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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5678 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: ripetizione indebito/ accertamento negativo del credito vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'avv. Daniela Genovese presso la quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via G.
Citarella n.5, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
P.I. , nella persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Stanzione, con cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via G.
Matteotti n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Gambardella del Foro di Nocera Inferiore (SA), in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni: Come da udienza del 12.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in epigrafe identificati, hanno convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare all'accertamento e conseguente Controparte_1 ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari, indebita capitalizzazione nonché illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e spese applicati in esecuzione del rapporto di conto corrente n. 23414.90, stipulato in data anteriore al 1998.
Incardinato il giudizio, si è regolarmente costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda, chiedendone il rigetto e rappresentando che il conto corrente suddetto era ancora in essere, con conseguente inammissibilità della domanda di ripetizione ed eccependo altresì la nullità della domanda, la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza della domanda per difetto di prova.
Instaurato il contraddittorio, il GI ha disposto procedersi a CTU contabile.
Acquisito l'elaborato peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito.
Prima di affrontare il merito della domanda, si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
La domanda ha ad oggetto la ripetizione delle somme – asseritamente – indebitamente percepite da
[...] in esecuzione del citato rapporto. Controparte_1
Ebbene, provata ed incontestata è la conclusione del rapporto di conto corrente n. 23414.90 ed è altrettanto incontestata la circostanza per cui il medesimo fosse ancora in essere al momento della proposizione della domanda.
La circostanza è stata infatti specificamente dedotta dalla convenuta nella propria memoria di costituzione e rispetto alla stessa alcuna contestazione è stata tempestivamente proposta dalla società attrice (cfr. verbale di prima udienza e memoria ex art. 183, I termine c.p.c.).
Quanto precede non è privo di conseguenze.
L'azione di condanna alla ripetizione dell'indebito, limitata ai rapporti di c/c, dovrà dichiararsi inammissibile.
Nella pendenza del rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso.
Dunque l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente. Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente. In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile.
Il suddetto orientamento è stato solo parzialmente rivisto (o meglio precisato) dalla recente sentenza n. 4214 del 15/02/2024 resa dalla S.C., la quale tuttavia è ben lungi dall'affermare la ripetibilità sic et simpliciter delle somme nelle ipotesi di contratti ancora in essere. Invero la Corte, richiamando la Sua giurisprudenza in materia di interpretazione della nozione di “pagamento” (in quanto tale ripetibile) alla stregua di effettivo spostamento patrimoniale che determina un incremento patrimoniale nella parte, afferma che anche nell'ipotesi di conto corrente ancora in essere non è possibile escludere a priori che un pagamento – ripetibile in quanto non dovuto
- sia avvenuto, richiamando il noto concetto di rimessa solutoria. Sicchè bisognerà accertare caso per caso, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova di cui meglio si dirà oltre, se tale presupposto di ammissibilità della domanda si sia verificato (cfr. “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente,
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d.
"conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” Cass. Sentenza
n. 4214 del 15/02/2024).
Nel caso di specie, alcuna deduzione né prova è stata fornita quanto alla natura eventualmente solutoria delle rimesse, per i ricordati fini e quindi a nulla rileva il fatto che poi il conto medesimo sia stato chiuso in corso di causa.
Quanto precede conduce alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, con conseguente assorbimento della decisione sull'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, bisognerà soffermarsi sulla ulteriore – anche se connessa – domanda di accertamento negativo del credito.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto: a) applicazione di interessi ultralegali;
b) illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
b) applicazione di oneri e spese non dovute, specie per quanto concerne la CMS.
A sostegno della propria pretesa quest'ultima ha prodotto il contratto originario e quanto agli estratti conto, gli stessi non coprono l'intero arco di durata dei rapporti, essendo stata depositati solo quelli relativi al periodo dal 31/12/2006 al 31/12/2016.
A fronte di tale produzione documentale è stata comunque disposta consulenza d'ufficio.
Gioverà a questo punto richiamare la costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia di onere della prova.
In siffatti giudizi vige l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto – da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito
e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo"
(cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Nel caso di specie bisogna innanzitutto evidenziare che trattandosi di rapporto sorto pacificamente in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 154/92 che per prima ha sancito l'obbligo di forma scritta per i
“contratti bancari”, la fattispecie da un lato non è coperta da nullità e dall'altro l'attore non può considerarsi vincolato alla prova documentale delle condizioni contrattuali. In tal senso si è del resto attestata la
Giurisprudenza di Legittimità anche con riguardo alla prova degli affidamenti in conto corrente (cfr. Cass. S ez. 1 - , Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 : “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del
1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Tanto premesso, bisogna comunque rilevare che il contratto è stato redatto in forma scritta e ritualmente prodotto;
quanto invece agli estratti conto, come già affermato, sono stati depositati solo quelli relativi al periodo 31/12/2006 - 31/12/2016. Trattasi di serie pressoché completa che consente dunque di circoscrivere l'accertamento a tale arco temporale.
In proposito il Tribunale richiama il più recente orientamento giurisprudenziale che esclude la indispensabile produzione della serie integrale degli estratti conto ai fini della prova della domanda, potendosi far ricorso anche ad elementi istruttori ulteriori, purchè ovviamente la produzione documentale sia tale da consentire, per così dire, di colmare la lacuna anche eventualmente desumendo dagli stessi elementi per il tramite di una consulenza tecnica (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020: “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare CP_1 le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte”).
In tal senso dunque la consulenza ammessa ed espletata non può dirsi esplorativa.
Tanto precisato, veniamo ora alle risultanze dell'accertamento peritale.
Il Consulente ha dunque circoscritto il suo accertamento al solo arco temporale oggetto di deposito documentale, partendo dal saldo ivi attestato.
Tanto premesso, per quanto attiene alla eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, il CTU ha scontrato: “Per ciò che concerne la capitalizzazione degli interessi, dall'analisi degli estratti è possibile notare come la banca si sia adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, in quanto la capitalizzazione degli interessi è Non è stato possibile analizzare i criteri di capitalizzazione trimestrale sia per gli attivi che per i passivi precedenti in quanto il primo saldo di conto corrente è successivo alla data della delibera, ma nel contratto firmato è chiaramente evidenziato come, per il periodo iniziale del rapporto, la capitalizzazione fosse annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi”.
Per quanto riguarda le valute, le stesse sono state previste dal contratto di conto corrente e correttamente applicate nel corso del periodo di analisi (cfr. pag. 2 Perizia).
Quanto poi all'eccepita ususrarietà degli interessi, l'analisi ha dato esito negativo (cfr. “E' stato effettuato il controllo del superamento del tasso usurario in base ai dettati della Banca di Italia alla luce della sentenza
SS.UU. n 16303 del 2018 e soglia non è stato rinvenuto superamento del tasso” pag. 3 CTU).
In proposito è bene chiarire che ai fini della valutazione della natura usuraria dell'interesse applicato, la scrivente aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la commissione di massimo scoperto (così come di oneri economici di simile natura) non può semplicisticamente essere considerata ai fini del calcolo del TAEG, e ciò in quanto la commissione di massimo scoperto è pattuita in contratto per assolvere, da un lato, alla finalità di garantire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto di conseguire dal negozio.
Tale clausola dunque non costituisce una remunerazione in favore della banca, ma, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Ciò comporta che tale commissione non può essere computata ai fini della verifica di usurarietà, essendo collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (cfr. Tribunale Vasto sez. I, 02/10/2023,
n.293).
La domanda di accertamento va in parte qua rigettata.
Quanto poi alla dedotta nullità della CMS così come di ulteriori commissioni applicate per indeterminatezza delle stesse, il CTU si è così espresso: “Si fa presente che la ha addebitato le commissioni di massimo CP_1 scoperto nonostante nel contratto originario non venissero previste in quanto il tasso previsto era pari allo
0%, mentre veniva applicata in base alle variazioni periodiche comunicate a mezzo estratto conto… A partire dal 3 trimestre 2009, tuttavia, la commissione di massimo scoperto viene totalmente eliminata con l'aggiunta di spese trimestrali a titolo di “corrispettivo su accordato” il quale importo è fisso e non parametrato con i numeri passivi.”.
L'eccezione è dunque fondata sotto il profilo della indeterminata pattuizione della CMS che ne determina la nullità ex art. 117 TuB. La stessa andrà pertanto espunta dal rapporto.
Concludendo dunque, la domanda di accertamento proposta da parte attrice va solo parzialmente accolta, ne consegue l'accertamento di un diverso ed inferiore saldo in favore della convenuta alla data del 31/12/2016, pari ad Euro 8.519,95.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, sono compensate interamente tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca ed il mutamento quadro giurisprudenziale rispetto al momento dell'introduzione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I. Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
II. Accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito con riconoscimento di un saldo al 31/12/2016 pai Euro 8.519,95, in favore della convenuta e previa declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c e per illegittima applicazione della CMS e capitalizzazione;
III. Compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU.
Nocera Inferiore, 17.03.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5678 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: ripetizione indebito/ accertamento negativo del credito vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'avv. Daniela Genovese presso la quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via G.
Citarella n.5, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
P.I. , nella persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Stanzione, con cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via G.
Matteotti n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Gambardella del Foro di Nocera Inferiore (SA), in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni: Come da udienza del 12.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in epigrafe identificati, hanno convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare all'accertamento e conseguente Controparte_1 ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari, indebita capitalizzazione nonché illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e spese applicati in esecuzione del rapporto di conto corrente n. 23414.90, stipulato in data anteriore al 1998.
Incardinato il giudizio, si è regolarmente costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda, chiedendone il rigetto e rappresentando che il conto corrente suddetto era ancora in essere, con conseguente inammissibilità della domanda di ripetizione ed eccependo altresì la nullità della domanda, la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza della domanda per difetto di prova.
Instaurato il contraddittorio, il GI ha disposto procedersi a CTU contabile.
Acquisito l'elaborato peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito.
Prima di affrontare il merito della domanda, si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
La domanda ha ad oggetto la ripetizione delle somme – asseritamente – indebitamente percepite da
[...] in esecuzione del citato rapporto. Controparte_1
Ebbene, provata ed incontestata è la conclusione del rapporto di conto corrente n. 23414.90 ed è altrettanto incontestata la circostanza per cui il medesimo fosse ancora in essere al momento della proposizione della domanda.
La circostanza è stata infatti specificamente dedotta dalla convenuta nella propria memoria di costituzione e rispetto alla stessa alcuna contestazione è stata tempestivamente proposta dalla società attrice (cfr. verbale di prima udienza e memoria ex art. 183, I termine c.p.c.).
Quanto precede non è privo di conseguenze.
L'azione di condanna alla ripetizione dell'indebito, limitata ai rapporti di c/c, dovrà dichiararsi inammissibile.
Nella pendenza del rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso.
Dunque l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente. Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente. In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile.
Il suddetto orientamento è stato solo parzialmente rivisto (o meglio precisato) dalla recente sentenza n. 4214 del 15/02/2024 resa dalla S.C., la quale tuttavia è ben lungi dall'affermare la ripetibilità sic et simpliciter delle somme nelle ipotesi di contratti ancora in essere. Invero la Corte, richiamando la Sua giurisprudenza in materia di interpretazione della nozione di “pagamento” (in quanto tale ripetibile) alla stregua di effettivo spostamento patrimoniale che determina un incremento patrimoniale nella parte, afferma che anche nell'ipotesi di conto corrente ancora in essere non è possibile escludere a priori che un pagamento – ripetibile in quanto non dovuto
- sia avvenuto, richiamando il noto concetto di rimessa solutoria. Sicchè bisognerà accertare caso per caso, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova di cui meglio si dirà oltre, se tale presupposto di ammissibilità della domanda si sia verificato (cfr. “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente,
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d.
"conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” Cass. Sentenza
n. 4214 del 15/02/2024).
Nel caso di specie, alcuna deduzione né prova è stata fornita quanto alla natura eventualmente solutoria delle rimesse, per i ricordati fini e quindi a nulla rileva il fatto che poi il conto medesimo sia stato chiuso in corso di causa.
Quanto precede conduce alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, con conseguente assorbimento della decisione sull'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, bisognerà soffermarsi sulla ulteriore – anche se connessa – domanda di accertamento negativo del credito.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto: a) applicazione di interessi ultralegali;
b) illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
b) applicazione di oneri e spese non dovute, specie per quanto concerne la CMS.
A sostegno della propria pretesa quest'ultima ha prodotto il contratto originario e quanto agli estratti conto, gli stessi non coprono l'intero arco di durata dei rapporti, essendo stata depositati solo quelli relativi al periodo dal 31/12/2006 al 31/12/2016.
A fronte di tale produzione documentale è stata comunque disposta consulenza d'ufficio.
Gioverà a questo punto richiamare la costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia di onere della prova.
In siffatti giudizi vige l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto – da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito
e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo"
(cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Nel caso di specie bisogna innanzitutto evidenziare che trattandosi di rapporto sorto pacificamente in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 154/92 che per prima ha sancito l'obbligo di forma scritta per i
“contratti bancari”, la fattispecie da un lato non è coperta da nullità e dall'altro l'attore non può considerarsi vincolato alla prova documentale delle condizioni contrattuali. In tal senso si è del resto attestata la
Giurisprudenza di Legittimità anche con riguardo alla prova degli affidamenti in conto corrente (cfr. Cass. S ez. 1 - , Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 : “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del
1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Tanto premesso, bisogna comunque rilevare che il contratto è stato redatto in forma scritta e ritualmente prodotto;
quanto invece agli estratti conto, come già affermato, sono stati depositati solo quelli relativi al periodo 31/12/2006 - 31/12/2016. Trattasi di serie pressoché completa che consente dunque di circoscrivere l'accertamento a tale arco temporale.
In proposito il Tribunale richiama il più recente orientamento giurisprudenziale che esclude la indispensabile produzione della serie integrale degli estratti conto ai fini della prova della domanda, potendosi far ricorso anche ad elementi istruttori ulteriori, purchè ovviamente la produzione documentale sia tale da consentire, per così dire, di colmare la lacuna anche eventualmente desumendo dagli stessi elementi per il tramite di una consulenza tecnica (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020: “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare CP_1 le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte”).
In tal senso dunque la consulenza ammessa ed espletata non può dirsi esplorativa.
Tanto precisato, veniamo ora alle risultanze dell'accertamento peritale.
Il Consulente ha dunque circoscritto il suo accertamento al solo arco temporale oggetto di deposito documentale, partendo dal saldo ivi attestato.
Tanto premesso, per quanto attiene alla eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, il CTU ha scontrato: “Per ciò che concerne la capitalizzazione degli interessi, dall'analisi degli estratti è possibile notare come la banca si sia adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, in quanto la capitalizzazione degli interessi è Non è stato possibile analizzare i criteri di capitalizzazione trimestrale sia per gli attivi che per i passivi precedenti in quanto il primo saldo di conto corrente è successivo alla data della delibera, ma nel contratto firmato è chiaramente evidenziato come, per il periodo iniziale del rapporto, la capitalizzazione fosse annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi”.
Per quanto riguarda le valute, le stesse sono state previste dal contratto di conto corrente e correttamente applicate nel corso del periodo di analisi (cfr. pag. 2 Perizia).
Quanto poi all'eccepita ususrarietà degli interessi, l'analisi ha dato esito negativo (cfr. “E' stato effettuato il controllo del superamento del tasso usurario in base ai dettati della Banca di Italia alla luce della sentenza
SS.UU. n 16303 del 2018 e soglia non è stato rinvenuto superamento del tasso” pag. 3 CTU).
In proposito è bene chiarire che ai fini della valutazione della natura usuraria dell'interesse applicato, la scrivente aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la commissione di massimo scoperto (così come di oneri economici di simile natura) non può semplicisticamente essere considerata ai fini del calcolo del TAEG, e ciò in quanto la commissione di massimo scoperto è pattuita in contratto per assolvere, da un lato, alla finalità di garantire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto di conseguire dal negozio.
Tale clausola dunque non costituisce una remunerazione in favore della banca, ma, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Ciò comporta che tale commissione non può essere computata ai fini della verifica di usurarietà, essendo collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (cfr. Tribunale Vasto sez. I, 02/10/2023,
n.293).
La domanda di accertamento va in parte qua rigettata.
Quanto poi alla dedotta nullità della CMS così come di ulteriori commissioni applicate per indeterminatezza delle stesse, il CTU si è così espresso: “Si fa presente che la ha addebitato le commissioni di massimo CP_1 scoperto nonostante nel contratto originario non venissero previste in quanto il tasso previsto era pari allo
0%, mentre veniva applicata in base alle variazioni periodiche comunicate a mezzo estratto conto… A partire dal 3 trimestre 2009, tuttavia, la commissione di massimo scoperto viene totalmente eliminata con l'aggiunta di spese trimestrali a titolo di “corrispettivo su accordato” il quale importo è fisso e non parametrato con i numeri passivi.”.
L'eccezione è dunque fondata sotto il profilo della indeterminata pattuizione della CMS che ne determina la nullità ex art. 117 TuB. La stessa andrà pertanto espunta dal rapporto.
Concludendo dunque, la domanda di accertamento proposta da parte attrice va solo parzialmente accolta, ne consegue l'accertamento di un diverso ed inferiore saldo in favore della convenuta alla data del 31/12/2016, pari ad Euro 8.519,95.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, sono compensate interamente tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca ed il mutamento quadro giurisprudenziale rispetto al momento dell'introduzione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I. Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
II. Accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito con riconoscimento di un saldo al 31/12/2016 pai Euro 8.519,95, in favore della convenuta e previa declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c e per illegittima applicazione della CMS e capitalizzazione;
III. Compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU.
Nocera Inferiore, 17.03.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo