CASS
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Massime • 1
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto composta dai magistrati: MILENA FALASCHI - Presidente - EQUA RIPARAZIONE PATRIZIA PAPA - Consigliere rel. - ANTONIO SCARPA - Consigliere - Ud. 17/10/2024 - PU SE FORTUNATO - Consigliere - R.G.N. 17007/2022 RICCARDO GUIDA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17007 - 2022 proposto da: ST UI, AR CI, TO UA, RO AN, LL EN, DE IN OV, D'SI SE, VA SE, LL FO, AR AC, AR EN, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Barnaba Tortolini nr. 30, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrara dal quale sono rappresentati e difesi con l'avv. Massimo Ferraro, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- ricorrenti -
contro Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. cronol. 240/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 13/1/2022, pubblicato il 20/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale FULVIO CO che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. cronol. 240/2022 del 20/1/2022, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 5 ter l. n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, riconobbe a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare di Tipografica Pompei s.r.l., al cui passivo avevano insinuato i loro crediti di lavoro per t.f.r. e differenze retributive, limitando, per ciascuno, ex art. 2 bis comma 3 l. n. 89/2001, l'ammontare dell'indennizzo nella misura del solo credito residuato dopo la soddisfazione parziale per intervento del Fondo di garanzia. 2. Avverso questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo a cui il Ministero ha resistito con controricorso. 3. All'esito dell'adunanza della camera di consiglio fissata in data 21/3/2024, con ordinanza n. 11892/2024, questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, perché la questione, posta dall'unico motivo di ricorso, del valore della domanda ai fini dell'applicazione del correttivo dell'indennizzo ex 2 bis comma 6 della legge 89/2001, in ipotesi di credito del lavoratore ammesso al passivo Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -2- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 con parziale pagamento da parte del Fondo di garanzia INPS, risultava decisa non uniformemente nella giurisprudenza della sezione. Alla pubblica udienza del 17/10/2024, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore dei ricorrenti ne ha chiesto l'accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis, comma 3, delle legge nr. 89/01, in relazione all'art. 10 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello limitato l'indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall'INPS con il Fondo di garanzia, senza considerare il maggior importo dell'intero credito ammesso al passivo;
hanno sostenuto che, invece, il «valore della causa» di cui alla L. n. 89/2001, art. 2 bis, comma 3, avrebbe dovuto essere ricostruito in riferimento ai criteri generali dettati per il processo presupposto di cui si lamentava la irragionevole durata e, cioè, la procedura fallimentare e, perciò, avrebbe dovuto essere individuato nell'ammontare del credito ammesso al passivo. 1.1. Il motivo è fondato. Il comma terzo dell'art. 2 bis, come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie per essere stato il ricorso per equa riparazione depositato dopo il trentesimo giorno successivo a quello d'entrata in vigore della stessa legge di conversione (Cass. Sez. 6 - 2, n. 10054 del 15/05/2015; Sez. 2, n. 19897 del 22/09/2014), prevede che «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice». Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -3- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 La Corte Costituzionale, nelle ordinanze n. 124 e 204 del 2014, ha chiarito che il limite del «valore accertato», posto dalla norma, deve essere inteso come riferito ai soli casi in cui il Giudice abbia comunque accertato l'esistenza di un diritto e che il «valore» dell'accertamento contenuto nella sentenza, come individuato nella norma, è quello del diritto fatto valere dalla parte attrice, che costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto;
in tal senso, è possibile attribuire alla norma un significato conforme alla CEDU, tenuto conto che la Corte europea dei diritti dell'uomo interpreta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente (ex aliis, sentenza 19 febbraio 1998, N- e NS
contro
Svezia, 149/1996/770/967) (così Corte costituzionale, n. 124 del 2014 e, di seguito, n. 204 del 2014, n. 240 del 2014, n. 280 del 2014). Il nesso di dipendenza tra valore della domanda nel giudizio presupposto e liquidazione dell'indennizzo non può intendersi superato neppure dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 legge 24 marzo 2001 n. 89, che ha ripristinato la proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza del giudizio presupposto: la Corte costituzionale, nella stessa sentenza n. 88/2018, ha, infatti, rilevato che la pronuncia additiva di illegittimità costituzionale non era «impedita dalle peculiarità con cui la legge PI conforma il diritto all'equa riparazione, collegandolo, nell'an e nel quantum, all'esito del giudizio in cui l'eccessivo ritardo è maturato» e, soprattutto, ha aggiunto che spetta «ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione». Questi strumenti sono stati individuati da questa Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -4- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 Corte nei mezzi predisposti dall'ordinamento, in particolare nell'art. 337 cod. proc. civ., per contenere il pregiudizio, rispettivamente per la parte ricorrente in equa riparazione o per lo Stato obbligato, della riforma di una decisione pregiudicante (Cass. Sez. 2, n. 16159 del 08/06/2023). Come evidenziato, l'introduzione dell'art. 2 bis nel 2012, infatti, «positivizza l'esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso ON ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. nn. 633/14 e 12937/12) […] di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti»: «il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito (cfr. fra le tante, Cass. nn. 13083/11 e 23416/09). […] L'indennizzo del danno da durata irragionevole della lite riguarda un diritto la cui violazione, di natura morale, non può eccedere quello stesso valore economico che, essendo in bilico, provoca nella parte in causa l'ansia da attesa. Non senza considerare, infine, che mentre il valore della controversia identifica il proprium del patema indotto dalla pendenza giudiziaria, l'indennizzo annuo costituisce null'altro che una tecnica di liquidazione del danno;
la quale, a sua volta, come non può essere confusa con il suo oggetto così non può neppure prevaricarlo» (così Cass. Sez. 6 - 2, n. 25804 del 22/12/2015). 1.2. Il limite posto dal terzo comma dell'articolo all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone, perciò, che il giudice Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -5- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa, del quale l'eventuale accertamento del diritto da parte del giudice a quo costituisce un dato oggettivo successivo: in tal senso, allora, questo secondo limite, cioè il minor «valore del diritto nella misura accertata dal giudice», in realtà implica ancor prima l'individuazione dell'esatto «valore della causa», perché, come detto, è quest'ultimo che «identifica il proprium del patema», laddove l'accertamento successivo è indicato soltanto per adeguare la liquidazione dell'indennizzo. Ciò posto, in riferimento alla particolare ipotesi della durata irragionevole di una procedura concorsuale per un creditore ammesso al passivo, qui in esame, questa Corte ha indicato, in più pronunce, che, per individuare il «valore della causa» ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001, deve farsi ricorso al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo, così come, per le opposizioni in ipotesi di esecuzione individuale, deve considerarsi il valore del credito per cui si procede, come indicato dall'art. 17 cod. proc. civ. (sull'applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018). In particolare, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2, legge fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 legge fall.), a nulla, a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss. legge fall.) (così Cass. Sez. 2, n. 10176 del 2018). Sul punto, in numerose pronunce è stata esclusa la rilevanza dell'ammontare della somma percepita in base al piano di riparto divenuto esecutivo, perché dipendente da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore e, perciò, non coincidente con il Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -6- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 valore della domanda come richiesto dalla norma speciale (ex multis, Cass. 24 febbraio 2023 n. 5757; Cass. 30 novembre 2022 n. 35319; Cass. 27 ottobre 2022 n. 31800; Cass. 29 aprile 2019 n. 11372). In difformità di questo orientamento, in altre pronunce di questa stessa Seconda sezione è stato invece dato rilievo ai pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, sicché, quando l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole è stato parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (Cass. Sez. 2, n. 4746 del 2024; Cass. 18 maggio 2022 n. 15966; Cass. 15 marzo 2022 n. 8402; Cass. 4 ottobre 2021 n. 26858, quest'ultima massimata). 1.3. È evidente che le incertezze di interpretazione sono conseguenza del succedersi, nella procedura di esecuzione concorsuale, della fase accertativa, l'insinuazione al passivo della liquidazione, con la fase propriamente esecutiva, in cui il riparto può avvenire per successivi step, secondo il susseguirsi di progetti parziali e può essere anche non integralmente satisfattivo. La stessa sovrapposizione tra accertamento ed esecuzione del diritto azionato ricorre nell'ipotesi dell'esecuzione individuale: nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 2 bis in riferimento a tale ipotesi, questa Corte, in particolare, ha individuato il valore della causa rilevante in applicazione della norma procedurale dell'art. 17 cod. proc. civ., cioè il valore del credito per cui si procede (e, precisamente, il valore del credito di cui al pignoramento), senza poter considerare «l'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione»: il danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione deve, infatti, essere valutato in riferimento ad un giudizio Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -7- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 considerato «nel suo complesso unitario, e non nei singoli atti nei quali si articola» (Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018). Torna, dunque, la considerazione che il danno da irragionevole durata, consistendo nel patema conseguente all'instaurazione della lite, non può che coincidere con il valore economico in bilico alla instaurazione e per tutta la pendenza della lite, fino all'accertamento del giudice, che segna il limite della sovracompensazione da scongiurare. 1.4. Per queste ragioni, il secondo indirizzo di questa Sezione qui esposto non può essere condiviso perché nell'insinuazione al passivo del fallimento la «pendenza giudiziaria» si determina con l'istanza di ammissione del creditore che, da tale momento, diventa parte della procedura, fino a che, con il provvedimento di ammissione, il suo credito non risulta accertato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13819 del 06/07/2016, con indicazione dei precedenti;
Sez. 2, n. 324 del 05/01/2024): è, pertanto, in riferimento ai valori di questi due momenti, la presentazione dell'istanza e il provvedimento di ammissione, che devono essere individuati i limiti di valore dell'indennizzo liquidabile di cui al terzo comma dell'art. 2 bis. La parziale e successiva soddisfazione del credito, seppure avvenuta nel tempo in cui ancora la lite aveva una durata ragionevole, può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione. 1.5. Diversamente non può ritenersi neppure considerando la possibilità di esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, di cui alla legge n. 297 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992: questa Corte ha, infatti, già escluso che l'azione del lavoratore nei confronti dell'INPS-Fondo di Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -8- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 Garanzia in caso di fallimento del datore di lavoro possa rilevare nella sede della valutazione del danno da irragionevole durata del procedimento concorsuale, non soltanto in sede di quantificazione della misura dell'indennizzo complessivo (e, perciò, a prescindere dalla portata del ritardo) ma, addirittura, costituendo condizione per la sua insorgenza;
negligenze, indifferenza e ritardo nel far ricorso a strumenti che possano consentire la realizzazione alternativa dell'interesse alla base della azione-originante il processo irragionevolmente durato sono, invero, dati certamente rilevanti, ma soltanto per giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo (fermo restando che l'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, al fine di argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo) (così Cass. Sez. 1 n. 26421 del 16/12/2009; Cass. Sez. 2, n. 12584 del 18/05/2017; Cass. Sez. 2, n. 28268 del 06/11/2018, e, in ultimo, Sez. 6 - 2, n. 15502 del 2020 e n. 28372 del 2020, non massimate). 2. Il ricorso è perciò accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda al riesame della opposizione proposta dai ricorrenti in applicazione del seguente principio: «Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti della misura dell'indennizzo ex comma 3 dell'art. 2-bis, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto 'al valore della causa', nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al 'valore del diritto accertato dal giudice', nel valore del credito ammesso al passivo;
l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione». Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -9- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 Statuendo in rinvio, la Corte d'appello regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 17 ottobre 2024. Il consigliere rel. est. La presidente Patrizia Papa LE SC Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -10-
- ricorrenti -
contro Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. cronol. 240/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 13/1/2022, pubblicato il 20/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale FULVIO CO che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. cronol. 240/2022 del 20/1/2022, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 5 ter l. n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, riconobbe a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare di Tipografica Pompei s.r.l., al cui passivo avevano insinuato i loro crediti di lavoro per t.f.r. e differenze retributive, limitando, per ciascuno, ex art. 2 bis comma 3 l. n. 89/2001, l'ammontare dell'indennizzo nella misura del solo credito residuato dopo la soddisfazione parziale per intervento del Fondo di garanzia. 2. Avverso questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo a cui il Ministero ha resistito con controricorso. 3. All'esito dell'adunanza della camera di consiglio fissata in data 21/3/2024, con ordinanza n. 11892/2024, questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, perché la questione, posta dall'unico motivo di ricorso, del valore della domanda ai fini dell'applicazione del correttivo dell'indennizzo ex 2 bis comma 6 della legge 89/2001, in ipotesi di credito del lavoratore ammesso al passivo Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -2- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 con parziale pagamento da parte del Fondo di garanzia INPS, risultava decisa non uniformemente nella giurisprudenza della sezione. Alla pubblica udienza del 17/10/2024, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore dei ricorrenti ne ha chiesto l'accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis, comma 3, delle legge nr. 89/01, in relazione all'art. 10 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello limitato l'indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall'INPS con il Fondo di garanzia, senza considerare il maggior importo dell'intero credito ammesso al passivo;
hanno sostenuto che, invece, il «valore della causa» di cui alla L. n. 89/2001, art. 2 bis, comma 3, avrebbe dovuto essere ricostruito in riferimento ai criteri generali dettati per il processo presupposto di cui si lamentava la irragionevole durata e, cioè, la procedura fallimentare e, perciò, avrebbe dovuto essere individuato nell'ammontare del credito ammesso al passivo. 1.1. Il motivo è fondato. Il comma terzo dell'art. 2 bis, come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie per essere stato il ricorso per equa riparazione depositato dopo il trentesimo giorno successivo a quello d'entrata in vigore della stessa legge di conversione (Cass. Sez. 6 - 2, n. 10054 del 15/05/2015; Sez. 2, n. 19897 del 22/09/2014), prevede che «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice». Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -3- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 La Corte Costituzionale, nelle ordinanze n. 124 e 204 del 2014, ha chiarito che il limite del «valore accertato», posto dalla norma, deve essere inteso come riferito ai soli casi in cui il Giudice abbia comunque accertato l'esistenza di un diritto e che il «valore» dell'accertamento contenuto nella sentenza, come individuato nella norma, è quello del diritto fatto valere dalla parte attrice, che costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto;
in tal senso, è possibile attribuire alla norma un significato conforme alla CEDU, tenuto conto che la Corte europea dei diritti dell'uomo interpreta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente (ex aliis, sentenza 19 febbraio 1998, N- e NS
contro
Svezia, 149/1996/770/967) (così Corte costituzionale, n. 124 del 2014 e, di seguito, n. 204 del 2014, n. 240 del 2014, n. 280 del 2014). Il nesso di dipendenza tra valore della domanda nel giudizio presupposto e liquidazione dell'indennizzo non può intendersi superato neppure dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 legge 24 marzo 2001 n. 89, che ha ripristinato la proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza del giudizio presupposto: la Corte costituzionale, nella stessa sentenza n. 88/2018, ha, infatti, rilevato che la pronuncia additiva di illegittimità costituzionale non era «impedita dalle peculiarità con cui la legge PI conforma il diritto all'equa riparazione, collegandolo, nell'an e nel quantum, all'esito del giudizio in cui l'eccessivo ritardo è maturato» e, soprattutto, ha aggiunto che spetta «ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione». Questi strumenti sono stati individuati da questa Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -4- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 Corte nei mezzi predisposti dall'ordinamento, in particolare nell'art. 337 cod. proc. civ., per contenere il pregiudizio, rispettivamente per la parte ricorrente in equa riparazione o per lo Stato obbligato, della riforma di una decisione pregiudicante (Cass. Sez. 2, n. 16159 del 08/06/2023). Come evidenziato, l'introduzione dell'art. 2 bis nel 2012, infatti, «positivizza l'esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso ON ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. nn. 633/14 e 12937/12) […] di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti»: «il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito (cfr. fra le tante, Cass. nn. 13083/11 e 23416/09). […] L'indennizzo del danno da durata irragionevole della lite riguarda un diritto la cui violazione, di natura morale, non può eccedere quello stesso valore economico che, essendo in bilico, provoca nella parte in causa l'ansia da attesa. Non senza considerare, infine, che mentre il valore della controversia identifica il proprium del patema indotto dalla pendenza giudiziaria, l'indennizzo annuo costituisce null'altro che una tecnica di liquidazione del danno;
la quale, a sua volta, come non può essere confusa con il suo oggetto così non può neppure prevaricarlo» (così Cass. Sez. 6 - 2, n. 25804 del 22/12/2015). 1.2. Il limite posto dal terzo comma dell'articolo all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone, perciò, che il giudice Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -5- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa, del quale l'eventuale accertamento del diritto da parte del giudice a quo costituisce un dato oggettivo successivo: in tal senso, allora, questo secondo limite, cioè il minor «valore del diritto nella misura accertata dal giudice», in realtà implica ancor prima l'individuazione dell'esatto «valore della causa», perché, come detto, è quest'ultimo che «identifica il proprium del patema», laddove l'accertamento successivo è indicato soltanto per adeguare la liquidazione dell'indennizzo. Ciò posto, in riferimento alla particolare ipotesi della durata irragionevole di una procedura concorsuale per un creditore ammesso al passivo, qui in esame, questa Corte ha indicato, in più pronunce, che, per individuare il «valore della causa» ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001, deve farsi ricorso al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo, così come, per le opposizioni in ipotesi di esecuzione individuale, deve considerarsi il valore del credito per cui si procede, come indicato dall'art. 17 cod. proc. civ. (sull'applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018). In particolare, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2, legge fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 legge fall.), a nulla, a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss. legge fall.) (così Cass. Sez. 2, n. 10176 del 2018). Sul punto, in numerose pronunce è stata esclusa la rilevanza dell'ammontare della somma percepita in base al piano di riparto divenuto esecutivo, perché dipendente da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore e, perciò, non coincidente con il Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -6- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 valore della domanda come richiesto dalla norma speciale (ex multis, Cass. 24 febbraio 2023 n. 5757; Cass. 30 novembre 2022 n. 35319; Cass. 27 ottobre 2022 n. 31800; Cass. 29 aprile 2019 n. 11372). In difformità di questo orientamento, in altre pronunce di questa stessa Seconda sezione è stato invece dato rilievo ai pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, sicché, quando l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole è stato parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (Cass. Sez. 2, n. 4746 del 2024; Cass. 18 maggio 2022 n. 15966; Cass. 15 marzo 2022 n. 8402; Cass. 4 ottobre 2021 n. 26858, quest'ultima massimata). 1.3. È evidente che le incertezze di interpretazione sono conseguenza del succedersi, nella procedura di esecuzione concorsuale, della fase accertativa, l'insinuazione al passivo della liquidazione, con la fase propriamente esecutiva, in cui il riparto può avvenire per successivi step, secondo il susseguirsi di progetti parziali e può essere anche non integralmente satisfattivo. La stessa sovrapposizione tra accertamento ed esecuzione del diritto azionato ricorre nell'ipotesi dell'esecuzione individuale: nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 2 bis in riferimento a tale ipotesi, questa Corte, in particolare, ha individuato il valore della causa rilevante in applicazione della norma procedurale dell'art. 17 cod. proc. civ., cioè il valore del credito per cui si procede (e, precisamente, il valore del credito di cui al pignoramento), senza poter considerare «l'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione»: il danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione deve, infatti, essere valutato in riferimento ad un giudizio Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -7- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 considerato «nel suo complesso unitario, e non nei singoli atti nei quali si articola» (Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018). Torna, dunque, la considerazione che il danno da irragionevole durata, consistendo nel patema conseguente all'instaurazione della lite, non può che coincidere con il valore economico in bilico alla instaurazione e per tutta la pendenza della lite, fino all'accertamento del giudice, che segna il limite della sovracompensazione da scongiurare. 1.4. Per queste ragioni, il secondo indirizzo di questa Sezione qui esposto non può essere condiviso perché nell'insinuazione al passivo del fallimento la «pendenza giudiziaria» si determina con l'istanza di ammissione del creditore che, da tale momento, diventa parte della procedura, fino a che, con il provvedimento di ammissione, il suo credito non risulta accertato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13819 del 06/07/2016, con indicazione dei precedenti;
Sez. 2, n. 324 del 05/01/2024): è, pertanto, in riferimento ai valori di questi due momenti, la presentazione dell'istanza e il provvedimento di ammissione, che devono essere individuati i limiti di valore dell'indennizzo liquidabile di cui al terzo comma dell'art. 2 bis. La parziale e successiva soddisfazione del credito, seppure avvenuta nel tempo in cui ancora la lite aveva una durata ragionevole, può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione. 1.5. Diversamente non può ritenersi neppure considerando la possibilità di esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, di cui alla legge n. 297 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992: questa Corte ha, infatti, già escluso che l'azione del lavoratore nei confronti dell'INPS-Fondo di Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -8- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 Garanzia in caso di fallimento del datore di lavoro possa rilevare nella sede della valutazione del danno da irragionevole durata del procedimento concorsuale, non soltanto in sede di quantificazione della misura dell'indennizzo complessivo (e, perciò, a prescindere dalla portata del ritardo) ma, addirittura, costituendo condizione per la sua insorgenza;
negligenze, indifferenza e ritardo nel far ricorso a strumenti che possano consentire la realizzazione alternativa dell'interesse alla base della azione-originante il processo irragionevolmente durato sono, invero, dati certamente rilevanti, ma soltanto per giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo (fermo restando che l'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, al fine di argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo) (così Cass. Sez. 1 n. 26421 del 16/12/2009; Cass. Sez. 2, n. 12584 del 18/05/2017; Cass. Sez. 2, n. 28268 del 06/11/2018, e, in ultimo, Sez. 6 - 2, n. 15502 del 2020 e n. 28372 del 2020, non massimate). 2. Il ricorso è perciò accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda al riesame della opposizione proposta dai ricorrenti in applicazione del seguente principio: «Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti della misura dell'indennizzo ex comma 3 dell'art. 2-bis, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto 'al valore della causa', nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al 'valore del diritto accertato dal giudice', nel valore del credito ammesso al passivo;
l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione». Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -9- Numero registro generale 17007/2022 Numero sezionale 2745/2024 Numero di raccolta generale 1103/2025 Data pubblicazione 16/01/2025 Statuendo in rinvio, la Corte d'appello regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 17 ottobre 2024. Il consigliere rel. est. La presidente Patrizia Papa LE SC Ric. 2022 n.17007 sez. S2 - ud. 17-10-2024 -10-