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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 308/2025 introdotto con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
(cod. fisc. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
20.06.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigina Caravelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Ambrosi e Sibilla Piergigli del Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.05.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti congiuntamente hanno chiesto che venga emessa sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2025 sulla premessa che: Parte_1
- in data 8.05.2005 ha contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno con il signor , scegliendo il regime della separazione dei beni;
Controparte_1
- l'atto di matrimonio veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ascoli Piceno dell'anno 2005 al N. 31 – 2 – A;
- il regime patrimoniale della famiglia attualmente vigente tra i coniugi e quello della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati quattro figli: (cod. fisc. Parte_2
), nato a [...] l'[...], maggiorenne ma C.F._3
non economicamente autosufficiente con residenza anagrafica presso MP (TE)
Via Terrabianca n.32; (cod. fisc. ), nato a Parte_3 C.F._4
T'OM (TE) il 19.05.2010; (cod. fisc. Parte_4
), nato a [...]il [...] e C.F._5 Parte_5
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], questi C.F._6
ultimi conviventi con la madre e aventi residenza anagrafica in Ascoli Piceno Viale
Treveri n.220;
- il figlio in quanto affetto da una forma di disabilità percepisce una Parte_4
pensione di invalidità INPS di circa 324,00 euro al mese, la quale viene utilizzata per le esigenze quotidiane del bambino;
- l'ultima residenza comune dei coniugi e della famiglia e stata presso l'abitazione sita in MP (TE) Via Terrabianca n.32;
- successivamente la convivenza tra i coniugi e diventata intollerabile. Piu precisamente i rapporti tra i coniugi sono progressivamente peggiorati a causa dei comportamenti inadeguati e gravemente antigiuridici costantemente tenuti dal marito, affetto da disturbi dell'umore, comportamenti caratterizzati anche da episodi di violenza (fisica e verbale) nei confronti dei figli e della moglie. A seguito di tali agiti si è aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni dapprima di L'UI (proc. 231/19 VG) e, in seguito, essendosi i minori trasferiti con la madre ad Ascoli Piceno, presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche Sez.
Ancona (proc. 684/20 VG);
- in particolare, il nucleo familiare era già seguito dal 2018 dal Servizio Sociale territoriale di MP in quanto il padre, , era in cura presso il CSM Controparte_1
di Teramo, poiché, come sopra anticipato, affetto da disturbo dell'umore. Sono stati attivati quindi una serie di interventi a favore dei minori fino ad arrivare in data
2.5.2019, su ricorso del PMM all'apertura del procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di L'UI ai sensi degli artt. 330,333 e 336 c.c. Precisamente, il procedimento si è attivato, alla luce della segnalazione urgente del Servizio Sociale di MP per un grave episodio di violenza domestica consumato da CP_1
in data 11.04.2019 a danno del figlio , che veniva percosso dal
[...] Pt_4
padre con calci e pugni a gambe, torace e fianchi, nonché a danno della moglie,
, che, intervenuta per sedare la lite, veniva aggredita verbalmente Parte_1
dallo stesso. Il TM di L'UI, con decreto n.807 del 13.06.2019, disponeva tra l'altro: la sospensione della responsabilità genitoriale del , Controparte_1
nei confronti dei figli minori e affidava gli stessi al Servizio Sociale del Comune di
MP, incaricando il medesimo Servizio di elaborare un ampio progetto di sostegno, anche economico, in favore dei minori, attivando ogni intervento ritenuto utile (decreto del TM di L'UI n. 807 del 13.6.2019); - la ricorrente, per tali gravi motivi, si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, insieme ai quattro figli all'epoca tutti minorenni, portando con sé i loro effetti personali e si era recata provvisoriamente presso l'abitazione di una sua conoscente, tale , in Floriano di MP (TE). Dopo qualche Persona_1
mese, la ricorrente, per non approfittare ulteriormente della disponibilità della sua amica, si è recata, insieme ai figli, nella fraz. di Cervara di Ascoli Piceno, in un'abitazione di proprietà del padre. Successivamente la confidando Pt_1
nell'aiuto dei propri genitori, residenti ad Ascoli Piceno e al fine di garantire il benessere e la serenità dei figli minori, anche in considerazione della loro frequentazione ad Ascoli Piceno delle scuole primarie e superiori, si era trasferita, unitamente agli stessi, in altro immobile sito in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.220, sostenendone il canone di locazione di euro 500,00 mensili;
- la decisione di allontanarsi dalla casa familiare si era dunque resa necessaria ai fini di proteggere i figli dagli atteggiamenti aggressivi, poco attenti e autoritari del loro padre, aggravati anche dal comportamento della famiglia di origine del CP_1
che aveva sempre manifestato ostilità nei confronti della signora Pt_1
interferendo in maniera invadente nei rapporti tra i coniugi e tra gli stessi e i propri figli, alimentando in tal modo la forte conflittualità già in essere nella coppia genitoriale. La ricorrente, infatti, ricordava che veniva costantemente screditata dalla famiglia del che la riteneva, tra l'altro, una donna senza ambizioni CP_1
professionali, senza reddito e di bassa classe sociale;
- al contrario, la signora aveva rinunciato alla prospettiva di un lavoro a Pt_1
causa delle esigenze di salvaguarda e assistenza della numerosa prole e della famiglia e a costruire il progetto di una vita familiare serena, già nel 2019, a causa dei sopra citati atteggiamenti aggressivi e pregiudizievoli del marito nei confronti dei figli: nonostante ciò, si vedeva costretta e lasciare la casa coniugale e a trasferirsi insieme ai quattro figli in altre località (come sopra descritto), l'ultima delle quali ad Ascoli Piceno;
- a seguito quindi del trasferimento di residenza dei minori, con carattere di stabilità, nel Comune di Ascoli Piceno, avvenuto in data 16.07.2019, venivano trasmessi gli atti dal Tribunale per i Minorenni di L'UI al Tribunale per i Minorenni delle
Marche che, con decreto cron. 1656 del 3.03.2021, nulla modificava in merito al provvedimento del TM di L'UI circa la sospensione della responsabilità genitoriale del , disponendo solo l'affido dei minori ai Servizi Controparte_1
Sociali del Comune di Ascoli Piceno per gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno;
incontri padre-figli in modalità protetta alla presenza di un educatore e la nomina di un Curatore Speciale dei minori;
- al momento, dunque, l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale era la madre, in quanto, per decisione del Tribunale per i Minorenni di L'UI, poi confermata dal TM delle Marche, la responsabilità genitoriale del padre era stata sospesa;
- i Servizi Sociali di Ascoli Piceno provvedevano alla calendarizzazione degli incontri padre- figli in modalità protetta con l'avvio di un servizio di educativa domiciliare e di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, che la signora ha costantemente seguito;
Pt_1
- i coniugi, quindi, dal 2019, e dunque già da prima della formale introduzione del presente giudizio, non vivono più insieme e da tempo è cessata la comunione materiale e spirituale che non può essere ricostituita;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 04.03.2025, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza dell'11.06.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 08.05.2025 si costituiva in giudizio il resistente , contestando Controparte_1
le domande proposte da controparte.
All'udienza dell'11.06.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti “- autorizza
i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- conferma la sospensione del dalla responsabilità genitoriale, non essendo emersi, dopo il CP_1
relativo provvedimento del Tribunale per i Minorenni, fatti nuovi che ne giustifichino la revoca;
- dispone, conseguentemente, l'affido super esclusivo dei minori alla madre;
- rileva che i minori e saranno inseriti in una comunità come stabilito Pt_3 Pt_4
nel sub-procedimento e si riservava di decidere sul diritto di visita da parte del padre una volta in cui il Servizio Sociale avrà deciso sul loro inserimento;
- Conferma, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, quanto già stabilito dal Pt_5
Servizio Sociale;
- Ammonisce il all'esatto rispetto dei termini e delle somme CP_1
da versare con puntualità alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- Dispone che il Consultorio di Teramo invii una relazione di aggiornamento sulle capacità genitoriali del e che il Consultorio di Ascoli Piceno invii analoga CP_1
relazione sulle capacità genitoriali della - Stabilisce che le relazioni debbano Pt_1
pervenire entro il 15/12/2025” e, all'esito della discussione orale, su richiesta delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di separazione personale merita accoglimento in quanto la convivenza è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dai coniugi stessi.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione. La regolamentazione delle spese di lite viene, pertanto, rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
308/2025 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri atti di matrimonio di detto
Comune all'Anno 2005, Parte 2, Serie A, N. 31;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 308/2025 introdotto con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
(cod. fisc. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
20.06.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigina Caravelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Ambrosi e Sibilla Piergigli del Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.05.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti congiuntamente hanno chiesto che venga emessa sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2025 sulla premessa che: Parte_1
- in data 8.05.2005 ha contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno con il signor , scegliendo il regime della separazione dei beni;
Controparte_1
- l'atto di matrimonio veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ascoli Piceno dell'anno 2005 al N. 31 – 2 – A;
- il regime patrimoniale della famiglia attualmente vigente tra i coniugi e quello della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati quattro figli: (cod. fisc. Parte_2
), nato a [...] l'[...], maggiorenne ma C.F._3
non economicamente autosufficiente con residenza anagrafica presso MP (TE)
Via Terrabianca n.32; (cod. fisc. ), nato a Parte_3 C.F._4
T'OM (TE) il 19.05.2010; (cod. fisc. Parte_4
), nato a [...]il [...] e C.F._5 Parte_5
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], questi C.F._6
ultimi conviventi con la madre e aventi residenza anagrafica in Ascoli Piceno Viale
Treveri n.220;
- il figlio in quanto affetto da una forma di disabilità percepisce una Parte_4
pensione di invalidità INPS di circa 324,00 euro al mese, la quale viene utilizzata per le esigenze quotidiane del bambino;
- l'ultima residenza comune dei coniugi e della famiglia e stata presso l'abitazione sita in MP (TE) Via Terrabianca n.32;
- successivamente la convivenza tra i coniugi e diventata intollerabile. Piu precisamente i rapporti tra i coniugi sono progressivamente peggiorati a causa dei comportamenti inadeguati e gravemente antigiuridici costantemente tenuti dal marito, affetto da disturbi dell'umore, comportamenti caratterizzati anche da episodi di violenza (fisica e verbale) nei confronti dei figli e della moglie. A seguito di tali agiti si è aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni dapprima di L'UI (proc. 231/19 VG) e, in seguito, essendosi i minori trasferiti con la madre ad Ascoli Piceno, presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche Sez.
Ancona (proc. 684/20 VG);
- in particolare, il nucleo familiare era già seguito dal 2018 dal Servizio Sociale territoriale di MP in quanto il padre, , era in cura presso il CSM Controparte_1
di Teramo, poiché, come sopra anticipato, affetto da disturbo dell'umore. Sono stati attivati quindi una serie di interventi a favore dei minori fino ad arrivare in data
2.5.2019, su ricorso del PMM all'apertura del procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di L'UI ai sensi degli artt. 330,333 e 336 c.c. Precisamente, il procedimento si è attivato, alla luce della segnalazione urgente del Servizio Sociale di MP per un grave episodio di violenza domestica consumato da CP_1
in data 11.04.2019 a danno del figlio , che veniva percosso dal
[...] Pt_4
padre con calci e pugni a gambe, torace e fianchi, nonché a danno della moglie,
, che, intervenuta per sedare la lite, veniva aggredita verbalmente Parte_1
dallo stesso. Il TM di L'UI, con decreto n.807 del 13.06.2019, disponeva tra l'altro: la sospensione della responsabilità genitoriale del , Controparte_1
nei confronti dei figli minori e affidava gli stessi al Servizio Sociale del Comune di
MP, incaricando il medesimo Servizio di elaborare un ampio progetto di sostegno, anche economico, in favore dei minori, attivando ogni intervento ritenuto utile (decreto del TM di L'UI n. 807 del 13.6.2019); - la ricorrente, per tali gravi motivi, si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, insieme ai quattro figli all'epoca tutti minorenni, portando con sé i loro effetti personali e si era recata provvisoriamente presso l'abitazione di una sua conoscente, tale , in Floriano di MP (TE). Dopo qualche Persona_1
mese, la ricorrente, per non approfittare ulteriormente della disponibilità della sua amica, si è recata, insieme ai figli, nella fraz. di Cervara di Ascoli Piceno, in un'abitazione di proprietà del padre. Successivamente la confidando Pt_1
nell'aiuto dei propri genitori, residenti ad Ascoli Piceno e al fine di garantire il benessere e la serenità dei figli minori, anche in considerazione della loro frequentazione ad Ascoli Piceno delle scuole primarie e superiori, si era trasferita, unitamente agli stessi, in altro immobile sito in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.220, sostenendone il canone di locazione di euro 500,00 mensili;
- la decisione di allontanarsi dalla casa familiare si era dunque resa necessaria ai fini di proteggere i figli dagli atteggiamenti aggressivi, poco attenti e autoritari del loro padre, aggravati anche dal comportamento della famiglia di origine del CP_1
che aveva sempre manifestato ostilità nei confronti della signora Pt_1
interferendo in maniera invadente nei rapporti tra i coniugi e tra gli stessi e i propri figli, alimentando in tal modo la forte conflittualità già in essere nella coppia genitoriale. La ricorrente, infatti, ricordava che veniva costantemente screditata dalla famiglia del che la riteneva, tra l'altro, una donna senza ambizioni CP_1
professionali, senza reddito e di bassa classe sociale;
- al contrario, la signora aveva rinunciato alla prospettiva di un lavoro a Pt_1
causa delle esigenze di salvaguarda e assistenza della numerosa prole e della famiglia e a costruire il progetto di una vita familiare serena, già nel 2019, a causa dei sopra citati atteggiamenti aggressivi e pregiudizievoli del marito nei confronti dei figli: nonostante ciò, si vedeva costretta e lasciare la casa coniugale e a trasferirsi insieme ai quattro figli in altre località (come sopra descritto), l'ultima delle quali ad Ascoli Piceno;
- a seguito quindi del trasferimento di residenza dei minori, con carattere di stabilità, nel Comune di Ascoli Piceno, avvenuto in data 16.07.2019, venivano trasmessi gli atti dal Tribunale per i Minorenni di L'UI al Tribunale per i Minorenni delle
Marche che, con decreto cron. 1656 del 3.03.2021, nulla modificava in merito al provvedimento del TM di L'UI circa la sospensione della responsabilità genitoriale del , disponendo solo l'affido dei minori ai Servizi Controparte_1
Sociali del Comune di Ascoli Piceno per gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno;
incontri padre-figli in modalità protetta alla presenza di un educatore e la nomina di un Curatore Speciale dei minori;
- al momento, dunque, l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale era la madre, in quanto, per decisione del Tribunale per i Minorenni di L'UI, poi confermata dal TM delle Marche, la responsabilità genitoriale del padre era stata sospesa;
- i Servizi Sociali di Ascoli Piceno provvedevano alla calendarizzazione degli incontri padre- figli in modalità protetta con l'avvio di un servizio di educativa domiciliare e di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, che la signora ha costantemente seguito;
Pt_1
- i coniugi, quindi, dal 2019, e dunque già da prima della formale introduzione del presente giudizio, non vivono più insieme e da tempo è cessata la comunione materiale e spirituale che non può essere ricostituita;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 04.03.2025, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza dell'11.06.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 08.05.2025 si costituiva in giudizio il resistente , contestando Controparte_1
le domande proposte da controparte.
All'udienza dell'11.06.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti “- autorizza
i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- conferma la sospensione del dalla responsabilità genitoriale, non essendo emersi, dopo il CP_1
relativo provvedimento del Tribunale per i Minorenni, fatti nuovi che ne giustifichino la revoca;
- dispone, conseguentemente, l'affido super esclusivo dei minori alla madre;
- rileva che i minori e saranno inseriti in una comunità come stabilito Pt_3 Pt_4
nel sub-procedimento e si riservava di decidere sul diritto di visita da parte del padre una volta in cui il Servizio Sociale avrà deciso sul loro inserimento;
- Conferma, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, quanto già stabilito dal Pt_5
Servizio Sociale;
- Ammonisce il all'esatto rispetto dei termini e delle somme CP_1
da versare con puntualità alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- Dispone che il Consultorio di Teramo invii una relazione di aggiornamento sulle capacità genitoriali del e che il Consultorio di Ascoli Piceno invii analoga CP_1
relazione sulle capacità genitoriali della - Stabilisce che le relazioni debbano Pt_1
pervenire entro il 15/12/2025” e, all'esito della discussione orale, su richiesta delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di separazione personale merita accoglimento in quanto la convivenza è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dai coniugi stessi.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione. La regolamentazione delle spese di lite viene, pertanto, rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
308/2025 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri atti di matrimonio di detto
Comune all'Anno 2005, Parte 2, Serie A, N. 31;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi