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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del Ruolo Generale Affari ONenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Cavallerizza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vittorio Marino, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- ATTORE -
E
- (C.F.: ), in persona del suo procuratore, rappresentata ONroparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Annalisa Riso e Marco Costantino ed elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme, Via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Romano, come da procura speciale resa in calce alla comparsa di risposta;
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Portigliola (RC), Via Olivarello n. 65, presso lo studio dell'avv.
Francesca Policheni, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI -
- e concordato preventivo (P. IVA: ONroparte_3
), in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio P.IVA_3
ONi, Luana Codeluppi e Massimiliano Brosio ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo 2
PEC dell'avv. Giorgio ONi, come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- TERZA CHIAMATA –
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con il deposito e la successiva notifica di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio la e la al fine di vedere ONroparte_1 ONroparte_2
condannare la prima al risarcimento dei danni che assumeva avere subito a seguito della posa delle tubazioni relative ad un gasdotto che attraversava una porzione di fondo rustico di sua proprietà in Martirano Lombardo e su cui era stata costituita regolare servitù in favore della detta Società.
A sostegno della domanda deduceva che, sebbene l'atto di concessione della servitù prevedesse l'obbligo per la di procedere al ripristino dello stato dei luoghi all'esito dei lavori, ciò CP_1 non era stato realizzato a regola d'arte, per cui le condizioni ed il valore del terreno risultavano compromessi, con conseguenti danni che erano già stati individuati nel dettaglio e quantificati in un precedente procedimento di ATP.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, eccepiva il proprio ONroparte_1 difetto di legittimazione passiva sull'assunto che i lavori da cui sarebbero scaturiti i danni lamentati erano stati eseguiti, in forza di regolare contratto di appalto, dal
[...]
di ONroparte_4 ONroparte_3 cui la prima, peraltro anch'essa convenuta in giudizio, risultava essere mandataria e, quindi, esclusiva responsabile degli interventi e, pertanto, tenuta a rispondere di eventuali danni. Nel 3
merito contestava la fondatezza della domanda attrice e l'assenza di prova in ordine alla stessa, dovendosi ritenere inutilizzabile la relazione di CTU, depositata nel precedente procedimento di ATP e versata in atti dall'attore ed avente ad oggetto i danni per cui è processo, stante l'assenza, nel detto procedimento di istruzione preventiva, della da ONroparte_2
intendersi, a suo dire, quale unico soggetto legittimato. Per tali ragioni, concludeva per il rigetto della domanda o, comunque, per l'accertamento e la declaratoria dell'esclusiva responsabilità della verso la quale proponeva domanda di manleva. ONroparte_2
Con il deposito di rituale comparsa si costituiva in giudizio anche la la ONroparte_2
quale eccepiva anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che l'atto di costituzione di servitù, cui essa era totalmente estranea e da cui traevano origine le doglianze attoree, era stato sottoscritto dalla mentre i lavori per cui è causa, in concreto, CP_1
erano stati eseguiti dalla che doveva, pertanto, ritenersi unica ONroparte_3
responsabile, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7 della scrittura privata con cui le imprese facenti parte del RTI appaltatore si suddividevano le aree di competenza e secondo cui
“ogni Società resta completamente responsabile per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di propria specifica competenza come se ne fosse la sola assegnataria” impegnandosi a manlevare e tenere indenne la mandataria da qualsivoglia responsabilità assunta con il contratto e riguardante ritardi o inadempienze riconducibili alle Società mandanti.
Nel merito, poi, contestava la fondatezza della domanda e l'inutilizzabilità della CTU raccolta nel precedente procedimento di ATP in cui non era stata parte. Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle proprie eccezioni e per il rigetto della domanda, chiedendo, comunque, termine per chiamare in causa la per essere manlevata da eventuali ONroparte_3
decisioni per essa pregiudizievoli.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della che, nel frattempo, ONroparte_3
risultava essere stata posta in liquidazione con ammissione a concordato preventivo, questa si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della e, di conseguenza, di quella CP_1 CP_2 proposta da quest'ultima nei suoi confronti, sull'assunto che, con riguardo alla prima, non era stato richiesto il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito in considerazione del fatto che l'art. 12 della scrittura privata con cui era stato costituito il raggruppamento temporaneo di imprese contemplava la rimessione delle controversie riguardanti il contratto ad un collegio arbitrale. 4
ONestava, ancora, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia esercitata dalla nei confronti dell'appaltatore, atteso che la stessa era stata esperita una volta CP_1 scaduti i termini di cui all'art. 1667 c.c. per la denuncia delle difformità e vizi dell'opera e per l'esperimento dell'azione.
Eccepiva, altresì, la sua estraneità ai fatti per cui è causa e l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della relazione del CTU di cui al richiamato procedimento di ATP.
Disposta la conversione del rito, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, comprensiva della relazione di CTU di cui al precedente procedimento di ATP, e l'escussione di un teste indicato da parte attrice.
Quindi, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Devono, innanzi tutto, esaminarsi le eccezioni preliminari proposte dalle parti convenute e dalla terza chiamata.
Al riguardo, occorre osservare che entrambe le convenute hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla posizione della , deve rilevarsi come la stessa abbia sottoscritto, con l'attore, CP_1
un contratto di costituzione di servitù ai fini della realizzazione di parte di un gasdotto, obbligandosi a “mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”. Nel detto contratto, inoltre, era previsto, all'art. 3, che “i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”. E' di tutta evidenza che tale norma rende la
[...]
responsabile nei confronti del concedente odierno attore degli eventuali danni ONroparte_1
conseguenti alle lavorazioni e, quindi, pienamente legittimata rispetto alla domanda da questi introdotta.
Altrettanto priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta con riguardo alla domanda di garanzia avanzata nei suoi ONroparte_2
confronti dalla . Questa, infatti ha dedotto la propria estraneità al contratto di CP_1
costituzione di servitù oltre che all'effettiva esecuzione dei lavori per cui è causa, che, invece,
ON sono stati realizzati da altra impresa facente parte del ppaltatore, cioè la ONroparte_3
[...] 5
Al riguardo, si osserva che è stato dimostrato ed è rimasto incontestato in corso di causa che, in effetti, l'esecuzione dei lavori di installazione del tratto di gasdotto sul terreno di proprietà dell'attore è stata data in appalto al raggruppamento temporaneo di imprese
[...]
di cui la risulta essere ONroparte_6 CP_2
mandataria e, quindi, responsabile nei confronti del committente. Ebbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di appalto, è di regola l'appaltatore a rispondere dei danni provocati a terzi in esecuzione del contratto, dal momento che questo svolge la propria attività in piena autonomia e con propria organizzazione dei mezzi, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera commissionata con l'effettivo oggetto del contratto. Sulla scorta di tale principio, non possono esservi dubbi in ordine al fatto che dei danni lamentati dall'attore, essendo riconducibili all'esecuzione del contratto di appalto, dovrà rispondere, nei confronti del committente, l'appaltatore, che, peraltro, in corso di causa, non ha mai dedotto né dimostrato che i fatti contestati siano stati commessi in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante della committente medesima. Ne consegue che la ON quale mandataria della he ha concluso il contratto di appalto, deve ritenersi CP_2
pienamente legittimata rispetto alla domanda di garanzia formulata dalla . CP_1
Quanto, poi, all'eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza di questo Tribunale a decidere in merito alla chiamata in garanzia della alla luce della clausola ONroparte_3
ON compromissoria contenuta nell'atto costitutivo del deve rilevarsene l'infondatezza. Ed invero, detta clausola devolve al collegio arbitrale le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra le società facenti parte del Raggruppamento di Imprese con riferimento all'interpretazione ed esecuzione del contratto costitutivo e non quelle coinvolgenti altri ON contratti ed altri soggetti, come avvenuto nella fattispecie, in cui la è stata chiamata in garanzia nell'ambito di un processo già pendente dinanzi a questo Tribunale e con riguardo ad un'azione risarcitoria che trae origine da un contratto di appalto ed introdotta da altri soggetti nei confronti di soggetti terzi rispetto al raggruppamento medesimo, per cui la detta censura appare priva di pregio e non può trovare accoglimento.
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità, proposta sempre dalla ONroparte_3
della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della , quindi, di CP_1 CP_2 quella avanza da quest'ultima nei suoi confronti, per il mancato rispetto della disposizione dell'art. 269 c.p.c. e, nello specifico, per l'assenza della richiesta di differimento della prima udienza. Al riguardo occorre osservare che la risulta essere stata convenuta in CP_2 giudizio fin dal momento dell'introduzione dello stesso, per cui era pienamente a conoscenza 6
dei termini della chiamata e nelle condizioni di approntare le proprie difese, con conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, delle garanzie difensive approntate dalla norma che si assume violata.
In ogni caso, si rileva che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decadenza che potrebbe essersi verificata in conseguenza del mancato rispetto della richiamata norma, deve essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice alla prima udienza, mentre il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, “non può eccepirne
l'irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269 c.p.c., comma 2, essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio” (Cass. Civ. Ord. n. 9132/2021). Ne consegue che, in assenza di una specifica eccezione in tal senso da parte dell'attore, anche tale censura deve essere disattesa.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia esercitata da nei confronti di per inosservanza dei CP_1 CP_2 termini di cui all'art. 1667 c.c.
Al riguardo, si rileva che, per il contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera per omessa denuncia nei termini, così come la prescrizione, non sono rilevabili d'ufficio, ma devono essere eccepite dall'appaltatore. Infatti, quest'ultimo potrebbe avere interesse a non far valere la decadenza o la prescrizione, preferendo che in giudizio venga accertata l'assenza di vizi nell'opera eseguita. Ne consegue che la relativa eccezione dovrà essere sollevata dall'appaltatore entro gli ordinari termini di preclusione e, cioè, al momento della costituzione in giudizio all'interno della comparsa.
Nel caso di specie, la detta eccezione è stata sollevata da nella qualità di ONroparte_2
mandataria del RTI appaltatore, solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente, per cui non può essere accolta, così come non può essere accolta la medesima eccezione per come sollevata, ancorchè tempestivamente, dalla atteso che ONroparte_3 questa non può essere considerata quale appaltatore o rappresentante dell'appaltatore, ma mera esecutrice di un contratto di appalto di cui non è parte direttamente, per cui non può considerarsi legittimata a proporla.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito.
Parte attrice fonda la propria pretesa sulla relazione di CTU depositata nel procedimento di
ATP iscritto al n. 939/2014 R.G. dinanzi a questo Tribunale e diretta ad accertare in via 7
preventiva la tipologia di danni lamentati dall'odierno attore in conseguenza della posa in opera delle tubazioni del tratto di gasdotto interessante la sua proprietà ed a quantificarli.
Le parti convenute hanno contestato l'utilizzabilità della detta relazione sull'assunto che nel detto procedimento di istruzione preventiva risultava essere stata parte la sola CP_1
[...]
Sul punto si osserva che, come ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte, la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata nel detto giudizio, è, comunque, pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova anche nel caso in cui a tale giudizio partecipino soggetti che non sono stati parte nel procedimento di ATP, atteso che, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Ciò in quanto la parte che non è stata presente nel procedimento di istruzione preventiva ha la possibilità, nel successivo giudizio di merito, di prendere posizione, argomentare ed indicare mezzi di prova atti a confutare le risultanze della CTU (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 8496/2023).
Sulla scorta di tali principi, appare evidente come la CTU versata in atti da parte attrice e depositata nel precedente procedimento di ATP può essere utilizzata da questo giudice quale elemento su cui fondare il proprio convincimento, anche in considerazione del fatto che, in corso di causa, non è stata svolta alcuna attività istruttoria diretta a confutare le risultanze della stessa.
Chiarito ciò, si rileva come nella sua relazione il Consulente abbia affermato come i danni conseguenti alla realizzazione del tratto di gasdotto nella proprietà siano individuabili Pt_1
“nel valore del soprassuolo esistente sulla striscia di terreno utilizzata per la realizzazione dell'opera, nell'opera di spietramento non eseguita a perfetta regola d'arte e nella rimozione dei confini”. Ha poi precisato che il valore del soprassuolo deve essere ricondotto al valore delle piante boschive da abbattere individuate nello stato di consistenza e nel costo per un nuovo impianto degli alberi da frutta, da questi quantificato in complessivi € 5.033,60.
A tale somma, deve essere aggiunta quella necessaria per procedere allo spietramento, pari ad
€ 120,00, e quella per il ripristino dei confini, rimossi all'esito dei lavori.
L'importo per tale ultima attività è stato quantificato dal CTU in € 1.900,00. 8
Ne consegue che i danni riconducibili ai lavori per cui è causa sono quantificabili in complessivi
€ 7.053,60 (€ 5.033,00 per danni al soprassuolo + € 120,00 per danni di spietramento + €
1.900,00 per danni di riconfinamento).
Poiché le conclusioni del CTU devono ritenersi pienamente condivisibili, anche in considerazione del fatto che non sono emersi, in corso di causa, elementi idonei a confutarle, la domanda deve essere accolta e la deve essere condannata al ONroparte_1 risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 7.053,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della relazione di CTU ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo sulla somma rivalutata.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di rifusione delle spese del CTP, atteso che non vi è prova dell'avvenuto esborso, essendo fondata la stessa esclusivamente su una prenotula inidonea a dimostrarlo.
Devono, invece, essere poste a carico della soccombente le spese di giudizio relative al procedimento di ATP.
Inoltre, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovrà essere condannata a ONroparte_2
tenere indenne da quanto condannata a pagare a titolo di risarcimento ONroparte_1
del danno.
Nel contempo, la dovrà essere condannata a manlevare e tenere indenne ONroparte_6
da quanto questa dovrà corrispondere alla in forza della condanna della ONroparte_2
Infatti, per come emerso in corso di causa, nell'art. 7 della scrittura ONroparte_1
privata stipulata tra le imprese costitutive del RTI per la suddivisione delle diverse aree di intervento, si legge che “ciascuna Società resta completamente responsabile per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di propria specifica competenza come se ne fosse la sola assegnataria. A tale riguardo, le Società si impegnano a manlevare e tenere indenne la
da ogni e qualsiasi responsabilità che la stessa sia chiamata ad assumere a CP_2 fronte del contratto in qualità di Capogruppo Mandataria”. Ne consegue che la
[...]
deve ritenersi contrattualmente obbligata a manlevare l'impresa mandataria ONroparte_6
ON del dalle conseguenze pregiudizievoli riconducibili all'esecuzione dell'appalto per cui è causa, in considerazione del fatto che i lavori sono stati eseguiti proprio da essa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 9
1- Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a pagare in ONroparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro € 7.053,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria dalla data della relazione di CTU ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo sulla somma rivalutata;
2- Condanna a tenere indenne e garantire la di ONroparte_2 ONroparte_1
quanto condannata a pagare a a titolo di risarcimento del danno;
Parte_1
3- Condanna la a tenere indenne e garantire la di ONroparte_3 ONroparte_2
quanto dovrà pagare per tenere a sua volta indenne la dalla ONroparte_1
condanna al risarcimento dei danni;
4- Condanna la lla rifusione delle spese di CTU sostenute da ONroparte_1 Parte_1
nel procedimento di ATP n. 939/2014 R.G.N.R. nella misura di € 585,53;
[...]
5- Condanna la l pagamento, in favore di , delle spese ONroparte_1 Parte_1 legali per il procedimento di ATP n. 939/2014 R.G. che liquida in € 1.170,00, oltre accessori di legge;
6- Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del ONroparte_1 presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
7- Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le altre parti.
Lamezia Terme, 28 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del Ruolo Generale Affari ONenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Cavallerizza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vittorio Marino, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- ATTORE -
E
- (C.F.: ), in persona del suo procuratore, rappresentata ONroparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Annalisa Riso e Marco Costantino ed elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme, Via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Romano, come da procura speciale resa in calce alla comparsa di risposta;
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Portigliola (RC), Via Olivarello n. 65, presso lo studio dell'avv.
Francesca Policheni, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI -
- e concordato preventivo (P. IVA: ONroparte_3
), in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio P.IVA_3
ONi, Luana Codeluppi e Massimiliano Brosio ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo 2
PEC dell'avv. Giorgio ONi, come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- TERZA CHIAMATA –
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con il deposito e la successiva notifica di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio la e la al fine di vedere ONroparte_1 ONroparte_2
condannare la prima al risarcimento dei danni che assumeva avere subito a seguito della posa delle tubazioni relative ad un gasdotto che attraversava una porzione di fondo rustico di sua proprietà in Martirano Lombardo e su cui era stata costituita regolare servitù in favore della detta Società.
A sostegno della domanda deduceva che, sebbene l'atto di concessione della servitù prevedesse l'obbligo per la di procedere al ripristino dello stato dei luoghi all'esito dei lavori, ciò CP_1 non era stato realizzato a regola d'arte, per cui le condizioni ed il valore del terreno risultavano compromessi, con conseguenti danni che erano già stati individuati nel dettaglio e quantificati in un precedente procedimento di ATP.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, eccepiva il proprio ONroparte_1 difetto di legittimazione passiva sull'assunto che i lavori da cui sarebbero scaturiti i danni lamentati erano stati eseguiti, in forza di regolare contratto di appalto, dal
[...]
di ONroparte_4 ONroparte_3 cui la prima, peraltro anch'essa convenuta in giudizio, risultava essere mandataria e, quindi, esclusiva responsabile degli interventi e, pertanto, tenuta a rispondere di eventuali danni. Nel 3
merito contestava la fondatezza della domanda attrice e l'assenza di prova in ordine alla stessa, dovendosi ritenere inutilizzabile la relazione di CTU, depositata nel precedente procedimento di ATP e versata in atti dall'attore ed avente ad oggetto i danni per cui è processo, stante l'assenza, nel detto procedimento di istruzione preventiva, della da ONroparte_2
intendersi, a suo dire, quale unico soggetto legittimato. Per tali ragioni, concludeva per il rigetto della domanda o, comunque, per l'accertamento e la declaratoria dell'esclusiva responsabilità della verso la quale proponeva domanda di manleva. ONroparte_2
Con il deposito di rituale comparsa si costituiva in giudizio anche la la ONroparte_2
quale eccepiva anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che l'atto di costituzione di servitù, cui essa era totalmente estranea e da cui traevano origine le doglianze attoree, era stato sottoscritto dalla mentre i lavori per cui è causa, in concreto, CP_1
erano stati eseguiti dalla che doveva, pertanto, ritenersi unica ONroparte_3
responsabile, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7 della scrittura privata con cui le imprese facenti parte del RTI appaltatore si suddividevano le aree di competenza e secondo cui
“ogni Società resta completamente responsabile per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di propria specifica competenza come se ne fosse la sola assegnataria” impegnandosi a manlevare e tenere indenne la mandataria da qualsivoglia responsabilità assunta con il contratto e riguardante ritardi o inadempienze riconducibili alle Società mandanti.
Nel merito, poi, contestava la fondatezza della domanda e l'inutilizzabilità della CTU raccolta nel precedente procedimento di ATP in cui non era stata parte. Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle proprie eccezioni e per il rigetto della domanda, chiedendo, comunque, termine per chiamare in causa la per essere manlevata da eventuali ONroparte_3
decisioni per essa pregiudizievoli.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della che, nel frattempo, ONroparte_3
risultava essere stata posta in liquidazione con ammissione a concordato preventivo, questa si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della e, di conseguenza, di quella CP_1 CP_2 proposta da quest'ultima nei suoi confronti, sull'assunto che, con riguardo alla prima, non era stato richiesto il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito in considerazione del fatto che l'art. 12 della scrittura privata con cui era stato costituito il raggruppamento temporaneo di imprese contemplava la rimessione delle controversie riguardanti il contratto ad un collegio arbitrale. 4
ONestava, ancora, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia esercitata dalla nei confronti dell'appaltatore, atteso che la stessa era stata esperita una volta CP_1 scaduti i termini di cui all'art. 1667 c.c. per la denuncia delle difformità e vizi dell'opera e per l'esperimento dell'azione.
Eccepiva, altresì, la sua estraneità ai fatti per cui è causa e l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della relazione del CTU di cui al richiamato procedimento di ATP.
Disposta la conversione del rito, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, comprensiva della relazione di CTU di cui al precedente procedimento di ATP, e l'escussione di un teste indicato da parte attrice.
Quindi, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Devono, innanzi tutto, esaminarsi le eccezioni preliminari proposte dalle parti convenute e dalla terza chiamata.
Al riguardo, occorre osservare che entrambe le convenute hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla posizione della , deve rilevarsi come la stessa abbia sottoscritto, con l'attore, CP_1
un contratto di costituzione di servitù ai fini della realizzazione di parte di un gasdotto, obbligandosi a “mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”. Nel detto contratto, inoltre, era previsto, all'art. 3, che “i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”. E' di tutta evidenza che tale norma rende la
[...]
responsabile nei confronti del concedente odierno attore degli eventuali danni ONroparte_1
conseguenti alle lavorazioni e, quindi, pienamente legittimata rispetto alla domanda da questi introdotta.
Altrettanto priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta con riguardo alla domanda di garanzia avanzata nei suoi ONroparte_2
confronti dalla . Questa, infatti ha dedotto la propria estraneità al contratto di CP_1
costituzione di servitù oltre che all'effettiva esecuzione dei lavori per cui è causa, che, invece,
ON sono stati realizzati da altra impresa facente parte del ppaltatore, cioè la ONroparte_3
[...] 5
Al riguardo, si osserva che è stato dimostrato ed è rimasto incontestato in corso di causa che, in effetti, l'esecuzione dei lavori di installazione del tratto di gasdotto sul terreno di proprietà dell'attore è stata data in appalto al raggruppamento temporaneo di imprese
[...]
di cui la risulta essere ONroparte_6 CP_2
mandataria e, quindi, responsabile nei confronti del committente. Ebbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di appalto, è di regola l'appaltatore a rispondere dei danni provocati a terzi in esecuzione del contratto, dal momento che questo svolge la propria attività in piena autonomia e con propria organizzazione dei mezzi, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera commissionata con l'effettivo oggetto del contratto. Sulla scorta di tale principio, non possono esservi dubbi in ordine al fatto che dei danni lamentati dall'attore, essendo riconducibili all'esecuzione del contratto di appalto, dovrà rispondere, nei confronti del committente, l'appaltatore, che, peraltro, in corso di causa, non ha mai dedotto né dimostrato che i fatti contestati siano stati commessi in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante della committente medesima. Ne consegue che la ON quale mandataria della he ha concluso il contratto di appalto, deve ritenersi CP_2
pienamente legittimata rispetto alla domanda di garanzia formulata dalla . CP_1
Quanto, poi, all'eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza di questo Tribunale a decidere in merito alla chiamata in garanzia della alla luce della clausola ONroparte_3
ON compromissoria contenuta nell'atto costitutivo del deve rilevarsene l'infondatezza. Ed invero, detta clausola devolve al collegio arbitrale le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra le società facenti parte del Raggruppamento di Imprese con riferimento all'interpretazione ed esecuzione del contratto costitutivo e non quelle coinvolgenti altri ON contratti ed altri soggetti, come avvenuto nella fattispecie, in cui la è stata chiamata in garanzia nell'ambito di un processo già pendente dinanzi a questo Tribunale e con riguardo ad un'azione risarcitoria che trae origine da un contratto di appalto ed introdotta da altri soggetti nei confronti di soggetti terzi rispetto al raggruppamento medesimo, per cui la detta censura appare priva di pregio e non può trovare accoglimento.
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità, proposta sempre dalla ONroparte_3
della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della , quindi, di CP_1 CP_2 quella avanza da quest'ultima nei suoi confronti, per il mancato rispetto della disposizione dell'art. 269 c.p.c. e, nello specifico, per l'assenza della richiesta di differimento della prima udienza. Al riguardo occorre osservare che la risulta essere stata convenuta in CP_2 giudizio fin dal momento dell'introduzione dello stesso, per cui era pienamente a conoscenza 6
dei termini della chiamata e nelle condizioni di approntare le proprie difese, con conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, delle garanzie difensive approntate dalla norma che si assume violata.
In ogni caso, si rileva che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decadenza che potrebbe essersi verificata in conseguenza del mancato rispetto della richiamata norma, deve essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice alla prima udienza, mentre il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, “non può eccepirne
l'irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269 c.p.c., comma 2, essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio” (Cass. Civ. Ord. n. 9132/2021). Ne consegue che, in assenza di una specifica eccezione in tal senso da parte dell'attore, anche tale censura deve essere disattesa.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia esercitata da nei confronti di per inosservanza dei CP_1 CP_2 termini di cui all'art. 1667 c.c.
Al riguardo, si rileva che, per il contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera per omessa denuncia nei termini, così come la prescrizione, non sono rilevabili d'ufficio, ma devono essere eccepite dall'appaltatore. Infatti, quest'ultimo potrebbe avere interesse a non far valere la decadenza o la prescrizione, preferendo che in giudizio venga accertata l'assenza di vizi nell'opera eseguita. Ne consegue che la relativa eccezione dovrà essere sollevata dall'appaltatore entro gli ordinari termini di preclusione e, cioè, al momento della costituzione in giudizio all'interno della comparsa.
Nel caso di specie, la detta eccezione è stata sollevata da nella qualità di ONroparte_2
mandataria del RTI appaltatore, solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente, per cui non può essere accolta, così come non può essere accolta la medesima eccezione per come sollevata, ancorchè tempestivamente, dalla atteso che ONroparte_3 questa non può essere considerata quale appaltatore o rappresentante dell'appaltatore, ma mera esecutrice di un contratto di appalto di cui non è parte direttamente, per cui non può considerarsi legittimata a proporla.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito.
Parte attrice fonda la propria pretesa sulla relazione di CTU depositata nel procedimento di
ATP iscritto al n. 939/2014 R.G. dinanzi a questo Tribunale e diretta ad accertare in via 7
preventiva la tipologia di danni lamentati dall'odierno attore in conseguenza della posa in opera delle tubazioni del tratto di gasdotto interessante la sua proprietà ed a quantificarli.
Le parti convenute hanno contestato l'utilizzabilità della detta relazione sull'assunto che nel detto procedimento di istruzione preventiva risultava essere stata parte la sola CP_1
[...]
Sul punto si osserva che, come ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte, la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata nel detto giudizio, è, comunque, pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova anche nel caso in cui a tale giudizio partecipino soggetti che non sono stati parte nel procedimento di ATP, atteso che, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Ciò in quanto la parte che non è stata presente nel procedimento di istruzione preventiva ha la possibilità, nel successivo giudizio di merito, di prendere posizione, argomentare ed indicare mezzi di prova atti a confutare le risultanze della CTU (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 8496/2023).
Sulla scorta di tali principi, appare evidente come la CTU versata in atti da parte attrice e depositata nel precedente procedimento di ATP può essere utilizzata da questo giudice quale elemento su cui fondare il proprio convincimento, anche in considerazione del fatto che, in corso di causa, non è stata svolta alcuna attività istruttoria diretta a confutare le risultanze della stessa.
Chiarito ciò, si rileva come nella sua relazione il Consulente abbia affermato come i danni conseguenti alla realizzazione del tratto di gasdotto nella proprietà siano individuabili Pt_1
“nel valore del soprassuolo esistente sulla striscia di terreno utilizzata per la realizzazione dell'opera, nell'opera di spietramento non eseguita a perfetta regola d'arte e nella rimozione dei confini”. Ha poi precisato che il valore del soprassuolo deve essere ricondotto al valore delle piante boschive da abbattere individuate nello stato di consistenza e nel costo per un nuovo impianto degli alberi da frutta, da questi quantificato in complessivi € 5.033,60.
A tale somma, deve essere aggiunta quella necessaria per procedere allo spietramento, pari ad
€ 120,00, e quella per il ripristino dei confini, rimossi all'esito dei lavori.
L'importo per tale ultima attività è stato quantificato dal CTU in € 1.900,00. 8
Ne consegue che i danni riconducibili ai lavori per cui è causa sono quantificabili in complessivi
€ 7.053,60 (€ 5.033,00 per danni al soprassuolo + € 120,00 per danni di spietramento + €
1.900,00 per danni di riconfinamento).
Poiché le conclusioni del CTU devono ritenersi pienamente condivisibili, anche in considerazione del fatto che non sono emersi, in corso di causa, elementi idonei a confutarle, la domanda deve essere accolta e la deve essere condannata al ONroparte_1 risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 7.053,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della relazione di CTU ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo sulla somma rivalutata.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di rifusione delle spese del CTP, atteso che non vi è prova dell'avvenuto esborso, essendo fondata la stessa esclusivamente su una prenotula inidonea a dimostrarlo.
Devono, invece, essere poste a carico della soccombente le spese di giudizio relative al procedimento di ATP.
Inoltre, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovrà essere condannata a ONroparte_2
tenere indenne da quanto condannata a pagare a titolo di risarcimento ONroparte_1
del danno.
Nel contempo, la dovrà essere condannata a manlevare e tenere indenne ONroparte_6
da quanto questa dovrà corrispondere alla in forza della condanna della ONroparte_2
Infatti, per come emerso in corso di causa, nell'art. 7 della scrittura ONroparte_1
privata stipulata tra le imprese costitutive del RTI per la suddivisione delle diverse aree di intervento, si legge che “ciascuna Società resta completamente responsabile per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di propria specifica competenza come se ne fosse la sola assegnataria. A tale riguardo, le Società si impegnano a manlevare e tenere indenne la
da ogni e qualsiasi responsabilità che la stessa sia chiamata ad assumere a CP_2 fronte del contratto in qualità di Capogruppo Mandataria”. Ne consegue che la
[...]
deve ritenersi contrattualmente obbligata a manlevare l'impresa mandataria ONroparte_6
ON del dalle conseguenze pregiudizievoli riconducibili all'esecuzione dell'appalto per cui è causa, in considerazione del fatto che i lavori sono stati eseguiti proprio da essa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 9
1- Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a pagare in ONroparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro € 7.053,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria dalla data della relazione di CTU ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo sulla somma rivalutata;
2- Condanna a tenere indenne e garantire la di ONroparte_2 ONroparte_1
quanto condannata a pagare a a titolo di risarcimento del danno;
Parte_1
3- Condanna la a tenere indenne e garantire la di ONroparte_3 ONroparte_2
quanto dovrà pagare per tenere a sua volta indenne la dalla ONroparte_1
condanna al risarcimento dei danni;
4- Condanna la lla rifusione delle spese di CTU sostenute da ONroparte_1 Parte_1
nel procedimento di ATP n. 939/2014 R.G.N.R. nella misura di € 585,53;
[...]
5- Condanna la l pagamento, in favore di , delle spese ONroparte_1 Parte_1 legali per il procedimento di ATP n. 939/2014 R.G. che liquida in € 1.170,00, oltre accessori di legge;
6- Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del ONroparte_1 presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
7- Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le altre parti.
Lamezia Terme, 28 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito