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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11578/2021 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE PASCALI ANNA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CAMPOBASSO CP_1
VALERIA
Resistente
Oggetto: indennità di funzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.11.2021, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere alle dipendenze dell' a far tempo dal 17 maggio 2010, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato stipulato a Bari, con qualifica di operaio forestale specializzato, inquadrato al 4° livello del CCNL per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico Forestale, e Idraulico Agraria, come integrato dal CIRL 5 ottobre 2009, art. 11, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria della ha chiesto che, per effetto delle funzioni di CP_2 coordinatore - “capo squadra” continuativamente svolte presso i vari cantieri di adibizione, -avendo egli diretto e coordinato una squadra composta da un numero di n. 11 unità lavorative oltre ad essere stato conferitario dell'incarico di caposquadra per il servizio antincendio boschivo -, previo
1 riconoscimento del ruolo di capo squadra di cui all'art. 11 del CIRL, il datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli la corrispondente indennità di funzione, quantificata, per il periodo dal 17.05.2010 al 31.12.2021, nella somma di € 46.738,98, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
ha comunque contestato in fatto e in diritto le avverse pretese e concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha specificamente evidenziato che il ricorrente “ha sempre percepito l'indennità di funzione ogni qualvolta ha ricoperto l'incarico di capo -squadra, tanto si evince dalle buste paga e dalla documentazione allegata alla presente memoria”; inoltre, ha obiettato che “L'attribuzione d'incarico di capo squadra è un'attribuzione temporanea e non definitiva, tanto si evince proprio dalla definizione presente nel CIRL di riferimento” e che, in virtù di tanto, “da Luglio 2014 a Maggio 2020 il sig. non ha mai svolto alcuna funzione di capo squadra o capo operaio”, Pt_1 mentre “Successivamente, con disposizione di servizio del 17.06.2020, n. 34804(doc. 8) al
[...]
è stato conferito nuovo incarico di caposquadra per la raccolta e il trasporto di campioni Parte_1 vegetali afferenti la lotta alla xylella, per tale incarico percepisce da Giugno 2020 fino ad oggi, la relativa indennità di funzione come da buste paga (doc.10)” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Appare utile preliminarmente riportare quanto osservato relativamente alla natura dell'ente convenuto nell'arresto n. 10811/2023 del 24.04.2023 della Suprema Corte, secondo cui:
“3. Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che sia ente CP_1 pubblico non economico. La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica
“di diritto pubblico” (art. 1, co. 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della operando come mero “ente tecnico-operativo”, mediante attività e CP_2 CP_1 servizi “a connotazione non economica”, finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina CP_2 parimenti regionale del Direttore Generale.
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , che va dunque ritenuta tale. CP_1
4. Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il … omissis …, è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli
«operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all' » (art. 12, CP_2 CP_3 co. 2, lett. b L. cit). CP_2
Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. CP_2 cit.), mentre gli altri dipendenti di sono soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico CP_1 privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3). La previsione è stata poi abrogata dall'art. 32 L. n. 45/2012, ma ciò qui non rileva, CP_2 essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010.
2 4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la
«l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e Parte_2 forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il « , per fronteggiare le Controparte_4 esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e “la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (d.p.r. 10 aprile 1979; CP_2 L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con CP_2 contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3/2010 cit. CP_2
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione NA (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'TA (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786). Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle
3 dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell'art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)” ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n.
72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).” Aggiungendosi altresì che “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)». Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001.” (cfr. Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 10811/2023 del 24.04.2023).
Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici di legittimità hanno rimesso la causa al giudizio di rinvio “perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con l'art. 36 Cost, nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata”, definendo anche il seguente principio: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' Parte_3 il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Legge n. 3 del 2010, nel testo
[...] CP_2 ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore» (cfr. Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 10811/2023 del
24.04.2023).
4 Ciò posto, in termini generali, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni». Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep.
14/11/2014).
La parte ricorrente assume di aver svolto, in modo continuativo e prevalente, come dedotto in ricorso, per il periodo dal 17.05.2010 al 31.12.2021, le funzioni di capo squadra di cui all'art. 11 del CIRL.
A mente dell'invocato art. 11 del CIRL, viene definito “Capo Squadra” l'incarico “da attribuirsi all'operaio di 4° livello che coordina la squadra formata da almeno 8 operai in fase esecutiva. Per tale incarico, al capo squadra, è corrisposta una indennità di funzione come disposto dall'art. 16 del presente CIRL, composta dal minimo retributivo nazionale e dal salario integrativo regionale per il periodo lavorativo in cui si svolge l'incarico”.
Nel caso di specie, si rileva che i due testimoni indicati dalla parte ricorrente (sig. e Testimone_1
, entrambi dipendenti dell'agenzia regionale convenuta e colleghi del ricorrente), Testimone_2 escussi all'udienza del 01.06.2022, hanno confermato per conoscenza diretta, limitatamente ai periodi di co-adibizione al settore forestale, le circostanze di fatto dedotte in ricorso relative allo svolgimento da parte dell'istante di funzioni di coordinamento e mansioni di capo-squadra, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
In particolare, il teste sig. ha dichiarato: “Sono stato collega del ricorrente in Testimone_1 quanto abbiamo lavorato insieme per dal 2010 al 2016-2017 nel settore forestale, mentre dal CP_1
2017 il ricorrente al “settore Xylella”; … confermo la circostanza sub d) [cfr. secondo cui “d) se vero che il ricorrente ha sempre svolto, in maniera continuativa, mansioni di capo squadra e referente coordinatore, riconducibili al livello 5 (operai specializzati super)”] di pag. 9 del ricorso, il ricorrente quando era assegnato al settore forestale ha svolto mansioni di caposquadra non so dire se fosse corrispondente al livello 5). Confermo la circostanza sub e) [cfr. secondo cui “se vero che il ricorrente, ha svolto sin dal 2010 le mansioni di capo squadra e referente di cantiere e di coordinamento del servizio anti-incendio per zona, nei cantieri di rimboschimento Zona Pip e
Tagliata siti in agro di Mesagne, il vivaio forestale di Restinco, i cantieri e Parte_4 Pt_5 siti in agro di Brindisi”] della stessa pag. 9 del ricorso in quanto vera.”.
[...]
Ancora, il teste in esame sig. ha riferito: “Sulla circostanza f) [cfr. secondo cui “se Testimone_1 vero che il ricorrente esercita un potere di direzione e coordinamento nei confronti di ben 11 operai (tra cui i signori , , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Testimone_2
, , )”] confermo che il ricorrente Testimone_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 ha esercitato il coordinamento di alcuni lavoratori e per quanto riguarda il potere di direzione, coordinava impartendo le direttive che gli venivano fornite dall'ufficio. Per quanto riguarda i nominativi degli operai che mi vengono letti posso confermare solo per me e per altri operai diversi
5 da quelli elencati per esempio , , , , ; Persona_3 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
I nominativi che mi sono stati letti lavoravano su altri cantieri e il ricorrente anche per questi altri operai svolgeva le mansioni di caposquadra. Confermo che il sig. svolgeva le mansioni di Pt_1 caposquadra per tutti i cantieri indicati sempre in maniera continuativa nel settore forestale.
Ribadisco che dal 2010 al 2017 come innanzi ho riferito, finché il ricorrente è stato nel settore forestale ha svolto mansioni di caposquadra per i cantieri continuativamente”.
Il teste sig. sotto il profilo temporale dell'assolvimento delle funzioni di Testimone_1 coordinamento, ha poi significativamente soggiunto “Sulla circostanza sub d) di pag. 9 della memoria di costituzione confermo quanto già detto, poiché la mansione di caposquadra viene assegnata a persona competente, questa non viene data a rotazione, ma conferita con atto scritto e non ha carattere temporaneo, ma dura fino ad eventuale revoca.”.
Nello stesso senso milita il tenore della deposizione resa dall'altro teste, il sig. il Testimone_2 quale, anch'egli, come più sopra anticipato, collega dell'odierno ricorrente nel settore forestale, ha, tra l'altro, riferito: “Quando abbiamo lavorato insieme fino al 2016 abbiamo lavorato nel settore forestale. … omissis … Confermo che il ricorrente per tutto il tempo che è stato nel settore forestale ha fatto mansioni di caposquadra in quanto ci dava disposizioni da svolgere sui vari cantieri. Le direttive che dava agli operai a sua volta venivano date a lui dall'ufficio.”; “Confermo la circostanza sub e) di pag. 9 del ricorso, [cfr. secondo cui “se vero che il ricorrente, ha svolto sin dal 2010 le mansioni di capo squadra e referente di cantiere e di coordinamento del servizio anti- incendio per zona, nei cantieri di rimboschimento Zona Pip e Tagliata siti in agro di Mesagne, il vivaio forestale di Restinco, i cantieri e siti in agro di Brindisi”]. Parte_4 Parte_5 Confermo la circostanza sub f) [cfr. secondo cui “se vero che il ricorrente esercita un potere di direzione e coordinamento nei confronti di ben 11 operai (tra cui i signori , Persona_1
, , , , , Persona_2 Persona_3 Testimone_2 Testimone_1 Persona_4 Persona_5
)”] in quanto i nominativi che mi vengono letti, compreso il mio, erano presenti Persona_6 sui detti cantieri di Brindisi e Mesagne, il ricorrente ci impartiva le disposizioni che gli venivano date dall'ufficio”.
Il teste in discorso, sig. , ha pure puntualmente affermato: “Sulla circostanza che Testimone_2 il ricorrente si occupasse anche dell'attività di monitoraggio della xylella come caposquadra tanto so perché mi è stato riferito ma non per conoscenza diretta. Sulla circostanza d) di pag. 19 della memoria non è vera in quanto il ricorrente per tutti i cantieri era sempre caposquadra, per tutti gli anni a cui ho fatto riferimento e mi risulta che era caposquadra anche per il servizio antincendio sempre per il settore forestale.”.
Ambedue i testi indicati dalla parte ricorrente ed escussi nel presente giudizio hanno, dunque, dato conto dello svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni di caposquadra e coordinamento con riferimento alla adibizione dell'odierno istante al settore forestale, ovverosia sino al 2017 (v. dichiarazioni testimoniali)
Ciò posto, non può ritenersi in questa sede l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi, posto che le stesse trovano conferma nelle risultanze documentali in atti relative alla dipendente (v., in CP_ particolare, note di conferimento dell'incarico di capo-squadra in capo al ricorrente;
all. fascicolo telematico ricorrente) e sono connotate da precisione del ricordo e da continenza espositiva. Né la circostanza di aver promosso un giudizio (peraltro oramai definito) nei confronti della parte resistente può di per sé indurre a ritenere non credibili le deposizioni rese dai testi, giacché la sola pendenza di una controversia nei confronti dell'ente non è elemento significativo dell'inattendibilità del testimone.
6 Del resto, mette conto rilevare che, escussa alla medesima udienza del 11.06.2022, la teste indicata dalla parte resistente, sig.ra , a conoscenza dei fatti di causa perché impiegata Testimone_3 amministrativa alle dipendenze di oltre ad aver confermato lo svolgimento dei pregressi CP_1 incarichi caposquadra, ha comunque dichiarato: “Mi risulta che il sig. dal 2017 ha svolto e Pt_1 svolge attualmente le mansioni di monitoraggio della Xylella ed attualmente fa il CAPOSQUADRA, se mal non ricordo dal 2020 svolge mansioni di caposquadra e coordina più squadre di operai.”.
D'altronde, la documentazione versata in atti corrobora il fatto che le funzioni di caposquadra siano state svolte dal lavoratore. Invero, sono acclusi al fascicolo di parte ricorrente atti attestanti plurimi conferimenti dell'incarico di caposquadra per numerosi cantieri e le correlate disposizioni di servizio, segnatamente: nota prot. 14821 del 15.09.2011; nota del 10.11.2011 prot. CP_1 CP_1
20804; nota del 03.12.2012 prot. 41917; nota del 24.12.2012 prot. 41917; nota CP_1 CP_1 CP_1 del 03.10.2013 prot. AOO BR n. 34637; nota prot. n. 41933 del 20.11.2013; nota prot. CP_1 CP_1
n. 47229 del 20.12.2013; nota prot. n. 12380 e n. 12383 del 24.03.2014 (v. all. n. da 2 a 9 fasc. ricorrente).
Inoltre, risulta prodotto atto micro-organizzatorio prot. AOO ARIF n. 16330 del 07.09.2016 con cui il D.G. provvedeva alla nomina di capo-operaio del sig. , ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 8 comma 1, lett. e) L.R. 3/2010 e s.m. e 5, comma 2 D. Lgs. 165/2001 e s.m., con riferimento ai cantieri di rimboschimento Zona Pip e Tagliata siti in agro di Mesagne, al vivaio forestale di Restinco ed ai cantieri interessati da lavorazioni (v. all. n. 10 fasc. ricorrente). CP_1
Altresì, l'odierno ricorrente figura con l'indicazione del ruolo di capo squadra nei fogli di presenza versati in atti per il periodo dal 2012 al 2014 (v. all. n. 15 fasc. ricorrente).
Ancora, in relazione all'organizzazione dell'attività in materia di raccolta e trasporto di campioni vegetali afferenti alla lotta alla xylella fastidiosa, veniva attribuito all'odierno ricorrente l'incarico di capo-squadra, come si evince dalla nota prot. AOO ARIF del 17.06.2020 n. 34804 in atti, nonché dal successivo ordine di servizio di cui alla nota prot. AOO ARIF del 28.05.2020 n. 31080 (v. all. n.
11 e 12 fasc. ricorrente).
Ebbene, quanto alla decorrenza ed alla durata dello svolgimento delle funzioni di coordinamento, gli esiti dell'istruttoria orale espletata, in considerazione del fatto che non risulta che i testi escussi e il ricorrente siano stati costantemente e continuativamente adibiti al medesimo servizio/settore, nonché dei riscontri ricavabili dalla documentazione in atti, può ritenersi con ragionevole certezza che la parte ricorrente abbia svolto le funzioni in discorso nei periodi dal 17.05.2010 al 31.12.2017
e dal giugno 2020 al 31.12.2021.
La prospettazione attorea, limitatamente ai periodi dal 17.05.2010 al 31.12.2017 e dal giugno 2020 al 31.12.2021, è, dunque, idoneamente supportata dalla documentazione attestante il conferimento degli incarichi, nonché dagli esiti della prova orale espletata, le cui risultanze sulla relativa continuatività dello svolgimento delle funzioni di coordinamento, con riferimento al periodo di adibizione del ricorrente al settore forestale come detto dal maggio 2010 al 2017 (oltre che per il periodo a decorrere dal 2020), consentono di superare, in fatto, la rilevanza di eventuali provvedimenti di formale revoca o di fine incarico opposti dall' CP_1
In sostanza, l'esame integrato delle risultanze dell'istruttoria orale espletata e degli elementi ritraibili dalla documentazione versata in atti dà conto del fatto che il ricorrente ha assolto le funzioni di caposquadra e coordinamento nei periodi dal 17.05.2010 al 31.12.2017 e dal giugno
2020 al 31.12.2021.
7 La parte ricorrente ha fornito prova ragionevolmente certa, sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c., di aver svolto, in modo continuativo e prevalente, come dedotto in ricorso, nei periodi suindicati, le funzioni di capo squadra di cui all'art. 11 del CIRL.
Va in proposito osservato che la durata e il periodo lavorativo in cui sarebbe stato svolto l'incarico di capo squadra sono, del resto, determinanti ai fini dell'operatività della norma contrattuale odiernamente invocata.
Infatti, come visto più sopra, a mente dell'invocato art. 11 del CIRL, viene definito “Capo Squadra” l'incarico “da attribuirsi all'operaio di 4° livello che coordina la squadra formata da almeno 8 operai in fase esecutiva. Per tale incarico, al capo squadra, è corrisposta una indennità di funzione come disposto dall'art. 16 del presente CIRL, composta dal minimo retributivo nazionale e dal salario integrativo regionale per il periodo lavorativo in cui si svolge l'incarico”.
Orbene, le richiamate risultanze della prova testimoniale, unitamente all'esame della documentazione in atti, evidenziano i tempi e i modi del conferimento dell'incarico, nonché dello svolgimento dell'attività di caposquadra da parte del ricorrente, così da poterne affermare il diritto all'indennità di funzione nei termini indicati dalla norma contrattuale.
Deve tuttavia esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla parte resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è in parte fondata.
Atteso che la prescrizione è stata validamente interrotta con la notifica del ricorso giudiziale, eseguita il 31.01.2022, restano prescritte le spettanze maturate anteriormente al 31.01.2017.
In proposito, vale la pena di evidenziare come sia decorso un periodo di tempo superiore al quinquennio dalla ricezione da parte dell'ente dell'ultima lettera di messa in mora del 05.05.2016 in atti.
Sul punto, appare inoltre inconferente l'arresto della Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 26246/2022), atteso che nella specie si versa in ipotesi di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, senz'altro assistito da regime di stabilità.
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze relative al periodo a decorrere dal 31.01.2017.
È stato, dunque, necessario conferire incarico al ctu al fine di determinare l'importo delle differenze retributive spettanti alla parte ricorrente a titolo di indennità di funzione-coordinamento, nel periodi dal 31.01.2017 al 31.12.2017 e dal mese di giugno 2020 al 31.12.2021 (ovvero tenuto conto della prescrizione quinquennale), detratto quanto già percepito a tal titolo come indicato nei prospetti paga.
Quanto alla metodologia adottata, il ctu ha affermato: “l'indennità di funzione è stata introdotta dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria dell'8 aprile
8 1988, ai sensi del quale veniva riconosciuta: “un'indennità di funzione la cui misura è fissata in sede di contrattazione regionale”. Successivamente l'art. 14 del Contratto integrativo regionale del 2002-2003 al CCNL sopracitato fissava tale indennità di funzione nella misura del 22% da calcolarsi su paga base e contingenza e l'integrativo regionale. Il sottoscritto in data 5/8/2014 reca all'art. 16 la medesima definizione di indennità di CP_5 funzione. Ancora, l'art. 11 CIRL cit. definisce Capo operaio: “incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 4 livello che coordina le squadre di operai, ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico è corrisposta una indennità di funzione….. del minimo retributivo nazionale di livello e del salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo dell'anno e per 14 mensilità” e Capo squadra: “incarico da attribuirsi all'operaio del 4 livello che coordina la squadra formata da almeno 8 operai in fase esecutiva. Per tale incarico, al capo squadra è corrisposta una indennità di funzione ….. composta dal minimo retributivo nazionale e dal salario integrativo regionale per il periodo lavorativo in cui si svolge l'incarico”. Dunque, lo scrivente C.T. ha calcolato l'indennità di funzione relativa ai periodi indicati nel quesito, pari al 22% della somma della paga base conglobata e dell'integrativo regionale, sulla scorta delle retribuzioni indicate nei CCNL cit. via via applicabili. Da tali importi ha sottratto le indennità di funzione già corrisposte”.
Pertanto, l'ausilio ha concluso che “nel periodo 31/1/2017-31/12/2017 e dal mese di giugno 2020 al 31/12/2021, detratto quanto già percepito a titolo come indicato nei prospetti paga … L'importo spettante al ricorrente a titolo di indennità di funzione ammonta ad € 3.870,52”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, cui è pervenuto il CTU, attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e, per l'effetto, la parte resistente va condannata alla corresponsione in favore dell'istante della somma di
€ 3.870,52 a titolo di indennità di funzione, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e dell'esito complessivo della lite, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 2/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 12.11.2021, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.870,52 a titolo di indennità di funzione, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 1.600,00, oltre al rimborso forfetario delle spese
9 nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Bari, lì 12.11.2024
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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