percentuale di indebitamento fosse insostenibile;
- che OS avrebbe quindi dovuto astenersi dal concedere il finanziamento che ha condotto a tale percentuale di indebitamento;
- che la sanzione per la violazione del merito creditizio imporrebbe l'esclusione del diritto ad ogni remunerazione del capitale prestato per violazione del merito creditizio;
- che vi sarebbero ulteriori profili da censurare come l'indicazione, nel contratto di finanziamento, di un TA del 8,65 %, a fronte di un TA effettivo del 10,52% (non avendo incluso nei costi né il premio assicurativo, né i costi di incasso delle rate), con la conseguenza che il tasso convenzionale dovrebbe essere determinato con riferimento al tasso di rendimento dei BOT, facendo riferimento a quello più favorevole per il debitore nell'anno di stipula del contratto.
Concludeva chiedendo accertare l'inesistenza del credito e/o per difetto di legittimazione attiva, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, dichiarare il finanziatore responsabile della violazione degli obblighi di diligenza e buona fede professionale, per violazione del dovere di valutazione del merito creditizio escludendo il diritto del creditore ad ottenere il pagamento degli interessi, delle spese di istruttoria e di ogni ulteriore spesa connessa, inclusa la copertura assicurativa,
con conseguente determinazione della somma ancora dovuta dalla nella differenza tra il solo Pt_1
capitale finanziato e quanto da lei versato fino al luglio 2013, con concessione della rateizzazione. In
via ulteriormente subordinata, dichiarare la condotta della OS in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza per errata o inesatta indicazione del TA, come sopra evidenziato, e per l'effetto, previa dichiarazione di nullità parziale del contratto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 124 pagina 3 di 7 TUB, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare dovuto al mutuante la sola somma concessa in prestito,
maggiorata di un compenso determinato con riferimento al tasso di rendimento dei BOT e con concessione di rateizzazione. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e diritto Controparte_1
dell'opponente ed esponendo:
- sull'esistenza del contratto, che il credito ingiunto trarrebbe origine dal residuo saldo debitore alla data di risoluzione del 27.02.2014 del finanziamento personale n. 042550100.4
concesso da con contratto del 17.06.2010 per l'importo di €. 27.278,12, da Controparte_6
rimborsare mediante n. 120 rate mensili di €. 331,00 ciascuna dal 15.07.2010 sino al
15.06.2020, con Tan 8,01% e TA 8,65% (importo complessivo da rimborsare €.
39.720,00);
- che l'opponente non avrebbe disconosciuto la firma sul contratto;
- che la dazione della somma sarebbe provata dal deposito degli estratti conto e dalle scritture con autentica notarile;
- che la cessione del credito a (mandante di si sarebbe perfezionata, CP_5 CP_1
come dimostrato dai documenti prodotti, compresi i contratti di cessione e gli avvisi in
Gazzetta Ufficiale, oltre alle singole comunicazioni;
- sul merito creditizio, che questo sarebbe correttamente stato valutato, sia sulla base delle dichiarazioni della richiedente che della natura dell'operazione, trattandosi di finanziamento concesso da per estinguere un precedente finanziamento di Santander Controparte_6
Consumer Bank (finalità di consolidamento) e ristrutturazione casa – con il calcolo della rata come da prospetto allegato al doc. 7; pagina 4 di 7 - che, comunque, la domanda basata sull'errata valutazione del merito creditizio dovrebbe essere rivolta verso e non verso la cessionaria del credito;
CP_6
- sull'errata indicazione del TA, ribadito che esso avrebbe solo funzione informativa circa il costo complessivo del finanziamento e non costituirebbe applicazione di condizione sostituibile ex art.117 T.u.b;
- che rimarrebbe comunque una pretesa creditoria a favore di parte opposta, quantomeno pari al residuo capitale ancora da rimborsare al netto dei pagamenti eseguiti imputati al capitale.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'opponente, in subordine accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da e per essa dalla procuratrice Controparte_5
che agisce in nome e per conto nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del minore importo di Euro 15.678,50
come sopra determinato e/o comunque della maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi come in decreto ovvero interessi legali e/o al tasso BOT, a decorrere dal 17.06.2010 (contratto) ovvero dal 27.02.2014 (risoluzione).
Con vittoria di spese di lite.
Nel giudizio è stata esperita istruttoria documentale e tenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Rileva il Tribunale che il contratto di finanziamento PRS/042550100.4 del 17.06.2010 è
stato personalmente sottoscritto dalla sig.ra che non ha disconosciuto la propria firma. Pt_1
Tale contratto prevedeva l'erogazione di un prestito di €. 25.000,00 per complessivi €.
39.720,00 da restituire in 120 rate mensili per €. 330,00 ciascuna;
importo da considerarsi erogato sulla base della documentazione in atti (estratti conto, scritture contabili,
raccomandata di messa in mora ricevuta dalla debitrice in data 11.03.14 e non contestata). pagina 5 di 7 Nel contratto si dava anche atto che la sig.ra era dipendente di una farmacia e poteva Pt_1
contare su un reddito certo di €. 1.340,00 per 14 mensilità. Emerge inoltre dal contratto che l'opponente aveva stipulato assicurazione facoltativa del credito per €. 1.903,12, chiaramente indicata tra i costi da sostenere, di cui la sig.ra è stata, dunque, completamente e Pt_1
chiaramente edotta al momento della stipulazione del finanziamento. Peraltro l'opponente non ha dimostrato che essa rivestisse invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione fosse necessaria per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, nemmeno attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e dunque non andava indicata nel TA, in relazione al quale si richiama,
comunque, la giurisprudenza, anche richiamata dall'opposta, secondo cui il TA sarebbe meramente illustrativo del costo del credito, che nel caso di specie è comunque ben evincibile dal contratto. L'opponente contesta, altresì, l'omessa valutazione del merito creditizio da parte dell'Istituto finanziante, ma ciò è contestato dalle evidenze documentali che danno atto che l'Istituto ha considerato l'impiego della richiedente, il relativo stipendio,
e i debiti che la stessa ha comunicato, come si evince dalla causale del finanziamento relativa anche al “consolidamento” di posizioni debitorie pregresse e, dunque, note, il che ha inciso sul calcolo della rata di rimborso a lei imposta che, sulla base delle informazioni da lei fornite e disponibili al momento della stipula del contratto (busta paga, visura catastale,
prospetto capacità reddituale), era da considerarsi sostenibile. D'altra parte, l'opponente allega circostanze di fatto relative a una debolezza psicologica e a uno stato di difficoltà
economica che non emerge in alcun modo dagli atti depositati in giudizio. Quanto alla cessione del credito, essa può dirsi perfezionata, essendo prodotti in atti non solo gli estratti delle Gazzette Ufficiali che ne danno conto in modo esaustivo, ma anche i singoli contratti di cessione, sicché nessuna censura in tal senso può essere accolta.
A tale stregua e per quanto è emerso dall'istruttoria, stante l'infondatezza dell'opposizione il pagina 6 di 7 decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, tutte le altre questioni disattese o assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite all'opposta che Parte_1
liquida in €. 1.700,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA
e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 12.11.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
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