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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 533/2024 promossa con ricorso depositato in data 10.04.2024 da
, nato a [...], il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Cristofori EL Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, residente in [...]
n. 6/D - contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 8/2/2025 ha concluso nel senso di nulla opporre alla richiesta OGGETTO: modifica ELle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione concernente la misura e la modalità EL contributo da corrispondere per il mantenimento EL figlio e di Persona_1 disporre la revoca ELl'assegno stesso di mantenimento e EL rimborso EL 50% ELle eventuali spese straordinarie nonché di ogni altro provvedimento economico emesso per il mantenimento a favore EL figlio, a seguito ELla modifica dei presupposti sia in fatto che in diritto stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data ELla presente domanda”
PER LA RESISTENTE: La resistente non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza EL 16.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 sulla premessa che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 25/2013 pubblicata in data 09.01.2013 questo
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e , nel CP_1 Parte_1
procedimento iscritto al R.G. n. 1122/2011 ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti anche di carattere economico, quali l'assegno di mantenimento a favore ELla SI.ra e EL figlio , pari ad €. 600,00 (euro 300,00 cadauno) CP_1 Persona_1
rivalutabili annualmente dagli indici ISTAT nonché al rimborso EL 50% ELle eventuali spese straordinarie con rendicontazione;
- con ordinanza EL 07/07/2014 questo Tribunale, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, riduceva l'importo ELl'assegno economico mensile, in favore ELla SI.ra da €. 300,00 ad €. 100,00, CP_1
confermando integralmente l'importo di €. 300,00 mensili, da versarsi, sempre alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento EL figlio;
- con sentenza definitiva n. 60 emessa il 16.01.2017 e pubblicata in data 25.01.2017, codesto Tribunale confermava i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, ad eccezione ELl'assegno di mantenimento alla moglie, che veniva revocato, e disponeva che gli eventuali assegni familiari (da non ricomprendersi nel contributo ordinario mensile a titolo di mantenimento EL figlio, determinato in €. 300,00) fossero percepiti direttamente ed esclusivamente dalla SI.ra con la quale il figlio comune CP_1
coabitava;
- nelle suddette sentenze ed ordinanze è stato posto a carico EL ricorrente il versamento ELl'assegno mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento EL figlio , nato Persona_2
a San ED EL ON (AP) il 16.03.1999, oltre al rimborso EL 50% ELle eventuali spese straordinarie;
- il figlio , laureato in Bioingegneria e ingegneria biomedica Persona_1
all'Università Politecnica ELle Marche, con Master of Science – MS, Bioingegneria e ingegneria biomedica all'Università degli Studi di Padova, ha raggiunto la sua indipendenza economica avendo trovato lavoro a tempo indeterminato con la qualifica interna di Consultant2, inquadrato come ICT Consultant di IV livello, come previsto dall'art. 115 EL vigente CCNL, presso la Reply Laife di Padova, con una retribuzione globale mensile lorda per 14 mensilità di €. 1.857,15
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica ELle condizioni di separazione stabilite nella sopra indicata sentenza e, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento in favore EL figlio maggiorenne e il rimborso EL 50% Persona_3
ELle spese straordinarie.
Con decreto EL 15.04.2024 il Presidente EL Tribunale deSInava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione ELle parti dinanzi ad essa l'udienza EL 10.09.2024.
Dopo un rinvio concesso su istanza EL ricorrente al fine di consentire il perfezionamento entro i termini ELla notifica EL ricorso e EL decreto alla controparte, all'udienza EL 16.01.2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità ELla notifica, dichiarava la contumacia ELla resistente;
veniva disposta la discussione orale ELla causa e il SI. si riportava all'atto introduttivo, chiedendo Parte_1
l'accoglimento ELle conclusioni ivi rassegnate;
all'esito, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che per costante indirizzo ELla giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e
148 cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento ELla maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (ex plurimis, Cass. Sent. n. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione ELl'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
In ogni caso, una volta che sia provato il reperimento di un'occupazione lavorativa, occorre verificare se questa abbia davvero portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica.
Quest'ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza ELla collocazione nel mondo EL lavoro, la quale deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali EL figlio maggiorenne.
Invero, il diritto EL figlio si giustifica all'interno e nei limiti EL perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto ELle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa EL mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata ELl'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088).
D'altro canto, in base a un principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, "La cessazione ELl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento ELla maggiore età da parte ELl'avente diritto" (si veda, Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088 cit.).
In definitiva, “in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice
a cui sia chiesta la revoca EL corrispondente assegno, in ragione EL reperimento da parte EL figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento ELl'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo EL lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini ELl'esclusione ELl'indipendenza economica EL figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l'ammontare EL compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto EL possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22076).
Nel caso di specie risulta dagli atti che il figlio , dopo essersi laureato in Persona_1
Bioingegneria e ingegneria biomedica all'Università Politecnica ELle Marche, con
Master of Science – MS, Bioingegneria e ingegneria biomedica all'Università degli
Studi di Padova, ha trovato lavoro a tempo indeterminato con la qualifica interna di
Consultant2, inquadrato come ICT Consultant di IV livello, come previsto dall'art. 115 EL vigente CCNL, presso la Reply Laife di Padova, con una retribuzione globale mensile lorda per 14 mensilità di €. 1.857,15. Egli ha, dunque, terminato il percorso di studi e trovato un'occupazione confacente al suo titolo e alle sue inclinazioni, che gli consente di percepire redditi più che adeguati così da essere indipendente economicamente.
La domanda deve pertanto essere accolta e gli effetti ELla revoca decorrono dalla data ELla domanda.
Invero, per costante giurisprudenza ELla Corte di Cassazione, il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo ELl'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento ELla modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) EL giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti EL provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione ELl'assegno (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101; Conforme Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I,
07/01/2008, n. 28)
Tenuto conto ELla contumacia ELla controparte e ELla natura necessitata EL presente procedimento, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica ELle condizioni di separazione statuite da questo Tribunale nella sentenza n. 60/2017, pubblicata in data 25.01.2017, all'esito EL procedimento n.
1122/2011 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione ELl'obbligo di mantenimento EL figlio , nato a Persona_1
San ED EL ON (AP) il 16.03.1999, nonché EL rimborso EL 50% ELle spese straordinarie sostenute nell'interesse ELlo stesso, da parte EL padre , Parte_1
con decorrenza dalla data di deposito EL ricorso;
2) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio EL 10/2/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 533/2024 promossa con ricorso depositato in data 10.04.2024 da
, nato a [...], il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Cristofori EL Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, residente in [...]
n. 6/D - contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 8/2/2025 ha concluso nel senso di nulla opporre alla richiesta OGGETTO: modifica ELle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione concernente la misura e la modalità EL contributo da corrispondere per il mantenimento EL figlio e di Persona_1 disporre la revoca ELl'assegno stesso di mantenimento e EL rimborso EL 50% ELle eventuali spese straordinarie nonché di ogni altro provvedimento economico emesso per il mantenimento a favore EL figlio, a seguito ELla modifica dei presupposti sia in fatto che in diritto stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data ELla presente domanda”
PER LA RESISTENTE: La resistente non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza EL 16.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 sulla premessa che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 25/2013 pubblicata in data 09.01.2013 questo
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e , nel CP_1 Parte_1
procedimento iscritto al R.G. n. 1122/2011 ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti anche di carattere economico, quali l'assegno di mantenimento a favore ELla SI.ra e EL figlio , pari ad €. 600,00 (euro 300,00 cadauno) CP_1 Persona_1
rivalutabili annualmente dagli indici ISTAT nonché al rimborso EL 50% ELle eventuali spese straordinarie con rendicontazione;
- con ordinanza EL 07/07/2014 questo Tribunale, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, riduceva l'importo ELl'assegno economico mensile, in favore ELla SI.ra da €. 300,00 ad €. 100,00, CP_1
confermando integralmente l'importo di €. 300,00 mensili, da versarsi, sempre alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento EL figlio;
- con sentenza definitiva n. 60 emessa il 16.01.2017 e pubblicata in data 25.01.2017, codesto Tribunale confermava i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, ad eccezione ELl'assegno di mantenimento alla moglie, che veniva revocato, e disponeva che gli eventuali assegni familiari (da non ricomprendersi nel contributo ordinario mensile a titolo di mantenimento EL figlio, determinato in €. 300,00) fossero percepiti direttamente ed esclusivamente dalla SI.ra con la quale il figlio comune CP_1
coabitava;
- nelle suddette sentenze ed ordinanze è stato posto a carico EL ricorrente il versamento ELl'assegno mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento EL figlio , nato Persona_2
a San ED EL ON (AP) il 16.03.1999, oltre al rimborso EL 50% ELle eventuali spese straordinarie;
- il figlio , laureato in Bioingegneria e ingegneria biomedica Persona_1
all'Università Politecnica ELle Marche, con Master of Science – MS, Bioingegneria e ingegneria biomedica all'Università degli Studi di Padova, ha raggiunto la sua indipendenza economica avendo trovato lavoro a tempo indeterminato con la qualifica interna di Consultant2, inquadrato come ICT Consultant di IV livello, come previsto dall'art. 115 EL vigente CCNL, presso la Reply Laife di Padova, con una retribuzione globale mensile lorda per 14 mensilità di €. 1.857,15
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica ELle condizioni di separazione stabilite nella sopra indicata sentenza e, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento in favore EL figlio maggiorenne e il rimborso EL 50% Persona_3
ELle spese straordinarie.
Con decreto EL 15.04.2024 il Presidente EL Tribunale deSInava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione ELle parti dinanzi ad essa l'udienza EL 10.09.2024.
Dopo un rinvio concesso su istanza EL ricorrente al fine di consentire il perfezionamento entro i termini ELla notifica EL ricorso e EL decreto alla controparte, all'udienza EL 16.01.2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità ELla notifica, dichiarava la contumacia ELla resistente;
veniva disposta la discussione orale ELla causa e il SI. si riportava all'atto introduttivo, chiedendo Parte_1
l'accoglimento ELle conclusioni ivi rassegnate;
all'esito, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che per costante indirizzo ELla giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e
148 cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento ELla maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (ex plurimis, Cass. Sent. n. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione ELl'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
In ogni caso, una volta che sia provato il reperimento di un'occupazione lavorativa, occorre verificare se questa abbia davvero portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica.
Quest'ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza ELla collocazione nel mondo EL lavoro, la quale deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali EL figlio maggiorenne.
Invero, il diritto EL figlio si giustifica all'interno e nei limiti EL perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto ELle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa EL mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata ELl'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088).
D'altro canto, in base a un principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, "La cessazione ELl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento ELla maggiore età da parte ELl'avente diritto" (si veda, Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088 cit.).
In definitiva, “in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice
a cui sia chiesta la revoca EL corrispondente assegno, in ragione EL reperimento da parte EL figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento ELl'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo EL lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini ELl'esclusione ELl'indipendenza economica EL figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l'ammontare EL compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto EL possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22076).
Nel caso di specie risulta dagli atti che il figlio , dopo essersi laureato in Persona_1
Bioingegneria e ingegneria biomedica all'Università Politecnica ELle Marche, con
Master of Science – MS, Bioingegneria e ingegneria biomedica all'Università degli
Studi di Padova, ha trovato lavoro a tempo indeterminato con la qualifica interna di
Consultant2, inquadrato come ICT Consultant di IV livello, come previsto dall'art. 115 EL vigente CCNL, presso la Reply Laife di Padova, con una retribuzione globale mensile lorda per 14 mensilità di €. 1.857,15. Egli ha, dunque, terminato il percorso di studi e trovato un'occupazione confacente al suo titolo e alle sue inclinazioni, che gli consente di percepire redditi più che adeguati così da essere indipendente economicamente.
La domanda deve pertanto essere accolta e gli effetti ELla revoca decorrono dalla data ELla domanda.
Invero, per costante giurisprudenza ELla Corte di Cassazione, il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo ELl'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento ELla modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) EL giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti EL provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione ELl'assegno (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101; Conforme Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I,
07/01/2008, n. 28)
Tenuto conto ELla contumacia ELla controparte e ELla natura necessitata EL presente procedimento, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica ELle condizioni di separazione statuite da questo Tribunale nella sentenza n. 60/2017, pubblicata in data 25.01.2017, all'esito EL procedimento n.
1122/2011 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione ELl'obbligo di mantenimento EL figlio , nato a Persona_1
San ED EL ON (AP) il 16.03.1999, nonché EL rimborso EL 50% ELle spese straordinarie sostenute nell'interesse ELlo stesso, da parte EL padre , Parte_1
con decorrenza dalla data di deposito EL ricorso;
2) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio EL 10/2/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo