Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6663 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Baldi, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Comità, come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta
All'esito della udienza, tenutasi in forma cartolare, dell'11-1-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 9-1-2025”; per parte convenuta opposta: “come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 9-1-2025”.
1
1. Con atto di citazione la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1689/2022, a mezzo del quale il
Tribunale di Firenze aveva condannato la medesima al pagamento di euro 74.058,90, oltre interessi di mora e spese della procedura, in favore della in relazione alla dedotta fornitura di Controparte_1
beni per ponteggi identificati nelle due fatture n. 101 e n. 102 del febbraio 2022.
Parte attrice opponente, in particolare, ha eccepito l'inesistenza del credito ingiunto, in ragione del comportamento truffaldino dell'opposta, consistito:
- nella vendita, per il tramite dell'addetto alle vendite sig. , di Per_1
10.000 mq di ponteggi Mod.
- nell'aver ricevuto la somma di euro 167.750,00 a titolo di pagamento anticipato della fattura n. 322/2021 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice opponente), relativa ad una prima fornitura di 5.000 mq di ponteggio, peraltro non conforme alle normative vigenti in
Italia;
- nell'aver omesso la fornitura di parte del materiale già pagato e, nonostante ciò, nell'aver emesso le fatture nn. 101/2022 e 102/2022
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice opponente), azionate in via monitoria.
La ha, quindi, rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in
2 narrativa, così provvedere: - Nel merito per le causali di cui in premessa, dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo
n. 1689/2022 DEL 28.4.2022 NOTIFICATO IN DATA SUCCESSIVA
AL 28.4.22 opposto perché illegittimo e, conseguentemente, revocarlo;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione la decadenza dalla denuncia di potenziali vizi, deducendo la conformità della merce e l'intervenuta consegna della stessa (cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta opposta).
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 32.202,40, e dato atto dell'esito negativo della mediazione delegata, la causa è stata istruita in via documentale e tramite l'espletamento di prova testimoniale.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza emessa in data 19-4-2024, con la quale si è ritenuto di ammettere la prova per testi richiesta da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma 6
n.2 cpc, con riferimento ai capitoli 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 17a, 19a,
20a, 21a, 22a, 23a, con esclusione dei rimanenti in quanto formulati in modo generico, od inerenti circostanze irrilevanti, o documentate.
3. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta opposta
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 2 ss.).
3 Sul punto, occorre evidenziare che la nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 20/07/2020, n.2681).
Nel caso di specie, la convenuta opposta, dimostrando di aver adeguatamente compreso le richieste attoree, ha esplicato un'articolata difesa sull'opposizione proposta, contestando puntualmente la ricostruzione in fatto e in diritto operata dalla
[...]
nell'atto introduttivo. Parte_1
4. Tanto premesso, l'opposizione avanzata dalla Parte_1
merita di essere accolta esclusivamente nei termini di seguito
[...]
precisati.
In primo luogo, si deve ritenere dimostrata l'intervenuta fornitura in favore della della merce oggetto dell'azione Parte_1
monitoria (2.740 metri quadrati di ponteggio italiano “Condor”, divisi in due bilici di 1.370 metri quadrati ciascuno), a fronte della documentazione prodotta giudizialmente da parte della
[...]
(cfr. doc. a) e b) fascicolo di parte Controparte_1
convenuta opposta) e dell'esplicito riconoscimento in tal senso effettuato dalla attrice opponente (cfr. verbale di udienza del 24-3-
2023: “La fornitura di ponteggio italiano Condor per 2740 mq, divisa in due bilici di 1370 mq di cui ai docc. a) e b) è, dunque, realmente avvenuta”).
Né, del resto, può essere condivisa la ricostruzione di parte opponente, alla stregua della quale la merce oggetto della fornitura non risulterebbe conforme alle normative vigenti in Italia e, pertanto,
4 dovrebbe essere considerata viziata (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 5).
Sul punto, ferma in ogni caso la tardività delle doglianze in materia di difformità e la genericità delle medesime (prive di qualsivoglia indicazione in ordine alle tipologie di vizi emersi), non si può mancare di evidenziare ccome lo stesso sig. amministratore Per_2
dell'attrice, si sia recato in Turchia per controllare la qualità della merce acquistata e non abbia rilevato alcun profilo di inutilizzabilità della stessa (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024: Per_3
“Ricordo che mi contattò dalla Turchia quando era presso Per_1
l'azienda insieme al sig. Mi disse che il ponteggio era stato Per_2
controllato e che il sig. aveva contattato la ditta di Per_2
autotrasporti Rentrans di Istambul al fine di commissionarle il trasporto del terzo e quarto bilico contenente il ponteggio italiano”;
: “Ricordo che la valutazione sulla qualità del ponteggio è stata Per_1
effettuata unicamente dal Io non ho detto nulla. Mi sono Per_2
limitato ad accompagnarlo ed a fare da intermediario”).
Pertanto, a fronte dell'accettazione dei ponteggi così come visionati, non possono trovare accoglimento le doglianze in punto di conformità sollevate dall'opponente nell'atto introduttivo.
Chiarita l'esecuzione e la conformità della fornitura di cui al decreto ingiuntivo, si deve ritenere altresì comprovato in atti l'accordo intercorso in forma orale tra le parti in ordine alla modifica del patto originariamente vigente tra le stesse, nel senso, sopra esplicitato, della consegna di 2.740 metri quadrati di ponteggio italiano
“Condor”, in luogo di 6.000 metri quadrati di ponteggio “modello turco” (mod. 68), al netto dei 4.000 metri quadrati di quest'ultimo già oggetto di fornitura.
5 Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente (cfr. verbale di udienza del 24-3-2023: “Non è vero che l'opponente abbia richiesto materiale diverso rispetto a quello oggetto dell'originario accordo contrattuale, ovvero il modello Condor (il ponteggio italiano)”), la sussistenza e il contenuto di tale modificazione negoziale sono emersi univocamente dalla prova orale assunta all'udienza del 23-
10-2024.
In essa, in particolare:
- il sig. collaboratore della convenuta opposta, ha Per_3
confermato non soltanto il nuovo patto modificativo intervenuto tra la e la (cfr. Parte_1 Controparte_1
verbale di udienza del 23-10-2024: “Nel corso di questa conversazione il a poi richiesto di sostituire la restante parte Per_2
di fornitura di 6mila mq (tre bilici) rispetto all'ordine di 10mila mq, con il ponteggio modello Condor modello TP 105 che la
[...]
già utilizzava nei propri cantieri. Ci disse che Parte_1
l'opponente aveva in corso dei contratti di appalto per i quali erano necessario il modello italiano di ponteggio, detto Condor. Io ed Per_1
siamo rimasti spiazzati in ragione degli accordi raggiunti con la società turca. Gli abbiamo comunque detto che CP_1
avrebbe fatto sapere qual era la sua volontà (..) Dopo questo incontro, ha contattato la società turca chiedendo di produrre il Per_1
nuovo modello di ponteggio denominato TP 105 garantendo alla che si sarebbero rispettati gli accordi commerciali pregressi Pt_3
già raggiunti con la produzione del primo modello di ponteggio
Turco/Demirel. Con difficoltà è stato trovato l'accordo”), ma anche la circostanza che il sig. amministratore legale dell'opponente, Per_2
si sia recato personalmente in Turchia per visionare il modello
6 “Condor”, oggetto della modificazione negoziale (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024: “ mi disse che gli era stato inviato dal Per_1
un biglietto aereo per la Turchia. mi disse che doveva Per_2 Per_1
quindi andare in Turchia con il per verificare la produzione Per_2
del ponteggio (..) Ricordo che mi contattò dalla Turchia quando Per_1
era presso l'azienda insieme al sig. Mi disse che il Per_2
ponteggio era stato controllato e che il sig. veva contattato Per_2
la ditta di autotrasporti Rentrans di Istambul al fine di commissionarle il trasporto del terzo e quarto bilico contenente il ponteggio italiano”);
- il sig. , marito della legale rappresentante della Persona_4
convenuta, ha ribadito il ruolo centrale rivestito dal sig. in Per_2
veste di amministratore della attrice, nella individuazione della nuova merce oggetto della modificata fornitura (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024: “Il sig. ha proposto di andare in Per_2
Turchia per verificare la produzione di questi ponteggi (..) Ricordo che una parte di ponteggio era già pronta. Il 'ha visionata ed Per_2
ha detto che andava bene. Mi sembra che abbia in quella occasione ordinato altro materiale alla società turca utilizzando la
[...]
come intermediaria. Ricordo che il veva l'urgenza di CP_1 Per_2
far inviare la merce in Italia perché aveva dei cantieri in apertura.
Ero presente quando contattò per il trasporto la ditta di autotrasporti
Rentrans di Istambul. Ricordo che fece subito il bonifico. Adr:
Ricordo che la valutazione sulla qualità del ponteggio è stata effettuata unicamente dal Io non ho detto nulla. Mi sono Per_2
limitato ad accompagnarlo ed a fare da intermediario”);
- il sig. , dipendente attrice all'epoca dei fatti, ha Persona_5
riferito dell'esistenza questo ulteriore accordo vigente tra opponente
7 e opposta relativo alla fornitura di ponteggi “Condor” (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024: “Ho sentito dire dal in azienda che Per_2
stava per arrivare del ponteggio chiamato Condor fornito sempre da
), nonché del viaggio in Turchia del sig. er la CP_1 Per_2
supervisione della merce (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024:
“So che il è andato in Turchia con per visionare il Per_2 Per_1
ponteggio. Non ricordo la data. Ne ho sentito parlare in ufficio perché credo che la abbia fatto i biglietti per tutti e Parte_1
due”).
A fronte dell'attendibilità dei testimoni e della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, si può, dunque, ritenere dimostrata in giudizio la vigenza tra le parti di un patto modificativo orale, specificamente inerente alla fornitura di ponteggi italiani
“Condor”.
Dato atto, quindi, della sussistenza dell'accordo modificativo e della consegna della merce oggetto di quest'ultimo, è, inoltre, da considerare infondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'opposta rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria
(cfr. verbale di udienza del 24-3-2023).
In proposito, fermo il ruolo di intermediaria pacificamente assunto dall'opposta nelle operazioni di acquisto dei ponteggi italiani
“Condor” effettuati da parte dell'opponente (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024: AD “è vero. Me lo disse . Si trattava di Per_3 Per_1
confermare gli accordi precedenti. La oveva operare CP_1
come intermediaria”; : “è vero. Ci doveva essere Persona_4
l'intermediazione della convenuta”), confermato anche da quest'ultima (cfr. verbale di udienza del 24-3-2023: “ha operato come intermediario la ), dagli atti non è, invece, CP_1
8 possibile evincere la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la e la in relazione alla fornitura di Parte_1 CP_2
2740 metri quadrati di ponteggio italiano “Condor”.
Contrariamente a quanto argomentato dall'opponente (cfr. verbale di udienza del 24-3-2024: “La fornitura di ponteggio italiano Condor per 2740 mq, divisa in due bilici di 1370 mq di cui ai docc. a) e b) è, dunque, realmente avvenuta ma in relazione al rapporto contrattuale con la società ), non risulta, invero, possibile evincere la CP_2
sussistenza di tale rapporto negoziale con “ né dalla CP_2
documentazione depositata in atti, stante la riferibilità delle produzioni alla odierna convenuta Controparte_1
(cfr. docc. a e b fascicolo di parte convenuta opposta;
si veda anche ordinanza del 7-7-2023: “Trattasi di eccezione di difetto di titolarità attiva la quale, tuttavia, non risulta fondata su prova scritta, avuto riguardo alla documentazione versata in atti, compresi i citati docc.
a) e b), i quali non sembrano recare alcun riferimento alla menzionata società ), né dalle deposizioni testimoniali, CP_2
inerenti esclusivamente all'attività prestata dalla convenuta opposta
(cfr. sopra).
La mancata emersione di alcuna veste di controparte negoziale della “ depone per il rigetto dell'eccezione di difetto di CP_2
titolarità attiva sollevata dall'attrice.
Peraltro, anche laddove si ritenesse sussistente un rapporto contrattuale diretto tra la e la Parte_1 CP_2
(ma, in senso contrario, cfr. sopra), non potrebbe comunque essere esclusa la legittimazione dell'odierna opposta alla pretesa dei relativi pagamenti, alla luce dell'indicazione (già insita nell'accordo originario) di quest'ultima quale figura abilitata all'emissione delle
9 fatture per il pagamento delle prestazioni rese (cfr. verbale di udienza del 23-10-2024: AD MI: “Commissionò quindi la fornitura chiedendo a di fare da intermediaria con emissione CP_1
della fattura da parte di quest'ultima”).
Chiarita dunque la legittimazione negoziale della Controparte_1
in senso contrario rispetto alla pretesa azionata in via
[...]
monitoria non può neppure venire in rilievo l'allegazione di parte opponente, secondo la quale questa avrebbe già pagato, per la fornitura di ponteggio italiano “Condor”, la succitata società turca
“ ” per euro 103.443,93 (cfr. verbale di udienza del 24- CP_2
3-2023; cfr. PEC del 28-2-2022 inviata dall'opponente all'opposta; cfr. verbale di udienza del 7-6-2023: “Deduce che la merce di cui alla documentazione oggetto di traduzione è già stata pagata ad un soggetto terzo ovvero alla ditta AD come dedotto alla scorsa udienza e che la convenuta opposta ha operato unicamente come intermediaria”), a fonte dell'impossibilità di riferire univocamente il versamento di detta somma effettuato in favore di tale società (cfr. docc. E ed F fascicolo di parte attrice opponente) alle forniture di ponteggio italiano oggetto di controversia nel presente giudizio
(circostanza, quella della riconducibilità dei pagamenti al ponteggio
“Condor”, espressamente contestata dall'opposta, cfr. memoria di parte convenuta opposta ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., p. 4).
Nessuno dei rilievi sollevati dall'opponente (mancata consegna della merce;
difformità della merce rispetto alla normativa italiana;
mancata conclusione di alcun accordo inerente ai ponteggi
“Condor”; difetto di titolarità attiva dell'opposta; avvenuto pagamento dei ponteggi) può essere considerato, in definitiva, idoneo a suffragare la tesi di parte opponente relativa alla “truffa” da questa
10 asseritamente patita, non essendo sufficiente, al riguardo la mera denuncia querela prodotta dall'attrice, in quanto atto di provenienza unilaterale (cfr. denuncia querela presentata alla stazione dei
Carabinieri di Pistoia;
cfr. doc. D fascicolo di parte attrice opponente;
per l'insufficienza della mera denuncia cfr. Cass. n. 1935/2003).
Dimostrato, pertanto, l'an della pretesa azionata in via monitoria, il quantum della stessa risulta comprovato esclusivamente per l'ammontare di euro 32.202,40 (cfr. anche ordinanza di concessione parziale della provvisoria esecuzione del 7-7-2023).
Tale importo, in particolare, si evince dalla somma del valore complessivo delle bolle di consegna prodotte sub doc. a) fascicolo di parte convenuta opposta (euro 29.678,00) e sub b) fascicolo di parte convenuta opposta (euro 30.023,90), specificamente inerenti alla consegna di 2.740 metri quadrati di ponteggio italiano “Condor”, al netto della nota di credito di euro 27.500,00, da scomputare secondo quanto riconosciuto dall'opposta nell'azione monitoria da questa proposta.
Al contrario, non può essere riconosciuto alla convenuta il maggiore importo dalla medesima richiesto nel decreto ingiuntivo opposto
(euro 74.058,90), in quanto non adeguatamente dimostrato all'esito dell'istruttoria.
Fermo il minor valore del ponteggio italiano “Condor”, oggetto della fornitura (euro 59.701,90, cfr. sopra), rispetto a quello oggetto di ingiunzione, inidonee ai fini della prova richiesta sono le fatture n.
101/2022 (di euro 52.535,88. cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice opponente) e n. 102/2022 (di euro 52.535,88, cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice opponente), azionate in via monitoria.
11 In materia, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale, nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto il pagamento di prestazioni, a fronte della contestazione della consistenza dell'attività prestata, non può ritenersi sufficiente la produzione giudiziale della fattura, in ragione della natura unilaterale di tale dichiarazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/06/2023, n.17586).
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione attorea delle fatture in questione, la convenuta non ha offerto in giudizio ulteriori elementi adeguati a supportare la pretesa creditoria per l'ammontare richiesto in sede monitoria.
A quest'ultimo riguardo, del resto, si deve osservare che, a giustificazione della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo per il maggior importo (rispetto all'ammontare di euro
32.202,40) di euro 74.058,90, non possono neppure essere addotte le ulteriori attività asseritamente espletate dalla Controparte_1
a favore della in ordine alla
[...] Parte_1
fornitura di ponteggi “Condor” da questa effettuata (cfr. memoria di parte convenuta opposta ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 1: ricerca dei ponteggi con viaggio e permanenza in Turchia;
ricerca dei traduttori;
anticipi spese con i vari uffici;
contatti diretti con la ditta produttrice turca;
accordo sul prezzo all'ingrosso e sui tempi di produzione con la ditta ottenimento dell'esclusiva). Pt_3
In merito, mette conto rilevare:
- da un lato, l'evidente estraneità delle prestazioni allegate da parte opponente (accessorie rispetto alla fornitura dei ponteggi, cfr. sopra) rispetto a quelle insite nelle fatture azionate in via monitoria
(inerenti, invece, a caratteristiche proprie dei ponteggi: cfr. docc. 2 e
3 fascicolo di parte attrice opponente: telai, parapetti, correnti,
12 pedane, basette, botole, tavola ferma piede, cancelletti di testata, tasselli, finali);
- dall'altro lato, il difetto di alcun elemento suscettivo di comprovare la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine all'inserimento di eventuali ricarichi sul prezzo finale della merce (cfr. memoria di parte convenuta opposta ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., pp. 1-2:
“ ha giustamente ricaricato a il CP_1 Pt_1 Parte_1
prezzo finale della merce prodotta e tutta l'attività espletata sopradetta, nonché i costi per l'organizzazione del trasporto della merce dalla Turchia in Italia e l'attività svolta per il disbrigo di tutte le pratiche idonee allo sdoganamento della merce”).
In ragione di ciò, il quantum azionato in via monitoria si può considerare dimostrato limitatamente all'importo di euro 32.202,40
(cfr. sopra); ciò che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, la deve essere, quindi, Parte_1
condannata al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 32.202,40, oltre interessi al tasso
[...]
di legge ex art. 1284, co. 4, c.c. a partire dal 1-4-2022 (data di deposito del ricorso monitorio) sino al saldo.
5. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dall'opposta a norma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta opposta, p. 21) stante il parziale accoglimento dell'opposizione proposta.
6. Avuto riguardo alle spese di lite, queste, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, devono essere compensate per la quota di 1/2, mentre la restante quota di 1/2 deve essere posta a carico della attrice opponente, in
13 ragione della soccombenza prevalente della stessa (cfr. Corte di
Cassazione, 23.02.2024, n.4860: “In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”).
Del pari, le spese del giudizio monitorio, come già liquidate, devono essere compensate per la quota di 1/2, mentre la restante quota di
1/2 deve essere posta a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 32.202,40, oltre interessi al tasso di legge ex art. 1284, co. 4, c.c. a partire dal 1-4-2022 sino al saldo;
3. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta opposta;
4. compensa le spese di lite per la quota di 1/2;
5. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della restante quota delle spese di lite di 1/2,
14 che si liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese al
15 %, Iva e CPA, come per legge;
6. compensa le spese del giudizio monitorio per la quota di 1/2;
7. pone a carico di parte attrice opponente la restante quota di 1/2 delle spese del giudizio monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Firenze, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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