Articolo 24 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 luglio 1949
Art. 24.
Sono fatte salve le piu' favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
La esenzione preveduta dall' art. 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e' estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.
Entrata in vigore il 18 luglio 1949