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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AU - Via Principe Umberto 89 96011 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 587 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/2/2024, rubricato al n. 410/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di AU, Scire' Campisi Maristella, rappresentata e difesa dall' avv.to Difensore_1
, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento meglio descritto in epigrafe, notificato in data
29/11/23, per TARI anni dal 2017 al 2022 per l'importo di euro 3900,00 circa.
Eccepisce preliminarmente la prescrizione della Tari per l'anno 2017; eccepisce la mancata applicazione delle riduzioni spettanti per esser l'unico occupante dell'immobile e per esser portatrice di handicap con connotazioni di gravità; chiede riconoscersi la riduzione del 60% della tariffa per non esser la zona in cui ricade l'immobile servita dal servizio di raccolta dei rifiuti, come da perizia giurata.
Chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Con ordinanza in atti la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Si e' ritualmente costituito in giudizio il Comune di AU che, preliminarmente, ha contestato l'eccepita prescrizione relativa all'anno 2017 in quanto nella fattispecie non era stata effettuata la denunzia ed il termine quinquennale non era ancora decorso al momento della notifica del ricorso;
nel merito ha rilevato che la contribuente non aveva effettuato la denuncia a fini Tari;
ha chiesto il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato note illustrative e prodotto avviso accertamento TARI 2023 con cui il Comune ha riconosciuto la riduzione spettante nella misura del 60% perche' l'immobile ricade in zona non servita.
All'udienza del 15/12/2025, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' solo parzialmente fondato e deve accogliersi nei termini di cui infra.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente limitatamente all'anno 2017, atteso che, al momento della notificazione dell'avviso d'accertamento impugnato il detto termine non era ancora decorso, dovendo computarsi con la decorrenza prevista per il caso di omessa denunzia Tari, cosi come esplicitato dall'orientamento costante del S.C. ( Cass.
2021/14341; Cass. 352/2021).
Nel merito, ad avviso della Corte, infondato e' il primo motivo con cui la ricorrente, - dopo aver rilevato che il Comune aveva riconosciuto la riduzione spettante per l'utilizzo stagionale dell'immobile, - ha dedotto di aver diritto all'esenzione della Tari per esser l'unico occupante dell'immobile oggetto dell'avviso d'accertamento.
Invero, va osservato che e' pacifico che la ricorrente non ha presentato alcuna denuncia al Comune di
AU al fine di ottenere la dedotta esenzione. Ne deriva che, in mancanza di dichiarazione della parte presentata al Comune, e tenuto conto che della dedotta affermazione relativa al fatto che la ricorrente sarebbe l'unica occupante degli immobili non vi e' alcuna prova in atti, - non essendo a tal fine dati univoci lo stato di vedova della ricorrenza e la sua avanzata età anagrafica, - il motivo va disatteso.
Fondato e', invece, il motivo con cui la ricorrente deduce che l'immobile sito in Baia del Silenzio ricade in zona non servita come da perizia in atti.
Va, in proposito, osservato che la ricorrente ha prodotto l'avviso d'accertamento emesso dallo stesso
Comune di AU per lo stesso immobile relativo all'anno 2023 che ha riconosciuto la riduzione TARI per l'immobile della ricorrente del 60% per tale ragione, e la circostanza e' confermata dalla perizia di parte in atti anche con riferimento agli anni pregressi.
Ne deriva che, anche in mancanza della previa denuncia della parte, la riduzione TARI del 60% va riconosciuta sia perché lo stesso Comune ne ha dato atto, sia perché trova applicazione il principio secondo cui laddove il Comune sia a conoscenza c.d. qualificata dello stato in cui versa l'immobile,
l'esenzione va riconosciuta alla stregua del principio di buona fede e leale collaborazione con il cittadino anche in mancanza di previa richiesta del contribuente ( Cass. 6380/24; Cass. 8280/25).
Fondato, appare, infine, il motivo con cui la ricorrente ha invocato la ulteriore riduzione del 10% della Tari per esser portatrice di handicap grave sin dal 2011 ( come da accertamento della competente commissione d'accertamento d'invalidità in atti).
In proposito, va osservato che nessuna contestazione e' stata mossa dal Comune ritualmente costituitosi su tale specifico aspetto che va considerato pacifico inter partes oltre che documentalmente provato.
Il ricorso va quindi solo parzialmente accolto e la Tari richiesta per le suddette annualità va rideterminata con applicazione delle riduzioni spettanti alla ricorrente per esser la zona non servita e per la sussistenza dell'handicap grave in capo alla ricorrente, con conseguente rideterminazione delle sanzioni.
Sussistono giusti motivi data la soccombenza reciproca per compensare integralmente le spese processuali inter partes..
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni di cui in motivazione con riferimento alle riduzioni spettanti perche' l'immobile ricade in zona non servita e per esser la ricorrente portatrice di handicap grave, con conseguente onere di rideterminazione dell'imposta al netto delle riduzioni spettanti e delle sanzioni e rigetta nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Cosi deciso in Siracusa in data 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AU - Via Principe Umberto 89 96011 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 587 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/2/2024, rubricato al n. 410/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di AU, Scire' Campisi Maristella, rappresentata e difesa dall' avv.to Difensore_1
, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento meglio descritto in epigrafe, notificato in data
29/11/23, per TARI anni dal 2017 al 2022 per l'importo di euro 3900,00 circa.
Eccepisce preliminarmente la prescrizione della Tari per l'anno 2017; eccepisce la mancata applicazione delle riduzioni spettanti per esser l'unico occupante dell'immobile e per esser portatrice di handicap con connotazioni di gravità; chiede riconoscersi la riduzione del 60% della tariffa per non esser la zona in cui ricade l'immobile servita dal servizio di raccolta dei rifiuti, come da perizia giurata.
Chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Con ordinanza in atti la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Si e' ritualmente costituito in giudizio il Comune di AU che, preliminarmente, ha contestato l'eccepita prescrizione relativa all'anno 2017 in quanto nella fattispecie non era stata effettuata la denunzia ed il termine quinquennale non era ancora decorso al momento della notifica del ricorso;
nel merito ha rilevato che la contribuente non aveva effettuato la denuncia a fini Tari;
ha chiesto il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato note illustrative e prodotto avviso accertamento TARI 2023 con cui il Comune ha riconosciuto la riduzione spettante nella misura del 60% perche' l'immobile ricade in zona non servita.
All'udienza del 15/12/2025, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' solo parzialmente fondato e deve accogliersi nei termini di cui infra.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente limitatamente all'anno 2017, atteso che, al momento della notificazione dell'avviso d'accertamento impugnato il detto termine non era ancora decorso, dovendo computarsi con la decorrenza prevista per il caso di omessa denunzia Tari, cosi come esplicitato dall'orientamento costante del S.C. ( Cass.
2021/14341; Cass. 352/2021).
Nel merito, ad avviso della Corte, infondato e' il primo motivo con cui la ricorrente, - dopo aver rilevato che il Comune aveva riconosciuto la riduzione spettante per l'utilizzo stagionale dell'immobile, - ha dedotto di aver diritto all'esenzione della Tari per esser l'unico occupante dell'immobile oggetto dell'avviso d'accertamento.
Invero, va osservato che e' pacifico che la ricorrente non ha presentato alcuna denuncia al Comune di
AU al fine di ottenere la dedotta esenzione. Ne deriva che, in mancanza di dichiarazione della parte presentata al Comune, e tenuto conto che della dedotta affermazione relativa al fatto che la ricorrente sarebbe l'unica occupante degli immobili non vi e' alcuna prova in atti, - non essendo a tal fine dati univoci lo stato di vedova della ricorrenza e la sua avanzata età anagrafica, - il motivo va disatteso.
Fondato e', invece, il motivo con cui la ricorrente deduce che l'immobile sito in Baia del Silenzio ricade in zona non servita come da perizia in atti.
Va, in proposito, osservato che la ricorrente ha prodotto l'avviso d'accertamento emesso dallo stesso
Comune di AU per lo stesso immobile relativo all'anno 2023 che ha riconosciuto la riduzione TARI per l'immobile della ricorrente del 60% per tale ragione, e la circostanza e' confermata dalla perizia di parte in atti anche con riferimento agli anni pregressi.
Ne deriva che, anche in mancanza della previa denuncia della parte, la riduzione TARI del 60% va riconosciuta sia perché lo stesso Comune ne ha dato atto, sia perché trova applicazione il principio secondo cui laddove il Comune sia a conoscenza c.d. qualificata dello stato in cui versa l'immobile,
l'esenzione va riconosciuta alla stregua del principio di buona fede e leale collaborazione con il cittadino anche in mancanza di previa richiesta del contribuente ( Cass. 6380/24; Cass. 8280/25).
Fondato, appare, infine, il motivo con cui la ricorrente ha invocato la ulteriore riduzione del 10% della Tari per esser portatrice di handicap grave sin dal 2011 ( come da accertamento della competente commissione d'accertamento d'invalidità in atti).
In proposito, va osservato che nessuna contestazione e' stata mossa dal Comune ritualmente costituitosi su tale specifico aspetto che va considerato pacifico inter partes oltre che documentalmente provato.
Il ricorso va quindi solo parzialmente accolto e la Tari richiesta per le suddette annualità va rideterminata con applicazione delle riduzioni spettanti alla ricorrente per esser la zona non servita e per la sussistenza dell'handicap grave in capo alla ricorrente, con conseguente rideterminazione delle sanzioni.
Sussistono giusti motivi data la soccombenza reciproca per compensare integralmente le spese processuali inter partes..
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni di cui in motivazione con riferimento alle riduzioni spettanti perche' l'immobile ricade in zona non servita e per esser la ricorrente portatrice di handicap grave, con conseguente onere di rideterminazione dell'imposta al netto delle riduzioni spettanti e delle sanzioni e rigetta nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Cosi deciso in Siracusa in data 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore